Termine di referendum: 3 aprile 2003

Codice penale svizzero Modifica del 13 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19981, decreta: I Il libro primo del Codice penale2 è integralmente modificato come segue:

Libro primo: Disposizioni generali Parte prima: Dei crimini e dei delitti Titolo primo: Del campo d'applicazione Art. 1 1. Nessuna sanzione senza legge

Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.

Art. 2

2. Condizioni di tempo

1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.

2 Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.

Art. 3 3. Condizioni di luogo.

Crimini o delitti commessi in Svizzera

1 2

1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.

2 Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.

FF 1999 1669 RS 311.0

2002-2705

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Codice penale svizzero

3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19503 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a.

è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;

b.

la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

4

Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

Art. 4

1

Crimini o delitti commessi all'estero contro lo Stato

Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all'estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265­278).

Reati commessi all'estero su minorenni

1

2

Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.

Art. 5 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati: a.

coazione sessuale (art.189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), promovimento della prostituzione (art. 195) o tratta di esseri umani (art. 196), se la vittima è minore di 18 anni;

b.

atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di 14 anni;

c.

pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

2

Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU4, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

3 4

RS 0.101 RS 0.101

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a.

è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;

b.

la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

Codice penale svizzero

3 Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 6 Reati commessi all'estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale

1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se:

a.

l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale, e

b.

l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero.

2

Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.

3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU5, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a.

è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;

b.

la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

4 Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 7 Altri reati commessi all'estero

1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se:

a.

l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;

b.

l'autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione, e

c.

secondo il diritto svizzero l'atto consente l'estradizione, ma l'autore non viene estradato.

2 Se l'autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto se: 5

RS 0.101

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a.

la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell'atto; oppure

b.

l'autore ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale.

3

Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.

4

Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU6, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: a.

è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;

b.

la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

5

Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 8

Luogo del reato

1

Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.

2

Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.

Art. 9

4. Condizioni personali

1

Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare.

2

Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile7. Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott'anni e un atto commesso dopo, si applica l'articolo 8 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale minorile.

6 7

RS 0.101 La legge federale sul diritto penale minorile connessa alla presente modifica del Codice penale non era ancora stata adottata dalle Camere al momento dell'adozione della presente modifica; è previsto nondimeno ch'essa entri in vigore simultaneamente alla presente modifica.

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Titolo secondo: Della punibilità Art. 10 1. Crimini e delitti.

Definizioni

1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.

2 Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.

3 Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 11 Commissione per omissione

1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.

2 Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:

a.

della legge;

b.

di un contratto;

c.

di una comunità di rischi liberamente accettata; o

d.

della creazione di un rischio.

3 Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.

4

Il giudice può attenuare la pena.

Art. 12 2. Intenzione e negligenza.

Definizioni

1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.

2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.

3 Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

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Art. 13 Errore sui fatti

1

Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.

2

Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.

Art. 14 3. Atti leciti e colpa.

Atto permesso dalla legge

Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o a un'altra legge.

Art. 15

Legittima difesa esimente

Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

Art. 16

Legittima difesa discolpante

1

Se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l'articolo 15, il giudice attenua la pena.

2

Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

Art. 17

Stato di necessità esimente

Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.

Art. 18

Stato di necessità 1 discolpante

Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo.

2

Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.

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Art. 19 Incapacità e scemata imputabilità

1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

2 Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

3 Possono essere ordinate tuttavia le misure previste negli articoli 59­ 61, 63, 64, 67 e 67b.

4 I capoversi 1­3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato.

Art. 20 Dubbio sull'imputabilità

Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.

Art. 21

Errore sull'illiceità

Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.

Art. 22

4. Tentativo.

Punibilità

1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

2 L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.

Art. 23 1 Desistenza e pentimento attivo

Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.

2 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.

3 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.

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4 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.

Art. 24 5. Partecipazione. Istigazione

1

Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.

2

Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Art. 25

Complicità

Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.

Art. 26

Partecipazione a un reato speciale

Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.

Art. 27

Circostanze personali

Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono.

6. Punibilità dei mass media

1

Art. 28 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

2

Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.

3

Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

4

Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.

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Art. 28a Tutela delle fonti 1

Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.

2

Il capoverso 1 non si applica se il giudica accerta che: a.

la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure

b.

senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111­113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260ter, 305bis, 305ter, 322ter­322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 19518 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 29 7. Rapporti di rappresentanza

Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce: a.

in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;

b.

in qualità di socio;

c.

in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;

d.

in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.

Art. 30 8. Querela della 1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leparte lesa. Diritto so può chiedere che l'autore sia punito.

di querela 2 Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di que-

rela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela, il diritto di querela spetta anche all'autorità tutoria.

3 La persona lesa minorenne o interdetta può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento.

8

RS 812.121

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4

Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.

5

Se l'avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.

Art. 31

Termine

Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.

Art. 32

Indivisibilità

Quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.

Desistenza

1

Art. 33 Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza.

2

Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

3

La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.

4

Essa non vale per l'imputato che vi si opponga.

Titolo terzo: Delle pene e delle misure Capo primo: Delle pene Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva Art. 34 1. Pena pecuniaria.

Commisurazione

1

Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.

2

Un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

3

Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.

4

Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.

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Art. 35 Esazione

1 L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.

2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esazione, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.

3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.

Art. 36 Pena detentiva sostitutiva

1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest'ultima non è può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un'aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.

2 Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.

3 Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell'aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece:

a.

la proroga del termine di pagamento per 24 mesi al massimo;

b.

la riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera; oppure

c.

l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.

4

Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 37, 38 e 39 capoverso 2.

5 La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell'aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.

Art. 37 2. Lavoro di pubblica utilità.

Contenuto

1 Con il consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a 6 mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.

2 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.

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Art. 38 Esecuzione

L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.

Commutazione

1

Art. 39 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.

2

Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.

3

La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.

Art. 40

3. Pena detentiva.

In generale

Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

Pena detentiva di breve durata senza condizionale

1

Art. 41 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

2

Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena.

3

Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39).

Sezione 2: Della condizionale Art. 42 1. Pene con la condizionale

1

Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

2

Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è

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possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

3 La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.

4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria.

Art. 43 2. Pene con condizionale parziale

1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.

2

La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.

3

In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.

Art. 44 3. Disposizioni comuni.

Periodo di prova

1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

3 Il giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.

Art. 45 Successo del periodo di prova

Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.

Art. 46

Insuccesso del periodo di prova

1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 41.

2 Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il

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periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.

3

Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.

4

Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3­5.

5

La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.

Sezione 3: Della commisurazione della pena Art. 47 1. Principio

1

Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.

2

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

Art. 48

2. Attenuazione della pena.

Circostanze attenuanti

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Il giudice attenua la pena se: a. l'autore ha agito: 1. per motivi onorevoli, 2. in stato di grave angustia, 3. sotto l'impressione d'una grave minaccia, 4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva; b. l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima; c. l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione; d. l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;

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e.

la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.

Art. 48a Effetti

1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

2 Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.

Art. 49 3. Concorso di reati

1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

2 Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

3 Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.

Art. 50 4. Obbligo di motivazione

Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

Art. 51

5. Computo del carcere preventivo

Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

7365

Codice penale svizzero

Sezione 4: Dell'impunità Art. 52 1. Motivi.

Punizione priva di senso

L'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.

Art. 53

Riparazione

Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora: a.

le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e

b.

l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

Art. 54 Autore duramente colpito

Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 55

2. Disposizioni comuni

1

Se le condizioni dell'impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell'esecuzione.

2

I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.

Capo secondo: Delle misure Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell'internamento Art. 56 1. Principi

7366

1

Una misura deve essere ordinata se: a.

la sola pena non è atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati;

b.

sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige; e

Codice penale svizzero

c.

le condizioni previste negli articoli 59­61, 63 o 64 sono adempiute.

2 La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.

3 Per ordinare una misura prevista negli articoli 59­61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l'articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su:

a.

la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore;

b.

il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e

c.

la possibilità di eseguire la misura.

4

Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, la perizia dev'essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l'autore.

5 Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un'istituzione adeguata.

6 La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa.

Art. 56a Concorso di misure

1 Se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l'autore.

2 Se più misure si rivelano necessarie, il giudice può ordinarle congiuntamente.

Art. 57 Relazione tra le misure e le pene

1 Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.

2 Le misure di cui agli articoli 59­61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l'articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente.

