Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Disegno

(Legge sui trapianti) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 119a capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20012, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di impedire l'impiego abusivo di organi, tessuti e cellule e di proteggere la dignità umana, la personalità e la salute nell'applicazione della medicina dei trapianti all'essere umano.

Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica all'impiego di organi, tessuti o cellule di origine umana o animale e all'impiego di prodotti fabbricati con essi (espianti standardizzati) destinati al trapianto sull'essere umano.

2

Essa non si applica all'impiego di: a.

organi, tessuti e cellule, artificiali o devitalizzati;

b.

sangue, ad eccezione delle cellule staminali del sangue;

c.

emoderivati;

d.

cellule germinali, oociti impregnati ed embrioni nell'ambito della procreazione umana medicalmente assistita.

3

All'impiego di organi, tessuti o cellule destinati a un trapianto autologo si applica unicamente l'articolo 35. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni sulla qualità e sulla sicurezza di organi, tessuti o cellule destinati a un trapianto autologo, preparati prima del trapianto.

1 2

RS 101 FF 2002 15

2001-0918

223

Legge sui trapianti

Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per: a.

organi: tutte le parti del corpo le cui cellule e i cui tessuti formano un'unità con una funzione specifica. Sono equiparate agli organi le parti di organi con funzione equivalente e le parti del corpo composte da tessuti diversi, che svolgono una funzione specifica;

b.

tessuti: aggregati cellulari strutturati, composti da cellule uguali o da cellule diverse, che nel corpo svolgono una funzione in comune;

c.

cellule: singole cellule, masse di cellule non strutturate e sospensioni di cellule composte unicamente da cellule uguali;

d.

espianti standardizzati: prodotti fabbricati con organi, tessuti o cellule di origine umana o animale, che possono essere standardizzati o il cui processo di fabbricazione può essere standardizzato.

Art. 4

Obbligo generale di diligenza

Chi impiega organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari secondo lo stato della scienza e della tecnica per non mettere in pericolo la salute delle persone.

Art. 5

Prelievo per scopi diversi dal trapianto

Gli organi, i tessuti o le cellule prelevati per scopi diversi dal trapianto possono essere trapiantati o impiegati per la fabbricazione di espianti standardizzati solo se sono state rispettate le prescrizioni della presente legge in materia di informazione e di consenso di cui agli articoli 8, 12 lettera b, 13 capoverso 2 lettere e e f, nonché 38 capoverso 2.

Capitolo 2: Organi, tessuti e cellule di origine umana Sezione 1: Gratuità e divieto di commercio Art. 6

Gratuità della donazione

1

È vietato concedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana.

2

Non è considerato profitto finanziario o altro vantaggio il risarcimento: a.

della perdita di guadagno del donatore e delle spese direttamente occasionate al donatore;

b.

dei danni subìti dal donatore a causa del prelievo di organi, tessuti o cellule.

224

Legge sui trapianti

Art. 7 1

2

Divieto di commercio

È vietato: a.

il commercio all'interno della Svizzera o dalla Svizzera all'estero di organi, tessuti o cellule di origine umana;

b.

il prelievo o il trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana acquistati con denaro o mediante la concessione di vantaggi.

Il divieto non si applica: a.

al risarcimento delle spese connesse a un trapianto, segnatamente i costi del prelievo, del trasporto, della preparazione, della conservazione e del trapianto medesimo;

b.

agli espianti standardizzati di cui all'articolo 47.

Sezione 2: Prelievo di organi, tessuti o cellule da persone decedute Art. 8

Condizioni

1

È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se: a.

essa ha dato il proprio consenso; e

b.

la morte è stata accertata.

2

In mancanza del consenso o del rifiuto documentato della persona deceduta, si chiede ai suoi stretti congiunti se siano a conoscenza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

3

Se i congiunti non sono a conoscenza di una siffatta dichiarazione il prelievo di organi, tessuti o cellule è consentito a condizione che gli stretti congiunti diano il loro consenso. Nel prendere la decisione i congiunti sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta.

4 Il prelievo non è consentito se non vi sono stretti congiunti o se questi non sono raggiungibili.

5

La volontà della persona deceduta prevale sulla volontà dei congiunti.

6

Se è comprovato che la persona deceduta ha delegato a una persona di fiducia la decisione circa il prelievo di organi, tessuti o cellule, questa persona subentra agli stretti congiunti.

7

Può fare una dichiarazione di donazione chi ha compiuto i 16 anni.

8

Il Consiglio federale definisce la cerchia degli stretti congiunti.

Art. 9

Definizione di morte e accertamento della morte

1

Una persona è morta quando le funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente.

225

Legge sui trapianti

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'accertamento della morte. In particolare stabilisce: a.

quali segni clinici si devono riscontrare per poter concludere che le funzioni del cervello e del tronco cerebrale sono cessate irreversibilmente;

b.

i requisiti dei medici che accertano la morte.

