Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Progetto

(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 3 maggio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 20022, decreta: I La legge sull'IVA del 2 settembre 19993 è modificata come segue: Art. 36 cpv. 2 2

L'imposta ammonta al 3,6 per cento sulle prestazioni nel settore alberghiero, al più tardi sino al 31 dicembre 2006. Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2002 6530 FF 2002 6541 RS 641.20

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2002-1891