02.058 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2002 del 21 agosto 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2002 proponendovi di prenderne atto e di adottare le misure contenute nel decreto federale allegato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 agosto 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-1350

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Compendio In virtù della legge sulla tariffa delle dogane e del decreto federale sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 25° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Durante l'ultimo semestre il Consiglio federale ha messo in vigore le seguenti misure: Misure fondate sulla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane Come per tutti i prodotti industriali, anche per gli indumenti i dazi sono stabiliti in funzione del loro peso lordo. Siccome un tempo per la confezione di indumenti maschili venivano utilizzati tessuti più pesanti, le relative aliquote di dazio conformi al peso erano fissate a livelli inferiori rispetto a quelle applicate agli indumenti femminili. Visto che oggigiorno per la confezione degli abiti sono generalmente impiegati gli stessi materiali di base, dal punto di vista delle aliquote di dazio gli indumenti femminili sono maggiormente penalizzati. Per dare seguito a diversi interventi parlamentari, la riduzione delle aliquote di dazio convenuta dal 1° gennaio 2004 in seno all'OMC è stata messa in vigore anticipatamente, permettendo così di ridurre lo scarto.

Lo scambio di lettere del 30 giugno 1996 tra la Svizzera e la CE prevede concessioni tariffarie a termine per alcuni formaggi italiani e spagnoli. L'entrata in vigore ritardata dell'Accordo bilaterale sui prodotti agricoli, concluso tra la CE e la Svizzera nel 1999, ha reso necessaria una proroga del termine di validità dello scambio di lettere fino al 31 dicembre 2002. L'entrata in vigore dell'Accordo fa decadere l'ordinanza concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea.

Il contingente doganale parziale «asini, muli e bardotti» è stato aumentato di 50 unità a scapito del contingente doganale parziale «animali vivi della specie equina, senza riproduttori, asini, muli e bardotti». I contingenti doganali parziali di «piccoli pony», di «animali vivi della specie equina, senza riproduttori, asini, muli e bardotti» costituiscono ormai un unico contingente parziale.

Nel contingente doganale di «uova di volatili, in guscio», l'accresciuta domanda di uova di trasformazione e un calo del contingente parziale di «uova destinate
al consumo» ha portato a un adeguamento dei rispettivi contingenti parziali, senza tuttavia toccare il quantitativo totale del contingente. A causa del calo della domanda, i contingenti parziali di uova di trasformazione e di uova destinate al consumo sono ripartiti alla frontiera secondo l'ordine d'entrata delle domande.

L'accresciuta domanda di patate fritte e chips di patate, insieme alla cattiva qualità delle patate svizzere immagazzinate, hanno comportato un aumento della richiesta di importazioni di patate destinate alla trasformazione. Il raccolto nel 2001 non ha inoltre prodotto una quantità sufficiente di patate di grosso calibro per la produ-

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zione di speciali patate fritte. Il contingente previsto nell'ordinanza sulle importazioni agricole è dunque stato aumentato per il 2002 da 22 250 a 24 750 tonnellate.

Misure fondate sul decreto federale sulle preferenze tariffali Tenuto conto degli sviluppi internazionali, la Svizzera ha ammorbidito il proprio regime di importazioni in provenienza dai Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP) e accordato ulteriori concessioni doganali nel settore dei prodotti agricoli. Facilitando l'accesso di questi Paesi ai suoi mercati, la Svizzera intende dare loro un segnale di apertura e integrazione e contemporaneamente favorire il loro sviluppo economico. Gli interessi dell'agricoltura svizzera sono garantiti da una procedura graduale, da una strenua lotta contro gli abusi e dal ricorso facilitato alla clausola preferenziale in materia di politica agricola. Le concessioni supplementari equivalgono a una riduzione in media del 30 per cento dell'aliquota di dazio normale per tutte le voci di tariffa dei capitoli 1-24 e sono accordate in due tempi. La prima riduzione è entrata in vigore il 1°gennaio 2002, la seconda è prevista il 1° aprile 2004.

