Termine di referendum: 23 gennaio 2003
Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Modifica del 4 ottobre 2002
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 20021, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 73 cpv. 3 3
La Confederazione e i Cantoni liquidano conformemente alle disposizioni valide per le assicurazioni di responsabilità civile i sinistri causati dai veicoli a motore, dai rimorchi e dai velocipedi di cui sono civilmente responsabili. Comunicano al centro d'informazione (art. 79a) i servizi competenti per la liquidazione.
Art. 74 Ufficio nazionale 1 di assicurazione
Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune l'Ufficio nazionale di assicurazione che è dotato di personalità giuridica propria.
2
1 2
L'Ufficio nazionale di assicurazione ha i seguenti compiti: a.
copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore e rimorchi esteri nella misura in cui essi siano sottoposti all'obbligo di concludere un'assicurazione in base alla presente legge;
b.
gestisce il centro d'informazione di cui all'articolo 79a;
c.
coordina la conclusione di assicurazioni di confine per i veicoli a motore che entrano in Svizzera e non dispongono della dovuta copertura assicurativa.
FF 2002 3913 RS 741.01
2002-2216
5861
Circolazione stradale. LF
3
Il Consiglio federale disciplina: a.
l'obbligo di concludere un'assicurazione di confine;
b.
la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle dell'Ufficio nazionale di assicurazione.
4
Esso può escludere o limitare il sequestro destinato ad assicurare le pretese di risarcimento di danni causati da veicoli a motore o rimorchi esteri.
Art. 76
Fondo nazionale di garanzia
1
Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia che è dotato di personalità giuridica propria.
2
3
Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: a.
copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore, rimorchi e velocipedi non identificati o non assicurati, nella misura in cui essi siano sottoposti all'obbligo di concludere un'assicurazione in base alla presente legge;
b.
copre la responsabilità per i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento dell'assicuratore della responsabilità civile tenuto a versare prestazioni;
c.
gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d.
Il Consiglio federale disciplina: a.
i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 2;
b.
la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali;
c.
la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle del Fondo nazionale di garanzia
4
Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono in proporzione equivalente alle prestazioni che la parte lesa può pretendere da un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale.
5
5862
Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a: a.
obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'assenza di un assicuratore di responsabilità civile tenuto a risarcire il danno è contestata;
b.
limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità.
Circolazione stradale. LF
6
Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde.
Art. 76a cpv. 1 1
Il detentore di un veicolo a motore paga annualmente un contributo secondo il tipo di rischio assicurato per la copertura dell'esborso giusta gli articoli 74, 76, 79a e 79d.
Art. 76b Disposizioni comuni per l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia
1
La parte lesa ha un diritto di azione diretta nei confronti dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia.
2 L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia sono sottoposti alla sorveglianza dell'Ufficio federale delle strade.
3 Le persone che assumono mansioni dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia o che ne sorvegliano l'esecuzione sono tenute al segreto nei confronti di terzi. Nell'adempimento dei compiti loro affidati sono autorizzate a trattare o a fare trattare i dati personali necessari, compresi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità.
4 L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia possono:
a.
affidare ai loro membri o a terzi l'esecuzione dei compiti di loro competenza e designare un assicuratore gerente;
b.
concludere accordi con altri uffici nazionali di assicurazione e fondi nazionali di garanzia e con altri organismi esteri che si occupano di compiti analoghi, per facilitare il traffico transfrontaliero e per tutelare le vittime della circolazione in questo ambito.
5
Il Consiglio federale emana disposizioni sui compiti e sulle competenze dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia per quanto concerne: a.
la copertura dei danni in Svizzera e all'estero;
b.
la promozione e lo sviluppo della protezione assicurativa e della protezione delle vittime della circolazione nel traffico transfrontaliero.
Art. 79 Abrogato
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Circolazione stradale. LF
Art. 79a Centro d'informazione
1
Il centro d'informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni sociali le informazioni necessarie per far valere le loro pretese d'indennizzo.
2
Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vanno fornite.
3
Esso può obbligare le autorità e i privati a fornire al centro d'informazione i dati necessari.
Art. 79b
Mandatari per la 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera liquidazione dei curazione di responsabilità civile per i veicoli a sinistri
ad esercitare un'assimotore devono designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Paese appartenente allo Spazio economico europeo. Ne comunicano il nome e l'indirizzo ai centri d'informazione di questi Paesi e al centro d'informazione di cui all'articolo 79a.
