Decreto federale concernente il limite di spesa per l'infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003 2006
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS); visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20022, decreta:
Art. 1 Un limite di spesa di 6025 milioni di franchi č approvato per le indennitā e gli investimenti nel settore dell'infrastruttura della societā anonima Ferrovie federali svizzere per il periodo 2003-2006.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
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RS 742.31 FF 2002 2989
3040
2002-0322