Legge federale Disegno B2 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20011, decreta: I La legge sulla cittadinanza del 29 settembre 19522 č modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva Concerne solo il testo tedesco e francese.

Art. 2 Per nascita in Svizzera

1

Il figlio di genitori stranieri nato in Svizzera č cittadino svizzero dalla nascita se un genitore: a.

ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera; e

b.

alla nascita del fanciullo č da cinque anni in possesso di un permesso di dimora o di domicilio

2

Il figlio acquista la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune in cui il genitore menzionato nel capoverso 1 risiede alla nascita del figlio.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Essa č pubblicata nel Foglio federale accettato che sia dal popolo e dai Cantoni il decreto federale del ...3 sull'acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3210 1 2 3

FF 2002 1736 RS 141.0 FF 2002 1828

2001-2380

1829