02.061 Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore nonché l'Accordo agricolo fra la Svizzera e Singapore del 4 settembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore e l'Accordo agricolo fra la Svizzera e Singapore.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Il 26 giugno 2002 gli Stati dell'AELS hanno firmato una Accordo di libero scambio di ampia portata con Singapore. Se sarà ratificato, l'Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2003. Esso prevede il libero scambio dei prodotti industriali, contiene regole sul commercio dei servizi, gli investimenti esteri, la proprietà intellettuale, la concorrenza e gli appalti pubblici. La certezza del diritto nelle relazioni economiche della Svizzera con la piattaforma commerciale di Singapore ne risulta notevolmente migliorata. Nel frattempo, l'Accordo riduce notevolmente i rischi di discriminazione dell'economia svizzera rispetto ai suoi principali concorrenti sul mercato di Singapore, Stato che segue una politica attiva in materia di accordi preferenziali. Singapore ha in effetti concluso recentemente un accordo di libero scambio con il Giappone, ne sta negoziando uno con gli Stati Uniti e ha proposto negoziati all'UE.

La garanzia del libero scambio dei prodotti industriali (orologi, macchine e utensili, prodotti chimici e farmaceutici, tessili ecc.) fornisce agli Stati dell'AELS una protezione preferenziale contro ogni aumento dei dazi doganali di Singapore ­ attualmente per la maggior parte ridotti a zero, su base autonoma ­ al livello autorizzato dall'OMC (10 %, a volte fino al 30 %). Per quanto concerne le importazioni di prodotti industriali dei Paesi dell'AELS da Singapore, i dazi di entrata (Svizzera: meno dell'1 % del valore globale delle importazioni) sono eliminati. Per gli scambi di servizi (servizi finanziari, telecomunicazioni, ingegneria, spedizioni ecc.) e per gli investimenti la protezione contro la discriminazione sarà rafforzata. Questo aspetto è particolarmente importanti per i fornitori di servizi e gli investitori della Svizzera e degli altri Stati dell'AELS dal momento che Singapore deve recuperare nei confronti degli Stati dell'AELS per quanto concerne gli impegni relativi all'accesso al mercato dei servizi; inoltre, dal momento che non è membro dell'OCSE, Singapore non è sottoposto alle discipline di questa organizzazione in materia d'investimenti.

L'Accordo di libero scambio con Singapore è il primo che gli Stati dell'AELS hanno negoziato con un partner asiatico e, dopo quello concluso con il Messico, il secondo accordo di ampia portata che, oltre allo scambio di merci,
comprende in particolare i servizi e gli investimenti. A questo proposito è la prima volta che si riesce a disciplinare in modo esteso, in un accordo di libero scambio dell'AELS, l'ammissione e la protezione degli investimenti. Per tener conto delle specificità delle politiche e dei mercati agricoli dei diversi Stati dell'AELS, il commercio dei prodotti agricoli non trasformati è disciplinato, come in occasione della conclusione di altri accordi di libero scambio nell'ambito dell'AELS, da accordi bilaterali tra i diversi Paesi dell'AELS e Singapore.

Singapore è un importante partner della Svizzera nel settore del commercio e degli investimenti. Le nostre esportazioni di merci verso questo Paese ammontavano nel 2001 a 1,6 miliardi di franchi. Anche nel settore dei servizi, numerose imprese svizzere sono attive sul mercato di Singapore. Alla fine del 2000, l'importo degli investimenti diretti svizzeri a Singapore superava i 13 miliardi di franchi.

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Messaggio 1

Situazione iniziale e valutazione dell'Accordo

Il presente Accordo migliora notevolmente la certezza del diritto e le prevedibilità delle condizioni quadro nelle nostre relazioni economiche con Singapore. La competitività dell'economia svizzera è rafforzata, il potenziale di mercato per le merci e i servizi svizzeri è aumentato e la via verso un'accelerazione della dinamica è in tal modo aperta. Nel frattempo, l'Accordo diminuisce considerevolmente i rischi di discriminazione dell'economia svizzera rispetto a importanti concorrenti sul mercato in forte crescita di Singapore, Stato che persegue una politica attiva di liberalizzazione preferenziale del commercio. Singapore ha ad esempio concluso recentemente un accordo di libero scambio con il Giappone, ne sta negoziando altri con gli Stati Uniti e altri partner e ha proposto negoziati all'UE.

L'Accordo con Singapore contiene, oltre al libero scambio di prodotti industriali, anche regole relative alla liberalizzazione del commercio dei servizi e degli investimenti esteri, alla protezione della proprietà intellettuale e della concorrenza e agli appalti pubblici. Per la prima volta è stato possibile disciplinare su vasta scala l'accesso al mercato e la protezione degli investimenti in un accordo di libero scambio dell'AELS. Il commercio dei prodotti agricoli, tenuto conto delle particolarità dei mercati e delle politiche agricole degli Stati dell'AELS, è retto come in altri accordi di libero scambio dell'AELS da accordi bilaterali tra i diversi Paesi dell'AELS e Singapore.

L'Accordo di libero scambio con Singapore costituisce per gli Stati dell'AELS, dopo quello firmato con il Messico in vigore dal 1° luglio 2001, FF 2001 1611), il secondo accordo di questo tipo concluso con un partner fuori dall'area euro-mediterranea e, nel frattempo, il secondo con un ampio campo di applicazione. Questi due accordi sono il risultato dell'estensione ­ dal profilo geografico e materiale ­ della politica di libero scambio attuata da poco dagli Stati dell'AELS (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

In precedenza, vale a dire dall'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, l'AELS si è soprattutto impegnata ­ parallelamente all'UE ­ a integrare nel sistema di libero scambio dell'Europa occidentale gli Stati dell'Europa centrale e orientale appena costituiti o divenuti indipendenti dopo la caduta del muro
di Berlino e il crollo dell'Unione Sovietica, così come alcuni Paesi del Mediterraneo. In quest'area, gli Stati dell'AELS hanno sinora concluso accordi di libero scambio con 17 partner (Bulgaria, Croazia, Estonia, Israele, Giordania, Lettonia, Lituania, Marocco, Macedonia, OLP/Autorità palestinese, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Turchia e Ungheria). Questo accordi hanno eliminato o impedito la discriminazione, in particolare rispetto all'UE, delle esportazioni di merci degli Stati dell'AELS verso i Paesi in questione.

L'AELS ha recentemente deciso di estendere la sua rete di accordi di libero scambio a partner d'oltremare e di includere in questi accordi, oltre agli scambi di merci, settori come i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. Il motivo di questa decisione va ricercato nella tendenza crescente, osservata da alcuni anni su scala mondiale, a negoziare accordi preferenziali di ampia portata a livello regionale e sovra-

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regionale, che ha aumentato il rischio di discriminazione anche su mercati terzi di altri continenti e il pericolo di erosione della competitività delle piazze economiche degli Stati dell'AELS.

La conclusione di accordi di libero scambio rappresenta, oltre all'integrazione europea e all'OMC, uno dei tre principali pilastri della politica economica estera della Svizzera. Quest'ultima, in quanto Paese fortemente dipendente dalle sue esportazioni e che non appartiene a un'entità più ampia come l'UE, ha estremamente bisogno di accedere al mercato mondiale. Nel contempo, la crescente discriminazione, potenziale o reale, su mercati terzi, risultante da accordi preferenziali tra Paesi o gruppi di Paesi, si fa particolarmente sentire in un Paese che dispone di un piccolo mercato nazionale. La Svizzera assume quindi un ruolo attivo negli sforzi intrapresi per proseguire l'estensione della rete di accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS.