3 La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.

Art. 58 Esecuzione

1 Se vi è da attendersi che sarà ordinata una misura secondo gli articoli 59­61 o 63, l'autore può essere autorizzato a sottoporvisi anticipatamente.

7367

Codice penale svizzero

2

Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59­61 devono essere separate dai penitenziari.

Art. 59

2. Misure terapeutiche stazionarie.

Trattamento di turbe psichiche

1

Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: a.

l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba, e

b.

vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.

2

Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure.

3

Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il trattamento si svolge in un'istituzione psichiatrica chiusa, in un'istituzione chiusa per l'esecuzione delle misure o in un reparto separato di uno stabilimento secondo l'articolo 76 capoverso 2, fintanto che motivi di sicurezza lo esigano.

4

La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 60

Trattamento della tossicodipendenza

1

Se l'autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: a.

l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza, e

b.

vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.

2

Il giudice tiene conto della richiesta dell'autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento.

3

Il trattamento si svolge in un'istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell'autore.

4

La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la libe-

7368

Codice penale svizzero

razione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale.

Art. 61 Misure per i giovani adulti

1 Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:

a.

l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità, e

b.

vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.

2 Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.

3 Vanno stimolate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e il suo perfezionamento professionali.

4 La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.

5 Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.

Art. 62 Liberazione condizionale

1 L'autore è liberato condizionalmente dall'esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.

2 Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

3 Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del

7369

Codice penale svizzero

periodo di prova, l'autorità d'esecuzione può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

4

Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova: a.

di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59;

b.

da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

5

Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.

6

Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.

Art. 62a

Insuccesso del periodo di prova

1

Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l'autorità d'esecuzione: a.

ordinare il ripristino dell'esecuzione;

b.

sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura; o

c.

sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l'esecuzione di una pena detentiva.

2

Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell'articolo 49.

3

Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell'autorità d'esecuzione.

4

La durata massima dell'esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all'articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.

7370

Codice penale svizzero

5 Se prescinde dal ripristino dell'esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:

a.

ammonire il liberato condizionalmente;

b.

ordinare un trattamento ambulatoriale o un'assistenza riabilitativa;

c.

impartire norme di condotta, e

d.

prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l'articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.

6 Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3­5.

Art. 62b Liberazione definitiva

1 Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente.

2 L'autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale.

3 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più eseguita.

Art. 62c Soppressione della misura

1

La misura è soppressa se: a.

la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo; o

b.

è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale; oppure

c.

non esiste o non esiste più un'istituzione adeguata.

2

Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest'ultima risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, l'esecuzione è sospesa.

3

Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare un'altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.

4 Se all'atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che

7371

Codice penale svizzero

l'autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può ordinare l'internamento su proposta dell'autorità di esecuzione.

5

Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura tutoria, l'autorità competente ne avvisa l'autorità tutoria.

6

Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un'altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.

Art. 62d

Esame della libe- 1 L'autorità competente esamina d'ufficio o a richiesta se e quando razione e della l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'esecuzione della soppressione

misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all'anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione d'esecuzione.

2

Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, l'autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.

Art. 63

3. Trattamento ambulatoriale.

Condizioni e esecuzione

1

Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora: a.

l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato, e

b.

vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.

2

Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

3

L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare ini-

7372

Codice penale svizzero

zio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.

4 Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione.

Art. 63a Soppressione della misura

1 L'autorità competente esamina almeno una volta all'anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l'autore e chiede previamente una relazione al terapeuta.

2

Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall'autorità competente se: a.

si è concluso con successo;

b.

la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o

c.

è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.

3 Se, durante il trattamento ambulatoriale, l'autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch'egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competente per giudicare il nuovo reato.

4 Se l'autore si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3­5.

Art. 63b Esecuzione della pena detentiva sospesa

1 Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva sospesa non viene più eseguita.

2 Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per mancanza di prospettive di successo (art. 63a cpv. 2 lett. b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. c) o perché infruttuoso (art. 63a cpv. 3), la pena detentiva sospesa viene eseguita.

3 Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento ambulatoriale continua durante l'esecuzione della medesima.

4 Il giudice decide in qual misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena. Se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospende l'esecuzione.

5

Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59­61 se vi è da attendersi 7373

Codice penale svizzero

che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.

Art. 64 4. Internamento.

Condizioni e esecuzione

1

Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio o un altro reato passibile di una pena detentiva di dieci o più anni, con il quale ha causato o voluto causare ad altri un grave danno, e se: a.

in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o

b.

in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.

2 L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva.

3

Al momento in cui l'autore sarà verosimilmente liberato dall'esecuzione della pena detentiva e si potrà iniziare l'internamento, l'autorità competente esamina se sono adempiute le condizioni di un trattamento terapeutico stazionario secondo l'articolo 59. Tale esame va ripetuto ogni due anni dall'inizio dell'internamento.

4

L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.

Art. 64a Fine dell'interna- 1 L'autore è liberato mento e liberada attendersi ch'egli zione

condizionalmente dall'internamento appena vi è supererà con successo il periodo di prova in libertà. Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un'assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condotta.

2

Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta protrarre il periodo di prova da due a cinque anni.

3

Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere

7374

Codice penale svizzero

nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice ordina il ripristino dell'internamento su proposta dell'autorità d'esecuzione.

4 Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3­5.

5 Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 64b Esame della liberazione

1 L'autorità competente esamina d'ufficio o su richiesta se e quando l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'internamento.

Decide in merito almeno una volta all'anno, la prima volta dopo due anni. Sente dapprima l'autore e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione per l'esecuzione delle misure o alla direzione del penitenziario.

2 La decisone circa la liberazione condizionale (art. 64a cpv. 1) e circa la constatazione dell'esistenza delle condizioni per un trattamento terapeutico stazionario (art. 64 cpv. 3) deve essere presa fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità di esecuzione nonché della psichiatria.

L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.

Art. 65 5. Modifica della sanzione

Se, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva o dell'internamento, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59­61 risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori. È competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l'internamento. L'esecuzione della pena residua è sospesa.

Sezione 2: Delle altre misure Art. 66 1. Cauzione preventiva

1 Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.

7375

Codice penale svizzero

2

Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79).

3

Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.

Art. 67

2. Interdizione dell'esercizio di una professione

1

Se alcuno, nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

2

L'interdizione vieta all'autore di esercitare tali attività a titolo indipendente, in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi. Se sussiste il rischio che l'autore abuserà della sua attività per commettere nuovi reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata.

Art. 67a

Esecuzione

1

L'interdizione dell'esercizio di una professione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato. La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59­61 e 64) non è computata nella durata dell'interdizione.

2

Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

3

Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa.

4

Se l'interdizione è stata eseguita per almeno due anni, l'autore può chiedere all'autorità competente di attenuarne la durata o il contenuto oppure di sopprimerla.

5

Nei casi di cui ai capoversi 3 e 4, se non vi è da temere un ulteriore abuso e, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, l'autore ha risarcito il danno da lui causato, l'interdizione è soppressa dall'autorità competente.

7376

Codice penale svizzero

Art. 67b 3. Divieto di condurre

Se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59­64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.

Art. 68

4. Pubblicazione della sentenza

1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

2 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.

3 La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.

4

Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.

Art. 69 5. Confisca a. Confisca di oggetti pericolosi

1

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Art. 70 b. Confisca di valori patrimoniali.

Principi

1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

2 La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

3 Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

7377

Codice penale svizzero

4

La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

5

Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Art. 71

Risarcimenti

1

Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.

2

Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

3

In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata.

Art. 72

Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

6. Assegnamenti al danneggiato

1

Art. 73 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:

2

a.

la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;

b.

gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;

c.

le pretese di risarcimento;

d.

l'importo della cauzione preventiva prestata.

Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

7378

Codice penale svizzero

3 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.

Titolo quarto: Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà Art. 74 1. Principi dell'esecuzione

La dignità umana del detenuto o collocato dev'essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell'istituzione d'esecuzione lo richiedano.

Art. 75

2. Esecuzione delle pene detentive.

Principi

1 L'esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell'esecuzione e degli atri detenuti.

2 Se vi è da attendersi che l'autore sarà condannato a una pena detentiva senza condizionale, gli si può concedere di iniziare a scontarla anticipatamente.

3 Il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.

4 Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.

5 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d'ambo i sessi.

