Termine di referendum: 3 aprile 2003
Legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli) Modifica del 13 dicembre 2002
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20011; visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20012, decreta:
I La legge del 23 marzo 19623 sui rapporti fra i Consigli č modificata come segue: Titolo che precede l'art. 47ter
VII. Esercizio dell'alta vigilanza sull'amministrazione e sulla giustizia, preparazione dell'elezione dei giudici dei Tribunali federali 1. Diritti e obblighi della Commissione della gestione Titolo prima dell'art. 54bis
5bis. Commissione giudiziaria Art. 54bis 1 La
Commissione giudiziaria č competente, quale commissione dell'Assemblea federale plenaria, per la preparazione dell'elezione e della destituzione di giudici dei Tribunali della Confederazione.
2 Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti. Nel bando di concorso č indicato il grado di occupazione, in quanto la legge consenta l'esercizio a tempo parziale della funzione di giudice.
3 La Commissione giudiziaria sottopone all'Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.
1 2 3
FF 2001 3764 FF 2002 1073 RS 171.11
7330
2002-2717
Legge sui rapporti fra i Consigli
4 Stabilisce
in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici.
5 Si
compone di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati. Ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.
6 Il presidente e il vicepresidente della Commissione giudiziaria non possono appartenere alla stessa Camera.
7 Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l'idoneitā professionale o personale dei giudici.
Art. 54ter La Commissione giudiziaria dispone di una segreteria permanente.
II Qualora la legge del 23 marzo 19624 sui rapporti fra i Consigli sia sostituita dalla legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento, quest'ultima č completata con l'articolo 40a dal tenore seguente: Art. 40a
Commissione giudiziaria
1 La
Commissione giudiziaria č competente per la preparazione dell'elezione e della destituzione dei giudici dei Tribunali della Confederazione.
2 Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti. Nel bando di concorso č indicato il grado di occupazione, per quanto la legge consenta l'esercizio a tempo parziale della funzione di giudice.
3 La Commissione giudiziaria sottopone all'Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.
4
Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici.
5
In seno alla Commissione, ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.
6 Le
Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l'idoneitā professionale o personale dei giudici.
4 5
RS 171.11 RS ...; RU ... (FF 2002 7271)
7331
Legge sui rapporti fra i Consigli
III 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002
Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Data di pubblicazione: 24 dicembre 20026 Termine di referendum: 3 aprile 2003
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FF 2002 7330
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