Gli accordi di libero scambio e lo smantellamento preferenziale delle barriere commerciali che ne deriva, da un lato, e la liberalizzazione multilaterale del commercio attuata dall'OMC, dall'altro, sono strumenti complementari per consentire alla nostra economia di accedere il più liberamente possibile ai mercati esteri. Gli accordi preferenziali bilaterali e multilaterali che si conformano alle regole dell'OMC non sono in contraddizione con gli sforzi intrapresi nel quadro di quest'ultima o di altre organizzazioni multilaterali in vista di una liberalizzazione progressiva a livello mondiale (cfr. n. 10). Questi accordi possono invece aprire la via, a livello multilaterale, a regole del gioco più elaborate e all'accelerazione della liberalizzazione. È peraltro vero che gli interessi di un'economia di piccole o medie dimensioni sono di principio meglio soddisfatti mediante una liberalizzazione e un miglioramento delle condizioni quadro multilaterali e per tale motivo la Svizzera non diminuisce il suo impegno volto a promuovere i lavori delle organizzazioni competenti in materia.

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Situazione economica e politica economica estera di Singapore, relazioni economiche tra la Svizzera e Singapore

Singapore dispone di un'economia altamente sviluppata, fortemente dipendente dal commercio estero. L'economia del Paese è caratterizzata da un importante settore terziario (commercio, servizi finanziari, trasporti, comunicazioni ecc.), da un settore secondario dominato dalla produzione di beni elettronici (semiconduttori, computer e periferiche, beni di consumo ecc.) e da un settore primario (agricoltura e pesca) quasi inesistente. Oltre il 70 per cento del prodotto interno lordo del Paese proviene dal settore dei servizi, mentre circa il 24 per cento è generato dal settore manifatturiero. In questi ultimi anni, tranne che nel periodo della crisi finanziaria asiatica del 1997/1998, la crescita economica annuale reale ha raggiunto quasi l'8 per cento e l'inflazione è rimasta debole. Le attuali prospettive economiche a breve termine sono tuttavia più fosche a causa del recente rallentamento congiunturale osservato principalmente negli Stati Uniti e in Giappone, due mercati cruciali per la CittàStato, e in seguito alla diminuzione della domanda mondiale di beni della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, settore chiave per le esportazioni di Singapore. Nel 2001, il Paese ha dovuto affrontare un calo del PIL pari al 2 per cento.

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Oltre che sull'OMC, Singapore si appoggia anche su organizzazioni regionali come l'ASEAN o l'APEC (di cui ospita attualmente il segretariato) quali importanti strumenti della sua politica economica esterna. Le recenti difficoltà economiche che hanno colpito la regione hanno tuttavia attenuato il suo entusiasmo per queste istituzioni. Attualmente Singapore sta evidentemente cercando di munirsi di nuovi appoggi favorendo la conclusione di accordi bilaterali. Prima dell'Accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS, Singapore ha firmato accordi analoghi con la Nuova Zelanda (nel 2000), e il Giappone (nel gennaio 2002). Ha inoltre avviato negoziati a tal fine con l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti. Nel febbraio scorso ha proposto ufficialmente all'UE di negoziare un accordo di libero scambio.

Dopo il Giappone e la Cina/Hong Kong, Singapore è il terzo partner commerciale della Svizzera in Asia e rappresenta di gran lunga il primo mercato d'esportazione tra i Paesi membri dell'ASEAN. Nel 2001 la Svizzera ha esportato merci a Singapore per un importo di quasi 1,6 miliardi di franchi. Il tasso di crescita delle esportazioni di beni svizzeri, impressionante prima e fino a poco dopo l'ultima crisi finanziaria asiatica, sta attualmente subendo un nuovo rallentamento a causa della difficile situazione congiunturale internazionale. La Svizzera esporta a Singapore in primo luogo prodotti ad alto valore aggiunto dell'industria delle macchine e del settore orologiero, chimico e farmaceutico. Le importazioni svizzere provenienti da Singapore sono per la maggior parte costituite da prodotti elettronici ed elettrici (per un valore totale di 316 mio fr. nel 2001).

Singapore è inoltre un mercato molto interessante per i fornitori svizzeri di servizi, che utilizzano sovente il Paese come base strategica per coprire il Sud-Est asiatico. I maggiori fornitori svizzeri di servizi finanziari (banche e assicurazioni) e altri rappresentanti del settore terziario elvetico sono presenti a Singapore (ditte di spedizione, imprese commerciali, ingegneria ecc.). Singapore è inoltre una destinazione importante anche per gli investimenti svizzeri. Nel 2000, la somma degli investimenti diretti svizzeri a Singapore ammontava a più di 13 miliardi di franchi, dopo diversi anni di crescita sostenuta. Attualmente Singapore figura
in Asia al primo posto per quanto concerne gli investimenti diretti svizzeri. Oltre 260 imprese svizzere hanno una succursale nella Città-Stato.

Sinora le relazioni economiche contrattuali bilaterali tra la Svizzera e Singapore consistevano principalmente in un accordo per evitare la doppia imposizione (entrato in vigore nel 1976), un accordo sulla protezione e il promovimento degli investimenti (1978) e un accordo sul traffico aereo (1971). Nel 2002 sono inoltre stati avviati negoziati in vista della conclusione di un accordo di assistenza giudiziaria in materia penale.

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Svolgimento dei negoziati

Il 19 giugno 2000 a Zurigo, i ministri degli Stati dell'AELS hanno deciso di esaminare attivamente la questione della conclusione di accordi di libero scambio con i partner della regione asiatica, in considerazione del peso economico di quest'ultima e dei loro importanti scambi con diversi Paesi che la compongono, tra cui Singapore. Le autorità di Singapore avevano inoltre manifestato il loro interesse per l'instaurazione di rapporti di libero scambio con gli Stati dell'AELS. Da parte svizzera, una concertazione con le associazioni settoriali ha confermato, il 3 maggio 5967

2000, l'interesse dell'economia per un simile accordo. In occasione della riunione ministeriale dell'AELS del 12 dicembre 2000 a Ginevra, i ministri degli Stati dell'AELS hanno ufficialmente approvato l'avvio dei negoziati con Singapore.

Dopo alcuni colloqui esplorativi tenutisi a Ginevra nel marzo 2001, è stato necessario procedere a tre serie di negoziati (dal 2 al 6 luglio a Oslo, dal 25 settembre al 7 ottobre e dal 1° all'8 novembre 2001 a Singapore) e a due incontri di diversi giorni dei capi delegazione (dal 22 al 24 agosto 2001 e dal 4 al 7 marzo 2002) per giungere a una conclusione. L'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore e gli accordi agricoli bilaterali di ogni membro dell'AELS con Singapore sono stati parafati a Ginevra l'11 aprile 2002 e firmati in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS a Egilsstadir (Islanda) il 26 giugno 2002.

Nel corso dei negoziati si sono dovute superare le differenze tra i sistemi e le prassi in materia di politica economica delle parti derivanti da tradizioni e condizioni regionali diverse. Soprattutto nei settori dei servizi e degli investimenti le difficoltà si sono accentuate a causa della non appartenenza di Singapore all'OCSE e, di conseguenza, della sua mancanza di esperienza nelle relative discipline. Nonostante queste difficoltà e la diversità dei settori da coprire, i negoziati sono stati conclusi in meno di un anno.

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Contenuto dell'Accordo di libero scambio

Le relazioni di libero scambio tra la Svizzera e Singapore si basano sull'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore (Preambolo e art. 1­73), comprese le sue Appendici (I­XII) e il suo Protocollo d'intesa (allegato I del presente messaggio, cfr. anche n. 12) nonché sull'Accordo agricolo fra la Svizzera e Singapore (allegato 2 del presente messaggio).

L'Accordo di libero scambio comprende dieci titoli (disposizioni generali, scambi di merci, servizi, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, protezione della proprietà intellettuale, disposizioni istituzionali, composizione delle controversie, disposizioni finali). Il Protocollo d'intesa precisa diverse disposizioni dell'Accordo di libero scambio e le modalità di applicazione. Le 12 Appendici sono parte integrante dell'Accordo (art. 68). Gli Stati dell'AELS hanno disciplinato il settore agricolo con Singapore in accordi bilaterali separati come nel caso di precedenti accordi di libero scambio conclusi con Paesi terzi. Secondo l'articolo 6 dell'Accordo di libero scambio (cfr. anche art. 1 dell'Accordo agricolo fra la Svizzera e Singapore), gli accordi agricoli bilaterali rientrano negli strumenti che stabiliscono la zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore.