2
Il Consiglio federale può obbligare gli istituti d'assicurazione di cui al capoverso 1 a designare mandatari per la liquidazione dei sinistri in altri Paesi.
3
I mandatari per la liquidazione dei sinistri sono persone fisiche o giuridiche che rappresentano, nel proprio Paese d'attività, gli istituti d'assicurazione con sede in altri Paesi. Essi provvedono conformemente all'articolo 79c al trattamento e alla liquidazione delle richieste d'indennizzo presentate dalle parti lese residenti nel loro Paese d'attività nei confronti degli istituti d'assicurazione da loro rappresentati.
4
Essi devono: a.
essere domiciliati nel loro Paese d'attività;
b.
disporre di poteri sufficienti per rappresentare gli istituti d'assicurazione nei confronti delle parti lese e per soddisfare integralmente le richieste d'indennizzo;
c.
essere in grado di trattare i casi nella lingua ufficiale rispettivamente nelle lingue ufficiali del loro Paese d'attività.
5
Essi possono esercitare la loro attività per conto di uno o più istituti d'assicurazione.
Art. 79c
Liquidazione dei sinistri
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1
Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, i mandatari incaricati in Svizzera della liquidazione dei sinistri, la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui i loro veicoli non sono assicurati, come pure l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia devono rispondere entro tre mesi alle richieste d'indennizzo avanzate dalle parti lese:
Circolazione stradale. LF
a.
presentando un'offerta di risarcimento motivata, se la responsabilità non è contestata e il danno è stato quantificato;
b.
fornendo una risposta motivata alle osservazioni formulate nella richiesta, se la responsabilità è contestata o non è chiaramente stabilita o se il danno non è stato quantificato integralmente.
2
Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la richiesta con pretese d'indennizzo concrete perviene all'organismo interpellato dalla parte lesa.
3
Dopo la scadenza del termine di tre mesi vanno corrisposti gli interessi di mora. Sono fatte salve ulteriori pretese della parte lesa.
Art. 79d Organismo d'indennizzo
1
Le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro pretese di responsabilità civile presso l'organismo d'indennizzo del Fondo nazionale di garanzia se: a.
l'organismo interpellato per la liquidazione del sinistro non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 79c;
b.
l'assicuratore estero della responsabilità civile tenuto a risarcire i danni non ha designato in Svizzera alcun mandatario per la liquidazione dei sinistri;
c.
il danno, verificatosi in un Paese il cui ufficio nazionale di assicurazione ha aderito al sistema della carta verde, è stato provocato da un veicolo a motore non identificabile o il cui assicuratore non possa essere identificato entro due mesi.
2 Non sussiste nessuna pretesa nei confronti dell'organismo d'indennizzo se la parte lesa:
a.
ha dato avvio in Svizzera o all'estero a un'azione legale per far valere le sue pretese; oppure
b.
ha inoltrato una richiesta d'indennizzo direttamente all'assicuratore estero ed esso ha fornito entro tre mesi una risposta motivata.
Art. 79e Reciprocità
1
Gli articoli 79a, 79b, 79c e 79d sono applicabili a un altro Paese soltanto se esso accorda alla Svizzera la reciprocità.
2 L'Ufficio federale delle assicurazioni private pubblica una lista dei Paesi che accordano la reciprocità.
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Circolazione stradale. LF
Art. 104a3 cpv. 2 lett. c, 3, 5 lett. c, 6 lett. f 2
Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: c.
identificazione del detentore, protezione delle vittime della circolazione e ricerca;
3
Il registro comprende tutti i veicoli immatricolati attualmente e in passato in Svizzera, i nomi, le date di nascita, gli indirizzi e i Paesi d'origine dei detentori come pure le indicazioni relative alla loro assicurazione di responsabilità civile.
5
I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo: c.
6
Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti. Essi possono trasmettere a terzi i dati del registro nell'ambito delle disposizioni della presente legge.
Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: f.
la collaborazione con le autorità e le organizzazioni interessate;
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002
Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002
La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 15 ottobre 20024 Termine di referendum: 23 gennaio 2003 3384
3 4
RU 2000 2795 3111. Tenore della modifica del 18 giugno 1999 (registro dei veicoli e dei detentori, nonché delle misure amministrative contro i conducenti); non ancora in vigore.
FF 2002 5861
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