Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione del 24 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Le allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del giugno 2002 per il settore svizzero dell'isolazione sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

2

Il presente decreto è valido per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori, nei settori del caldo, del freddo, dell'acustica e degli incendi: ­

isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nel campo della tecnica dell'industria dell'habitat (temperature tra i ­200°C e i +750°C);

­

costruzione ed installazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;

­

montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell'industria e dell'habitat;

­

realizzazione e montaggio di sistemi di protezione passiva antincendio di ogni genere.

Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 26, 27, 30, 31, 32, 36, 45 e 46 del CCL.

1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

ad 2002-2254

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Contratto colletivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

Eccetto: a.

i familiari dei datori di lavoro;

b.

il personale commerciale;

c.

i dipendenti che svolgono prevalentemente un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo;

d.

il personale con un contratto di lavoro a tempo determinato, pari ad un massimo di tre mesi nell'arco di 12 mesi;

e.

il personale occupato a tempo parziale, il cui grado di occupazione è inferiore al 40 percento.

3

Le disposizioni seguenti sono applicabili per i datori di lavoro con sede all'estero e fuori del campo d'applicazione territoriale descritto al capoverso 1, nonché per i loro lavoratori purché adempiano le condizioni del capoverso 2 ed eseguano lavori che rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 1: articolo 10.2 lettera e, f e l; articolo 11.5 lettera a, k e l; articolo 11.6; articoli 13.1, 3 e 4; articoli 14.1, 3 e 4; articoli 15.1, 3 e 4; articoli 26.1, 2 e 3; articolo 27.5 lettera b e c; articoli 30.1 e 2; articolo 31.7; articoli 32.1 e 4; articolo 33; articolo 36; articolo 37; articolo 40.2; articolo 41; articolo 43; articolo 44; articoli 45.1 e 2; Appendice 9. Se la durata di questi lavori in un periodo di conteggio pari ad un anno supera due mesi, bisogna concludere un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia secondo gli articoli 50 e 51 oppure stipulare una regolamentazione scritta per il pagamento del salario in caso di malattia che sia conforme almeno alle esigenze dell'articolo 324a CO.

Art. 3 Per quanto riguarda la riscossione e l'impiego dei contributi alle spese d'esecuzione (art. 21 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

Art. 4 1

I decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 1999, del 18 gennaio 2000, del 21 dicembre 2000 e del 18 febbraio 20023 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione sono abrogati.

2

Il presente decreto entro in vigore il 1° gennaio 2003 ed è valido sino al 30 giugno 2008.

24 ottobre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3

FF 1999 679-680, 2000 180, 2001 51, 2002 1519

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