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4.1

Scambi di merci

4.1.1

Soppressione dei dazi doganali e discipline commerciali

Il campo di applicazione del titolo II (Scambi di merci) comprende i prodotti industriali, ossia i capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA) istituito dalla Convenzione del 14 giugno 1983 (RS 0.632.11), così come il gruppo di merci pesce e altri prodotti del mare e i prodotti agricoli trasformati (art. 6).

Per il pesce e i prodotti industriali, l'Accordo prevede la soppressione totale e immediata dei dazi doganali e di altre tasse riscosse all'importazione e all'esportazione (art. 8). Per quanto concerne le esportazioni dei Paesi dell'AELS verso Singapore, questo significa che l'esenzione dai dazi doganali, ampiamente praticata attualmente da questo Stato su base autonoma, è sancita nell'Accordo. Per quanto riguarda invece le importazioni svizzere provenienti da Singapore, i dazi doganali ancora riscossi vengono a cadere. In base alle cifre sul commercio estero registrate nel 2001, i dazi soppressi ammontano a circa 0,7 milioni di franchi, ciò che equivale a un aggravio medio inferiore allo 0,4 per cento delle importazioni provenienti da Singapore sottoposte ai dazi doganali (il cui valore era, nel 2001, di 183,4 mio fr.).

Già prima dell'entrata in vigore dell'Accordo non veniva prelevato alcun dazio su una parte considerevole delle importazioni da Singapore (il valore totale delle importazioni esenti da dazio ammontava nel 2001 a 129,2 mio fr.). Si trattava in tal caso di merci la cui importazione in Svizzera è esente da ogni tipo di dazio. Alcuni prodotti che potrebbero essere utilizzati anche come foraggi sono esclusi per la Svizzera dalla soppressione dei dazi doganali.

Anche per i prodotti agricoli trasformati, Singapore garantisce l'esenzione dai dazi doganali, anche se sono stati versati ristorni sulle esportazioni di tali prodotti. La Svizzera rinuncerà per tali prodotti alla componente industriale delle tasse doganali.

I dazi doganali equivarranno a quelli applicati ad altri partner di libero scambio della Svizzera con i quali, nell'ambito di un accordo di libero scambio, è stato concluso un Protocollo di tipo A in materia di prodotti agricoli trasformati.

Le restrizioni quantitative agli scambi di prodotti coperti dall'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Singapore dovranno essere eliminate (art. 9). Per una serie di altre misure inerenti
agli scambi, l'Accordo rinvia ai diritti e doveri derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio dell'OMC (GATT, RS 0.632.20, Allegato II.1A). È il caso per il trattamento nazionale (art. 11), le misure sanitarie e fitosanitarie (art. 12), i regolamenti tecnici (art. 13), le imprese commerciali del settore pubblico (art. 14), le sovvenzioni e le misure compensative (art. 15) e le misure in caso di problemi a livello della bilancia dei pagamenti (art. 18). Inoltre, le parti contraenti si impegnano a collaborare e a scambiarsi informazioni nel settore dei regolamenti tecnici. Per quanto concerne le misure antidumping, gli Stati dell'AELS e Singapore hanno convenuto di non applicarle (art. 16). È tuttavia stata prevista la possibilità di adottare misure di salvaguardia, per una durata limitata, in caso di perturbazioni del mercato (art. 17) e eccezioni analoghe a quelle del GATT per proteggere l'ordine pubblico, la sanità, la sicurezza interna ed esterna del Paese ecc.

(art. 19 et 20). Se una parte contraente conclude un accordo preferenziale con un altro partner commerciale, secondo l'articolo XXIV del GATT è tenuta a offrire alle

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altre parti, su loro richiesta, la possibilità di negoziare la concessione degli eventuali vantaggi supplementari in esso contenuto (art. 10).

4.1.2

Regole di origine

Le regole di origine (art. 7 e Appendice I dell'Accordo di libero scambio) alle quali bisogna conformarsi affinché una merce rientri nel regime delle regole preferenziali dell'Accordo per quanto concerne i dazi doganali, l'antidumping e le misure di salvaguardia corrispondono ampiamente al modello europeo. Come nell'Accordo dell'AELS concluso con il Messico, hanno tuttavia un contenuto a tratti più liberale.

Inoltre, è previsto un regime di traffico di perfezionamento esteso per un numero limitato di prodotti: oltre alla tolleranza generale del 10 per cento contenuta anche negli accordi europei per il trattamento di prodotti in Paesi esteri, è ammessa una parte massima di Paesi terzi del 50 per cento per alcuni prodotti plastica, macchine e apparecchi. In tal modo si tiene conto della crescente globalizzazione, in cui i processi di produzione sono sempre più spesso ripartiti tra diversi Paesi, un'evoluzione alla quale non possono sfuggire le imprese di piccoli Paesi che offrono uno spazio economico ristretto se intendono migliorare o conservare la loro competitività. Queste regole devono essere riesaminate a intervalli regolari dalle parti contraenti, in vista di adeguarle alle mutate necessità. Contrariamente a quanto era stato previsto nella maggior parte degli accordi di libero scambio conclusi sinora dagli Stati dell'AELS, non è vietato il ristorno di dazi doganali («drawback») su semiprodotti importati. A titolo di semplificazione per l'industria d'esportazione si è rinunciato, per quanto concerne la prova d'origine, al formulario Certificato di circolazione delle merci EUR.1. La dichiarazione d'origine che figura sulla fattura, nella forma utilizzata anche negli accordi europei, è sufficiente come prova.

L'Appendice I dell'Accordo di libero scambio istituisce un sottocomitato del comitato misto (cfr. n. 4.7.1) per le questioni doganali e di origine, incaricato di disciplinare le questioni in materia di cooperazione amministrativa e le questioni tecniche relative agli scambi di merci.

4.2

Servizi

L'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Singapore è, dopo quello con il Messico, il secondo accordo preferenziale di cui la Svizzera è parte contraente che include disposizioni materiali concernenti gli scambi di servizi. Il titolo III (Servizi) contiene regole applicabili a tutti i settori dei servizi. Due appendici settoriali precisano queste regole per i servizi finanziari (Appendice VIII dell'Accordo di libero scambio) e le telecomunicazioni (Appendice IX dell'Accordo di libero scambio).

Un'altra appendice contiene le liste nazionali degli impegni specifici, che stabiliscono in quali settori i fornitori di servizi di altre parti ottengono l'accesso al mercato e il trattamento nazionale così come eventuali riserve inerenti a questi impegni.

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4.2.1

Disposizioni orizzontali

Il titolo sui servizi riprende con qualche modifica il campo di applicazione, le definizioni e le principali discipline dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services ­ GATS, RS 0.632.20, Allegato II.1B).

L'Accordo si applica quindi a tutte le misure riguardanti gli scambi di servizi e a tutti i settori di servizi, esclusi i diritti di volo nel traffico aereo (art. 21). L'Accordo impegna gli Stati a tutti i livelli (centrale, regionale, comunale). Non sono coperti dal campo di applicazione dell'Accordo i servizi inerenti all'esercizio del potere pubblico, vale a dire i servizi pubblici che non sono forniti né su una base commerciale né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi. L'Accordo riprende inoltre i quattro tipi di fornitura del GATS (fornitura transfrontaliera, consumo all'estero, fornitura di servizi mediante una presenza commerciale e il soggiorno temporaneo di persone fisiche in un altro Stato contraente) così come le altre definizioni (art. 22), ad eccezione di alcune modifiche minori come la definizione di fornitori di servizi, che è estesa alle giovani leve (start up).

L'obbligo della nazione più favorita (NPF) del GATS è stato adeguato al contesto preferenziale (art. 23) nel senso che i vantaggi accordati a Paesi terzi nell'ambito di altri accordi preferenziali delle parti non sono sottoposti alla clausola NPF. Ciò nonostante, tali vantaggi potranno essere oggetto di nuovi negoziati tra le parti Un'appendice dell'Accordo dispone che le parti possono mantenere misure che siano compatibili con le esenzioni dall'obbligo della nazione più favorita che si sono riservate nell'ambito del GATS.

