Decreto federale sull'aumento e la proroga del credito quadro per la cooperazione con l'Europa orientale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto l'articolo 8 del decreto federale del 24 marzo 19952 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, visto il messaggio complementare del Consiglio federale del 14 novembre 20013; decreta:

Art. 1 1

Per il sostegno di azioni a favore del processo di transizione nell'Europa orientale e negli Stati della CSI (Comunitā di Stati Indipendenti) il credito quadro stanziato con il decreto federale dell'8 marzo 19994 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI č aumentato di 500 milioni e la sua durata č prorogata di due anni almeno sino alla fine del 2004.

2

L'aumento del credito quadro finanzia anche il personale supplementare temporaneamente necessario per assolvere i compiti alla Centrale.

3

I crediti annui di pagamento sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

3110

1 2 3 4

RS 101 RS 974.1 FF 2002 1657 FF 1999 2229

2001-2518

1693