Legge sulle poste
Disegno
(LPO) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20021, decreta: I La legge del 30 aprile 19972 sulle poste č modificata come segue: Art. 15
Prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici
1
Allo scopo di salvaguardare una stampa diversificata, la Posta applica prezzi preferenziali ai giornali in abbonamento, segnatamente alle pubblicazioni regionali e locali, e ai periodici in abbonamento. Essa fissa i prezzi in base, soprattutto, alla frequenza di pubblicazione, al peso, alla tiratura, al formato e all'importanza della parte redazionale. Inoltre, tiene conto della quota della tiratura affidatale per il trasporto. I prezzi preferenziali devono essere approvati dal Dipartimento.
2
La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennitā pari a 80 milioni di franchi per i costi non coperti causati dalla concessione di prezzi preferenziali.
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
L'articolo 15 č valido fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, al massimo tuttavia fino al 31 dicembre 2007.
3
La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2004.
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1 2
FF 2002 6208 RS 783.0
2002-2075
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