6 Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all'atto della liberazione esisteva contro di lui un'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest'ultima non viene più eseguita qualora:

a.

essa non sia stata eseguita simultaneamente all'altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d'esecuzione;

b.

il detenuto potesse presumere in buona fede che all'atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e 7379

Codice penale svizzero

c.

l'esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.

Art. 75a Misure particolari di sicurezza

1

In vista della scelta del luogo di esecuzione, della concessione di congedi e della liberazione condizionale la commissione di cui agli articoli 62d capoverso 2 e 64b capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dei detenuti che hanno commesso un reato passibile di una pena detentiva massima di dieci o più anni.

2

La pericolosità pubblica è presunta quando il detenuto ha causato o voluto causare ad altri un grave danno e vi è il pericolo che si dia alla fuga e vi è da attendersi che commetta nuovi reati dello stesso genere.

Art. 76

Luogo dell'esecuzione

1

Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.

2

Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.

Art. 77

Esecuzione ordinaria

Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero.

Lavoro e alloggio esterni

1

Art. 77a La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.

2

In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli.

3

Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l'esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all'autorità di esecuzione.

Art. 77b

Semiprigionia

7380

Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la

Codice penale svizzero

sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell'esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.

Art. 78 Segregazione cellulare

La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto: a.

all'inizio della pena e al fine di avviare l'esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana;

b.

a tutela del detenuto o di terzi;

c.

come sanzione disciplinare.

Art. 79 Forma dell'esecuzione per pene detentive di breve durata

1 Se inferiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semiprigionia.

2 A richiesta, le pene detentive non superiori a quattro settimane possono essere scontate per giorni. La pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del detenuto.

3 La semiprigionia e l'esecuzione per giorni possono essere scontate anche in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo.

Art. 80 Deroghe alle forme d'esecuzione

1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:

a.

qualora il suo stato di salute lo richieda;

b.

in caso di gravidanza, parto e puerperio;

c.

per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell'interesse anche del bambino medesimo.

2 Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un'altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell'autorità d'esecuzione.

Art. 81 Lavoro

1 Il detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni.

2 Il detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore di lavoro privato.

7381

Codice penale svizzero

Art. 82 Formazione e perfezionamento

Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità di acquisire una formazione e un perfezionamento corrispondenti alle sue capacità.

Retribuzione

1

Art. 83 Il detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente alle sue prestazioni e adeguata alle circostanze.

2

Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale somma destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno.

3

Per la partecipazione a misure di formazione o perfezionamento professionali che il piano d'esecuzione prevede in luogo del lavoro il detenuto riceve un congruo compenso.

Art. 84

Relazioni con il mondo esterno

1

Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all'esterno del penitenziario. Dev'essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.

2

Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati.

Le visite non possono essere sorvegliate all'insaputa degli interessati.

Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale.

3

Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori nonché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell'ordinamento generale del penitenziario.

4

I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall'autorità competente.

5 6

I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.

Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.

7382

Codice penale svizzero

7 Rimangono salvi l'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19639 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.

Art. 85 Controlli e ispezioni

1

Gli effetti personali e gli alloggi dei detenuti possono essere perquisiti per tutelare l'ordine e la sicurezza nel penitenziario.

2 Il detenuto sospettato di celare su di sé o nel suo corpo oggetti vietati può essere sottoposto a un esame corporale. L'esame è effettuato da una persona dello stesso sesso. Se implica una svestizione, non può essere eseguito in presenza di altri detenuti. L'esame all'interno del corpo è effettuato da un medico o da personale medico.

Art. 86 Liberazione condizionale a. Concessione

1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

2 L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.

3 Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno.

4 Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.

5 In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.

Art. 87 b. Periodo di prova

1 Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.

2 Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione ordina di regola un'assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta.

9

RS 0.191.02

7383

Codice penale svizzero

3

Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detentiva inflitta per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell'assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell'esecuzione della pena secondo l'articolo 95 capoverso 5.

Art. 88

c. Successo del periodo di prova

Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

d. Insuccesso del periodo di prova

1

Art. 89 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell'esecuzione.

2

Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall'autorità competente. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull'assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art. 93­95) sono applicabili.

3

Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3­5.

4

Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova.

5

Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell'esecuzione è computato nel resto della pena.

6

Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell'articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condizionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applicabile l'articolo 86 capoversi 1­4.

7

Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell'esecuzione è in concorso con una delle misure previste negli articoli 59­61, è applicabile l'articolo 57 capoversi 2 e 3.

7384

Codice penale svizzero

Art. 90 3. Esecuzione di misure

1 Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59-61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:

a.

come misura terapeutica temporanea;

b.

a tutela del collocato medesimo o di terzi;

c.

come sanzione disciplinare.

2

All'inizio dell'esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell'alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.

3 Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81­83 si applicano per analogia.

4 Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall'articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.

5

Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall'articolo 85.

Art. 91 4. Disposizioni comuni.

Diritto disciplinare

1 Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari.

2

Le sanzioni disciplinari sono: a.

l'ammonizione;

b.

la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno;

c.

l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.

3

Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.

Art. 92 Interruzione dell'esecuzione

L'esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.

7385

Codice penale svizzero

Titolo quinto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria Art. 93 Assistenza riabilitativa

1

L'assistenza riabilitativa è intesa a preservare l'assistito dalla recidiva, promuovendone l'integrazione sociale. L'autorità competente in merito presta e procura l'aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine.

2

Gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell'esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell'autorità competente per l'assistenza riabilitativa.

3

Le autorità della giustizia penale possono chiedere all'autorità competente per l'assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti.

Art. 94

Norme di condotta

Le norme di condotta che il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l'esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.

Disposizioni comuni

1

Art. 95 Prima di decidere circa l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e l'autorità preposta all'esecuzione delle pene possono chiedere una relazione all'autorità competente per l'assistenza medesima e per il controllo delle norme di condotta. L'interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione.

2

L'assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o nella decisione.

3

Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessarie, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all'esecuzione delle pene.

4

Il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3:

7386

a.

prorogare della metà la durata del periodo di prova;

b.

por fine all'assistenza riabilitativa o riorganizzarla;

Codice penale svizzero

c.

modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove.

5 Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d'attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.

Art. 96 Assistenza sociale volontaria

Per la durata del procedimento penale e dell'esecuzione della pena i Cantoni assicurano un'assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.

Titolo sesto: Della prescrizione Art. 97 1. Prescrizione dell'azione penale.

Termini

1

L'azione penale si prescrive: a.

in trent'anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita;

b.

in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;

c.

in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

2

In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e con minorenni dipendenti (art. 188), nonché di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 189­191, 195 e 196 commessi su fanciulli minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale decorre in tutti i casi fino al giorno in cui la vittima compie 25 anni.

3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

4 La prescrizione dell'azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e con minorenni dipendenti (art. 188), nonché di reati secondo gli articoli 111­113, 122, 189-191, 195 e 196 commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi 1­4 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 5 ottobre 200110 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

10

RU 2002 2993 3146

7387

Codice penale svizzero

Art. 98 Decorrenza

La prescrizione decorre: a.

dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;

b.

se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;

c.

se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Art. 99 2. Prescrizione della pena.

Termini

1

2

La pena si prescrive: a.

in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;

b.

in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;

c.

in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;

d.

in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;

e.

in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso: a.

durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;

b.

nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

Art. 100 Decorrenza

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena.

Art. 101

3. Imprescrittibilità

11

1

Sono imprescrittibili i crimini: a.

volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a causa della sua nazionalità, razza, confessione o appartenenza etnica, sociale o politica;

b.

ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194911 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

7388

Codice penale svizzero

reato risulti particolarmente grave a causa del modo in cui è stato commesso; o c.

che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggi.

2 Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

Titolo settimo: Della responsabilità dell'impresa Art. 102 Punibilità

1 Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.

4

Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo: a.

le persone giuridiche di diritto privato;

b.

le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;

c.

le società;

d.

le ditte individuali.

Art. 102a Procedura penale 1

In caso di procedimento penale, l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro il termine 7389

Codice penale svizzero

impartito, l'autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l'impresa nel procedimento penale.

2

La persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.

3

L'impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l'autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un'altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.

Parte seconda: Delle contravvenzioni Art. 103 Definizione

Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.

Art. 104

Applicabilità delle disposizioni della parte prima

Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.

