Legge federale sui politecnici federali

Disegno

(Legge sui PF) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20021, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19912 sui politecnici federali (legge sui PF) è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 27 e 27sexies della Costituzione federale3; Art. 1 cpv. 1 lett. c 1

La presente legge si applica al settore dei politecnici federali (settore dei PF) in cui rientrano: c.

gli istituti di ricerca.

Art. 2 cpv. 1 lett. e e f (nuove) 1

I PF e gli istituti di ricerca devono: e.

curare le pubbliche relazioni;

f.

sfruttare economicamente i risultati delle loro ricerche.

Art. 3a (nuovo)

Partecipazione ad imprese

Al fine dello sfruttamento economico di diritti immateriali, i PF e gli istituti di ricerca possono, nel quadro dei loro compiti legali, partecipare a persone giuridiche di diritto pubblico o privato.

Art. 4

Organizzazione e autonomia del settore dei PF

1

Il settore dei PF è annesso al Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento).

Nel quadro della legge, il settore conduce le proprie attività autonomamente.

1 2 3

FF 2002 3125 RS 414.110 Queste disposizioni corrispondono agli art. 63 e 64 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

3166

2002-0297

Legge sui PF

2

Il Consiglio dei PF è l'autorità superiore del settore dei PF.

3

I PF e gli istituti di ricerca gli sono subordinati conformemente alla ripartizione delle competenze.

4

I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF.

Art. 5 cpv. 4 Abrogato Art. 8 cpv. 1 lett. a e c nonché cpv. 2 1

2

I PF adempiono il loro compito di insegnamento, in particolare: a.

dando agli studenti una formazione universitaria specializzata che si conclude con il conferimento di un titolo accademico;

c.

concerne solo il testo francese.

A tal fine si appoggiano in particolare all'attività di ricerca dei docenti.

Art. 10a (nuovo)

Garanzia della qualità

1

I PF verificano periodicamente ai sensi della legislazione sull'aiuto alle università la qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi e garantiscono la qualità a lungo termine.

2 Il Consiglio dei PF s'informa periodicamente sui risultati del controllo della qualità.

Art. 11 cpv. 1 e 3 1

I PF istituiscono servizi sociali e culturali destinati ai loro membri oppure partecipano a servizi esistenti. Prendono provvedimenti volti a facilitare la custodia dei bambini.

3

Essi promuovono lo sport universitario.

Art. 12 cpv. 1 1 In ognuno dei PF le lingue d'insegnamento sono il tedesco, il francese, l'italiano e, secondo le consuetudini dell'insegnamento e della ricerca, l'inglese.

Art. 13 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 1

Sono membri dei PF: a.

2

i docenti (professori ordinari, professori straordinari, professori-assistenti, liberi docenti, maîtres d'enseignement et de recherche e incaricati di corsi);

Il Consiglio dei PF può istituire altre categorie di docenti.

3167

Legge sui PF

Art. 14 1

I docenti insegnano e svolgono ricerche autonomamente nell'ambito del mandato di insegnamento e di ricerca e sotto la propria responsabilità.

2 Su proposta dei PF, il Consiglio dei PF nomina i professori ordinari e straordinari e ne definisce il campo d'insegnamento e di ricerca.

3

Abrogato

4

Nomina i professori-assistenti per un periodo di quattro anni al massimo. Il loro mandato è rinnovabile una volta sola. Il rapporto di lavoro può essere disdetto secondo la procedura ordinaria.

5

La Direzione della scuola conferisce la venia legendi e designa i maîtres d'enseignement et de recherche e gli incaricati di corsi.

Art. 15, rubrica, cpv. 2 e 3 Assistenti 2

e 3 Abrogati

Art. 16 1

2

Condizioni d'ammissione

È ammesso ad un PF come studente del primo semestre: a.

il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein;

b.

il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla direzione della scuola;

c.

il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera, oppure

d.

chi ha superato un esame d'ammissione.

La Direzione della scuola stabilisce le condizioni d'ammissione per: a.

l'accesso a un semestre superiore, in particolare dei titolari di un diploma di una scuola universitaria professionale svizzera;

b.

i candidati al dottorato;

c.

gli studenti di terzo ciclo; e

d.

gli uditori.

Art. 17

Rapporti di lavoro

1

Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale e della legge del 23 giugno 20005 sulla Cassa pensioni della Confederazione, le condizioni d'impiego e la previdenza professionale dei membri a tem4 5

RS 172.220.1 RS 172.222.0

3168

Legge sui PF

po pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca.