Le disposizioni materiali concernenti le regolamentazioni nazionali (art. 28) e il riconoscimento di qualifiche e di altre prescrizioni interne relative al rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi (art. 30) sono uguali a quelle del GATS. Inoltre, l'Accordo prevede che i risultati dei negoziati in corso nell'ambito del GATS, su discipline più particolareggiate per le prescrizioni interne, saranno esaminati dalle parti al termine di questi negoziati, in vista di riprenderli nell'Accordo di libero scambio. Per quanto concerne il reciproco riconoscimento di qualifiche e le altre condizioni nazionali che i fornitori
di servizi devono soddisfare, l'Accordo prevede ulteriori negoziati. In un'appendice dell'Accordo, le parti convengono di avviare un programma di lavoro anticipato in materia di riconoscimento delle qualifiche per gli ingegneri, che dovrebbe concludersi tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Le regole concernenti l'accesso ai mercati (art. 24), il trattamento nazionale (art. 25) e gli impegni aggiuntivi (art. 26) sono identiche a quelle del GATS. Un numero superiore di settori è stato tuttavia sottoposto a queste discipline (cfr. n. 4.2.4), ciò che rappresenta per gli scambi di servizi il contenuto preferenziale vero e proprio dell'Accordo di libero scambio rispetto al GATS e quindi all'OMC. L'Accordo contiene una clausola di revisione (art. 27) che intende raggiungere, al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore, un livello di liberalizzazione di tutte le parti conforme all'articolo V del GATS (copertura di un numero sostanziale di settori, eliminazione di essenzialmente tutte le discriminazioni).

Sono riprese dal GATS anche le discipline sui monopoli e fornitori esclusivi di servizi (art. 31), la circolazione delle persone fisiche (art. 32), la protezione dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti (art. 35) e le eccezioni, tra l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico, della sanità, della sicurezza nazionale e per garantire una 5971

riscossione equa ed effettiva delle imposte dirette (art. 33 e 34). Per tener conto del fatto che alcuni tipi di sovvenzioni (per es. le sovvenzioni all'esportazione) possono perturbare gli scambi di servizi anche se non è violato l'accordo, è prevista una consultazione se una parte ritiene di essere svantaggiata da una sovvenzione (art. 29).

4.2.2

Servizi finanziari

Per tener conto delle specificità del settore finanziario, l'Appendice VIII dell'Accordo completa le regole orizzontali del titolo sul settore dei servizi (cfr. n. 4.2.1).

Riprende diversi elementi dell'Allegato corrispondente del GATS come le definizioni (servizi bancari, servizi assicurativi, servizi in materia di titoli) e le eccezioni relative alla politica monetaria e ai sistemi di sicurezza sociale. L'appendice comprende inoltre una serie di discipline contenute nell'Intesa sugli impegni relativi ai servizi finanziari del GATS (RS 0.632.20, Allegato III.7.e) alla quale Singapore non partecipa, contrariamente alla Svizzera e ad altri Stati dell'AELS. Nel presente accordo preferenziale, Singapore ha quindi accettato di sottoporsi a queste discipline.

La concessione del trattamento nazionale obbliga anche Singapore ad ammettere la partecipazione di fornitori di servizi finanziari ai sistemi di regolamento e di compensazione pubblici come pure alle facilità di finanziamento ufficiali, agli organi di autodisciplina o ad altre organizzazioni o associazioni necessarie per la fornitura di servizi finanziari. Il trattamento e il trasferimento delle informazioni necessarie per svolgere gli affari correnti devono essere consentiti ai fornitori di servizi finanziari, fatte salve le misure prese dalle parti per la protezione dei dati personali e della sfera privata, del carattere confidenziale dei dati e dei conti personali. Inoltre, l'Appendice prevede che un'istituzione finanziaria di una parte possa fornire servizi transfrontalieri (indicati nella lista degli impegni specifici, cfr. n. 4.2.4) anche per il tramite di una succursale con sede in un Paese terzo.

L'ampia eccezione contenuta nel GATS per le misure prudenziali è stata riequilibrata nell'ambito del presente Accordo, il quale prevede di sottoporle a un test di proporzionalità. Le autorità finanziarie di sorveglianza non possono quindi prendere misure più restrittive, riguardo al loro impatto sugli scambi di servizi, di quanto non lo esiga il controllo prudenziale. Nel frattempo le parti applicano, nella misura del possibile, i principi e gli standard emanati dalle principali istituzioni internazionali pertinenti (Comitato di Basilea sul controllo delle banche, Associazione internazionale delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni,
Istituzioni internazionali di vigilanza in materia di commercio dei valori mobiliari).

Infine, l'Appendice sui servizi finanziari prevede la possibilità, a severe condizioni (nessuna riduzione del livello degli impegni né delle possibilità offerte ai fornitori esteri), di modificare impegni specifici (cfr. n. 4.2.4) nel settore finanziario. Il GATS contiene una clausola simile, applicabile a tutti i settori dei servizi, che le parti non hanno ritenuto necessario introdurre nell'Accordo di libero scambio. Questa clausola era però necessaria per il settore finanziario: senza di essa Singapore, che ha recentemente introdotto misure sperimentali di liberalizzazione, non avrebbero potuto sottoscrivere impegni superiori a quelli del GATS.

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4.2.3

Servizi di telecomunicazioni

L'Appendice IX dell'Accordo di libero scambio completa le regole generali del titolo sui servizi (cfr. n. 4.2.1) con disposizioni destinate al settore delle telecomunicazioni che si fondano sulle regole corrispondenti del GATS. Queste ultime sono completate e precisate sotto diversi aspetti, tenendo conto delle differenze esistenti tra le regolamentazioni e i sistemi di organizzazione dei mercati delle parti (per es.

per quanto concerne la liberalizzazione dei collegamenti locali).

L'Appendice obbliga in particolare le parti a garantire l'indipendenza degli organi di regolamentazione rispetto a tutti i fornitori di servizi della telecomunicazione di base e a prevedere, per il rilascio delle licenze di gestione, procedure atte a evitare decisioni arbitrarie, non trasparenti e discriminatorie. Contiene alcuni principi in materia di concorrenza e standard minimi per l'interconnessione con fornitori dominanti.

L'interconnessione deve essere accordata in modo non discriminatorio e a un prezzo corrispondente ai costi aggiuntivi. Se operatori riescono ad accordarsi al momento della negoziazione di un accordo d'interconnessione, gli organi di regolamentazione prestano loro assistenza, se necessario fissando le condizioni dell'interconnessione.

Infine, il riconoscimento del servizio universale sancito dal GATS è stato ripreso nell'Appendice.

4.2.4

Impegni specifici

Come nel GATS, le liste degli impegni nazionali specifici fanno l'inventario dei settori sottoposti alle discipline di accesso al mercato e di trattamento nazionale e delle eventuali riserve (art. 27). Secondo il metodo delle liste positive (approccio cosiddetto dal basso), la mancata iscrizione di un settore significa che in quest'ultimo la parte in questione rifiuta di concedere l'accesso al mercato e il trattamento nazionale.

Nel presente Accordo, Singapore ha notevolmente migliorato i suoi impegni specifici rispetto al GATS, garantendo quindi agli Stati dell'AELS il grado attuale di apertura del mercato, in misura nettamente più ampia di quanto faccia il GATS a favore degli altri Paesi membri dell'OMC. Gli impegni di Singapore contengono inoltre alcuni elementi di liberalizzazione recentemente introdotti dalla legislazione della Città-Stato, che saranno posti in vigore successivamente.

