Decreto federale che approva la Convenzione UNESCO 1970
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20012, decreta:
Art. 1 1
La Convenzione UNESCO del 14 novembre 19703 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietā di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970) č approvata.
2
Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
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RS 101 FF 2002 457 RS ...; RU ... (FF 2002 557) 2001-2313