Traduzione1

Accordo agricolo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore

Allegato 2

Firmato a Egilsstadir, il 26 giugno 2002

Art. 1 Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli fra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e la Repubblica di Singapore (di seguito denominata «Singapore») completa l'Accordo di libero scambio firmato da Singapore e dagli Stati dell'AELS il 26 giugno 2002, in particolare in relazione con l'articolo 6 (Oggetto e campo d'applicazione).

Art. 2 I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i prodotti agricoli contemplati nel presente Accordo sono retti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, dagli altri accordi negoziati in questo ambito, compreso il GATT 1994, fatte salve disposizioni contrarie previste nel presente Accordo.

Art. 3 Singapore accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti originari di Singapore figuranti nell'Appendice II.

Art. 4 Le regole d'origine, le procedure d'esame delle prove d'origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell'Appendice III.

Art. 5 Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un'eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli. In particolare, se una Parte conclude un accordo preferenziale con un Paese terzo che non è parte del presente Accordo conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994, essa deve, su richiesta dell'altra Parte, dare a quest'ultima un'adeguata possibilità per negoziare tutti i vantaggi così accordati.

1

Dal testo originale in lingua inglese.

2002-1791

6055

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Art. 6 Le disposizioni dell'articolo 17 (Misure di salvaguardia) nell'Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e Singapore sono applicabili, nell'ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 7 Le disposizioni del titolo IX (Composizione delle controversie) nell'Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e Singapore sono applicabili, nell'ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 8 Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 9 1

Le presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.

2

Entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore.

3 È applicabile provvisoriamente fatta salva l'applicazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore.

Art. 10 Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l'Accordi d libero scambio fra gli Stati dell'AELS e Singapore.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Egilsstadir, il 26 giugno 2002, in due esemplari originali in inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica di Singapore:

Pascal Couchepin

George Yong-Boon Yeo

6056

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Appendice I

Concessioni di Singapore conformemente all'articolo 3 del presente Accordo All'entrata in vigore del presente Accordo, Singapore sopprime tutti i dazi doganali riscossi all'importazione sui prodotti originari della Svizzera contemplati nei capitoli 1­24, eccettuati i prodotti che entrano nel campo d'applicazione dell'Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e Singapore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 (b) e (c) di questo Accordo.

6057

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Allegato II

Concessioni della Svizzera conformemente all'articolo 3 del presente Accordo N. di tariffa doganale svizzera

Designazione della merce

0105.

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: ­ di peso non eccedente 185 g: ­ ­ galli e galline ­ ­ tacchini e tacchine ­ ­ altri Altri animali vivi: ­ mammiferi: ­ ­ primati ­ ­ balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini (mammiferi della specie dei sireni) ­ ­ altri ­ rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) ­ uccelli: ­ ­ uccelli rapaci ­ ­ psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua) ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri ­ altri Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli: ­ setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole ­ altri Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto ­ alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non preparati ­ in mazzi preparati ­ altri Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: ­ abomasi ­ altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe: ­ ­ altri ­ altri Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: ­ piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura; calugine: ­ ­ piume da letto e calugine, gregge, non lavate.

­ ­ altre ­ altri: ­ ­ polveri e cascami di piume o di parti di piume: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri

11 00 12 00 19 00 0106.

11 00 12 00 19 00 20 00 31 00 32 00 39 90 90 00 0410. 00 00 0501. 00 00 0502.

10 00 90 00 0503.

00 10 00 20 00 90 0504.

00 10 00 39 00 90 0505.

10 10 10 90 90 19 90 90

6058

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

N. di tariffa doganale svizzera

0506.

0507.

0508.

0509.

0510.

0511.

0601.

0603.

0703.

Designazione della merce

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: 10 00 ­ osseina e ossa acidulate 90 00 ­ altri Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: 10 00 ­ avorio; polveri e cascami d'avorio 90 00 ­ altri Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami: 00 10 ­ frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote ­ altri: 00 99 ­ ­ altri 00 00 Spugne naturali di origine animale 00 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: ­ altri: ­ ­ altri: 99 90 ­ ­ ­ altri Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: 10 90 ­ ­ altri Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: ­ freschi: ­ ­ dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*: ex 10 59 ­ ­ ­ ­ ­ altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile: ­ ­ ­ altri: ex 10 99 ­ ­ ­ ­ altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: ­ cipolle e scalogni: ­ ­ cipolline da semina: 10 11 ­ ­ ­ dal 1°maggio al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 30 aprile: 10 13 ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 20 00 ­ aglio

6059

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

N. di tariffa doganale svizzera

0709.