2

I rapporti di lavoro del personale sono disciplinati dalla legge sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga diversamente.

3

Il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro ai sensi della legge sulla Cassa pensioni della Confederazione.

Art. 18

Pubblicazioni scientifiche

Nelle pubblicazioni scientifiche devono essere menzionate tutte le persone che vi hanno collaborato sul piano scientifico.

Art. 19 cpv. 1 lett. abis (nuova) 1

I PF conferiscono: abis. titoli di bachelor e di master;

Art. 20 cpv. 1 1

Il Consiglio dei PF può conferire il titolo di professore a liberi docenti, maîtres d'enseignement et de recherche o incaricati di corsi particolarmente meritevoli.

Art. 22

Istituzione e soppressione

Le Camere federali decidono mediante ordinanza l'istituzione e la soppressione d'istituti di ricerca.

Art. 24 1

Il Consiglio federale nomina per un periodo di quattro anni con mandato rinnovabile i seguenti membri del Consiglio dei PF: a.

il presidente;

b.

il vicepresidente;

c.

un direttore di un istituto di ricerca;

d.

un membro proposto dalle assemblee delle scuole;

e.

altri cinque membri al massimo.

2

I presidenti delle scuole fanno parte d'ufficio del Consiglio dei PF.

3

Il Consiglio dei PF può formare comitati.

3169

Legge sui PF

Art. 25 cpv. 1 1

Il Consiglio dei PF: a.

definisce la strategia del settore dei PF nel quadro del mandato di prestazioni;

b.

rappresenta il settore dei PF presso le autorità della Confederazione;

c.

emana disposizioni sul controlling e svolge un controlling centrale;

d.

approva i piani di sviluppo del settore dei PF e ne controlla l'esecuzione;

e.

procede alle nomine di sua competenza;

f.

esercita la sorveglianza sul settore dei PF;

g.

adotta un regolamento interno;

h.

adempie gli altri compiti che la presente legge gli assegna.

Art. 26

Presidente del Consiglio dei PF

1

Il presidente del Consiglio dei PF gestisce gli affari che competono al Consiglio dei PF e decide quanto gli pertiene secondo il regolamento interno.

2

Rappresenta il settore dei PF verso l'esterno.

Art. 26a (nuovo)

Comitato consultivo

Il Consiglio dei PF può istituire un comitato consultivo.

Art. 26b (nuovo) 1

Stato maggiore

Il Consiglio dei PF dispone di uno stato maggiore.

2 Il capo dello stato maggiore partecipa alle sedute del Consiglio dei PF con voto consultivo.

Art. 27 cpv. 2 e 3 2

Il Consiglio dei PF definisce i principi organizzativi dei PF.

3

Definisce nel dettaglio i compiti, la composizione e le competenze della Direzione della scuola, degli organi centrali e delle unità d'insegnamento e di ricerca.

Art. 28 cpv. 3 e 4 lett. a e abis (nuova) 3

Il Consiglio dei PF può istituire un posto di rettore. Nomina il rettore su proposta dei professori. Il rettore appartiene d'ufficio alla Direzione della scuola.

4

La Direzione della scuola: a.

emana le ordinanze sugli studi;

abis. è responsabile della valutazione dell'insegnamento, della ricerca e delle altre prestazioni nonché della garanzia della qualità;

3170

Legge sui PF

Art. 31 cpv. 3 secondo periodo 3

... Mediante ordinanza, il Consiglio dei PF può attribuirle altri compiti.

Art. 32 cpv. 4 4 Per il rimanente, il Consiglio dei PF disciplina l'estensione e le modalità della cogestione.

Titolo prima dell'art. 33

Capitolo 5: Mandato di prestazioni e finanze Art. 33

Mandato di prestazioni

1

Il Consiglio federale conferisce al settore dei PF un mandato di prestazioni della durata di quattro anni.

2

Il mandato di prestazioni determina le priorità e gli obiettivi del settore dei PF per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e le prestazioni durante il periodo del mandato. Esso tiene conto della politica scientifica generale della Confederazione e, in quanto a tempi e contenuti, è adeguato al contributo finanziario della Confederazione.

3

Nel conferire il mandato, il Consiglio federale si fonda in particolare sulla pianificazione del Consiglio dei PF. Prima di decidere sente le commissioni parlamentari competenti.

4

Il mandato di prestazioni stabilisce i metodi e i criteri per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti.

