9.2.3

Messaggio concernente la modifica dell'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Turchia in ordine all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale del 9 gennaio 2002

9.2.3.1

Parte generale

La cooperazione tra le autorità amministrative, prevista nell'ambito dell'Accordo di libero scambio del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia (RS 0.632.317.631), presenta lacune a proposito dell'assistenza amministrativa. Tali lacune possono rivelarsi pregiudizievoli per il buon funzionamento del traffico delle merci disciplinato nell'Accordo, in caso di infrazioni in materia di diritto economico alle prescrizioni doganali e alle disposizioni d'importazione, esportazione e transito adottate dalle Parti contraenti. L'assistenza amministrativa, finora prestata esclusivamente nel quadro del Protocollo B sulle regole d'origine, non è in grado di porvi rimedio. Modificando gli articoli 3 e 29 dell'Accordo, e quindi integrando un nuovo Protocollo D sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, è possibile colmare in gran parte queste lacune.

Le trattative, avviate su iniziativa della Turchia, si sono concluse il 15 novembre 2000 a Ginevra. I risultati sono stati approvati dal Comitato misto AELS-Turchia il 16 novembre 2000, con la decisione 4/2000. Il nuovo Protocollo D sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale corrisponde, dal profilo contenutistico, al Protocollo aggiuntivo sull'assistenza amministrativa relativo all'Accordo di libero scambio Svizzera-CEE 1972 (RS 0.632.401.02, RU 1999 1820), concluso nel 1997, nonché all'attuale allegato I sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale della Convenzione dell'AELS riveduta (RS 0.632.31, FF 2001 4435).

9.2.3.2 9.2.3.2.1

Parte speciale Contenuto della modifica dell'Accordo e del nuovo Protocollo D

Allo scopo di rendere possibile l'integrazione del nuovo Protocollo D sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, è stato in particolare necessario modificare l'articolo 29 dell'Accordo di libero scambio AELS-Turchia, in quanto l'elenco dei Protocolli in esso riportato ha carattere esaustivo.

Il Protocollo D sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale permette di scambiare direttamente informazioni prima di chiedere l'assistenza giudiziaria, la quale non subisce alcuna modifica in seguito al nuovo Protocollo. Conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), l'assistenza giudiziaria continua ad essere esclusa in caso di frode doganale, ma può essere prestata in caso di vera e propria truffa in materia fiscale (per es. se sono utilizzati documenti falsi), a patto che le altre condizioni dell'AIMP siano adempiute.

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Il campo d'applicazione del Protocollo comprende l'intero traffico di merci transfrontaliero (cap. 1-97 del Sistema armonizzato), indipendentemente dal campo d'applicazione dell'Accordo di libero scambio AELS-Turchia. Le Parti contraenti si presteranno reciprocamente assistenza amministrativa allo scopo di garantire il rispetto delle prescrizioni doganali e delle disposizioni d'importazione, esportazione e transito in materia di diritto economico, adottate dalle Parti contraenti. A tal fine, l'autorità interpellata può fornire all'autorità richiedente tutte le informazioni necessarie affinché quest'ultima possa sincerarsi che una procedura doganale sia stata eseguita in maniera conforme. Su richiesta, possono essere sorvegliate ditte o singole persone sospettate di compiere o di aver compiuto infrazioni in ambito doganale. Se lo riterranno utile ai fini dell'osservanza della legislazione in materia doganale, le amministrazioni doganali trasmetteranno informazioni anche di propria iniziativa. Infine, il Protocollo D consente la semplice trasmissione o la notificazione di documenti ufficiali ai partner della dogana in Turchia o nei Paesi dell'AELS secondo le prescrizioni del rispettivo diritto nazionale.

Diversamente dal Protocollo sull'assistenza amministrativa concluso con la CE e dall'Allegato sull'assistenza amministrativa della Convenzione dell'AELS, il Protocollo D prevede inoltre, nell'articolo 5, la possibilità di fornire un sostegno tecnico (per es. nella formazione di funzionari doganali).

9.2.3.2.2

Forma del Protocollo sull'assistenza amministrativa

Il presente Protocollo D integra l'Accordo di libero scambio AELS-Turchia del 1991 rendendo possibile l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Esso è parte integrante dell'Accordo di libero scambio e soggiace quindi alle disposizioni istituzionali di quest'ultimo (gestione da parte del Comitato misto).

9.2.3.3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Le ripercussioni finanziarie, non quantificabili con esattezza, dovrebbero rimanere contenute. L'Amministrazione federale delle dogane prevede invece un certo fabbisogno supplementare in termini di personale, in quanto le domande di assistenza amministrativa rivolte dalla Turchia alla Svizzera sono relativamente frequenti.

9.2.3.4

Ripercussioni economiche

L'estensione dell'assistenza amministrativa in ambito doganale all'Accordo di libero scambio AELS-Turchia non ha ripercussioni economiche dirette, in quanto il maggior onere amministrativo è limitato a singoli casi. Grazie all'assistenza amministrativa nel settore doganale, la Svizzera fa indirettamente fronte alle accuse, sollevate ripetutamente nei suoi confronti, di fungere da piattaforma per il contrabbando.

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9.2.3.5

Programma di legislatura

Il Protocollo corrisponde al contenuto dell'obiettivo 3 (Adoperarsi a favore di un ordine economico mondiale aperto e durevole) del Rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 (FF 2000 2037).

9.2.3.6

Rapporto con il diritto internazionale (in particolare europeo)

Il Protocollo D sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale corrisponde essenzialmente agli accordi conclusi dalla CE con Paesi terzi. Dal profilo materiale, esso è tuttavia meno incisivo della cooperazione doganale interna della CE, la quale include infatti, in forma generale, anche l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Il Protocollo D è parte integrante dell'Accordo di libero scambio AELS-Turchia ed è quindi conforme, secondo le Parti contraenti, agli impegni assunti nell'ambito del GATT/OMC.

9.2.3.7

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale per approvare i trattati internazionali risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Il Protocollo D sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale è parte integrante dell'Accordo di libero scambio AELS-Turchia e, come tale, è denunciabile.

Non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto. Pertanto il decreto federale che vi sottoponiamo per approvazione non sottostà al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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