Art. 10

Provvedimenti medici preparatori

1

Si possono adottare provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti e cellule prima della morte del donatore soltanto se questi ne è stato informato esaurientemente e ha dato il proprio consenso liberamente.

2

Tali provvedimenti sono vietati se: a.

accelerano la morte del paziente;

b.

potrebbero far cadere il donatore in uno stato vegetativo permanente.

3

In mancanza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione si possono adottare provvedimenti medici dopo la morte del paziente fino alla decisione degli stretti congiunti. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima consentita per siffatti provvedimenti.

Art. 11 1

Indipendenza del personale medico

Ai medici che accertano la morte di una persona non è consentito: a.

partecipare al prelievo o al trapianto di organi, tessuti o cellule;

b.

sottostare alle istruzioni di un medico specialista impegnato in queste attività.

2

Ai medici che effettuano prelievi o trapianti di organi, tessuti o cellule, nonché al personale medico impegnato in queste attività, non è consentito esercitare pressioni o tentare di influire in qualsiasi altra maniera sulle persone che curano il moribondo o ne accertano la morte.

Sezione 3: Prelievo di organi, tessuti o cellule da persone viventi Art. 12

Condizioni

È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona vivente se: a.

essa è capace di discernimento;

b.

essa è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto;

c.

non sussiste un grave rischio per la sua vita o la sua salute;

d.

il ricevente non può essere curato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile.

226

Legge sui trapianti

Art. 13

Protezione delle persone incapaci di discernimento o minorenni

1

Non è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da persone incapaci di discernimento o minorenni.

2

Sono ammesse eccezioni per i prelievi di tessuti o cellule rigenerabili se: a.

sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 12 lettere c e d;

b.

non è disponibile un donatore idoneo maggiorenne e capace di discernimento;

c.

il ricevente è un genitore, un figlio, un fratello o una sorella del donatore;

d.

la donazione può salvare la vita del ricevente;

e.

il rappresentante legale è stato informato in modo esauriente e vi ha acconsentito liberamente e per scritto;

f.

la persona capace di discernimento ma minorenne è stata informata in modo esauriente e vi ha acconsentito liberamente e per scritto;

g.

non vi sono indizi che la persona incapace di discernimento si opponga al prelievo;

h.

un'autorità indipendente ha dato il proprio consenso.

3

Le persone incapaci di discernimento devono essere integrate quanto possibile nella procedura di informazione e consenso.

4 I Cantoni istituiscono un'autorità indipendente ai sensi del capoverso 2 lettera h e disciplinano la procedura.

Art. 14

Prescrizioni del Consiglio federale

1

Il Consiglio federale determina l'indennità versata dalle assicurazioni sociali per la perdita di guadagno subìta dal donatore a seguito del prelievo di organi, tessuti o cellule.

2

Definisce le esigenze concernenti l'informazione di cui agli articoli 12 lettera b e 13 capoverso 2 lettere e ed f.

3

Può determinare quali altri metodi terapeutici non hanno un'efficacia comparabile per i riceventi.

Sezione 4: Attribuzione di organi Art. 15

Campo di applicazione

1

La presente sezione regola l'attribuzione di organi che il donatore non ha destinato a una persona determinata.

2

Il Consiglio federale: a.

stabilisce quali organi devono essere attribuiti conformemente alla presente sezione;

227

Legge sui trapianti

b.

Art. 16 1

può dichiarare le prescrizioni della presente sezione applicabili anche all'attribuzione di tessuti e cellule.

Divieto di discriminazione

Nell'attribuzione di organi nessuno va discriminato.

2

Nell'attribuzione di organi, svizzeri e stranieri devono essere trattati in modo uguale. Si può rinunciare ad attribuire un organo a uno straniero non domiciliato in Svizzera solo se il trapianto non è necessario per la sua sopravvivenza.

Art. 17 1

Criteri determinanti

Nell'attribuire organi si prendono in considerazione solo i criteri seguenti: a.

l'urgenza del trapianto dal punto di vista medico;

b.

l'efficacia del trapianto dal punto di vista medico;

c.

il tempo d'attesa.

2

Nell'attribuzione si bada affinché i pazienti che a causa delle loro caratteristiche devono contare su un lungo tempo d'attesa abbiano pari probabilità degli altri pazienti di ricevere un organo.

3 Il Consiglio federale determina l'ordine secondo cui questi criteri devono essere applicati oppure procede alla loro ponderazione.

Art. 18

Servizio nazionale di attribuzione

1

La Confederazione istituisce un servizio nazionale di attribuzione.