Art. 33a (nuovo)

Attuazione

Il Consiglio dei PF definisce gli obiettivi per i PF e gli istituti di ricerca e ripartisce i contributi finanziari della Confederazione.

Art. 34

Rendiconto

1

Alla fine del periodo considerato dal mandato di prestazioni, il Consiglio dei PF riferisce al Consiglio federale sulla realizzazione del suo mandato.

2 Inoltre il Consiglio dei PF informa nel rendiconto annuale sul grado di realizzazione del mandato di prestazioni.

Art. 34a (nuovo)

Valutazione e misure

Il Dipartimento valuta la realizzazione del mandato e propone al Consiglio federale le misure eventualmente necessarie.

3171

Legge sui PF

Art. 34b (nuovo)

Contributo finanziario della Confederazione

1

Il Consiglio federale propone alle Camere federali il limite di spesa per la copertura del fabbisogno finanziario del settore dei PF per l'esercizio e gli investimenti.

2

Le Camere federali stabiliscono il limite di spesa per un periodo di quattro anni.

3

Il contributo finanziario è indipendente dall'importo e dallo scopo dei mezzi di terzi conferiti dai PF o dagli istituti di ricerca.

Art. 34c (nuovo)

Mezzi di terzi

1

I PF e gli istituti di ricerca dispongono, compatibilmente con i loro compiti, dei mezzi che provengono loro da terzi.

2

Il Consiglio dei PF emana prescrizioni sulla gestione di tali mezzi.

Art. 34d (nuovo) 1

Tasse

I PF e gli istituti di ricerca riscuotono tasse ed emolumenti per le loro prestazioni.

2 L'importo delle tasse d'iscrizione deve essere socialmente compatibile. Le tasse per le altre prestazioni devono essere calcolate conformemente al principio della copertura dei costi e al principio di equivalenza tra prezzo e prestazione.

3

Il Consiglio dei PF emana un'ordinanza sulle tasse.

Art. 34e (nuovo)

Altri contributi

1

I PF e gli istituti di ricerca possono autorizzare organizzazioni composte di membri delle loro istituzioni a riscuotere tasse per le prestazioni fornite nell'interesse dei PF e degli istituti di ricerca o dei loro membri; queste tasse devono essere adeguate e devono essere socialmente compatibili. Le tasse devono essere fissate in un regolamento, che sottostà all'approvazione dei PF o degli istituti di ricerca.

2 I PF possono riscuotere dagli studenti e dai candidati al dottorato contributi socialmente compatibili per l'utilizzazione degli impianti sportivi.

Art. 35

Preventivo e consuntivo

1

Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e il consuntivo annuo con bilancio e conto economico secondo i principi commerciali e le norme della gestione aziendale.

2

Emana le disposizioni esecutive sulla contabilità in un'ordinanza, che deve essere approvata dal Consiglio federale.

Art. 35a (nuovo) 1

Vigilanza delle finanze

Il Consiglio dei PF istituisce un ispettorato delle finanze.

2 Emana le prescrizioni sull'esercizio della vigilanza delle finanze nel settore dei PF d'intesa con il Controllo federale delle finanze.

3

I conti del settore dei PF sono riveduti dal Controllo federale delle finanze.

3172

Legge sui PF

Titolo prima dell'art. 35b

Capitolo 6: Immobili e diritti su beni immateriali Art. 35b (nuovo)

Immobili

1

Il Consiglio federale disciplina l'utilizzazione degli immobili di proprietà della Confederazione.

2

Il Consiglio dei PF coordina la gestione degli immobili e cura il mantenimento del loro valore e della loro funzione.

Art. 36

Diritti su beni immateriali

1

Ad eccezione dei diritti d'autore, tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell'esercizio dell'attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca.

2 I diritti esclusivi di uso di programmi per computer prodotti nell'esercizio dell'attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca. I PF e gli istituti di ricerca possono pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su altre categorie d'opere.

3

Le persone che producono beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono partecipare in modo adeguato agli eventuali utili realizzati con lo sfruttamento di tali beni.

4

Il Consiglio dei PF disciplina le disposizioni esecutive in un'ordinanza, che deve essere approvata dal Consiglio federale.

Titolo prima dell'art. 37

Capitolo 7: Protezione giuridica e disposizioni penali Art. 37

Protezione giuridica

1

Contro le decisioni degli organi dei PF e degli istituti di ricerca è ammissibile il ricorso alla Commissione di ricorso dei PF (art. 37a).