Rispetto alla sua lista di impegni del GATS, Singapore ha aggiunto i servizi seguenti alla sua lista allegata al presente Accordo: consulenza, servizi informatici, servizi di ricerca e sviluppo, servizi immobiliari, servizi di manutenzione e di riparazione, alcuni servizi nei settori corrieri, telecomunicazione di base e trasporto, distribuzione, leasing, franchising, spedizioni, ambiente ecc. È stato inoltre introdotto un impegno per il soggiorno temporaneo di alcuni specialisti inviati. Sono state soppresse riserve nei servizi di contabilità, di audit, di architettura e d'ingegneria. Anche per i servizi finanziari Singapore è andata oltre i suoi impegni nel GATS. I suoi impegni a favore dello stabilimento di una succursale commerciale nel settore finanziario includono in particolare una serie di nuove licenze per alcuni tipi di banche («wholsale banking» compresa la gestione patrimoniale), coprono tutti i settori assicurativi (compresa l'assicurazione vita) e consentono alle istituzioni estere di diventare membri della borsa. Ciò nonostante, Singapore ha mantenuto altri limiti, come il divieto di 5973

aprire nuove banche al dettaglio o la riserva in materia di servizi bancari elettronici.

Singapore si è impegnata a esaminare l'opportunità di una revisione di questa riserva prima della fine del 2003.

Considerato il livello già relativamente elevato dei suoi impegni specifici nel GATS, la Svizzera ha dovuto aggiungere solo un numero limitato di settori (come i servizi immobiliari, alcuni servizi di corrieri, il trasporto stradale di merci con veicoli immatricolati in Svizzera) a quelli già contenuti nella sua lista corrispondente del GATS. Questi nuovi impegni non rendono necessaria alcuna modifica di leggi o di ordinanze. Gli altri settori contenuti nella lista svizzera allegata all'Accordo figurano già nella lista svizzera del GATS, le cui riserve orizzontali (concernenti essenzialmente il diritto delle società, l'acquisto di immobili e la circolazione delle persone) sono mantenute.

Riassumendo si osserva che l'estensione degli impegni specifici delle parti ha luogo nei limiti delle loro legislazioni nazionali attuali. Dal momento che queste ultime sono contenute maggiormente nel presente Accordo che non nel GATS, la certezza del diritto offerta ai fornitori di servizi ne risulta migliorata, in particolare per i settori inclusi nelle liste dell'Accordo in aggiunta a quelli contenuti nel GATS. Grazie agli importanti miglioramenti apportati da Singapore, il ritardo dei suoi impegni specifici nei confronti degli Stati dell'AELS si è considerevolmente ridotto rispetto a quello che sussiste nel GATS/OMC.

4.3

Investimenti

Contrariamente a quanto avviene per gli scambi di merci e di servizi o per la proprietà intellettuale, l'OMC non ha ancora una regolamentazione globale per gli investimenti esteri. Nell'ambito dell'OCSE sono state sviluppate discipline multilaterali in materia di investimenti internazionali, ma Singapore non vi ha ancora aderito. Per i negoziati relativi agli investimenti non c'erano quindi né una base di partenza né riferimenti comuni. Si sono dovute inoltre affrontare le differenze nelle tradizioni statali e giuridiche delle due parti, particolarmente presenti in questo settore che tocca maggiormente la sovranità dello Stato ­ in particolare per quanto concerne lo stabilimento ­ rispetto alle relazioni puramente commerciali. È tuttavia la prima volta che l'AELS è riuscita a concordare, in un accordo di libero scambio, disposizioni che coprono tutto il ciclo degli investimenti (dall'ammissione alla liquidazione, passando per il trattamento e la protezione). Questo risultato è molto importante per la Svizzera, dal momento che Singapore è attualmente la principale destinazione degli investimenti diretti svizzeri in Asia. Sul piano mondiale, dopo gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi e la Francia, Singapore è la sesta destinazione dei nostri investitori.

Il punto di partenza del titolo IV (Investimenti) è una nozione ampia di investimenti: essa non include solo gli investimenti destinati direttamente a stabilire una relazione economica a lungo termine sul territorio mediante partecipazioni sostanziali al capitale con diritto di voto in un'impresa estera o l'istituzione di succursali, ma comprende anche gli investimenti di portafoglio (art. 37). L'Accordo si applica agli investimenti che appartengono a persone fisiche o giuridiche di un altro Stato contraente o sono da esso controllati.

5974

Come principale innovazione rispetto ai tradizionali accordi bilaterali di protezione degli investimenti, è istituito il principio dell'accesso non discriminatorio al mercato per gli investimenti (art. 40). I privati e le imprese degli Stati contraenti ottengono quindi il diritto d'investire alle stesse condizioni dei cittadini nazionali (trattamento nazionale) o a quelle accordate agli investitori di Stati terzi (trattamento della nazione più favorita ­ NPF) se questo trattamento è più favorevole. Analogamente alle regole applicate nel settore dei servizi, l'obbligo NPF non si applica ai vantaggi derivanti da accordi con Stati terzi che riguardano una liberalizzazione sostanziale degli investimenti. Sussiste invece l'obbligo di dare alle altre parti dell'accordo di libero scambio che lo chiedono la possibilità di negoziare vantaggi simili.

Per quanto concerne gli investimenti nel settore dei servizi (art. 38), si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 23 e 25 del titolo concernente i servizi (cfr. n. 4.2.1) per la NPF e il trattamento nazionale e non l'articolo 40 paragrafo 1.

Ne risulta che, per gli investimenti nel settore dei servizi, il trattamento nazionale (secondo l'art. 25) è applicabile ai settori menzionati nelle relative liste, vale a dire agli impegni settoriali che contengono (liste positive, cfr. n. 4.2.4). Per quanto concerne gli investimenti che non riguardano il settore dei servizi, il divieto di discriminazione è di principio di generale applicazione: gli Stati contraenti possono, mediante una lista negativa, formulare riserve concernenti questo divieto (art. 46).

Gli Stati contraenti hanno fatto ricorso in una forma o nell'altra a queste riserve, in particolare per i settori dell'energia e immobiliare o in relazione all'esigenza legale della nazionalità nel diritto delle società (Appendice XI dell'Accordo di libero scambio). L'introduzione di nuove riserve in una liste negativa sulla base di modifiche legislative nazionali è possibile, ma è legata a un obbligo di consultazione. Le riserve devono essere riesaminate periodicamente dalle parti, in vista della loro riduzione o della loro eliminazione.

Il principio del trattamento nazionale vale anche in materia d'imposizione, dal momento che è possibile derogarvi se è necessario per riscuotere le imposte dirette
in modo equo ed efficace (art. 41). Nel settore delle sovvenzioni il trattamento non è applicabile ad aiuti motivati dalla politica sociale o di sviluppo, ma esiste un diritto di consultazione se tali sovvenzioni hanno un effetto di considerevole distorsione sul mercato (art. 40 par. 3).

Per quanto concerne l'espropriazione e il trasferimento dei pagamenti e dei capitali si applicano disposizioni di protezione specifiche. L'espropriazione è ammessa solo se risponde a un interesse pubblico, non discrimina investitori di altri Stati contraenti, è effettuata con le garanzie previste dalla legge e dà luogo al pagamento di un'indennità (art. 42). Una disposizione dettagliata sui trasferimenti di capitali garantisce un rimpatrio immediato dei redditi relativi all'investimento o degli importi risultanti dalla sua liquidazione (art. 44). Inoltre, il titolo sugli investimenti contiene, come gli accordi tradizionali di protezione degli investimenti, una norma generale di protezione (art. 39) e disposizioni sul personale con incarichi chiave (art. 45) e sulla surrogazione (art. 47).

Soprattutto in relazione all'espropriazione (art. 42) le parti si riservano formalmente il diritto di promulgare e di applicare regole non discriminatorie nell'interesse pubblico (in particolare per la protezione della sanità, della sicurezza e dell'ambiente, art. 43). Inoltre, una serie di eccezioni contenute nel titolo sui servizi (art. 33, 34 e 35, cfr. n. 4.2.1) si applicano per analogia al titolo sugli investimenti (art. 49).

