Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 18 febbraio 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'artigianato del metallo, allegato al decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 20001, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 40 cifra 40.6 lett. a

Salari minimi

Appendice 10

Salari minimi

II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2002 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

18 febbraio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2001 92 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

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2002-0273