Decreto federale che accorda la garanzia federale alla costituzione del Cantone di San Gallo
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20012, decreta:
Art. 1 È accordata la garanzia federale alla costituzione del Cantone di San Gallo accettata nella votazione popolare del 10 giugno 2001.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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1 2
RS 101 FF 2002 1694
1706
2001-2726