2

Il servizio nazionale di attribuzione: a.

tiene una lista delle persone che aspettano il trapianto di un organo (lista d'attesa);

b.

attribuisce ai riceventi gli organi disponibili, previa consultazione dei centri trapianto;

c.

organizza e coordina a livello nazionale tutte le attività relative all'attribuzione;

d.

collabora con le organizzazioni di attribuzione estere.

3

Il servizio nazionale di attribuzione tiene per ogni decisione una documentazione, che conserva per 10 anni.

4

Il Consiglio federale disciplina la procedura di attribuzione.

Art. 19

Notificazione dei pazienti

Con il loro consenso scritto il medico curante deve notificare senza indugio a un centro trapianto i pazienti per i quali un trapianto è indicato dal punto di vista medico. La notificazione deve essere fatta anche se viene effettuata una terapia sostitutiva.

228

Legge sui trapianti

Art. 20

Lista d'attesa

1

I centri trapianto decidono chi va iscritto nella lista d'attesa e chi deve esserne cancellato. A tale scopo devono prendere in considerazione unicamente ragioni di ordine medico. L'articolo 16 capoverso 1 si applica per analogia.

2

Essi comunicano al servizio nazionale di attribuzione le loro decisioni e i dati necessari.

3

Il Consiglio federale definisce in dettaglio: a.

le ragioni di ordine medico di cui al capoverso 1;

b.

i dati di cui al capoverso 2.

Art. 21

Notificazione dei donatori

1

Gli ospedali e i centri trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione, unitamente ai dati necessari, tutte le persone che soddisfano le condizioni per un prelievo di organi. Il Consiglio federale definisce in dettaglio i dati necessari.

2

Se il donatore rinuncia a designare un ricevente, è tenuto alla notificazione anche il medico curante.

Art. 22

Scambio di organi con l'estero

1

Se non si riesce a trovare un ricevente in Svizzera, il servizio nazionale di attribuzione offre l'organo a un'organizzazione di attribuzione estera. È fatto salvo lo scambio di organi nell'ambito di programmi internazionali per pazienti di cui all'articolo 17 capoverso 2.

2

Le offerte di organi dall'estero possono essere accettate unicamente dal servizio nazionale di attribuzione.

3

Il servizio nazionale di attribuzione può concludere accordi di reciprocità sullo scambio di organi con servizi di attribuzione esteri.

Sezione 5: Prelievo, conservazione, importazione ed esportazione, preparazione Art. 23

Obbligo di notificazione del prelievo

1

Chi effettua prelievi di organi, tessuti o cellule da esseri umani è tenuto a notificarlo al servizio federale competente.

2

Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della notificazione e gli obblighi delle persone soggette all'obbligo di notificazione.

229

Legge sui trapianti

Art. 24 1

Obbligo di autorizzazione per la conservazione, l'importazione e l'esportazione

Necessita dell'autorizzazione del servizio federale competente chi: a.

conserva tessuti o cellule;

b.

importa o esporta organi non attribuiti secondo la sezione 4, come pure tessuti e cellule.

2

L'immagazzinamento in un deposito doganale è considerato importazione.

3

L'autorizzazione è rilasciata se: a.

sono soddisfatti i necessari requisiti tecnici e gestionali;

b.

vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità.

4

Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura di autorizzazione e stabilisce gli obblighi delle persone soggette all'obbligo di autorizzazione.

Art. 25

Preparazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla preparazione di organi, tessuti o cellule. A tale scopo prende in considerazione direttive e norme riconosciute a livello internazionale.

Sezione 6: Trapianto Art. 26

Obbligo di autorizzazione

1

È consentito effettuare trapianti di organi unicamente nei centri trapianto titolari di un'autorizzazione del servizio federale competente.

2

L'autorizzazione è rilasciata se: a.

sono soddisfatti i requisiti tecnici e gestionali;

b.

vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità;

c.

è assicurata la qualità dei trapianti.

3

I centri trapianto devono registrare, analizzare e pubblicare regolarmente i risultati dei trapianti, secondo criteri uniformi.

4 Il Consiglio federale può subordinare il trapianto di tessuti e cellule all'autorizzazione del servizio federale competente.

Art. 27

Limitazione del numero di centri trapianto

Il Consiglio federale può limitare il numero dei centri trapianto d'intesa con i Cantoni, tenendo conto dell'evoluzione nel campo della medicina dei trapianti.

230

Legge sui trapianti

Art. 28

Obbligo di notificazione

1

Chi effettua trapianti di tessuti o cellule è tenuto a notificarlo al servizio federale competente.

2

Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della notificazione e gli obblighi delle persone soggette all'obbligo di notificazione.

Sezione 7: Obblighi di diligenza Art. 29

Esclusione dalla donazione

Le persone a cui sono stati trapiantati organi, tessuti o cellule di origine animale oppure espianti standardizzati fabbricati con essi e le persone che sono a diretto contatto con loro devono essere escluse dalla donazione.