5975

Gli altri accordi in materia d'investimenti che alcuni Stati contraenti hanno concluso tra di essi rimangono validi parallelamente all'Accordo di libero scambio (art. 38 par. 4). La Convenzione del 6 marzo 1978 tra la Svizzera e Singapore concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti (RS 0.975.268.9) ne è un esempio.

A complemento del meccanismo di composizione delle controversie applicabile alle divergenze tra Stati contraenti relative all'applicazione dell'Accordo (cfr. n. 4.7.2), il titolo sugli investimenti prevede che un investitore che si ritiene leso può esigere consultazioni direttamente presso lo Stato di accoglienza (art. 48). Se le consultazioni falliscono, le parti possono convenire di avviare una procedura di arbitrato investitore/Stato e in tal caso hanno la scelta tra tre procedure.

4.4

Concorrenza

La liberalizzazione del commercio internazionale delle merci e dei servizi, come quella degli investimenti esteri, può essere svantaggiata da prassi di imprese che limitano la concorrenza. Per tale motivo gli accordi di libero scambio dell'AELS prevedono regolarmente disposizioni per proteggere la concorrenza. Queste ultime intendono eliminare dalle relazioni commerciali le perturbazioni causate da comportamenti che ostacolano la concorrenza, ma non mirano all'armonizzazione delle relative politiche delle parti contraenti.

Anche se attualmente Singapore dispone di regolamentazioni che disciplinano la concorrenza solo in alcuni settori (telecomunicazioni, settore dell'elettricità e del gas) e in caso di abuso della posizione dominante, e non possiede quindi leggi che coprono tutto il settore, nel presente accordo è stato tuttavia possibile convenire regole per la protezione della concorrenza concernenti le relazioni commerciali.

Il titolo V (Concorrenza) si ispira alle disposizioni sulla concorrenza del GATS. Le parti riconoscono che alcune prassi di imprese possono ostacolare le relazioni commerciali (art. 50). A questo proposito sono citati espressamente gli accordi che pregiudicano la concorrenza e l'abuso di potere sul mercato, prassi che in Svizzera rientrano nella legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (RS 251). Le parti sono tenute, su domanda di una di esse, a procedere a consultazioni per eliminare i comportamenti menzionati, anche se lo scambio di informazioni è limitato alle informazioni ufficiali disponibili, non confidenziali. Le disposizioni sulla concorrenza sono escluse dal meccanismo di composizione delle controversie di cui al titolo IX (cfr.

n. 4.7.2).

4.5

Appalti pubblici

Nel titolo VI (Appalti pubblici) è stabilito che le disposizioni dell'Accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici («Government Procurement Agreement», GPA, RS 0.632.231.422) sono applicabili alle relazioni tra le parti contraenti (art. 51).

Tutte le parti contraenti dell'Accordo di libero scambio sono membri del GPA.

Quest'ultimo contiene impegni per l'ammissione degli offerenti esteri ­ in materia di procedure di appalto, di determinazione di valori soglia, di entità acquirenti e di settori di appalto ­ grazie ai quali gli appalti pubblici tra gli Stati dell'AELS e 5976

Singapore sono già stati ampiamente liberalizzati. Le parti convengono inoltre di impegnarsi in futuro a proseguire l'apertura dei mercati pubblici e di vigilare affinché lo scambio di informazioni sia istituzionalizzato. A complemento del GPA dovrà essere designato un organo di contatto in grado di rispondere alle domande d'informazione sugli appalti pubblici (art. 52). Questa misura, contenuta anche nell'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sugli appalti pubblici (FF 1999 5452), intende facilitare lo scambio d'informazioni. Infine le parti si dichiarano disposte a negoziare con altre parti l'estensione di concessioni che accordano ad altri Stati dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 53).

4.6

Proprietà intellettuale

Il titolo VII (Protezione della proprietà intellettuale) obbliga le parti a garantire una protezione effettiva della proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni specifiche dell'Accordo di libero scambio (art. 54). Le parti assicurano il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale e prendono in particolare misure per impedire la contraffazione e la pirateria. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo TRIPS dell'OMC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, RS 0.632.20, Allegato II.1C). L'articolo 54 prevede la possibilità per le parti contraenti, su domanda di una di esse, di avviare consultazioni per riesaminare le disposizioni dell'Accordo relative alla proprietà intellettuale, allo scopo di migliorarne il livello di protezione e di evitare o eliminare le distorsioni commerciali dovute al regime attuale di protezione della proprietà intellettuale. La Svizzera può quindi ricorrere, oltre che al meccanismo di consultazione incluso nella procedura multilaterale di composizione delle controversie dell'OMC, a una nuova istanza che consente di discutere direttamente con Singapore dei problemi di proprietà intellettuale e di cercare soluzioni adeguate.

I diritti di proprietà intellettuale protetti dall'Accordo di libero scambio sono enumerati in una delle sue appendici. Le parti vi confermano gli impegni che hanno preso in virtù degli accordi internazionali che costituiscono oggi la base della protezione internazionale dei beni immateriali (Accordo TRIPS; Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 1997, RS 0.232.04; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta il 24 luglio 1971, RS 0.231.15). Si impegnano inoltre ad aderire entro il 1° gennaio 2005 ad altri accordi internazionali importanti di protezione e di armonizzazione, come l'Atto di Ginevra (1999) relativo all'Accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (Ginevra 1996) e il Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra 1996). Le parti si dichiarano disposte, su domanda di
una di esse, ad avviare consultazioni tra esperti sulle loro attività internazionali, le loro relazioni e il loro sviluppo in materia di proprietà intellettuale.

Nell'Appendice figurano altre norme di protezione materiali e specifiche relative ai diversi settori del diritto della proprietà intellettuale. Meritano di essere menzionate quelle che vanno oltre il livello di protezione multilaterale fissato nell'Accordo TRIPS. Per quanto concerne il diritto dei brevetti, il livello di protezione deve essere conforme a quello previsto dalla Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto euro-

5977

peo (RS 0.232.142.2), che limita le possibilità di escludere dalla brevettabilità le scoperte nel settore della biotecnologia. Per quanto concerne i medicamenti e i prodotti fitosanitari sottoposti a una procedura ufficiale di ammissione sul mercato, deve essere previsto un certificato complementare di protezione della durata da uno a cinque anni al massimo. Per i design si applica una durata di protezione di 15 anni invece che di 10. L'uso ingannevole di indicazioni geografiche al momento della registrazione dei marchi è vietata non solo per le merci, ma anche per i servizi. Nel settore dei marchi le parti si impegnano ad applicare prima del 1° gennaio 2005 la Raccomandazione comune dell'OMPI del 1999 relativa alla protezione dei marchi noti.

Le disposizioni dell'Appendice relative alle procedure di ottenimento, mantenimento ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale si orientano di principio sugli standard dell'Accordo TRIPS. L'Appendice contiene inoltre una disposizione relativa alla cooperazione tecnica tra le parti.

Nel settore della proprietà intellettuale, l'Accordo tra l'AELS e Singapore va per molti aspetti oltre l'Accordo TRIPS (e quindi l'OMC) e costituisce quindi un miglioramento, sempre in questo settore, rispetto al regime multilaterale. Per la Svizzera che, nel raffronto internazionale, dispone già di un sistema elaborato di protezione della proprietà intellettuale che garantisce un alto livello di protezione, le relative disposizioni dell'Accordo di libero scambio con Singapore non rendono necessario alcun adeguamento: il nostro compito si limiterà ad aderire al Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (Ginevra 1996) e al Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra 1996). I lavori legislativi necessari per la ratifica di questi due accordi richiederanno ancora un certo tempo.

4.7

Altre disposizioni

4.7.1

Disposizioni istituzionali

Il Comitato misto (art. 55) è l'organo istituito dal titolo VIII (Disposizioni istituzionali) per garantire la buona applicazione dell'Accordo. Oltre ai casi in cui l'Accordo gli conferisce espressamente la competenza di prendere decisioni, il Comitato deve vigilare sul rispetto degli impegni delle parti contraenti, facilitare la consultazione tra di esse, per esempio nel contesto della procedura di composizione delle controversie (cfr. n. 4.7.2), e considerare la possibilità di estendere e di approfondire gli impegni.