Art. 105

Inapplicabilità o applicabilità condizionale

1

Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102 e 102a) non sono applicabili alle contravvenzioni.

2

Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

3

Le misure privative della libertà (art. 59­61 e 64), l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67) e la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 106

Multa

1

Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.

2

In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.

7390

Codice penale svizzero

3 Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.

4 Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.

5 Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2-5.

Art. 107 Lavoro di pubblica utilità

1 Con il consenso dell'autore, il giudice può, in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore.

2 L'autorità d'esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev'essere prestato.

3 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ordina l'esazione della multa.

Art. 109 Prescrizione

L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.

Parte terza: Definizioni Art. 110 1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.

2

Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.

3 Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.

4 Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.

5 Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di

7391

Codice penale svizzero

carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.

6

Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune.

7

È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione.

II 1. Nel libro secondo del Codice penale12, le comminatorie penali delle disposizioni qui appresso sono modificate come segue: Sostituzione di termini e espressioni 1

Negli articoli 111, 140 numeri 3 e 4, 185 numero 2, 189 capoverso 3, 190 capoverso 3, 221 capoverso 2 e 266 numero 2 primo comma, le espressioni «la reclusione» o «della reclusione» sono sostituite con «una pena detentiva». Negli articoli 185 numero 3 e 266 numero 2 secondo comma, l'espressione «la reclusione perpetua» è sostituita con «la pena detentiva a vita».

2 Negli articoli seguenti, le espressioni «la detenzione», «della detenzione», «la detenzione o (con) la multa», «della detenzione o della multa» o «la reclusione sino a tre anni o con la detenzione» sono sostituite con «una pena detentiva sino a tre anni o (con) una pena pecuniaria»: articoli 114, 116, 117, 118 capoverso 3, 123 numeri 1 e 2, 125 capoverso 1, 128, 128bis, 133 capoverso 1, 135 capoverso 1, 136, 137 numero 1, 141, 141bis, 142 capoverso 1, 143bis, 144 capoverso 1, 144bis numero 1 primo comma e numero 2 primo comma, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 155 numeri 1 e 2, 158 numero 1 primo comma, 159, 161 numero 1, 161bis, 162, 163 numero 2, 164 numero 2, 166, 167, 168 capoversi 1 e 2, 169, 170, 174 numero 1, 179bis, 179quater, 179sexies numero 1, 179novies, 180, 181, 186, 187 numero 4, 188 numero 1, 192 capoverso 1, 193 capoverso 1, 197 numeri 1 e 3 primo comma, 213 capoverso 1, 215, 217 capoverso 1, 219 capoverso 1, 220, 221 capoverso 3, 222 capoversi 1 e 2, 223 numero 1 secondo comma e numero 2, 224 capoverso 2, 227 numero 1 secondo comma e numero 2, 228 numero 1 secondo comma e numero 2, 229 capoverso 2, 230 numero 2, 231 numero 2, 232 numero 1 primo comma e numero 2, 233 numero 1 primo comma e numero 2, 234 capoverso 2, 235 numero 1 primo comma, 236 capoverso 1 primo periodo, 237 numero 1 primo comma e numero 2, 238 capoverso 2, 239 numeri 1 e 2, 240 capoverso 2, 241 capoverso 2, 242 capoversi 1 e 2, 244 capoverso 1, 245 numeri 1 primo comma e 2, 246, 247, 251 numero 2, 252, 256, 257, 258, 259 capoversi 1 e 2, 260 capoverso 1, 261bis, 262 numeri 1 e 2, 267 numero 3, 270, 272 numero 1, 274 numero 1 primo comma, 275bis, 275ter, 276 numero 1, 277 numero 2, 279, 280, 281, 282 numero 1, 283, 285 numeri 1 e 2 primo comma, 287, 289, 290, 291 capoverso 1, 296, 297, 298, 299 numeri 1 e 2, 301 numero 1, 303 numero 2, 304 numero 1, 305bis numero 1, 306

12

RS 311.0

7392

Codice penale svizzero

capoverso 1, 310 numeri 1 e 2 primo comma, 313, 318 numero 1 primo e secondo comma, 319, 320 numero 1 primo comma, 321 numero 1 primo comma, 321ter capoverso 1, 322bis primo periodo, 322quinquies e 322sexies.

3

Negli articoli 115, 118 capoverso 1, 127, 129, 138 numero 1 primo comma, 139 numero 1, 142 capoverso 2, 143 capoverso 1, 146 capoverso 1, 147 capoverso 1, 156 numero 1, 157 numero 1, 158 numero 2, 160 numero 1 primo comma, 163 numero 1, 164 numero 1, 183 numero 1, 187 numero 1, 196 capoverso 2, 248, 251 numero 1, 253, 254 capoverso 1, 260bis capoverso 1, 260ter numero 1, 267 numero 2, 268, 307 capoverso 1, 312, 317 numero 1, 322ter, 322quater e 322septies l'espressione «la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione» è sostituita con «una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria».

4

Negli articoli 118 capoverso 2, 144 capoverso 3 primo periodo, 144bis numeri 1 secondo comma e 2 secondo comma, 156 numero 2, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma, 190 capoverso 1, 231 numero 1 secondo comma, 232 numero 1 secondo comma, 233 numero 1 secondo comma, 237 numero 1 secondo comma e 244 capoverso 2 le espressioni «la reclusione sino (/fino)» o «della reclusione sino (/fino)» sono sostituite con «una pena detentiva da uno».

5

Negli articoli 120 capoverso 1, 126 capoverso 1, 172ter capoverso 1, 179, 179septies, 198, 199, 282bis, 292, 293 capoverso 1, 322bis secondo periodo, 323, 325, 325bis, 326ter, 326quater, 328 numero 1 e 329 numero 1 l'espressione «l'arresto o (con) la multa» è sostituita con «la multa».

6

Negli articoli 134, 148 capoverso 1, 165 numero 1, 225 capoverso 1, 266bis capoverso 1 e 275 l'espressione «la detenzione fino (/sino) a cinque anni» è sostituita con «una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria».

7

Negli articoli 135 capoverso 3, 197 numero 4, 229 capoverso 1 e 230 numero 1 secondo comma le espressioni «della detenzione e della multa» e «la detenzione e con la multa» sono sostituite con «una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria».

8

Negli articoli 138 numero 2, 189 capoverso 1, 191 e 195 l'espressione «la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione» è sostituita con «una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria».

9

Negli articoli 139 numero 2, 146 capoverso 2, 147 capoverso 2, 148 capoverso 2 e 160 numero 2 le espressioni «la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi» o «della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi» sono sostituite con «una pena detentiva sino a dieci anni o (con) una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere».

10

Negli articoli 139 numero 3, 140 numero 1 primo comma e 226 capoverso 1 l'espressione «la reclusione sino (/fino) a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi» è sostituita con «una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere».

11

Negli articoli 265, 266 numero 1 e 267 numero 1 l'espressione «la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni» è sostituita con «una pena detentiva non inferiore a un anno».

7393

Codice penale svizzero

12

Nell'articolo 140 numero 2 l'espressione «la reclusione o con la detenzione non inferiore ad un anno» e negli articoli 156 numero 4, 184, 185 numero 1, 221 capoverso 1, 223 numero 1 primo comma, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 240 capoverso 1, 266bis capoverso 2, 271 numero 2, 272 numero 2 primo comma, 274 numero 1 secondo comma le espressioni «della reclusione» o «la reclusione» sono sostituite con «una pena detentiva non inferiore ad un anno».

13

Negli articoli 173 numero 1, 194 capoverso 1, 261, 263 capoverso 1 e 278 l'espressione «la detenzione sino a sei mesi o con la multa» è sostituita con «una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere».

14

Negli articoli 226 capoversi 2 e 3 e 234 capoverso 1 le espressioni «la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese» e «della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore ad un mese» sono sostituite con «una pena detentiva sino a cinque anni o (con) una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere».

15

Negli articoli 238 capoverso 1, 269, 271 numero 3, 276 numero 2, 277 numero 1, 300 e 303 numero 1 le espressioni «la reclusione o con la detenzione» o «della reclusione o della detenzione» sono sostituite con «una pena detentiva o pecuniaria».

16

Nelle seguenti disposizioni, le comminatorie penali sono riformulate come segue: Art. 112 ..., la pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

Art. 113 ..., la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.