Il decreto sulle preferenze tariffali scade nel 2007; le esperienze fatte potranno essere integrate nella proposta di proroga.

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Rapporto Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dalle leggi e dal decreto citati.

Il presente rapporto espone all'Assemblea federale le misure soggiacenti all'obbligo di rendiconto entrate in vigore nel corso del primo semestre 2002 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane e del decreto sulle preferenze tariffali. Non sono state adottate misure in virtù della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

L'Assemblea federale ha il compito di decidere se tali misure, sempreché non siano già state abrogate, debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

1

Misure a titolo della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) (RS 632.10)

1.1

Ordinanza del 21 settembre 2001 sulla determinazione delle aliquote di dazio per i tessili e l'abbigliamento (RU 2001 2409)

Secondo l'articolo 3 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11), gli Stati membri si impegnano per l'allestimento della loro nomenclatura a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del sistema armonizzato. Esso prevede, nei capitoli 61 e 62 della tariffa delle dogane riguardanti l'abbigliamento, una distinzione tra abiti maschili e abiti femminili che la Svizzera è quindi tenuta a riprendere nella propria tariffa doganale. Il computo dei dazi avviene secondo l'articolo 2 della legge sulla tariffa delle dogane, generalmente in funzione del peso lordo. Questo sistema, nei singoli casi, comporta differenti applicazioni dei dazi conformi al valore: quanto più alto è il valore in rapporto al peso, tanto inferiore è l'applicazione dei dazi conformi al valore. In occasione dell'adesione provvisoria della Svizzera al GATT nel 1959, al momento di determinare le aliquote di dazio si era cercato di ottenere un'equa applicazione dei dazi doganali conformi al valore sia per l'abbigliamento da donna sia per l'abbigliamento da uomo. Siccome il valore degli indumenti femminili, calcolato in Svizzera in rapporto al loro peso, era superiore a quello dei capi d'abbigliamento maschile (confezionati con materiale più pesante), con il sistema svizzero di computo dei dazi in funzione del peso era possibile ottenere un'applicazione equa dei dazi soltanto con un'aliquota di dazio superiore per 100 kg lordi di capi d'abbigliamento femminile. Nel corso degli anni la differenza del rapporto valore ­ peso tra i capi d'abbigliamento femminile e maschile è andata riducendosi, soprattutto perché

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la fabbricazione di indumenti maschili e femminili richiedeva sempre più spesso gli stessi materiali. Le differenze nelle aliquote di dazio hanno perciò comportato maggiori oneri doganali per gli indumenti femminili. Così nel 1998 l'applicazione dei dazi doganali conformi al valore è stata in media del 3,7 per cento per i capi d'abbigliamento senza distinzione di sesso, del 4,0 per cento per i capi d'abbigliamento femminili e del 3,3 per cento per quelli maschili.

Nel quadro dell'OMC (Uruguay Round), la Svizzera si è impegnata a ridurre mediamente del 33 per cento, in dieci tappe annuali, le aliquote di dazio sui capi d'abbigliamento. La prima diminuzione è intervenuta il 1° luglio 1995, l'ultima è stata convenuta per il 1° gennaio 2004. Sulla base delle importazioni del 1998, nel 2004 l'applicazione dei dazi conformi al valore si situerà mediamente intorno al 2,8 per cento, vale a dire intorno al 3,0 per cento per i capi d'abbigliamento femminile e al 2,5 per cento per i capi d'abbigliamento maschile, comportando un onere doganale supplementare dello 0,5 per cento per i capi d'abbigliamento femminile.

Il 16 giungo 1999 la consigliera nazionale Margrith von Felten ha depositato una mozione che chiedeva al Consiglio federale di determinare le aliquote di dazio per i capi d'abbigliamento in funzione del valore della merce. Non essendo stata trattata nei due anni successivi al suo deposito, la mozione è stata tolta di ruolo dopo la partenza dal Consiglio nazionale della sua autrice.

