Decreto federale sul rinnovo del credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, un effettivo sufficiente di navi d'alto mare che battono bandiera svizzera

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20012, decreta:

Art. 1 È stanziato un credito quadro di 600 milioni di franchi, per un periodo di dieci anni, al fine di soddisfare gli impegni finanziari risultanti da fideiussioni concesse dalla Confederazione in rapporto all'acquisto di navi svizzere d'alto mare atte ad assicurare il trasporto di beni d'importanza vitale.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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RS 101 FF 2002 837

2001-1894

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