Designazione della merce

Altri ortaggi, freschi o refrigerati: ­ funghi e tartufi: 51 00 ­ ­ funghi del tipo Agaricus 52 00 ­ ­ tartufi 59 00 ­ ­ altri ­ pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: ­ ­ peperoni: 60 11 ­ ­ ­ dal 1° novembre al 31 marzo 60 90 ­ ­ altri 0711.

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: 20 00 ­ olive 30 00 ­ capperi ex 90 00 ­ altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi 0712.

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ­ funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.)

e tartufi: 31 00 ­ ­ funghi del tipo Agaricus 32 00 ­ ­ orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

33 00 ­ ­ tremelle (Tremella spp.)

39 00 ­ ­ altri 0713.

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: ­ piselli (Pisum sativum): ­ ­ in grani intieri, non lavorati: 10 19 ­ ­ ­ altri ­ ceci: ­ ­ in grani intieri, non lavorati: 20 19 ­ ­ ­ altri ­ fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ ­ fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.)

Wilczek: ­ ­ ­ in grani intieri, non lavorati: 31 19 ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ in grani intieri, non lavorati: 39 19 ­ ­ ­ ­ altri ­ lenticchie: ­ ­ in grani intieri, non lavorati: 40 19 ­ ­ ­ altre ­ ­ altre: 40 99 ­ ­ ­ altre ­ fave (Vicia faba varmajor) e favette (Vicia faba varequina e Vicia faba varminor): ­ ­ in grani intieri, non lavorati: 50 19 ­ ­ ­ altre.

­ altri: ­ ­ in grani intieri, non lavorati: 90 19 ­ ­ ­ altri

6060

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

N. di tariffa doganale svizzera

Designazione della merce

0801.

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagifl, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: ­ noci di cocco: 11 00 ­ ­ disseccate 19 00 ­ ­ altre ­ noci del Brasile: 21 00 ­ ­ con guscio 22 00 ­ ­ senza guscio ­ noci di acagifl: 31 00 ­ ­ con guscio 32 00 ­ ­ senza guscio 0802.

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: ­ nocciole (Corylus spp.): ­ ­ sgusciate: ex 22 90 ­ ­ ­ altre* ­ noci comuni: ­ ­ con guscio: ex 31 90 ­ ­ ­ altre* ­ ­ sgusciate: ex 32 90 ­ ­ ­ altre* * ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: per l'alimentazione umana 40 00 ­ castagne e marroni (Castanea spp.)

50 00 ­ pistacchi ­ altre: 90 10 ­ ­ frutta tropicali 0804.

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: 10 00 ­ datteri ­ fichi: 20 10 ­ ­ freschi 20 20 ­ ­ secchi 30 00 ­ ananassi 40 00 ­ avocadi 50 00 ­ guaiave, manghi e mangostani 0805.

Agrumi, freschi o secchi: 40 00 ­ pompelmi e pomeli 50 00 ­ limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0807.

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: 20 00 ­ papaie 0809.

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche: ­ albicocche: ­ ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: 10 11 ­ ­ ­ dal 1° settembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 agosto: 10 18 ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* ­ ­ in altro imballaggio: 10 91 ­ ­ ­ dal 1° settembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 agosto: 10 98 ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* 0810.

Altre frutta fresche: ­ ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: ­ ­ ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):

6061

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

N. di tariffa doganale svizzera

30 10

Designazione della merce

­ ­ ­ dal 16 settembre al 14 giugno ­ ­ ­ dal 15 giugno al 15 settembre: 30 11 ­ ­ ­ ­ nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* 40 00 ­ mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium 60 00 ­ durian ­ altri: 90 91 ­ ­ frutta tropicali 90 99 ­ ­ altri 0811.

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ altre: ­ ­ frutta tropicali: 90 21 ­ ­ ­ carambole 90 29 ­ ­ ­ altre ex 90 90 ­ ­ altre: senza addizione di zucchero o d'altri edulcoranti, non in imballaggi per la vendita al minuto, unicamente per l'ulteriore lavorazione industriale 0812.