Art. 122 ..., è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

Art. 135 cpv. 1bis 1bis

... è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 150bis cpv. 1

1

... è punito, a querela di parte, con la multa.

Art. 161 n. 2 2. ..., è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

7394

Codice penale svizzero

Art. 172bis ..., il giudice può in ogni caso cumulare questa pena con una pena pecuniaria.

Art. 174 n. 2 2. ..., la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Art. 177 cpv. 1 1 ..., è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.

Art. 179ter ..., è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 196 cpv. 1 e 3 1 ..., è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

3

In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.

Art. 197 n. 3bis 3bis. ..., è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 219 cpv. 2 2 ..., invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.

Art. 231 n. 1 primo comma 1. ..., è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. ...

Art. 235 n. 1 secondo comma 1. ..., la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica. ...

7395

Codice penale svizzero

Art. 241 cpv. 1 1

..., è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

Art. 243 cpv. 1 e 2

1

... è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

... è punito con la multa.

Art. 260quater ... è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, ...

Art. 263 cpv. 2 2

La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.

Art. 264 cpv. 1

1

... è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a 10 anni.

Art. 271 n. 1 1. ..., è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Art. 273 ..., è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

Art. 282 n. 2 2. ..., la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

Art. 285 n. 2 secondo comma 2. ..., sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

7396

Codice penale svizzero

Art. 286 ..., è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.

Art. 305bis n. 2 primo e secondo comma 2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. ...

Art. 305ter cpv. 1 1 ..., è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 306 cpv. 2 2 ..., la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Art. 307 cpv. 2 e 3 2 ..., la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

3

..., la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 310 n. 2 secondo comma 2. ..., sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Art. 311 n. 1 e 2 1. ..., sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

2. ..., sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Art. 314 ..., sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 330 ..., è punito con la multa.

7397

Codice penale svizzero

Art. 331 ..., è punito con la multa.

17

Nella seguente disposizione, la comminatoria è inasprita come segue: Art. 294 ..., è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

2. Le disposizioni che contengono rimandi al libro primo o disciplinano la prescrizione sono modificate come segue: Art. 123 n. 1 secondo comma 1. ...

Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).

Art. 178 cpv. 2 2

Per l'estinzione del diritto di querela vale l'articolo 31.

Art. 185 n. 4 e 5 secondo periodo 4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 48a).

5. ... L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

Art. 189 cpv. 2 secondo periodo 2

... L'articolo 30 capoverso 4 non è applicabile.

Art. 190 cpv. 2 ultimo periodo 2

... L'articolo 30 capoverso 4 non è applicabile.

Art. 260bis cpv. 3 secondo periodo 3

... L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.

Art. 260ter n. 2 e 3 secondo periodo 2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) ...

3. ... L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.

Art. 305 cpv. 1 e 1bis 1

Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli artico-

7398

Codice penale svizzero

li 59­61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1bis

È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59­61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.

Art. 308 cpv. 1 e 2 1 ..., il giudice può attenuare la pena (art. 48a) o prescindere da ogni pena.

2

..., il giudice può attenuare la pena (art. 48a).

Art. 322 cpv. 1 e 3 secondo periodo 1

... nonché l'identità del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3).

3

... Vi è violazione anche quando un'interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 28 cpv. 2 e 3).

Art. 322bis Chiunque, in quanto responsabile giusta l'articolo 28 capoversi 2 e 3 ...

Art. 322octies n. 1 Abrogato 3. Le seguenti disposizioni sono abrogate: articoli 172, 295 e 326.

III Il libro terzo del Codice penale13 è modificato come segue:

Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni Art. 333 1 Le disposizioni generali del presente Applicazione della parte geneprevisti da altre leggi federali, in quanto rale ad altre leggi federali sizioni sulla materia.

13

Codice si applicano ai reati queste non contengano dispo-

RS 311.0

7399

Codice penale svizzero

2

Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue: a.

la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;

b.

la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;

c.

la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.

3

Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.

4

Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.

5

Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.

6

Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, vale quanto segue:

14

RS 313.0

7400

a.

i termini di prescrizione dell'azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio;

b.

i termini di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;

c.

le norme sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;

d.

l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza;

Codice penale svizzero

e.

i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati della metà;

f.

le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono mantenute mentre quelle sull'interruzione della medesima sono abrogate.

7 Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.

Art. 334 Riferimento a disposizioni abrogate

Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.

Art. 335

Leggi cantonali

1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale.

2 Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura.

Titolo secondo: Della giurisdizione federale e della giurisdizione cantonale Art. 336 1. Giurisdizione federale. Limiti

15

1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale: a.15 i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale; b.

i reati previsti negli articoli 137­141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;

c.

la presa d'ostaggio giusta l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;

d.

i crimini e i delitti previsti negli articoli 224 a 226;

Con l'entrata in vigore della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS ...; RU ...

[FF 2002 7271]), la lettera a avrà il seguente tenore: «i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro il suo sostituto;»

7401

Codice penale svizzero

e.

i crimini e i delitti previsti nel titolo decimo e concernenti le monete, la cartamoneta o i biglietti di banca, come pure i valori di bollo ufficiali, le altre marche ufficiali della Confederazione e i pesi e le misure;

f.

i crimini e i delitti previsti nel titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuate le licenze di condurre e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;

g.

i reati previsti nell'articolo 260bis e nei titoli tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti previsti nel titolo sedicesimo e i reati commessi da un membro di un'autorità federale o da un funzionario federale, o diretti contro la Confederazione, previsti nei titoli diciottesimo e diciannovesimo; infine le contravvenzioni previste negli articoli 329­331;

h.

i crimini e i delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali da rendere necessario un intervento federale armato.

2

Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nel titolo dodicesimobis.

3

Rimangono salve le disposizioni in materia di competenza del Tribunale federale16

Art. 337 Indagini in caso di criminalità organizzata e criminalità economica

1

Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 e 316, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter, a condizione che i reati: a.

siano stati commessi prevalentemente all'estero; oppure

b.

siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi.

2

In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo, il Ministero pubblico della Confederazione può aprire un'inchiesta qualora:

16

a.

siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e

b.

nessuna autorità cantonale preposta al procedimento penale si occupi della causa o l'autorità cantonale preposta al procedi-

Con l'entrata in vigore della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (RS ...; RU ... [FF 2002 5791]), l'espressione «Tribunale federale» sarà sostituita da «Tribunale penale federale».

7402

Codice penale svizzero

mento penale solleciti dal Ministero pubblico della Confederazione l'assunzione del procedimento.

3 L'apertura di un'inchiesta secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.

Art. 338 2. Giurisdizione cantonale

I reati previsti nel presente Codice che non soggiacciono alla giurisdizione federale sono perseguiti e giudicati dalle autorità cantonali secondo le disposizioni di procedura delle leggi cantonali.

Titolo terzo: Delle autorità cantonali e della loro competenza per materia e per territorio; procedura Art. 339 1. Competenza per materia

I Cantoni designano le autorità a cui sono devoluti il procedimento ed il giudizio per i reati previsti nel presente Codice, che soggiacciono alla giurisdizione cantonale.

Art. 340

2. Competenza per ragione di territorio.

Foro del luogo del reato

Per il procedimento ed il giudizio di un reato sono competenti le autorità del luogo in cui esso fu compiuto. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato o doveva verificarsi l'evento, sono competenti le autorità di questo luogo.

1

Se il reato è stato compiuto in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu aperta la prima istruzione.

2

Art. 341 Foro in caso di reati commessi mediante mass media

1

In caso di reato in Svizzera giusta l'articolo 28 sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l'impresa del mezzo di comunicazione sociale. Se l'autore dell'opera è noto e risiede in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di dimora. In questo ultimo caso, il procedimento è attuato nel luogo in cui fu compiuto il primo atto d'istruzione. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.

2 Se non è dato alcun foro giusta il capoverso 1, sono competenti le autorità del luogo in cui l'opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu compiuto il primo atto d'istruzione.

7403

Codice penale svizzero

Se il prevenuto non può essere tradotto davanti al tribunale di uno di questi luoghi, perché il Cantone della sua dimora ne rifiuta la consegna, sono competenti le autorità del luogo di dimora.

