Convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003-2006

Disegno

del

Il Consiglio federale svizzero e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS, visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS); visto l'articolo 97 della legge federale 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (LFerr), convengono: Preambolo 1 La convenzione sulle prestazioni fissa gli obiettivi elaborati congiuntamente per quattro anni dalla Confederazione Svizzera e dalle Ferrovie federali svizzere FFS SA. La chiara separazione delle competenze fra Confederazione e FFS consente di attuare in modo rapido ed efficace le decisioni di carattere aziendale.

2 In base alla presente convenzione, il Consiglio federale emana una strategia per le FFS SA basata sul rapporto di proprietà. Essa completa e concretizza la convenzione sulle prestazioni.

3 La convenzione sulle prestazioni stabilisce i principi della fornitura di prestazioni nei settori dei trasporti e dell'infrastruttura. La Confederazione effettua inoltre l'ordinazione di prestazioni per il mantenimento e lo sviluppo dell'infrastruttura esistente. I mezzi finanziari necessari per indennizzare le infrastrutture ordinate sono stanziati nell'ambito di un limite di spesa quadriennale per l'infrastruttura.

4 Le ordinazioni di prestazioni relative al servizio pubblico per il trasporto di persone e di merci sono oggetto di convenzioni sull'offerta separate.

5 Le ordinazioni per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture di base del servizio pubblico vanno effettuate in coordinamento con i progetti finanziati separatamente tramite il fondo FTP.

Sezione 1: Basi e principi Art. 1

Basi giuridiche

La presente convenzione poggia sull'articolo 8 LFFS e sugli articoli 49 segg. LFerr.

1 2

RS 742.31 RS 742.101

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2002-0324

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Art. 2

Basi pianificatorie

Le basi pianificatorie della presente convenzione poggiano sui fatti, sulle ipotesi e sulle previsioni note nell'autunno del 2001.

Art. 3

Sicurezza

Per mezzo di una gestione transettoriale della sicurezza, le FFS provvedono - entro i limiti delle possibilità economiche - a mantenere alto il livello di sicurezza, adattandolo all'evoluzione della tecnica e dei potenziali rischi.

Art. 4

Grandi progetti

I grandi progetti ferroviari comprendono la Nuova trasversale ferroviaria alpina (NTFA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera Orientale e Occidentale alle reti europee ad alta velocità e il miglioramento della protezione fonica nelle zone attraversate dalle linee ferroviarie realizzato tramite misure attive e passive. Sono finanziati e realizzati conformemente ai relativi decreti federali e non sono quindi oggetto di questa convenzione.

Art. 5

Partecipazioni e cooperazioni

Nel rispetto del tenore di questa convenzione e dei loro limiti finanziari e di organico le FFS possono impegnarsi in cooperazioni (partecipazioni, alleanze, costituzione di società e altre forme di collaborazione) in Svizzera e all'estero se queste facilitano il conseguimento degli obiettivi strategici e contribuiscono ad aumentare il valore dell'impresa. Le partecipazioni e le cooperazioni vanno gestite accuratamente a livello direzionale e non devono contrastare gli obiettivi di politica dei trasporti della Confederazione.

Art. 6

Obiettivi relativi alla politica dei trasporti

Le prestazioni delle FFS sono improntate agli obiettivi della politica federale dei trasporti. Nell'ambito delle loro competenze aziendali le FFS apportano in particolare il proprio contributo nei seguenti ambiti: a.

nel traffico viaggiatori le FFS contribuiscono in modo sostanziale a incrementare la quota di mercato dei trasporti pubblici;

b.

nel traffico di merci transalpino le FFS contribuiscono in modo sostanziale a raggiungere l'obiettivo del trasferimento sulla ferrovia. Nel traffico di vagoni a pieno carico (TVC) le FFS perseguono la piena autonomia economica;

c.

La Divisione Infrastruttura provvede a una manutenzione della rete ferroviaria duratura e confacente allo sviluppo tecnologico e realizza i potenziamenti rispettando i costi preventivati e l'ambiente. Pianifica in modo ottimale i tracciati ferroviari in modo da assecondare le società che ne fanno uso nel conseguimento dei loro obiettivi e garantisce che i tracciati vengano attribuiti senza discriminazione alcuna.

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Art. 7

Principi relativi alla fornitura di prestazioni

Nei settori dell'infrastruttura e dei trasporti le FFS improntano le proprie prestazioni alle esigenze di mercato nel sistema globale dei trasporti pubblici. La Confederazione consente alle FFS di fornire prestazioni in maniera efficace accordando loro condizioni concorrenziali eque e garantendo la libertà di gestione. Essa si aspetta un ulteriore incremento della produttività e contemporaneamente il mantenimento di un elevato standard di qualità. Se la situazione del mercato non consente di coprire le spese d'esercizio, le FFS forniscono prestazioni solo su esplicita ordinazione degli enti pubblici e in base a un'indennità decisa in precedenza.