Frutta temporaneamente conservate (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate: ­ altre: 90 10 ­ ­ frutta tropicali 0813.

Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: 10 00 ­ albicocche ­ prugne: 20 10 ­ ­ intiere 20 90 ­ ­ altre ­ altre frutta: ­ ­ pere: 40 19 ­ ­ ­ altre ­ ­ altre: ­ ­ ­ frutta a nocciolo, altre, intiere: 40 89 ­ ­ ­ ­ altre 0814. 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche 0902.

Tè, anche aromatizzato: 10 00 ­ tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg 20 00 ­ tè verde (non fermentato) altrimenti presentato 30 00 ­ tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg 40 00 ­ tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati 0903. 00 00 Mate 0904.

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati o tritati o polverizzati: ­ pepe: 11 00 ­ ­ non tritato né polverizzato 12 00 ­ ­ tritato o polverizzato ­ pimenti essiccati o tritati o polverizzati: 20 10 ­ ­ non lavorati 20 90 ­ ­ altri

6062

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

N. di tariffa doganale svizzera

Designazione della merce

0905. 00 00 0906.

10 00 20 00 0907. 00 00 0908.

Vaniglia Cannella e fiori di cinnamomo: ­ non tritati né polverizzati ­ tritati o polverizzati Garofani (antofilli, chiodi e steli) Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: ­ noci moscate: ­ ­ non lavorate ­ macis: ­ ­ non lavorate ­ amomi e cardamomi: ­ ­ non lavorati Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro: ­ semi di coriandolo ­ semi di cumino ­ semi di carvi ­ semi di finocchio; bacche di ginepro Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie: ­ timo; foglie di alloro Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: ­ con guscio: ­ ­ altre: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ altri ­ sgusciate, anche frantumate: ­ ­ altre: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ altri Semi di girasole, anche frantumati: ­ non sgusciati: ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ altri ­ sgusciati: ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ altri Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: ­ noci e mandorle di palmisti: ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana Semi, frutti e spore da sementa: ­ altri: ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ altri Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: ­ radici di liquirizia ­ radici di ginseng

10 10 20 10 30 10 0909.

20 00 30 00 40 00 50 00 0910.

40 00 1202.

10 91 10 99 20 91 20 99 1206.

00 31 00 39 00 61 00 69 1207.

40 91 1209.

99 99 1211.

10 00 20 00

6063

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

N. di tariffa doganale svizzera

30 00 40 00 90 00 1212.

10 10 20 90

99 19 99 98 1301.

10 00 20 00 90 10 90 90 1302.

20 90 31 00 32 10 32 90 39 00 1401.

10 00 20 00 90 00 1402. 00 00 1403. 00 00 1404.

10 00

6064

Designazione della merce

­ (foglie di).

­ paglia di papavero ­ altri Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: ­ carrube, compresi i semi di carrube: ­ ­ semi di carrube ­ alghe: ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ altri: ­ ­ ­ radici di cicoria, essiccate: ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ altre Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali: ­ gomma lacca ­ gomma arabica ­ altri: ­ ­ balsami naturali ­ ­ altre Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: ­ sostanze pectiche, pectinati e pectati: ­ ­ pectina, solida: ­ ­ altri ­ mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: ­ ­ agar-agar ­ ­ mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ altri ­ ­ altri Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoaio (p. es. bambfl, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): ­ bambfl ­ canne d'India ­ altre Materie, vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (p. es., capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope o di spazzole (p. es., saggina, piassava, trebbia, fibre di istle) anche in torciglioni o fasci Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ­ materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia ­ linters di cotone:

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N. di tariffa doganale svizzera

Designazione della merce

20 10 20 90

­ ­ greggi ­ ­ altri 1518.

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: ­ miscele non alimentari di oli vegetali: ex 00 19 ­ ­ altri: per l'uso tecnico 1520. 00 00 Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose: 1521.

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: ­ cere vegetali: 10 10 ­ ­ cera di carnauba ­ ­ altre: 10 91 ­ ­ ­ non lavorate 10 92 ­ ­ ­ lavorate (per esempio, imbianchite, colorate).