3

Art. 342 Foro per i reati commessi all'estero

Se il reato è stato commesso all'estero o se non si può determinare il luogo in cui fu commesso, sono competenti le autorità del luogo in cui dimora l'autore. Se l'autore non ha dimora nella Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d'origine. Se l'autore non ha in Svizzera né dimora né luogo d'origine, sono competenti le autorità del luogo dove egli fu arrestato.

1

Se la competenza non può essere determinata per nessuno dei detti fori, sono competenti le autorità del Cantone che ha provocato la estradizione. In questo caso, il Governo cantonale designa l'autorità a cui spetta la competenza per territorio.

2

Art. 343 Foro per i compartecipi

L'autorità competente per il procedimento e il giudizio contro l'autore principale è competente anche per il procedimento e il giudizio contro l'istigatore e il complice.

1

Se al reato hanno partecipato più persone come coautori, sono competenti le autorità del luogo in cui fu compiuto il primo atto d'istruzione.

2

Art. 344 Foro in caso di concorso di reati

1

Quando si deve procedere contro la stessa persona per più reati commessi in diversi luoghi, le autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punito con la pena più grave sono competenti anche per perseguire e giudicare gli altri reati. Se per questi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità in cui fu compiuto il primo atto d'istruzione.

2

Se, contrariamente alla norma sul concorso di reati (art. 49), alcuno è stato condannato da più tribunali a diverse pene detentive, il tribunale che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.

7404

Codice penale svizzero

Art. 345 Contestazioni sul foro

Se esiste contestazione fra le autorità di più Cantoni sul foro competente, il Tribunale federale17 designa il Cantone cui spetta il diritto e il dovere di perseguire e di giudicare.

3. Procedura.

Procedura delle autorità penali cantonali

1

Art. 346 La procedura davanti alle autorità cantonali è fissata dai Cantoni.

2

Sono salve le disposizioni del presente Codice e delle altre leggi federali.

Art. 347

Immunità parlamentare.

Procedimento penale contro membri delle autorità superiori

1

Rimangono salve le disposizioni della legge del 14 marzo 195818 sulla responsabilità e quelle della legge federale del 26 marzo 193419 sulle garanzie.

2

I Cantoni conservano il diritto di emanare disposizioni: a.

che tolgono o limitano la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative per espressioni usate durante deliberazioni di dette autorità;

b.

che subordinano all'autorizzazione preliminare di una autorità non giudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni da membri delle autorità amministrative e giudiziarie superiori cantonali, e deferiscono in tali casi il giudizio ad una autorità speciale.

Art. 348 Protezione della sfera segreta personale

17

18 19

Ciascun Cantone designa un'autorità giudiziaria unica per approvare le misure di sorveglianza di cui all'articolo 179octies.

Con l'entrata in vigore della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (RS ...; RU ... [FF 2002 5791]), l'espressione «Tribunale federale» sarà sostituita da «Tribunale penale federale».

RS 170.32 RS 170.21

7405

Codice penale svizzero

Titolo quarto: Dell'assistenza fra le autorità Art. 349 1 La Confederazione gestisce, insieme ai Cantoni, un sistema di ricer1. Assistenza in materia di polizia ca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL), allo scopo di assistere a. Sistema di ricerca le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti legali seinformatizzato di polizia (RIPOL) guenti:

a.

arresto di persone o ricerca della loro dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura;

b.

internamento di persone in caso di misure tutorie o di privazione della libertà a fini assistenziali;

c.

ricerca della dimora delle persone scomparse;

d.

controllo delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 193120 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

e.

comunicazione di disconoscimenti di licenze di condurre straniere;

f.

ricerca della dimora dei conducenti dei veicoli a motore senza protezione assicurativa;

g.

ricerca di veicoli e oggetti perduti o rubati.

Nell'ambito previsto dal capoverso 1, le autorità seguenti possono diffondere segnalazioni tramite il RIPOL:

2

a.

Ufficio federale di polizia;

b.

Ministero pubblico della Confederazione;

c.

Ufficio centrale per la repressione del rapimento internazionale dei minori;

d.

Ufficio federale degli stranieri;

e.

Ufficio federale dei rifugiati;

f.

Direzione generale delle dogane;

g.

autorità della giustizia militare;

h.

autorità cantonali di polizia e altre autorità cantonali civili.

Le autorità seguenti possono ottenere dati dal RIPOL per lo svolgimento dei compiti secondo il capoverso 1:

3

20

RS 142.20

7406

a.

autorità elencate nel capoverso 2;

b.

uffici di confine;

Codice penale svizzero

c.

4

Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia;

d.

rappresentanze svizzere all'estero;

e.

organi d'INTERPOL;

f.

uffici della circolazione stradale;

g.

autorità cantonali di polizia degli stranieri;

h.

altre autorità giudiziarie e amministrative.

Il Consiglio federale: a.

disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, il genere dei dati raccolti e la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;

b.

designa le autorità che possono introdurre direttamente dati nel RIPOL, quelle che possono consultarlo direttamente e quelle cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;

c.

disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, in particolare la consultazione dei dati nonché la loro rettifica, archiviazione e distruzione.

Art. 350 b. Collaborazione con INTERPOL.

Competenza

L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

1

2 Esso è competente a mediare scambi d'informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall'altro.

Art. 351 Compiti

L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure.

1

2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.

3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.

4 Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coivolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

7407

Codice penale svizzero

Art. 352 Protezione dei dati

Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 198121 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.

1

2 La legge federale del 19 giugno 199222 sulla protezione dei dati regge lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi.

L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati.

3

Art. 353 Aiuti finanziari e indennità

La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.

c. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone

1

Art. 354 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.

2

3

21 22

RS 351.1 RS 235.1

7408

Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: a.

il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia;

b.

l'Ufficio federale di polizia;

c.

i posti di confine;

d.

le autorità cantonali di polizia.

I dati di cui al capoverso 1 possono essere comunicati: a.

alle autorità di cui al capoverso 2;

b.

al Ministero pubblico della Confederazione;

c.

all'Ufficio federale degli stranieri;

d.

all'Ufficio federale dei rifugiati.

Codice penale svizzero

4

Il Consiglio federale: a.

disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;

b.

designa le autorità che mediante procedura di richiamo possono immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati personali possono essere comunicati nel singolo caso;

c.

disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segnatamente la consultazione, la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati che le concernono.

Art. 355 d. Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all'Ufficio federale di polizia

1 L'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) gestisce un sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS). Il sistema può contenere dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. I dati dell'IPAS possono essere trattati soltanto allo scopo di:

a.

accertare se l'Ufficio federale tratta dati relativi a una data persona;

b.

trattare dati concernenti gli affari dell'Ufficio federale;

c.

organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori;

d.

tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche;

e.

allestire statistiche.

2

Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1 lettere a, c e d, il sistema IPAS contiene:

23

a.

le generalità delle persone i cui dati sono trattati dall'Ufficio federale;

b.

la designazione dei servizi dell'Ufficio federale nei quali sono trattati dati relativi a una data persona;

c.

la designazione dei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale nei quali una data persona è registrata, ad eccezione dei sistemi previsti dall'articolo 11 della legge federale del 7 ottobre 199423 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;

d.

i dati necessari alla localizzazione e alla regolare gestione dei fascicoli o delle iscrizioni elettroniche nonché al controllo delle pratiche.

RS 360

7409

Codice penale svizzero

3

Per adempiere lo scopo enunciato nel capoverso 1 lettera b, il sistema contiene inoltre, separatamente rispetto ai dati di cui al capoverso 2, dati relativi agli ambiti seguenti: a.

assistenza giudiziaria internazionale;

b.

estradizione;

c.

servizio d'identificazione;

d.

polizia amministrativa di competenza dell'Ufficio federale;

e.

Interpol.

4

Il sistema contiene inoltre documenti relativi a persone, su supporto cartaceo o sotto forma di immagini registrate elettronicamente, e iscrizioni su supporto elettronico, ad eccezione di documenti e iscrizioni relative a casi degli Uffici centrali di polizia giudiziaria.

5

Oltre all'Ufficio federale, è autorizzata a trattare dati dell'IPAS l'autorità federale competente per il trattamento di dati del servizio d'identificazione.