Art. 30

Test obbligatorio

1

Chi effettua prelievi o trapianti di organi, tessuti o cellule è tenuto ad assicurarsi che gli organi, i tessuti o le cellule siano stati sottoposti a test per rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori.

2

Il Consiglio federale stabilisce in particolare: a.

su quali agenti patogeni o loro indicatori deve vertere il test;

b.

quali test possono essere utilizzati;

c.

in quali casi si possono effettuare trapianti di organi, tessuti o cellule anche se il test ha avuto esito reattivo.

3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni se è possibile garantire in altro modo l'esclusione di un'infezione con agenti patogeni.

Art. 31

Eliminazione e inattivazione di agenti patogeni

Il Consiglio federale può prevedere che i procedimenti per eliminare o inattivare gli agenti patogeni possano essere applicati solo dopo essere stati omologati dal servizio federale competente.

Art. 32

Obbligo di caratterizzazione

Gli organi, i tessuti e le cellule come pure i relativi campioni sono caratterizzati in modo da poter essere identificati inequivocabilmente.

Art. 33 1

Obbligo di registrazione e rintracciabilità

Chi tratta organi, tessuti e cellule è tenuto a: a.

registrare tutte le procedure rilevanti per la protezione della salute;

b.

tenere queste registrazioni in modo che sia possibile risalire ai dati relativi al donatore e al ricevente.

231

Legge sui trapianti

2 In particolare, per ogni prelievo e ogni trapianto di organi, tessuti o cellule devono essere registrati il cognome, il nome e la data di nascita del donatore e del ricevente.

Art. 34

Obbligo di conservazione delle registrazioni e dei documenti

1

Le registrazioni di cui all'articolo 33 e tutti i documenti rilevanti devono essere conservati per 20 anni.

2

Nei casi in cui l'attività cessa prima dello scadere di questo termine, tutta la documentazione deve essere conservata in modo sicuro o, se non è possibile conservarla, consegnata al servizio federale competente.

Sezione 8: Sperimentazioni cliniche Art. 35 1 Le sperimentazioni cliniche di trapianti di organi, tessuti o cellule di origine umana che non sono soggette all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 37 devono essere previamente notificate al servizio federale competente.

2

Il Consiglio federale può vietare una sperimentazione clinica o subordinarne l'esecuzione a oneri e condizioni se i requisiti stabiliti dalla presente legge non sono adempiuti. Esso può in ogni momento controllare le sperimentazioni cliniche per mezzo di ispezioni.

3

Il Consiglio federale può introdurre l'obbligo di autorizzazione al posto dell'obbligo di notificazione per determinate sperimentazioni cliniche quali le sperimentazioni con organi, tessuti o cellule modificati geneticamente.

4

La fine o l'interruzione di una sperimentazione clinica deve essere notificata al servizio federale competente.

5 Alle sperimentazioni cliniche sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 5357 della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici.

Sezione 9: Impiego di tessuti o cellule di embrioni o feti umani Art. 36

Principio e divieti

1

Il momento e il metodo di interruzione della gravidanza sono scelti indipendentemente dal successivo trapianto di tessuti o cellule di embrioni o feti umani.

2

È vietato: a.

mantenere artificialmente in vita embrioni o feti umani interi per prelevarne tessuti o cellule a scopo di trapianto;

b.

effettuare trapianti di tessuti o cellule di embrioni o feti su una persona designata dalla donatrice;

3

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RS 812.21; RU 2001 2790

Legge sui trapianti

c.

Art. 37

utilizzare a scopo di trapianto tessuti o cellule di embrioni o feti di donne incapaci di discernimento.

Obbligo di autorizzazione

1

Chi effettua sull'essere umano trapianti di tessuti o cellule di embrioni o feti umani necessita dell'autorizzazione del servizio federale competente.

2

3

L'autorizzazione per una sperimentazione clinica è rilasciata se: a.

ci si può attendere un'utilità terapeutica;

b.

sono soddisfatti i necessari requisiti tecnici e gestionali;

c.

vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità.

L'autorizzazione per un trattamento standard è rilasciata se: a.

l'utilità terapeutica è provata;

b.

il ricevente non può essere trattato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile;

c.

sono soddisfatte le condizioni del capoverso 2 lettere b e c.

Art. 38

Informazione e consenso della donatrice

1

A una donna incinta il consenso circa l'impiego di tessuti o cellule di embrioni o feti umani a scopo di trapianto può essere chiesto solo dopo che essa ha preso la decisione di interrompere la gravidanza.

2 È consentito effettuare trapianti di tessuti o cellule di embrioni o feti umani solo se la donatrice è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto.

Art. 39

Indipendenza del personale medico

Alle persone che partecipano al trapianto non è consentito influire sul personale medico che effettua l'interruzione della gravidanza. Non è loro consentito partecipare all'interruzione della gravidanza né avere il potere di impartire istruzioni alle persone che la effettuano.

