Termine di referendum: 3 aprile 2003

Legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli) Modifica del 13 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20011; visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20012, decreta:

I La legge del 23 marzo 19623 sui rapporti fra i Consigli č modificata come segue: Titolo che precede l'art. 47ter

VII. Esercizio dell'alta vigilanza sull'amministrazione e sulla giustizia, preparazione dell'elezione dei giudici dei Tribunali federali 1. Diritti e obblighi della Commissione della gestione Titolo prima dell'art. 54bis

5bis. Commissione giudiziaria Art. 54bis 1 La

Commissione giudiziaria č competente, quale commissione dell'Assemblea federale plenaria, per la preparazione dell'elezione e della destituzione di giudici dei Tribunali della Confederazione.

2 Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti. Nel bando di concorso č indicato il grado di occupazione, in quanto la legge consenta l'esercizio a tempo parziale della funzione di giudice.

3 La Commissione giudiziaria sottopone all'Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.

1 2 3

FF 2001 3764 FF 2002 1073 RS 171.11

7330

2002-2717

Legge sui rapporti fra i Consigli

4 Stabilisce

in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici.

5 Si

compone di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati. Ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.

6 Il presidente e il vicepresidente della Commissione giudiziaria non possono appartenere alla stessa Camera.

7 Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l'idoneitā professionale o personale dei giudici.

Art. 54ter La Commissione giudiziaria dispone di una segreteria permanente.

II Qualora la legge del 23 marzo 19624 sui rapporti fra i Consigli sia sostituita dalla legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento, quest'ultima č completata con l'articolo 40a dal tenore seguente: Art. 40a

Commissione giudiziaria

1 La

Commissione giudiziaria č competente per la preparazione dell'elezione e della destituzione dei giudici dei Tribunali della Confederazione.

2 Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti. Nel bando di concorso č indicato il grado di occupazione, per quanto la legge consenta l'esercizio a tempo parziale della funzione di giudice.

3 La Commissione giudiziaria sottopone all'Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.

4

Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici.

5

In seno alla Commissione, ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.

6 Le

Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l'idoneitā professionale o personale dei giudici.

4 5

RS 171.11 RS ...; RU ... (FF 2002 7271)

7331

Legge sui rapporti fra i Consigli

III 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 24 dicembre 20026 Termine di referendum: 3 aprile 2003

6

FF 2002 7330

7332