6

Le autorità seguenti possono accedere ai dati dell'IPAS ai sensi del capoverso 2 lettere a, b e c mediante procedura di richiamo: a.

il Ministero pubblico della Confederazione, per l'attuazione di inchieste di polizia giudiziaria;

b.

l'autorità federale che assume i compiti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 199724 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

c.

l'autorità federale che attua i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

7 Le autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di confine possono chiedere, mediante procedura di richiamo, se una persona è registrata presso gli uffici centrali o il servizio Interpol dell'Ufficio federale.

8

24

RS 120

7410

Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.

la responsabilità del trattamento dei dati, il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;

b.

i servizi dell'Ufficio federale autorizzati a introdurre e consultare direttamente dati personali nel sistema nonché le autorità cui possono essere di caso in caso comunicati dati personali;

c.

il diritto d'accesso, in particolare ai dati secondo i capoversi 2 lettere b e c, 3 e 4;

Codice penale svizzero

d.

i diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda l'informazione nonché la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

9 Per quanto riguarda il diritto d'informazione, rimane salva l'applicazione dell'articolo 14 della legge federale del 7 ottobre 199425 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Art. 356 2. Assistenza fra le autorità.

Obbligo nei confronti della Confederazione e tra i Cantoni

Nelle cause penali in cui è applicabile il presente Codice o un'altra legge federale, la Confederazione e i Cantoni, come pure i Cantoni tra di loro, sono obbligati a prestarsi assistenza. In particolare, gli ordini d'arresto e di comparizione forzata devono, in queste cause, essere eseguiti in tutta la Svizzera.

1

2 Un Cantone può rifiutare a un altro Cantone la consegna di un imputato o di un condannato solo quando la causa si riferisca a un crimine o delitto politico o a un crimine o delitto commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale. Se ne rifiuta la consegna, il Cantone è obbligato ad assumere esso stesso il giudizio.

3 La persona consegnata non può essere perseguita dal Cantone richiedente né per un crimine o delitto politico o per un crimine o delitto commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale, né per una contravvenzione di diritto cantonale, salvo che la consegna sia stata concessa per uno di questi reati.

Art. 357 Procedura

Le relazioni in materia d'assistenza hanno luogo direttamente fra autorità ed autorità.

1

2 Gli ordini d'arresto trasmessi mediante telecomunicazione devono immediatamente essere confermati per scritto.

Gli agenti della polizia devono prestare la loro assistenza anche senza richiesta preventiva.

3

Prima della consegna al Cantone richiedente, un imputato o un condannato deve essere interrogato a verbale dall'autorità competente.

4

Art. 358 Gratuità

L'assistenza è prestata gratuitamente. Tuttavia, l'autorità richiedente deve rimborsare le spese per perizie scientifiche o tecniche.

1

2 È fatto salvo l'articolo 27bis capoverso 1 della legge federale del 15 giugno 193426 sulla procedura penale.

25 26

RS 360 RS 312.0

7411

Codice penale svizzero

La parte alla quale sono addossate le spese deve, nella stessa misura, sopportare le spese d'assistenza, comprese quelle che l'autorità richiedente non è obbligata a rifondere.

3

Art. 359 Atti procedurali in altri Cantoni

1

Un'autorità d'istruzione od un tribunale non può eseguire atti procedurali sul territorio di un altro Cantone senza il consenso dell'autorità competente di questo Cantone. Nei casi urgenti l'atto può essere eseguito anche senza il consenso dell'autorità competente, la quale deve tuttavia essere immediatamente informata mediante esposizione dei fatti.

2

La procedura applicabile è quella del Cantone nel quale si eseguisce l'atto.

3

Le persone che dimorano in un altro Cantone possono essere citate per mezzo della posta. I testimoni possono chiedere una congrua anticipazione delle spese di viaggio.

4

I testimoni e i periti citati in un altro Cantone sono obbligati a comparire.

5

Decreti e sentenze come anche ordini e mandati penali possono essere notificati alle persone residenti in un altro Cantone conformemente alle prescrizioni in materia di atti giudiziali stabilite nelle condizioni generali della Posta svizzera27 relative agli invii della posta-lettere emanate in virtù dell'articolo 11 della legge federale del 30 aprile 199728 sulle poste, anche se una esplicita dichiarazione d'accettazione da parte dell'imputato è richiesta per chiudere il procedimento penale senza interrogatorio dell'imputato ovvero senza il giudizio di un tribunale. La sottoscrizione dell'attestazione di ricevuta da rimandare al mittente non equivale a dichiarazione d'accettazione da parte del destinatario.

Art. 360 Inseguimento

1 Gli agenti della polizia hanno diritto in casi urgenti di inseguire e di arrestare sul territorio di un altro Cantone un imputato od un condannato.

La persona arrestata deve essere immediatamente tradotta davanti al più vicino funzionario competente a rilasciare un ordine di arresto nel Cantone dove avvenne l'inseguimento. Il funzionario interroga l'arrestato e prende tutte le misure necessarie.

2

27 28

Non pubblicate né nella RU né nella RS; possono essere ottenute presso la Posta svizzera.

RS 783.0

7412

Codice penale svizzero

Art. 361 Contestazioni

Le contestazioni tra la Confederazione e un Cantone ovvero tra Cantoni circa l'assistenza sono decise dal Tribunale federale29. Finché la decisione non sia emanata, devono essere mantenute le misure di sicurezza ordinate.

Art. 362

Avviso in caso di pornografia

L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 n. 3) sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente l'ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.

Titolo quinto: Dell'avviso concernente i reati commessi contro minorenni Art. 363 Obbligo d'avviso

Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato commesso contro un minorenne l'autorità competente accerta che sono necessari ulteriori provvedimenti, essa ne informa immediatamente le autorità di tutela.

Art. 364

Diritto d'avviso

Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell'interesse del minorenne, di avvisarne le autorità di tutela.

Titolo sesto: Del casellario giudiziale Art. 365 Scopo

29

1 L'Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.

Con l'entrata in vigore della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (RS ...; RU ... [FF 2002 5791]), l'espressione «Tribunale federale» sarà sostituita da «Tribunale penale federale».

7413

Codice penale svizzero

2

Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: a.

attuazione di procedimenti penali;

b.

procedure internazionali in materia d'assistenza giudiziaria e d'estradizione;

c.

esecuzione delle pene e delle misure;

d.

controlli di sicurezza civili e militari;

e.

pronuncia e revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 193130 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero;

f.

esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 26 giugno 199831 sull'asilo;

g.

procedura di naturalizzazione;

h.

rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 195832 sulla circolazione stradale;

i.

esecuzione della protezione consolare;

j.

trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 199233 sulla statistica federale;

k.

pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione della libertà a fini assistenziali.

Art. 366 Contenuto

1

Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero.

2

30 31 32 33

RS 142.20 RS 142.31 RS 741.01 RS 431.01

7414

Nel casellario si iscrivono: a.

le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura;

b.

le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;

c.

le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice;

Codice penale svizzero

d.

i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti.

3 Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.

Art. 367 Trattamento dei dati e accesso

1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2):

a.

Ufficio federale di giustizia;

b.

autorità della giustizia penale;

c.

autorità della giustizia militare;

d.

autorità preposte all'esecuzione penale;

e.

servizi di coordinamento cantonali.

2

Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2): a.

autorità di cui al capoverso 1;

b.

Ministero pubblico della Confederazione;

c.

Ufficio federale di polizia nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria;

d.

Gruppo del personale dell'esercito;

e.

Ufficio federale dei rifugiati;

f.

Ufficio federale degli stranieri;

g.

autorità cantonali di polizia degli stranieri;

h.

autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;

i.

autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 199734 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

3 Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati, il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in senso formale.

4 I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a­e.

34

RS 120

7415

Codice penale svizzero

5

Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.

6

Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.

la responsabilità del trattamento dei dati;

b.

il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;

c.

la collaborazione con le autorità interessate;

d.

i compiti dei servizi di coordinamento;

e.

il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;

f.

la sicurezza dei dati;

g.

le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;

h.

la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.

Art. 368 Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti

L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.

Art. 369

Eliminazione dell'iscrizione

1

Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d'ufficio se al di là della durata della pena commisurata dal giudice sono trascorsi i seguenti termini: a.

vent'anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni;

b.

quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni;

c.

dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno.

2

I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta.

3

Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.

4

Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto sono eliminate d'ufficio dopo:

7416

a.

quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59­61 e 64;

b.

dieci anni in caso di altre misure.