­ altri: 90 10 ­ ­ non lavorati 90 20 ­ ­ lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati) 1522. 00 00 Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali 1702.

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: ­ zucchero e sciroppo d'acero: 20 20 ­ ­ allo stato di sciroppo 1801. 00 00 Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto 1803.

Pasta di cacao, anche sgrassata: 10 00 ­ non sgrassata 20 00 ­ completamente o parzialmente sgrassata 1804. 00 00 Burro, grasso e olio di cacao 1805. 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 2001.

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: ­ altri: ­ ­ frutta: 90 11 ­ ­ ­ tropicali.

2002.

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: ­ altri: ­ ­ in recipienti non eccedenti 5 kg: 90 21 ­ ­ ­ polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o pifl, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento 2003.

10 00 90 00

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: ­ funghi del genere Agaricus ­ altri

6065

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N. di tariffa doganale svizzera

2006.

Designazione della merce

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate): 00 10 ­ frutta tropicali, scorze di frutta tropicali 2007.

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ altre: ­ ­ altre: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 99 11 ­ ­ ­ ­ frutta tropicali ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 99 21 ­ ­ ­ ­ frutta tropicali 2008.

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: ­ frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: ­ ­ arachidi: 11 90 ­ ­ ­ altre ­ ­ altri, compresi i miscugli: 19 10 ­ ­ ­ frutta tropicali 20 00 ­ ananassi ­ altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: ­ ­ miscugli: 92 11 ­ ­ ­ di frutta tropicali ­ ­ altre: ­ ­ ­ polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 99 11 ­ ­ ­ ­ di frutta tropicali ­ ­ ­ ­ altre frutta: 99 96 ­ ­ ­ ­ ­ frutta tropicali 2009.

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ succhi d'arancia: ­ ­ congelati: ex 11 10 ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:* * solamente come concentrato ­ ­ altri: 19 30 ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ succhi di pompelmo o di pomelo: ­ ­ altri: 29 10 ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ succhi di altri agrumi: ­ ­ d'un valore Brix non eccedente 20: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 31 11 ­ ­ ­ ­ succo di limone, greggio (anche stabilizzato) ­ succhi di ananasso: ­ ­ d'un valore Brix non eccedente 20: 41 10 ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ altri: 49 10 ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi: ­ ­ altre: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 80 81 ­ ­ ­ ­ di frutta tropicali ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 80 98 ­ ­ ­ ­ di frutta tropicali

6066

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

N. di tariffa doganale svizzera

90 61 90 98 2101.

20 10 2102.

10 99 2103.

30 18 30 19 2201.

10 00 2207.

10 00 20 00 2208.

60 10 60 20 90 10 2301.

10 90 2303.

10 90 30 90

Designazione della merce

­ miscugli di succhi: ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ a base di frutta tropicali ­ ­ ­ altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ altri Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: ­ ­ estratti, essenze e concentrati di t8 o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: ­ lieviti vivi: ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: ­ ­ altra: ­ ­ ­ farina di senape, non mescolata ­ ­ ­ altra Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve: ­ acque minerali e acque gassate Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o pifl; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: ­ alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o pifl ­ alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: ­ vodka: ­ ­ in recipienti di capacità eccedente 2 l ­ ­ in recipienti di capacità non eccedente 2 l ­ altri: ­ ­ alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli: ­ farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carne o di frattaglie; ­ ­ altri Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: ­ residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili: ­ ­ altri ­ avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli: ­ ­ altri

6067

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

N. di tariffa doganale svizzera

Designazione della merce

2304.

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia: ­ altri Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: ­ di girasole: ­ ­ altri ­ di germi di granturco: ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ altri Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: ­ altri: ­ ­ foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali ­ ­ fosfati inorganici per l'alimentazione degli animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte ­ ­ solubles di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere: ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: ­ tabacchi non scostolati: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto ­ tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto ­ cascami di tabacco: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi omogeneizzati o ricostituiti; estratti e acqua di tabacco: ­ altri: ­ ­ altri: ­ ­ ­ acqua di tabacco.

00 90 2306.

30 90 70 90 90 90 2309.

90 20 90 30

90 49 90 90 2401.

10 10 20 10 30 10 2403.

99 30

6068

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Appendice III

Regole d'origine Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente Appendice, si applicano le definizioni figuranti nell'articolo. 1, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore.

Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 2

Criteri dell'origine

1

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano originari della Svizzera o di Singapore i prodotti: a.

interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore ai sensi dell'articolo 4;

b.

che sono stati oggetto in Svizzera o a Singapore di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;

c.

fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.

2

Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all'acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o a Singapore.

Art. 3

Cumulo bilaterale dell'origine

Fatto salvo l'articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari dell'altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre quelle elencate nell'articolo 6 della presente Appendice.

Art. 4

Prodotti interamente ottenuti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore: a.

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

b.

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

c.

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

d.

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

e.

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

f.

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)­e) o dai loro derivati, a tutti gli stadi di produzione.

6069

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Art. 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o a Singapore quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell'Allegato della presente Appendice.

2 Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Art. 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficiente di cui all'articolo 6, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 7

Classificazione delle merci

Ai fini dell'applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato.

Art. 8

Imballaggi e container

Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 e 5.

Art. 9

Elementi neutri

Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all'articolo 11, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 10

Trasporto diretto

Le disposizioni concernenti il trasporto diretto di cui all'articolo 41, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 11

Prova dell'origine

Le disposizioni concernenti la prova dell'origine contenute nell'Appendice I, titolo V, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

6070

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Art. 12

Metodo di cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nell'Appendice I, titolo V, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 13

Note esplicative

Le disposizioni relative all'interpretazione, all'applicazione e alla cooperazione amministrativa, contenute nell'articolo 32, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice.

Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS nelle note esplicative è considerato un riferimento alla Svizzera.

Art. 14

Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni concernenti le merci in transito o in deposito doganale di cui all'articolo 33, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

6071

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Allegato dell'Appendice III

Lista delle merci menzionate nell'articolo 5 paragrafo 1 Le note introduttive dell'Allegato 1, Appendice I, dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore si applicano, mutatis mutandis, al presente Allegato.

Voce SA

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

ex 0210

Carni della specie bovina, salate e secche

capitolo 04

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 05 ex 0502 capitolo 06

Piante vive e prodotti della floricoltura

capitolo 07

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

capitolo 08

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

ex capitolo 09 Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: 0901

0902

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione Tè, anche aromatizzato

ex 0910

Miscugli di spezie

capitolo 10

Cereali

ex capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:

6072

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o i materiali del capitolo 8 sono interamente ottenuti

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Voce SA

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

capitolo 12 1301

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: ­ mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati ­ altri

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove ex capitolo 15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: 1501 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: ­ grassi di ossa o grassi di cascami

­ altri

1502

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: ­ grassi di ossa o grassi di cascami

­ altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 o da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

6073

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Voce SA

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: ­ frazioni solide ­ altri

1507 - 1515

Oli vegetali e loro frazioni: ­ oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticicica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di ioioba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ­ frazioni solide, escluse quelle dell'olio di ioioba ­ altri

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati; esclusi:

ex 1516.20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, da olio di ricino idrogenato («opalwax»)

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:

ex Capitolo 16 Preparazioni di carne ex Capitolo 17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

6074

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci 1507 ­ 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti; ­ tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 possono essere utilizzati.

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti; ­ tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 possono essere utilizzati Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Voce SA

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: ­ maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1702

­ altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti altri ex 1703

Capitolo 18

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Cacao e sue preparazioni

ex Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi: ex 2001 Ortaggi, legumi e frutta tropicali preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 2006

2007

ex 2008

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: Frutta tropicali, compresi i miscugli; escluse le arachidi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

6075

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Voce SA

Descrizione delle merci

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti ex Capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, esclusi: 2101

2103

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: ­ Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

­ Farina di senapa e senapa preparata ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol. o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

6076

Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e ­ l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui: ­ tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, ­ il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e ­ i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari Fabbricazione: ­ a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e ­ in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

Accordo agricolo tra la Svizzera e Singapore

Voce SA

Descrizione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose

Fabbricazione: ­ a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e ­ in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

ex Capitolo 23 Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi: ex 2301

ex 2303

ex 2306

2309

capitolo 24

Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Tabacco e succedanei del tabacco fabbricati

Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto

Fabbricazione in cui le olive utilizzate sono interamente ottenute Fabbricazione in cui: ­ i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e ­ tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

6077