Art. 40

Prescrizioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale stabilisce: a.

le esigenze relative all'informazione di cui all'articolo 38;

b.

gli obblighi della persona soggetta all'obbligo di autorizzazione;

c.

le condizioni e la procedura di autorizzazione.

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Legge sui trapianti

Capitolo 3: Impiego di organi, tessuti e cellule di origine animale Art. 41

Obbligo d'autorizzazione

1

Chi effettua sull'essere umano trapianti di organi, tessuti o cellule di origine animale oppure di espianti standardizzati fabbricati con essi necessita dell'autorizzazione del servizio federale competente.

2

3

L'autorizzazione per una sperimentazione clinica è rilasciata se: a.

si può escludere con grande probabilità un rischio di infezione per la popolazione;

b.

ci si può attendere un'utilità terapeutica;

c.

sono soddisfatti i requisiti tecnici e gestionali;

d.

vi è un adeguato sistema di garanzia della qualità.

L'autorizzazione per un trattamento standard è rilasciata se: a.

si può escludere un rischio di infezione per la popolazione;

b.

l'utilità terapeutica è provata;

c.

sono soddisfatte le condizioni del capoverso 2 lettere c e d.

Art. 42

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a: a.

sottoporre regolarmente e a lungo termine il ricevente a test per rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori;

b.

esaminare il cadavere del ricevente per constatare se vi sono infezioni;

c.

registrare tutti i dati e le procedure rilevanti per la protezione della salute della popolazione;

d.

tenere le registrazioni in modo da garantire che i dati consentano la rintracciabilità fino all'animale dal quale è stato effettuato il prelievo, al ricevente e ai campioni biologici prelevati;

e.

conservare le registrazioni e i campioni biologici prelevati e, su richiesta, metterli a disposizione delle autorità competenti;

f.

prendere immediatamente tutte le misure necessarie e informare senza indugio le autorità competenti in caso di constatazioni che potrebbero essere importanti per la protezione della salute della popolazione.

Art. 43

Test obbligatorio

Chi effettua prelievi o trapianti di organi, tessuti o cellule di origine animale ed espianti standardizzati fabbricati con essi è tenuto ad assicurarsi che siano stati sottoposti a test per rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori.

234

Legge sui trapianti

Art. 44

Garanzie

Per proteggere i danneggiati il Consiglio federale può: a.

obbligare chi mette in circolazione organi, tessuti o cellule di origine animale o effettua trapianti di tali organi, tessuti o cellule a stipulare un'assicurazione per i costi derivanti dalla sua responsabilità civile o a prevedere un'altra forma di garanzia adeguata;

b.

stabilire la portata e la durata di questa garanzia;

c.

obbligare i garanti a notificare al servizio federale competente l'inizio, la sospensione e la cessazione della garanzia.

Art. 45

Costi derivanti dai provvedimenti amministrativi

L'autore del danno si assume i costi derivanti da provvedimenti messi in atto dalle autorità competenti per: a.

evitare o contenere i rischi di infezione per la popolazione;

b.

accertare o eliminare i danni causati da un'infezione.

Art. 46

Prescrizioni del Consiglio federale

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'impiego di organi, tessuti e cellule di origine animale. In particolare, stabilisce:

2

a.

le esigenze relative all'impiego di animali da espianto;

b.

le esigenze relative alla qualità di organi, tessuti o cellule di origine animale;

c.

i requisiti relativi ai test per il controllo della salute dei riceventi e degli animali da espianto;

d.

le condizioni e la procedura di autorizzazione;

e.

la durata e le modalità di conservazione dei dati e delle procedure registrati, nonché dei campioni biologici prelevati;

f.

su quali agenti patogeni o loro indicatori deve vertere il test;

g.

in quali casi possono essere trapiantati organi, tessuti o cellule di origine animale anche se il test ha avuto esito reattivo;

h.

il modo in cui devono essere caratterizzati organi, tessuti o cellule di origine animale prelevati da animali modificati geneticamente;

i.

le esigenze relative all'informazione e al consenso del ricevente e del personale medico, nonché all'informazione delle persone che sono a diretto contatto con il ricevente.

Il Consiglio federale può: a.

limitare o vietare l'uso di determinate specie animali per il trapianto;

b.

prevedere eccezioni al test obbligatorio di cui all'articolo 43, se è possibile garantire in altro modo l'esclusione di un'infezione con agenti patogeni;

235

Legge sui trapianti

c.

stabilire ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione e gli obblighi del ricevente, se nuove circostanze lo richiedono;

d.

dichiarare applicabili all'impiego di organi, tessuti o cellule di origine animale disposizioni della presente legge.

