Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2004-2007
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:
Art. 1 Per gli anni 2004-2007 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.
b.
c.
per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali
1 129 milioni di franchi;
per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio
2 946 milioni di franchi;
per il versamento di pagamenti diretti
10 017 milioni di franchi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostą al referendum.
3435
1 2
RS 910.1 FF 2002 4208
4426
2002-0708