Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (perfezionamento professionale e protezione della salute) Proroga e modifica del 8 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 19991 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (perfezionamento professionale e protezione della salute) è prorogata.

II Il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 19991 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (perfezionamento professionale e protezione della salute) è modificato come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 1 III La disposizione, modificata qui di seguito, del contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (perfezionamento professionale e protezione della salute), allegato al decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 19991, è dichiarata d'obbligatorietà generale2: Art. 6

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SIKO 2000; programma di sicurezza della CSSF

FF 1999 8669 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

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Contratto colletivo di lavoro per il mestiere del falegname (perfezionamento professionale e protezione della salute). DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2002 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

8 novembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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