Capitolo 4: Espianti standardizzati Art. 47 1 All'impiego di espianti standardizzati sono applicabili per analogia, oltre alle di-sposizioni della presente legge, gli articoli 3, 5-33, 58-67 e 84-90 della legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici.

2 L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici è pure competente per le ispezioni di cui all'articolo 60 capoverso 2 della legge sugli agenti terapeutici nell'ambito degli espianti standardizzati.

3 All'impiego di espianti standardizzati fabbricati a partire da organi, tessuti o cellule di origine umana sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 36-41 e 53-57 della legge sugli agenti terapeutici.

4 Chi effettua prelievi di organi, tessuti o cellule per fabbricare espianti standardizzati deve verificare l'idoneità del donatore ai sensi dell'articolo 36 della legge sugli agenti terapeutici.

5 L'articolo 86 capoverso 1 lettera d della legge sugli agenti terapeutici è applicabile anche all'impiego di espianti standardizzati di origine umana.

Capitolo 5: Esecuzione Sezione 1: Confederazione Art. 48

Principio

1

L'esecuzione della presente legge incombe alla Confederazione, salvo espressa competenza dei Cantoni.

2

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

Art. 49 1

Vigilanza

La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

2 Essa coordina le misure esecutive dei Cantoni, in quanto sussista un interesse all'esecuzione uniforme in tutta la Svizzera. A tale scopo può, in particolare:

a.

obbligare i Cantoni a informarla sulle loro misure esecutive;

b.

prescrivere ai Cantoni provvedimenti per un'esecuzione uniforme.

4

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Legge sui trapianti

Art. 50

Cooperazione internazionale

La Confederazione prende provvedimenti per facilitare lo scambio di informazioni e lo scambio rapido e sicuro di organi, tessuti o cellule.

Art. 51

Aggiornamento e perfezionamento professionale del personale medico

La Confederazione può realizzare o sostenere programmi di aggiornamento e perfezionamento professionale che consentano al personale medico di assistere adeguatamente i donatori e i loro congiunti.

Art. 52

Delega di compiti esecutivi

1

Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

2

3

Può delegare in particolare: a.

l'attribuzione di organi di cui all'articolo 18;

b.

la tenuta del registro delle cellule staminali di cui all'articolo 60;

c.

il controllo di cui all'articolo 61.

Il Consiglio federale provvede al finanziamento dei compiti da lui delegati.

Art. 53

Valutazione

1

Il servizio federale competente provvede alle valutazioni scientifiche concernenti l'esecuzione e gli effetti della presente legge.

2

Queste valutazioni vertono in particolare: a.

sull'influsso della presente legge sulla situazione, sull'opinione e sul comportamento della popolazione e del personale medico;

b.

sulla prassi dell'attribuzione di organi, sulla qualità dei trapianti e sulla disponibilità di organi, tessuti e cellule per i trapianti.

3

Il Dipartimento federale dell'interno riferisce al Consiglio federale sui risultati di importanti valutazioni e gli sottopone una proposta sull'ulteriore procedura.

Sezione 2: Cantoni Art. 54 1

Organizzazione e coordinamento

I Cantoni organizzano e coordinano le attività attinenti ai trapianti: a.

negli ospedali in cui sono assistiti i donatori;

b.

nei centri trapianto.

2

Essi provvedono affinché tali ospedali e i centri trapianto siano dotati dei mezzi necessari al disbrigo dei loro compiti.

237

Legge sui trapianti

3

4

Prevedono segnatamente che in ognuno di questi ospedali e centri trapianto: a.

vi sia una persona incaricata del coordinamento locale;

b.

siano svolti i necessari programmi di formazione e perfezionamento professionale per il personale medico.

La persona incaricata del coordinamento locale provvede segnatamente affinché: a.

i donatori e i loro congiunti siano assistiti adeguatamente;

b.

i donatori siano notificati al servizio nazionale di attribuzione (art. 21).

Sezione 3: Obbligo del segreto e comunicazione di dati Art. 55

Obbligo del segreto

Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sono vincolate al segreto professionale.

Art. 56

Confidenzialità dei dati

Tutti i dati raccolti in virtù della presente legge che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse degno di protezione devono essere trattati confidenzialmente.

Art. 57

Comunicazione di dati

1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati: a.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per la decisione di una controversia;

b.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per l'accertamento di un crimine o di un delitto.

2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

a.

ai servizi federali e cantonali incaricati dell'esecuzione della presente legge nonché alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico e privato, qualora ne necessitino per l'adempimento degli obblighi conferiti loro dalla presente legge;

b.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per la denuncia o l'impedimento di un crimine o di un reato ai sensi della presente legge.

3 I dati di interesse generale relativi all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. Le persone interessate non devono poter essere identificate.

4

Negli altri casi è consentito comunicare a terzi: a.

238

dati non personali, se la loro comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;

Legge sui trapianti

b.

5

dati personali se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto.

