Legge sulle poste

Disegno

(LPO) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20021, decreta: I La legge del 30 aprile 19972 sulle poste č modificata come segue: Art. 15

Prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici

1

Allo scopo di salvaguardare una stampa diversificata, la Posta applica prezzi preferenziali ai giornali in abbonamento, segnatamente alle pubblicazioni regionali e locali, e ai periodici in abbonamento. Essa fissa i prezzi in base, soprattutto, alla frequenza di pubblicazione, al peso, alla tiratura, al formato e all'importanza della parte redazionale. Inoltre, tiene conto della quota della tiratura affidatale per il trasporto. I prezzi preferenziali devono essere approvati dal Dipartimento.

2

La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennitā pari a 80 milioni di franchi per i costi non coperti causati dalla concessione di prezzi preferenziali.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

L'articolo 15 č valido fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, al massimo tuttavia fino al 31 dicembre 2007.

3

La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2004.

3687

1 2

FF 2002 6208 RS 783.0

2002-2075

6223