In quanto organo paritetico, prende le sue decisioni per via consensuale. È quindi necessario il consenso di tutte le parti per giungere a una decisione vincolante. Può inoltre formulare raccomandazioni all'attenzione delle parti contraenti. È il caso ad esempio se discute modifiche dell'Accordo prima che esse siano sottoposte alle parti contraenti per approvazione.

L'Accordo conferisce al Comitato la competenza di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro, oltre al sottocomitato doganale istituito dall'Accordo (cfr. n. 4.1.2), per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. I sottocomitati operano sulla base di un mandato del Comitato misto (o, per il sottocomitato doganale, sulla base del mandato fissato nell'Accordo).

5978

Le decisioni del Comitato sono attuate dalle parti contraenti, che devono approvarle secondo le loro rispettive procedure interne, come per le modifiche dell'Accordo stesso (art. 69). Il Comitato può tuttavia decidere di modificare le Appendici dell'Accordo (art. 55 par. 8). Per quanto concerne la Svizzera, il Consiglio federale è quindi abilitato ad approvare le modifiche delle Appendici. L'approvazione del presente accordo da parte delle Camere federali comporta il conferimento da parte nostra di tale competenza (GAAC 51/IV, p. 395 e 396). Una procedura particolare (art. 55 par. 9) è prevista se le parti contraenti non sono in grado di porre direttamente in vigore una decisione del Comitato.

4.7.2

Composizione delle controversie

Il titolo IX (Composizione delle controversie) prevede un sistema elaborato di consultazione e di arbitrato (art. 56­66), che può essere applicato se una parte contraente ritiene che una misura presa da un'altra parte violi gli obblighi dell'Accordo o pregiudichi i vantaggi che avrebbe potuto trarre dall'applicazione corretta delle sue disposizioni (art. 58 par. 2). Una controversia su una materia disciplinata dall'Accordo di libero scambio, che rientra anche nelle disposizioni degli accordi conclusi nell'ambito dell'OMC, non può essere sottoposta contemporaneamente all'arbitrato previsto dall'Accordo di libero scambio e a quello dell'OMC (art. 56 par. 2). La scelta del foro competente ha luogo quando è avviata la procedura di composizione delle controversie.

Le parti tengono consultazioni formali prima di ricorrere all'arbitrato (art. 58). La parte che chiede l'apertura delle consultazioni ne informa le parti contraenti che non sono coinvolte nella controversia. Queste consultazioni hanno luogo nell'ambito del Comitato misto, a meno che una parte alla controversia vi si opponga. In questo caso le consultazioni rimangono bilaterali (tra Singapore da un lato e il o i Paesi dell'AELS interessati dall'altro).

Ogni parte interessata può ricorrere all'arbitrato se ritiene che la controversia non è stata risolta con la consultazione (art. 59). A differenza di quanto previsto dall'Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Messico, in questo caso non si prevede di consentire alle parti contraenti che non sono coinvolte nella controversia di partecipare in quanto parti interessate; c'è tuttavia la possibilità di partecipare a pieno diritto alla procedura associandosi a un'altra parte contraente (art. 59 par. 1 e 2).

Come è già il caso nell'Accordo con il Messico, il Direttore generale dell'OMC ha la competenza di scegliere i membri del tribunale arbitrale se le parti coinvolte nella controversia non riescono ad accordarsi sulla sua composizione (art. 60 par 5), mentre questo compito compete tradizionalmente al Presidente della Corte internazionale di giustizia dell'Aia. Il tribunale pronuncia la sua sentenza secondo le procedure e i termini fissati dagli articoli 61­63. Essa è resa pubblica, salvo parere contrario delle parti coinvolte nella controversia. Le decisioni del tribunale sono vincolanti e definitive
per le parti interessate (art. 65). Se una parte non esegue una sentenza arbitrale, è possibile sospendere nei suoi confronti le concessioni derivanti dall'Accordo che corrispondono ai vantaggi pregiudicati dalle misure che secondo il tribunale hanno violato l'Accordo.

5979

4.7.3

Preambolo, disposizioni generali e clausole finali

Il preambolo stabilisce gli obiettivi generali della cooperazione tra le parti in materia di libero scambio che rientrano nel quadro più ampio delle loro relazioni. Le parti sottolineano e riaffermano l'importanza che attribuiscono ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Affermano la loro intenzione di creare posti di lavoro, di migliorare il livello di vita e di proteggere l'ambiente secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Il preambolo riprende inoltre gli obiettivi specifici enunciati nell'articolo 1 del titolo I (Disposizioni generali), in particolare la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi conformemente alle regole dell'OMC, la liberalizzazione degli investimenti e degli appalti pubblici, la protezione adeguata ed effettiva della proprietà intellettuale e il promovimento della concorrenza.

L'Accordo si applica al territorio delle parti contraenti e al di fuori delle acque territoriali, sempre che le parti possano esercitarvi la loro giurisdizione in accordo con il diritto internazionale (art. 2). L'Accordo non ha alcun effetto sui diritti e sugli obblighi tra gli Stati membri dell'AELS (art. 3).

Per quanto concerne l'obbligo di trasparenza, le parti devono pubblicare o rendere accessibili le leggi, i regolamenti e le decisioni amministrative o giudiziarie di generale applicazione, così come gli accordi internazionali che possono influire sull'attuazione dell'Accordo (art. 67). A questo obbligo di natura generale si aggiunge il compito di rispondere rapidamente a ogni richiesta particolare riguardante questi testi o a ogni altra domanda d'informazione che li concerne. Il dovere di trasparenza e d'informazione non obbliga a divulgare informazioni confidenziali.

Altre clausole del titolo X (Clausole finali) disciplinano la modifica dell'Accordo (cfr. n. 4.7.1), l'ammissione di nuove parti (art. 70), l'entrata in vigore dell'Accordo (cfr. n. 6) e la sua denuncia (cfr. n. 13). Lo Stato depositario è la Norvegia (art. 73).

5

Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale fra la Svizzera e Singapore

L'Accordo agricolo bilaterale fra la Svizzera e Singapore (allegato 2 del presente messaggio) copre il commercio di determinati prodotti agricoli non trasformati.

L'Accordo è legato giuridicamente all'Accordo di libero scambio e non può esplicare i suoi effetti in modo autonomo (cfr. n. 6).

Nel settore non tariffario si rimanda alle regole pertinenti dell'OMC. Per quanto concerne il settore tariffario, Singapore accorda alla Svizzera l'esenzione dai dazi doganali su tutti i prodotti agricoli non trasformati (SA n. 1­24, escluse le merci già incluse nell'Accordo di libero scambio, vale a dire i prodotti agricoli trasformati e il pesce, cfr. n. 4.1). In tal modo viene sancito contrattualmente, per il commercio di prodotti agricoli, il regime praticato oggi da Singapore. Avendo interessi molto limitati nel settore agricolo, Singapore ­ contrariamente ad altri partner negoziali dell'AELS come il Messico ­ ha esteso la garanzia del dazio zero ai prodotti sovvenzionati, accontentandosi di modeste contropartite. La Svizzera concede a Singapore l'esenzione dai dazi doganali per beni le cui posizioni tariffarie sono già portati a zero nell'OMC, come pure per alcune specie di orchidee e il cocco grattugiato.

Questi due ultimi prodotti sono stati oggetto per la prima volta di una richiesta 5980

rivolta alla Svizzera. Tenuto conto della gamma molto ristretta dei prodotti di Singapore nel settore agricolo, non sarebbe stato possibile concludere i negoziati senza queste concessioni. In caso di controversie, è possibile ricorrere sia alla procedura di composizione delle controversie dell'OMC sia a quella prevista dall'Accordo di libero scambio, che è però applicabile solo a livello bilaterale.