Possono essere comunicati unicamente i dati necessari per lo scopo in questione.

6

Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e l'informazione delle persone interessate.

Art. 58

Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

1

Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati con autorità e istituzioni estere e con organizzazioni internazionali.

2

Dati confidenziali possono essere comunicati ad autorità e istituzioni estere e a organizzazioni internazionali soltanto se: a.

lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali;

b.

è necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la vita e la salute; oppure

c.

tale comunicazione consente di scoprire traffici illeciti o altre gravi violazioni della presente legge.

Sezione 4: Informazione del pubblico Art. 59 1

Il servizio federale competente e i Cantoni provvedono a informare regolarmente il pubblico in materia di medicina dei trapianti. A tale scopo possono collaborare con organizzazioni e con persone di diritto pubblico e privato.

2

L'informazione comprende in particolare: a.

le possibilità di esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi, tessuti o cellule nonché le relative conseguenze;

b.

la regolamentazione legale e la prassi dei trapianti di organi, tessuti e cellule in Svizzera.

Sezione 5: Registro delle cellule staminali Art. 60 1

Il servizio federale competente tiene un registro delle cellule staminali.

2

Lo scopo del registro delle cellule staminali è di permettere di trovare le cellule staminali idonee per un determinato ricevente. È consentito utilizzare i dati personali contenuti nel registro unicamente per tale scopo.

239

Legge sui trapianti

3

Nel registro delle cellule staminali sono iscritti i dati necessari per la tipizzazione dei tessuti: a.

di cellule staminali conservate;

b.

di persone che si sono dichiarate disposte alla donazione.

4

Ogni persona iscritta nel registro può esigere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati che la concernono.

Sezione 6: Controllo e provvedimenti Art. 61

Controllo

1

Il servizio federale competente controlla che le prescrizioni della presente legge siano rispettate. A tale fine effettua segnatamente ispezioni periodiche.

2

Il servizio federale competente può effettuare gratuitamente prelievi dei campioni necessari, chiedere le informazioni o i documenti necessari e sollecitare qualsiasi altro tipo di collaborazione. Può affidare alle autorità doganali l'incarico di procedere a prelievi di campioni.

3

Nell'adempimento dei suoi compiti esso può accedere a fondi, stabilimenti, locali e autoveicoli.

Art. 62

Obbligo di collaborazione

Chi impiega organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati fabbricati con essi è tenuto a collaborare gratuitamente con il servizio federale competente. È segnatamente tenuto a: a.

consentire il prelievo di campioni e a metterne a disposizione su richiesta;

b.

fornire informazioni;

c.

consentire la consultazione di documenti e l'accesso ai locali.

Art. 63

Provvedimenti

1

Il servizio federale competente può adottare tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente legge.

2

In particolare può: a.

sollevare contestazioni e stabilire un termine adeguato per il ripristino della situazione legale;

b.

confiscare ed eliminare organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati che possono mettere in pericolo la salute o non sono conformi alle prescrizioni della presente legge;

c.

proibire l'uso di locali o installazioni oppure chiudere stabilimenti;

d.

sospendere o revocare autorizzazioni e omologazioni.

240

Legge sui trapianti

3

Il servizio federale competente può prendere provvedimenti cautelari. In particolare può sequestrare o custodire organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati contestati anche in caso di sospetto fondato.

4

In caso di sospetta contravvenzione alle disposizioni della presente legge, le autorità doganali sono autorizzate a trattenere alla frontiera o nei depositi doganali le spedizioni di organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati e a consultare il servizio federale competente. Questo procede a ulteriori accertamenti e prende le necessarie misure.

Sezione 7: Finanziamento Art. 64

Ripartizione dei compiti

La Confederazione e i Cantoni si assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro ambito di competenza.

Art. 65 1

Emolumenti

Sono riscossi emolumenti per: a.

il rilascio, la sospensione e la revoca di autorizzazioni;

b.

l'esecuzione di controlli;

c.

l'adozione e l'esecuzione di provvedimenti.

2

Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per l'esecuzione da parte delle autorità federali.

Capitolo 6: Disposizioni penali Art. 66

Delitti

1

È punito con la detenzione o con la multa fino a 200 000 franchi, sempreché non si tratti d'un reato più grave secondo il Codice penale5, chiunque intenzionalmente:

5

a.

concede o accetta un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 6 cpv. 1);

b.

esercita il commercio di organi, tessuti o cellule all'interno della Svizzera o dalla Svizzera all'estero, oppure effettua trapianti o prelievi di organi, tessuti o cellule di origine umana acquistati con denaro o mediante la concessione di vantaggi (art. 7 cpv. 1);

c.

effettua prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta senza che vi sia un consenso (art. 8);

d.

viola le prescrizioni sui provvedimenti medici preparatori (art. 10);

