Comunicazione della Commissione della concorrenza (art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, LCart; RS 251)

La Segreteria della Commissione della concorrenza in accordo con un membro della presidenza ha deciso di aprire un'inchiesta giusta l'articolo 27 LCart contro la Swico (Associazione Economica Svizzera della tecnica d'informazione, di comunicazione e di gestione), Zurigo, la Sens (Stiftung Entsorgung Schweiz), Zurigo e i firmatari della convenzione Swico e del contratto Sens-EasyRec.

La Swico e la Sens hanno concordato nell'ambito del progetto Easy-Rec di organizzare assieme il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Il concetto prevede il ritiro garantito su tutto il territorio svizzero di apparecchi fuori servizio e il loro riciclaggio. Il ritiro e lo smaltimento sono finanziati con una tariffa di riciclaggio anticipata (TRA), che è pagata dal consumatore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio.

La convenzione Swico è sottoscritta da produttori, commercianti e importatori i quali, dopo aver ritirato apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso, lasciano alla Swico il compito di smaltirli. Questa convenzione prevede che la TRA sia riscossa, secondo una tabella ufficiale della Swico, sotto forma di somma fissa dagli importatori rispettivamente dai produttori ogni volta che un nuovo apparecchio è fornito.

Inoltre, secondo queste disposizioni, l'ammontare delle TRA è fisso e vincolante per tutti i firmatari ed esse sono riscosse attraverso ogni canale di distribuzione. Analoghe disposizioni sono contenute anche nel contratto Easy-Rec. Secondo le informazioni raccolte fino ad ora dalla segreteria, la TRA è integralmente pagata dai consumatori. Sembra così che i produttori, gli importatori e i commercianti si accordino sui prezzi del riciclaggio. Questo comportamento potrebbe violare l'articolo 5 LCart.

Nell'ambito del progetto Easy-Rec, la Swico e la Sens hanno deciso che la Swico, oltre all'organizzazione degli apparecchi da smaltire fino ad ora (apparecchi provenienti dall'informatica, dall'elettronica per ufficio, dalla telecomunicazione e dall'industria grafica), assume anche l'organizzazione del riciclaggio di apparecchi di elettronica di consumo. La Sens organizza il riciclaggio di piccoli e grandi elettrodomestici, di apparecchi per l'aerazione, di utensili elettrici e materiale d'installazione elettrico così come di utensili da giardino elettrici. In questo modo,
la Swico e la Sens si sono probabilmente divise il mercato per l'organizzazione del ritiro e dello smaltimento di materiale elettrico. Questo comportamento della Swico e della Sens potrebbe violare l'articolo 5 LCart.

Nell'ambito dell'inchiesta si dovrà appurare se effettivamente esistono accordi fra la Swico e la Sens così come fra i firmatari della convenzione Swico e del contratto Sens-EasyRec (art. 4 cpv. 1 LCart) e se si tratta di accordi illeciti (art. 5 LCart).

Tenendo conto che si tratta di una procedura di massa, l'apertura dell'inchiesta è comunicata ai firmatari della convenzione Swico e del contratto Sens-EasyRec attraverso la pubblicazione ufficiale nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

La segreteria della Commissione della concorrenza parte quindi dal presupposto che i firmatari della convenzione Swico e del contratto Sens-EasyRec saranno rappre2002-1172

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sentati dalla Swico o dalla Sens. Se una o più di queste società sono interessate a partecipare direttamente alla procedura o vogliono un altro rappresentante devono comunicarlo alla segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. In caso contrario, la rappresentanza è lasciata alla Swico o alla Sens (art. 11a Legge federale sulla procedura amministrativa, RS 172.021).

I terzi interessati che desiderano partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a­c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti: a.

le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;

b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempre che anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;

c.

le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Gli annunci devono pervenire alla segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna. telefono 031 322 20 40, fax 031 322 20 53.

11 giugno 2002

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Segreteria della Commissione della concorrenza