L'Accordo agricolo fra la Svizzera e Singapore non mette in discussione la politica agricola svizzera; anche un'eventuale decisione di un organo di composizione delle controversie non può limitare l'autonomia della politica agricola al di là degli impegni multilaterali in vigore. I prodotti particolarmente sensibili per la Svizzera come il latte, la carne, i cereali, i foraggi, i grassi e gli oli vegetali o animali non sono interessati dall'Accordo.

6

Entrata in vigore

Conformemente all'articolo 72 dell'Accordo di libero scambio, l'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2003 per le parti che avranno depositato i loro strumenti di ratifica entro tale data, sempre che lo abbia fatto anche Singapore, ciò che costituisce una pura formalità dal momento che le autorità di Singapore, che hanno già approvato la firma dell'Accordo, hanno anche la competenza di ratificarlo. Altrimenti, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese seguente il giorno del deposito degli strumenti di ratifica. Per quanto le prescrizioni nazionali lo consentano, le parti possono applicare provvisoriamente l'Accordo a partire dal 1° gennaio 2003. L'Accordo agricolo entra in vigore contemporaneamente all'Accordo di libero scambio e rimane applicabile fintanto che la Svizzera e Singapore sono parti all'Accordo di libero scambio.

7

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Con gli introiti doganali risultanti dalle importazioni provenienti da Singapore, che ammontano a circa un milione di franchi (2001), bisogna attendersi perdite annue dei dazi doganali pari a circa 0,7 milioni di franchi (cfr. n. 4.1.1). Essi verrebbero a cadere nel settore dei prodotti industriali e della componente industriale doganale per i prodotti agricoli trasformali. Le conseguenze finanziarie sono quindi limitate e devono essere messe in relazione con le ricadute economiche positive (cfr. n. 8).

Gli accordi con Singapore non hanno alcuna incidenza finanziaria sui Cantoni e sui Comuni. Non si prevedono inoltre ripercussioni sull'effettivo del personale o sull'informatica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

5981

8

Ripercussioni economiche

L'importanza dell'Accordo di libero scambio con Singapore consiste in primo luogo nel fatto che fornisce una base di diritto internazionale pubblico a tutte le nostre relazioni economiche con Singapore, offrendo quindi agli attori economici condizioni quadro stabili e prevedibili. La garanzia dell'esenzione dai dazi doganali per tutte le esportazioni destinate a Singapore (beni industriali, prodotti agricoli trasformati e non trasformati), dell'accesso senza discriminazioni al mercato per una vasta gamma di settori dei servizi e della protezione degli investimenti prima e dopo il loro stabilimento rafforza notevolmente la certezza del diritto per le relazioni delle nostre imprese con Singapore. L'Accordo attenua inoltre considerevolmente, su questo mercato, i rischi di discriminazione dell'economia svizzera rispetto ad altri partner (anche futuri) di libero scambio di questo Stato (cfr. n. 2). Questi due elementi favoriscono l'estensione delle relazioni economiche con Singapore che, nella sua funzione di piattaforma per tutto il Sud-Est asiatico e oltre, è un mercato particolarmente interessante. Anche se l'importo risultante dalla soppressione dei dazi si manterrà entro proporzioni limitate a causa del debole livello doganale attuale (cfr.

n. 7), i consumatori della Svizzera e le imprese del nostro Paese che importano semiprodotti da Singapore beneficeranno di questi sgravi. Tutti questi aspetti contribuiranno a rafforzare la piazza economica svizzera.

9

Programma di legislatura

Gli accordi con Singapore sono conformi al contenuto dell'obiettivo 3 «Adoperarsi a favore di un ordine economico mondiale aperto e durevole» del Rapporto sul programma di legislatura 1999­2003 (FF 2000 2037). Essi non sono annunciati esplicitamente in quest'ultimo perché la decisione dei ministri degli Stati membri dell'AELS di esaminare la questione dell'apertura di negoziati di libero scambio con Singapore è stata presa nel corso della presente legislatura (cfr. n. 3). Affinché gli accordi possano entrare in vigore anche per la Svizzera il 1° gennaio 2003, data prevista dall'Accordo di libero scambio (cfr. n. 6), il Consiglio federale sottopone già nel corso di quest'anno alle Camere per approvazione gli accordi firmati nel giugno del 2002.

10

Relazione con l'OMC e con il diritto europeo

Sia la Svizzera sia gli altri Stati dell'AELS e Singapore sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ritengono che i presenti accordi rispettino gli impegni dell'OMC, i quali prevedono una deroga alla clausola obbligatoria della nazione più favorita per accordi preferenziali di questo tipo; in altre parole, i vantaggi commerciali concessi non devono essere trasmessi agli altri membri dell'OMC. Gli accordi di libero scambio sono sottoposti a un esame da parte degli organi competenti dell'OMC (procedura secondo l'art. XXIV del GATT et l'art. V del GATS) e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie nell'ambito dell'OMC. Sinora nessun accordo di libero scambio del quale la Svizzera è parte è stato sottoposto a una simile procedura.

5982

La conclusione di accordi di libero scambio con Stati terzi non è in contraddizione con il diritto economico europeo né con gli obiettivi della nostra politica d'integrazione europea. In particolare, l'Accordo con Singapore non riguarda né le prescrizioni del diritto europeo né gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE né i diritti e gli obblighi nei confronti di altri Stati dell'AELS (cfr. n. 4.7.3). Lo dimostra il fatto che l'appartenenza dei nostri partner dell'AELS allo SEE è compatibile con la loro partecipazione a precedenti accordi di libero scambio e al presente Accordo. Il presente accordo rientra nella serie dei 19 accordi di libero scambio già conclusi dagli Stati dell'AELS, che mirano a un'apertura preferenziale dei mercati su una base reciproca (ultimamente anche in settori diversi dallo scambio di merci), nell'ambito del margine di manovra lasciato dall'OMC. Anche l'UE procede allo stesso modo concludendo accordi con numerosi Paesi terzi e continua a estendere la sua rete, già ampia, di accordi di libero scambio, sia dal profilo geografico sia da quello materiale.

11

Validità per il Principato del Liechtenstein

In quanto membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno Stato firmatario dell'Accordo con Singapore. In virtù del Trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni doganali contenute nell'Accordo di libero scambio con Singapore. In virtù dello stesso Trattato, l'Accordo agricolo fra la Svizzera e Singapore si applica anche al Principato del Liechtenstein.

12

Pubblicazione degli allegati dell'Accordo di libero scambio tra l'AELS e Singapore

Gli allegati dell'Accordo di libero scambio comprendono diverse centinaia di pagine.

Si tratta essenzialmente di disposizioni di ordine tecnico. Possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS1. Conformemente agli articoli 4 capoverso 1 e 14 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la pubblicazione può limitarsi al titolo, munito di un riferimento o dell'indicazione dell'organismo presso il quale il testo può essere ottenuto. Fanno eccezione l'Appendice I relativa alle regole di origine, determinanti per il regime tariffario preferenziale, le Appendici VIII e IX (servizi finanziari, servizi di telecomunicazione) nelle quali figurano regole speciali di base ed eccezioni per questi due settori e l'Appendice XI che contiene le liste negative pertinenti per la Svizzera in materia di obbligo di non discriminazione (titolo sugli investimenti). Le Appendici menzionate sono pubblicate con l'Accordo di libero scambio nel Foglio federale e nella Raccolta ufficiale.

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http://secretariat.efta.int/library/legal/fta/singapore/

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Costituzionalità

Conformemente all'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale, gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare gli accordi internazionali deriva dall'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. Il presente Accordo di libero scambio può essere denunciato un ogni momento con un preavviso di sei mesi (art. 83). L'Accordo agricolo bilaterale non contiene clausole di denuncia, ma forma un'unità con l'Accordo di libero scambio. Può quindi essere denunciato alle stesse condizioni (cfr. anche art. 56 della Convenzione di Vienna sui diritti dei trattati; RS 0.111). L'Accordo di libero scambio non comporta né l'adesione a un'organizzazione internazionale né un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sottoposto all'approvazione del Parlamento non sottostà quindi al referendum secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

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