Il 23 marzo 2000 la consigliera nazionale Jacqueline Fehr ha depositato un'interrogazione ordinaria sullo stesso tema. Nella sua risposta del 31 maggio 2000, il Consiglio federale si dice disposto a porre rimedio per quanto possibile alla diversa applicazione dei dazi doganali sugli indumenti femminili e maschili, anticipando l'attuazione di provvedimenti autonomi di riduzione tariffaria già convenuti nel quadro dell'OMC. Del resto questa differenza di applicazione dei dazi doganali avrebbe dovuto essere parificata nel corso del successivo ciclo di negoziati dell'OMC. Siccome le aliquote di dazio fissate dall'OMC non possono essere superate, questa armonizzazione dovrebbe corrispondere all'aliquota di dazio più bassa che entra in linea di conto. Un simile procedimento equivarrebbe a concessioni autonome della Svizzera. Per
ragioni tattiche non sarebbe opportuno, prima dell'apertura del ciclo di negoziati dell'OMC, concedere riduzioni tariffarie autonome oltre a quelle già convenute. Limiterebbe in particolare le opportunità della Svizzera di ottenere dai partner commerciali concessioni doganali in cambio.

In virtù di questa ordinanza, le aliquote di dazio per l'abbigliamento per donna e ragazza fissate nel quadro dei negoziati dell'OMC e previste per il 1° gennaio 2004 sono entrate in vigore, anticipatamente, già il 1° gennaio 2002.

Per ragioni economico-amministrative si rinuncia alla riproduzione della citata ordinanza, già pubblicata (RU 2001 2409) nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Del resto la tariffa generale non è pubblicata nella RU. Le modifiche sono state riprese nella tariffa d'uso (D.3) pubblicata dalla Direzione generale delle dogane conformemente all'articolo 15 capoverso 2 LTD.

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1.2

Ordinanza del 17 giugno 1996 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea (RU 1996 1666, 1997 1542, 1998 1534, 1999 1729, 2000 2588) Modifica del 7 novembre 2001 (RU 2001 3341)

Con l'accordo (scambio di lettere) del 30 giugno 1996 e l'ordinanza del 17 giugno 1996 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea, sono state garantite alla CE, in vista della conclusione dei negoziati bilaterali, alcune concessioni autonome, con scadenza il 30 giugno 1997, per il formaggio a pasta erborinata, alcuni tipi di provolone e per i formaggi spagnoli Idiazabal, Roncal e Manchego. Considerata l'entrata in vigore ritardata dell'Accordo bilaterale sui prodotti agricoli, concluso fra CE e Svizzera nel 1999, lo scorso anno le concessioni sono state prorogate per la quarta volta fino al 31 dicembre 2001.

Poiché la ratifica dell'Accordo con la Comunità europea ha richiesto più tempo del previsto, le riduzioni tariffali autonome sono state prorogate di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2002. L'ordinanza è stata abrogata anticipatamente con l'entrata in vigore dell'Accordo il 1° giungo 2002 e figura in questo rapporto soltanto perché ne sia preso atto (cfr. art. 6 cpv. 1 n. 1 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002 sul commercio di formaggio con la CE; RS 632.110.411).

1.3

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (RS 916.01) Modifica del 21 settembre 2001 (RU 2001 2583)

Il contingente doganale parziale «asini, muli e bardotti» si è rivelato troppo esiguo ed è stato perciò aumentato di 50 unità e portato a 200 unità, a scapito del contingente doganale parziale «animali vivi della specie equina, senza riproduttori, asini, muli e bardotti». Inoltre i contingenti doganali parziali «piccoli pony» e «animali vivi della specie equina, senza riproduttori, asini, muli e bardotti» sono riuniti in un unico contingente doganale parziale per ragioni di semplificazione amministrativa.

Recentemente la domanda di uova di trasformazione è aumentata, mentre le importazioni di uova destinate al consumo sono tendenzialmente in calo. Per tenere conto dei nuovi bisogni, i quantitativi dei contingenti doganali parziali «uova destinate al consumo» e «uova di trasformazione per l'industria alimentare» sono stati adeguati per la prima volta alle esigenze di mercato, senza tuttavia modificare il quantitativo globale del contingente doganale «uova di volatili, in guscio».