2

Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF è ammissibile il ricorso: a.

alla Commissione di ricorso in materia di personale per decisioni relative a tale materia;

b.

alla Commissione di ricorso dei PF per le altre decisioni.

3

Contro le decisioni della Commissione di ricorso dei PF possono inoltre ricorrere anche i PF, gli istituti di ricerca, le assemblee della scuola, queste ultime limitatamente a questioni relative alla partecipazione.

4

Non può essere invocata l'inadeguatezza in caso di ricorsi contro decisioni in materia di risultati d'esami e di promozioni.

3173

Legge sui PF

5 Per il rimanente, sono applicabili le prescrizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 37a (nuovo)

Commissione di ricorso dei PF

1

Il Consiglio dei PF nomina i sette membri della Commissione di ricorso dei PF.

Almeno quattro di questi membri devono far parte del settore dei PF.

2

La durata della funzione è di quattro anni con mandato rinnovabile.

3

Nell'esercizio della loro attività, i membri sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla legge.

4 La Commissione dipende amministrativamente dal Consiglio dei PF. Essa dispone di una segreteria propria.

5 Il Consiglio dei PF emana il regolamento della Commissione. Esso vi disciplina segnatamente le competenze del presidente nei casi urgenti o di importanza secondaria e l'istituzione di camere con competenza decisionale propria.

Titolo prima dell'art. 39

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Alta sorveglianza, norme d'esecuzione Art. 39, rubrica Abrogata Titolo prima dell'art. 40

Sezione 2: Modifica del diritto vigente Art. 40, rubrica e cpv. 2 Abrogazione e modifica del diritto vigente 2

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 19896 sulle finanze della Confederazione Art. 1 cpv. 3 3

Abrogato

Art. 35 cpv. 2 primo periodo 2 Essa gestisce la tesoreria centrale della Confederazione, delle Ferrovie federali, della Posta svizzera e del settore dei PF. ...

6

RS 611.0

3174

Legge sui PF

2. Legge federale del 7 ottobre 19837 sulla ricerca Art. 16 cpv. 1 1

Mediante un'ordinanza dell'Assemblea federale possono essere istituiti centri di ricerca o essere assunti completamente o parzialmente. Tali centri devono essere soppressi quando non ve ne è più il bisogno.

3. Legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa Art. 71d lett. i (nuova) Gli articoli 71 b e 71 c non si applicano alle commissioni seguenti, la cui organizzazione è determinata esclusivamente dal diritto federale applicabile in materia: i.

la Commissione di ricorso dei PF (art. 37a della legge sui PF9).

Sezione 3: Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Art. 40a (nuovo)

Passaggio al nuovo rapporto di lavoro

Il Consiglio dei PF è autorizzato a porre termine in un momento da esso stabilito la durata di funzione dei professori ordinari e straordinari e a disciplinare il passaggio al nuovo rapporto di lavoro. Tale disciplinamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 40b (nuovo)

Trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione

1

I professori ordinari e straordinari nominati prima del 1° gennaio 1995, compresi quelli pensionati, e i loro superstiti sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Le pensioni e le rendite per superstiti correnti rimangono invariate. La determinazione delle rendite future per superstiti e l'adeguamento al rincaro sono disciplinati dalle disposizioni in vigore per la Cassa pensioni della Confederazione.

3

La Confederazione si assume la riserva matematica necessaria al trasferimento degli assicurati alla Cassa pensioni della Confederazione.

4 Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento e l'importo della riserva matematica necessaria.

Art. 40c (nuovo)

Trasferimento di beni mobili

Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza il momento in cui i beni mobili diventano proprietà dei PF e degli istituti di ricerca.

7 8 9

RS 420.1 RS 172.021 RS 414.110; RU ... (FF 2002 3166)

3175

Legge sui PF

Art. 40d (nuovo)

Disposizioni transitorie relative alla protezione giuridica

1

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei PF emana il regolamento della Commissione di ricorso dei PF.

2 Fino all'entrata in vigore di detto regolamento, il Consiglio dei PF rimane competente a statuire sui ricorsi di cui all'articolo 37 capoverso 1.

3 Dall'entrata in vigore di detto regolamento, la Commissione di ricorso dei PF è competente a statuire sui ricorsi pendenti presso il Consiglio dei PF.

Titolo prima dell'art. 41

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 41, rubrica Abrogata II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3307

3176