Sezione 2: Offerta di prestazioni nel settore dei trasporti Art. 8

Orientamento strategico del traffico viaggiatori

1

Le FFS fondano la loro strategia del traffico viaggiatori su progetti fondamentali per lo sviluppo dei trasporti pubblici quali Ferrovia 2000, la Nuova trasversale ferroviaria alpina (NTFA) e il raccordo della Svizzera Orientale e Occidentale alle reti europee ad alta velocità.

2 Le FFS gestiscono le linee su lunga distanza definite dalla concessione per il traffico a lunga distanza del 25 febbraio 2000 rilasciata dal Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

3 Il sistema globale dei trasporti pubblici abbisogna di un coordinamento a livello nazionale della pianificazione e della fornitura di prestazioni. Le FFS preparano in comune con le altre imprese di trasporto e in collaborazione con la Confederazione un'offerta integrata a livello nazionale. In questo ambito le FFS gestiscono il coordinamento fra i diversi operatori e si impegnano a perseguire l'integrazione ottimale del traffico regionale e locale (compreso quindi il traffico degli agglomerati) nel sistema globale.

4 Le FFS rafforzano la loro posizione di mercato nel traffico internazionale, in quanto utile a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 9.

5 Il volume di prestazioni nel trasporto di viaggiatori dipende dall'ordinazione giusta l'articolo 49 capoverso 1 LFerr. In questo contesto, le FFS cooperano strettamente con i Cantoni.

Art. 9 1

Orientamento strategico nel trasporto di merci

Sviluppando le loro attività fondamentali e offrendo nuovi servizi, le FFS perseguono una strategia di crescita. Questa strategia implica un marketing settoriale efficace nonché un incremento della produttività e della qualità. Le opportunità d'accesso alla rete ferroviaria sono utilizzate attivamente. Nel traffico di carri singoli, le FFS si presentano quali operatrici sull'intero territorio nazionale, purché tale traffico sia realizzabile in modo economico.

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2

Se, a causa di una situazione concorrenziale modificata, le FFS non sono più in grado di esercitare il traffico di carri singoli sull'intero territorio nazionale, ne riferiscono al Consiglio federale e propongono adeguati provvedimenti, discussi in precedenza nel quadro delle conferenze regionali.

Art. 10

Obiettivo finanziario del settore trasporti

1

Una volta contabilizzate tutte le uscite, inclusi i diritti d'utilizzazione dell'infrastruttura, e tutte le entrate, incluse le indennità, il settore dei trasporti deve ottenere un risultato positivo.

2

La Confederazione concede alle FFS finanziamenti alle condizioni di mercato per un importo massimo di 300 milioni di franchi all'anno. In circostanze particolari il Consiglio federale può autorizzare la concessione di importi superiori.

Sezione 3: Ordinazione di prestazioni nell'infrastruttura Art. 11

Principio

Ai sensi dell'articolo 49 LFerr, la Confederazione ordina le offerte di importanza nazionale e indennizza i costi non coperti e pianificati. Fino a quando il finanziamento dell'infrastruttura non sarà armonizzato, l'intera infrastruttura delle FFS è considerata un'offerta d'importanza nazionale.

Art. 12

Volume e stato dell'infrastruttura

1

Le FFS provvedono all'esercizio e al mantenimento di una parte importante della rete ferroviaria svizzera.

2

La pianificazione degli investimenti deve basarsi sui criteri di sviluppo delle linee ferroviarie descritti cartograficamente in allegato alla presente convenzione.

3

Le singole tratte e punti nodali della rete FFS sono mantenuti in uno stato tale da soddisfare le esigenze di mercato attuali e prevedibili. Gli investimenti sono incentrati su: a.

mantenimento della qualità delle risorse esistenti,

b.

adeguamento ai progressi della tecnica,

c.

adeguamenti e ampliamenti che si orientano in base alla domanda e in grado di fornire un valore aggiunto, in particolare atti ad eliminare le strozzature della rete e

d.

adeguamenti dell'orario per garantire le interconnessioni fra le varie linee di trasporto.

4

Le FFS promuovono gli investimenti di razionalizzazione a condizione che, tenuto conto dei costi di disinvestimento e di ristrutturazione, portino a una riduzione dei costi d'esercizio e di mantenimento della qualità.

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5 Nel quadro dei loro programmi di rinnovamento e di ampliamento, le FFS promuovono l'interoperatività con le infrastrutture degli Stati limitrofi.

6

Le FFS propongono al Consiglio federale di chiudere o di trasferire a un'altra impresa le tratte che non suscitano una sufficiente domanda di tracciati o la cui domanda può essere soddisfatta mediante linee alternative. Le FFS vi rinunciano se terzi sono particolarmente interessati a simili tratte e vi partecipano in misura finanziariamente appropriata.

Art. 13

Obiettivo finanziario del settore

Tenuto conto delle indennità, dei contributi di compensazione derivanti dal settore immobiliare, delle tasse d'utilizzazione, dei finanziamenti e degli standard di prestazione che sono stati concordati, il settore dell'infrastruttura deve chiudere i conti in pareggio.