Le importazioni effettuate entro i limiti del contingente doganale di caseina possono avvenire alle voci di tariffa 3501.1010 e 3501.9010. Finora nell'allegato 4 figurava soltanto la voce di tariffa 3501.1010. Un adeguamento formale si è reso dunque necessario affinché sia conforme alla tariffa generale svizzera e alla tariffa d'uso (appendice 1).

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Modifica del 1° maggio 2002 (RU 2002 934) L'accresciuta domanda di patate fritte e chips di patate nonché la cattiva qualità delle patate svizzere immagazzinate hanno comportato un aumento della domanda di importazioni di patate destinate alla trasformazione. Il raccolto del 2001 non ha inoltre prodotto una quantità sufficiente di patate di grosso calibro per la produzione di speciali patate fritte. Per compensare la carenza in questo settore si sono dovuti importare maggiori quantitativi di patate destinate alla trasformazione. Per tale ragione il contingente doganale (Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate) stabilito nell'allegato 4 numero 7 dell'ordinanza sulle importazioni agricole è stato aumentato per il 2002 da 22 250 a 24 750 tonnellate (appendice 2).

2

Misure a titolo del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo (Decreto sulle preferenze tariffali) (RS 632.91) Ordinanza del 29 gennaio 1997 sulle preferenze tariffali (RS 632.911) Modifica del 27 giugno 2001 (RU 2001 2387)

Le istituzioni di Bretton Wood (Banca mondiale e FMI) e l'OMC da qualche tempo mettono l'accento sulla necessità di aprire maggiormente i mercati ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP). In occasione della riunione delle istituzioni di Bretton Wood tenutasi all'inizio del 2000, la Svizzera ha annunciato al comitato per lo sviluppo di stare valutando la possibilità di aprire completamente il proprio mercato ai PMP. Da allora altri Paesi hanno seguito il suo esempio e preso decisioni in questo senso. Basti ricordare l'iniziativa dell'UE «Everything but Arms» e gli interventi intesi a liberalizzare le importazioni da parte di Norvegia, Canada e Nuova Zelanda.

Per tenere conto di tale evoluzione, anche la Svizzera si è dichiarata pronta a favorire i PMP con ulteriori riduzioni delle aliquote di dazio. Dal 1° gennaio 2002 sono perciò in vigore riduzioni tariffarie in media del 30 per cento della tariffa normale per tutte le voci di tariffa dei capitoli 1­24 della tariffa delle dogane. Le riduzioni si situano tra il 10 e il 50 per cento, a seconda della sensibilità dei prodotti agricoli interessati.

Per il mercato agricolo svizzero le conseguenze a livello quantitativo dovrebbero essere minime: le importazioni di merci dei capitoli 1-24 (prodotti agricoli) della tariffa delle dogane provenienti dai PMP hanno raggiunto nel 2000 49,4 milioni di franchi e corrispondono allo 0,58 per cento del totale delle importazioni di prodotti agricoli. Esse si compongono per l'85 per cento di caffè, tè, spezie e tabacco (appendice 3).

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Agevolando l'accesso di questi Paesi ai suoi mercati, la Svizzera intende dare un segnale di apertura e integrazione e contemporaneamente favorire il loro sviluppo economico. Gli interessi dell'agricoltura svizzera sono garantiti da una procedura graduale, da una strenua lotta contro gli abusi e dal ricorso facilitato alla clausola preferenziale in materia di politica agricola.

L'inasprimento della lotta contro gli abusi nel settore dei prodotti agricoli sensibili consiste nell'identificare sistematicamente le merci di origine dubbia o falsa e nel procedere ai necessari chiarimenti nei Paesi beneficiari. I rappresentanti svizzeri sul posto sono coinvolti nelle eventuali indagini.

I Paesi beneficiari sono più fortemente coinvolti nella cooperazione amministrativa in virtù del nuovo articolo 6 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali. In caso di assistenza amministrativa insufficiente in materia di controllo delle prove d'origine, il capo del DFE può sospendere fino a tre mesi le preferenze tariffali del Paese poco cooperativo.

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