Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Moratoria più ­ Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)» del 13 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «Moratoria più ­ Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)», depositata il 28 settembre 19993; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20014, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 28 settembre 1999 «Moratoria più ­ Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha il seguente tenore5: La Costituzione federale è modificata come segue: I Art. 90a (nuovo) Periodo di esercizio delle centrali nucleari Se una centrale nucleare deve rimanere in esercizio per un periodo superiore ai quarant'anni e se questo non è escluso da un'altra disposizione della Costituzione, è necessario un decreto federale soggetto a referendum. Il periodo d'esercizio può essere prorogato al massimo per dieci anni ogni volta. La richiesta di proroga dell'esercente deve contenere in particolare informazioni in merito

1 2 3 4 5

RS 101 RU 1999 2556 FF 1999 7752 FF 2001 2349 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare l'articolo 24quinquies della Costituzione federale con un nuovo capoverso 3 e l'articolo 24octies capoverso 3 con una nuova lettera c, come pure di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale con un nuovo articolo 25.

2001-0231

7265

Iniziativa popolare

a.

allo stato di invecchiamento dell'impianto e ai problemi di sicurezza ad esso connessi;

b.

ai provvedimenti e alle spese volti a adeguare l'impianto al più recente livello internazionale di sicurezza.

Art. 89 cpv. 6 (nuovo) 6

La Confederazione emana prescrizioni sulla dichiarazione della provenienza e del tipo della produzione di elettricità.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'articolo 90a (Periodo di esercizio delle centrali nucleari) Per un periodo di dieci anni dall'accettazione della presente disposizione transitoria non vengono rilasciate autorizzazioni di diritto federale per: a.

nuovi impianti per la produzione di energia nucleare;

b.

l'aumento della potenza termica in centrali nucleari esistenti;

c.

reattori impiegati per la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnica nucleare che non siano al servizio della medicina.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

7266