RS 311.0

241

Legge sui trapianti

e.

effettua prelievi di organi, tessuti o cellule mettendo gravemente in pericolo la vita o la salute del donatore (art. 12 lett. c);

f.

effettua prelievi di organi, tessuti o cellule da persone viventi incapaci di discernimento o minorenni, senza che siano soddisfatte le condizioni previste (art. 13 cpv. 2 e 3);

g.

discrimina persone nell'iscrizione sulla lista d'attesa o nell'attribuzione di organi (artt. 16 e 20 cpv. 1) o non attribuisce organi secondo i criteri determinanti (art. 17);

h.

mette in pericolo la salute delle persone violando le prescrizioni sugli obblighi di diligenza (artt. 29-34 e 43);

i.

mette in pericolo la salute delle persone effettuando sperimentazioni cliniche che non soddisfano le esigenze stabilite nella presente legge (art. 35);

j.

decide il momento e il metodo per l'interruzione della gravidanza in funzione del trapianto di tessuti o cellule di embrioni o feti umani (art. 36 cpv. 1);

k.

mantiene artificialmente in vita embrioni o feti umani interi per prelevarne tessuti o cellule a scopo di trapianto (art. 36 cpv. 2 lett. a);

l.

effettua un trapianto di tessuti o cellule di embrioni o feti umani a una persona designata dalla donatrice (art. 36 cpv. 2 lett. b);

m. utilizza a scopo di trapianto tessuti o cellule di embrioni o feti di donne incapaci di discernimento (art. 36 cpv. 2 lett. c); n.

viola le prescrizioni relative all'informazione e al consenso della donatrice (art. 38);

2 Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è la detenzione fino a 5 anni o la multa fino a 500 000 franchi.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a 6 mesi o la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 67

Contravvenzioni

1

È punito con l'arresto o con la multa fino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza e senza che vi sia delitto ai sensi dell'articolo 66: a.

viola le prescrizioni sul prelievo di organi, tessuti e cellule per scopi diversi dal trapianto (art. 5);

b.

viola le prescrizioni sull'indipendenza del personale medico (artt. 11 e 39);

c.

effettua prelievi di organi, tessuti o cellule da persone viventi anche se il ricevente può essere curato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile (art. 12 lett. d);

d.

viola gli obblighi di notificazione (artt. 20 cpv. 2, 21, 23, 28 e 35);

e.

accetta senza autorizzazione organi provenienti dall'estero (art. 22 cpv. 2);

f.

compie senza autorizzazione atti per i quali è necessaria un'autorizzazione o non soddisfa gli oneri connessi a un'autorizzazione (artt. 24, 26, 37 e 41);

242

Legge sui trapianti

g.

viola il segreto professionale, sempre che non siano applicabili gli articoli 320 o 321 del Codice penale6 (art. 55);

h.

viola l'obbligo di collaborare (art. 62);

i.

commette i reati di cui all'articolo 66 capoverso 1 lettere h ed i senza mettere in pericolo la salute delle persone;

j.

viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile dal Consiglio federale o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

2

Il tentativo e la complicità sono punibili.

3

Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in cinque anni.

4

In casi di esigua gravità si può rinunciare alla denuncia penale, al procedimento penale e alla punizione.

Art. 68

1

Competenza e diritto penale amministrativo

Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

2 Sono applicabili gli articoli 6, 7 (infrazioni commesse nell'azienda) e 15 (falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 69

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1

Il decreto federale del 22 marzo 19968 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti è abrogato.

2 La legge federale del 18 giugno 19939 sulla responsabilità per danno da prodotti è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 2 I prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia sono considerati prodotti soltanto:

6 7 8 9

a.

dal momento in cui hanno subìto una prima trasformazione; oppure

b.

dal momento della messa in circolazione, se si tratta di organi, tessuti o cellule di origine animale destinati al trapianto sugli esseri umani.

RS 311.0 RS 313.0 RU 1996 2296, 2001 1505 RS 221.112.944

243

Legge sui trapianti

Art. 5 cpv. 1bis (nuovo) 1bis L'eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale destinati al trapianto sugli esseri umani.

Art. 70

Disposizione transitoria

1

Chi ha già avviato un'attività ai sensi degli articoli 23 e 28 della presente legge deve notificarla al servizio federale competente entro il ... (6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge).

2 Chi ha già avviato un'attività ai sensi degli articoli 24 e 26 della presente legge, deve chiedere l'autorizzazione necessaria al servizio federale competente entro il ...

(6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge). Può continuare a esercitare la propria attività fino alla notificazione della decisione dell'autorità.

3

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 18 e 18a del decreto federale del 22 marzo 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti restano valide fino alla scadenza della durata di autorizzazione.

4

Sono fatti salvi i provvedimenti del servizio federale competente di cui all'articolo 63.

Art. 71

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2930

244