Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2004-2007

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:

Art. 1 Per gli anni 2004-2007 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.

b.

c.

per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali

1 129 milioni di franchi;

per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio

2 946 milioni di franchi;

per il versamento di pagamenti diretti

10 017 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto non sottostą al referendum.

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RS 910.1 FF 2002 4208

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2002-0708