Art. 14

Gestione dei tracciati

1

Nell'osservanza della responsabilità sui risultati, il settore dell'infrastruttura mira a uno sfruttamento ottimale delle capacità esistenti in questo contesto, le promuove attivamente sul mercato indigeno ed estero.

2

Le FFS assegnano i tracciati in modo da escludere qualsiasi discriminazione.

3

Le FFS elaborano un piano dei tracciati che considera le esigenze delle imprese ferroviarie e che garantisce l'interscambio fra le diverse imprese di trasporto.

4

Le FFS si mettono a disposizione per coordinare la gestione dei tracciati delle linee ferroviarie svizzere a scartamento normale.

Art. 15

Gestione dell'infrastruttura

1

Le FFS incrementano la produttività nell'esercizio dell'infrastruttura mediante uno sfruttamento ottimale delle capacità esistenti e un impiego del personale giustificato dai fabbisogni. Esse sfruttano inoltre tutti i potenziali di razionalizzazione nell'ambito degli investimenti creando quindi i presupposti per una riduzione del prezzo dei tracciati.

2 Nella gestione dell'infrastruttura, le FFS fanno in modo che lo sfruttamento dell'intera infrastruttura ferroviaria svizzera possa essere ottimizzato e i costi scoperti possano essere ridotti. In particolare, offrono ad altri esercenti dell'infrastruttura la possibilità di partecipare ad acquisti di materiale, a contratti di manutenzione e ad acquisti di energia.

Art. 16 1

Indennizzo e finanziamento dell'infrastruttura

La Confederazione copre i costi d'esercizio scoperti pianificati dell'infrastruttura (art. 49 cpv. 3 LFerr).

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2

Un risultato annuo positivo o negativo del conto dell'infrastruttura va iscritto a bilancio conformemente alle disposizioni della legge federale sulle ferrovie (art. 64 LFerr).

3

La Confederazione risponde ai fabbisogni basilari in materia di investimenti concedendo indennizzi per l'onere d'ammortamento, oltre che prestiti a tasso variabile e rimborsabili condizionalmente (art. 20 cpv. 1 e 2 LFFS).

4

Per gli investimenti in impianti che conformemente al diritto vigente necessitavano di contributi cantonali giusta l'articolo 56 LFerr, le FFS concordano un contributo con i Cantoni. Il genere e l'ammontare del contributo sono stabiliti in base a un conto comparativo con il diritto in vigore fino al 1998. Sostanzialmente non deve risultarne un onere supplementare per i Cantoni.

5 I contributi di terzi giusta l'articolo 3 capoverso 4 LFFS sono accordati sotto forma di prestiti senza interesse o di contributi a fondo perso.

Art. 17

Limite di spesa

La presente convenzione poggia su un limite di spesa per gli anni 2003-2006 di 6025 milioni di franchi (art. 8 cpv. 4 LFFS del 20 marzo 1998).

Sezione 4: Controlling e modifica della convenzione sulle prestazioni Art. 18

Rendiconto

1

La Confederazione e le FFS hanno concordato un sistema di indicatori, presentato in annesso (allegato 15), per l'esame del conseguimento degli obiettivi della presente convenzione e dell'efficacia con cui vengono impiegati i mezzi finanziari concessi oltre il limite di spesa per il settore delle infrastrutture.

2

Conformemente alle disposizioni di legge le FFS devono permettere agli uffici federali competenti di consultare tutti i documenti del settore infrastrutture confacenti al controlling previsto dalla convenzione sulle prestazioni.

Art. 19

Modifica della convenzione sulle prestazioni

1

Se, approntando il bilancio federale, vengono sottratti mezzi alle FFS, occorre verificare se la convenzione e il limite di spesa possono essere soddisfatti. Se fosse necessario un adeguamento, esso dev'essere deciso dal Parlamento contemporaneamente al bilancio.

2 Se si verificano modifiche essenziali estranee all'ambito di responsabilità delle parti contraenti riguardanti la situazione congiunturale o importanti condizioni quadro, entrambe le parti possono esigere un adeguamento della convenzione.

3

Se risulta che gli obiettivi della presente convenzione non possono essere raggiunti, il Consiglio federale concorda con le FFS un piano di provvedimenti e, se necessario, propone un adeguamento dei crediti di pagamento, della convenzione e del limite di spesa.

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4 Nel caso in cui nelle successive tappe della riforma delle ferrovie alcune tratte della rete delle FFS non vengano più finanziate esclusivamente dalla Confederazione, per esse decade la validità della presente convenzione. Le FFS e la Confederazione si accordano sulla relativa riduzione del limite di spesa.

Sezione 6: Entrata in vigore e durata di validità Art. 20 La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2003 e ha effetto fino al 31 dicembre 2006.

In nome della SA FFS:

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In nome del Consiglio federale svizzero: