Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Disegno

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20021, decreta: I La legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 52a (nuovo) 1

Cooperazione internazionale per la protezione dell'ambiente

La Confederazione può accordare contributi: a.

alle organizzazioni internazionali o ai programmi nell'ambito della protezione ambientale internazionale;

b.

per applicare gli accordi internazionali in materia ambientale;

c.

per finanziare le segreterie degli accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera;

d.

ai Fondi per il sostegno dei Paesi in sviluppo e in transizione nell'applicazione di accordi internazionali in materia ambientale.

2 I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

3 Il Consiglio federale vigila sull'impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e riferisce al riguardo all'Assemblea federale.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2002 7042 RS 814.01

7084

2002-0831