Codice penale svizzero

5 I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua.

6

Il termine decorre: a.

in caso di condanne secondo i capoversi 1 e 3, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva;

b.

in caso di condanne secondo il capoverso 4, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.

7 Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all'interessato.

8

I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati.

Art. 370 Diritto di consultazione

1 Ognuno ha il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo concernono.

2

Non si rilasciano copie.

Art. 371 Estratti del casellario rilasciati a privati

1 Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nell'estratto figurano unicamente le sentenze pronunciate per crimini nonché le interdizioni dell'esercizio di una professione (art. 67).

2 Le sentenze pronunciate per reati commessi nell'adolescenza sono riportate nell'estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l'interessato è stato condannato in età adulta.

3 Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369.

4 Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell'estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369.

5 Scaduto il termine di cui ai capoversi 3 e 4, la sentenza viene riportata nell'estratto se quest'ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.

7417

Codice penale svizzero

Titolo settimo: Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni Art. 372 1. Obbligo di eseguire pene e misure

I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.

1

Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.

2

Art. 373 2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische.

Esecuzione

Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische.

Diritto di disposizione

1

Art. 374 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.

2

Nelle cause giudicate dalla Corte penale federale35 dispone invece la Confederazione.

3

Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73.

Art. 375 3. Lavoro di pubblica utilità

1

I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità.

2

L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità.

3

La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.

35

Con l'entrata in vigore della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (RS ...; RU ... [FF 2002 5791]), l'espressione "Corte penale federale" sarà sostituita da "Corte penale del Tribunale penale federale".

7418

Codice penale svizzero

Art. 376 4. Assistenza riabilitativa

1 I Cantoni organizzano l'assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private.

2

L'assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell'assistito.

Art. 377 5. Penitenziari e istituzioni.

Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli

1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

2 Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:

a.

donne;

b.

detenuti di determinate classi d'età;

c.

detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;

d.

detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o un perfezionamento professionali.

3 I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure.

4 Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.

5 Promuovono la formazione e il perfezionamento professionali del personale.

Art. 378 Collaborazione intercantonale

1 I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni.

2 Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell'assegnazione dei detenuti.

Art. 379 Stabilimenti privati

1 I Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l'autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59­61 e 63.

2 I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

7419

Codice penale svizzero

Art. 380 1

Spese

Le spese dell'esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.

2

Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione: a.

mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure;

b.

proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell'articolo 81 o 90 capoverso 3;

c.

mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un'attività nell'ambito della semiprigionia, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.

3

I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.

Titolo ottavo: Della grazia, dell'amnistia e della revisione Art. 381 1. Grazia.

Competenza

Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta: a.

all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale federale36 o da un'autorità amministrativa della Confederazione;

b.

all'autorità competente dei Cantoni, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.

Art. 382 Domanda di grazia

La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge.

1

Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale od il governo cantonale può inoltre promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.

2

L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

3

36

Con l'entrata in vigore della legge del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (RS ...; RU ... [FF 2002 5791]), l'espressione «Corte penale federale» sarà sostituita da «Corte penale del Tribunale penale federale».

7420

Codice penale svizzero

Art. 383 Effetti

Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza passata in giudicato possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.

1

2

Il decreto di grazia ne determina i limiti.

Art. 384 2. Amnistia

1

Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice o un'altra legge federale, le Camere federali possono concedere un'amnistia.

2 Con l'amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.

Art. 385 3. Revisione

I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.

Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie Art. 386 1. Misure preventive

1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.

2

Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.

3

Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.

4 Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.

Art. 387 2. Disposizioni completive del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:

a.

l'esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente;

b.

l'assunzione dell'esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;

c.

l'esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani; 7421

Codice penale svizzero

d.

l'esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l'articolo 80;

e.

la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l'articolo 83.

2

Il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.

3

Il Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca; vanno salvaguardati i diritti della personalità e rispettati i principi della protezione dei dati.

4

Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato: a.

introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d'esecuzione e modificare il campo d'applicazione di sanzioni e forme d'esecuzione esistenti;

b.

disporre o permettere che l'esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74­85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

5

Le disposizioni cantonali d'attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d'esecuzione e per l'esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all'approvazione della Confederazione.

Art. 388

3. Disposizioni transitorie generali. Esecuzione di sentenze anteriori

1

Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.

2

Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.

3

Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

Art. 389

Prescrizione

7422

1

Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.

Codice penale svizzero

2 Il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è computato.

Art. 390 Reati perseguibili a querela di parte

1 Per i reati perseguibili solo a querela di parte, il termine per presentare la querela è calcolato secondo la legge in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso.

2 Se il nuovo diritto richiede la querela di parte per perseguire un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile d'ufficio, il termine per presentare la querela decorre dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Il procedimento già introdotto continua solo a querela di parte.

3 Se il nuovo diritto prevede il perseguimento d'ufficio di un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile solo a querela di parte, il fatto commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è punito solo a querela di parte.

Art. 391 4. Disposizioni cantonali d'applicazione

I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni di applicazione del presente Codice.

Art. 392

5. Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.

IV La disposizione finale della modifica del 18 marzo 1971 è abrogata.

V Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

VI Disposizioni transitorie 1. Esecuzione delle pene 1

L'articolo 46 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 34­36) o un lavoro di pubblica utilità (art. 37­39).

7423

Codice penale svizzero

2

Le seguenti pene accessorie, pronunciate secondo il diritto anteriore, sono soppresse con l'entrata in vigore del nuovo diritto: incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 51)37, privazione della potestà dei genitori e della tutela (ex art. 53)38, espulsione in base a una sentenza penale (ex art. 5539) e divieto di frequentare osterie (ex art. 56)40.

3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione delle pene detentive (art. 74­85, 91 e 92) nonché l'assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l'assistenza sociale volontaria (art. 93-96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

2. Inflizione e esecuzione di misure 1 Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56-65), incluse quelle sull'esecuzione (art. 90), si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. In questi casi, il collocamento dei giovani adulti in una casa d'educazione al lavoro (ex art. 100bis)41 e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.

2 Al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina d'ufficio se le persone internate secondo gli ex articoli 42 e 43 numero 1 secondo comma adempiano le condizioni poste dall'articolo 64. Se tali condizioni sono adempiute, la misura è continuata secondo il nuovo diritto. In caso contrario, è soppressa. Se sono adempiute le condizioni per una misura terapeutica (art. 59­61 o 63), il giudice la ordina. Se ritiene opportuna una misura tutoria, ne informa l'autorità tutoria (art. 62c cpv. 5).

3 Se la persona internata ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.

3. Casellario giudiziale 1

Le disposizioni del nuovo diritto concernenti il casellario giudiziale (art. 365­371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore.

2 Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, l'autorità competente elimina d'ufficio: a. le iscrizioni cancellate secondo il diritto anteriore; b. le iscrizioni concernenti:

37 38 39 40 41

RU 1971 777 CS 3 187 RU 1951 1 CS 3 187 RU 1971 777

7424

Codice penale svizzero

1.

2.

3.

le misure educative (ex art. 9142), eccetto quelle ordinate in virtù dell'ex articolo 91 numero 2, il trattamento speciale (ex art. 9243), l'obbligo di prestare un lavoro (ex art. 9544).

4. Istituzioni per l'esecuzione delle misure Al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto i Cantoni istituiscono le istituzioni per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 59 capoverso 3 e 64 capoverso 3.

VII Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore simultaneamente a quella sul diritto penale minorile e alla modifica del Codice penale militare.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 24 dicembre 200245 Termine di referendum: 3 aprile 2003

42 43 44 45

RU 1971 777 RU 1971 777 RU 1971 777 FF 2002 7351

7425

Codice penale svizzero

Allegato (n. V)

Modifica di altre leggi federali Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 1. Legge federale del 26 marzo 193146 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Nei seguenti articoli le comminatorie penali sono modificate come segue: Art. 23 cpv. 1, 2 primo e secondo periodo, e 5 1

... , è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. (Il secondo periodo è abrogato) 2 ... è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. ...

5 ... può essere punito, oltre che con la multa, con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 23a ... è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria ove ...

2. Legge del 19 dicembre 195847 sulla circolazione stradale Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 90 numero 1, 91 capoversi 1 primo periodo e 3, 92 capoverso 1, 93 numero 2 primo periodo, 94 numeri 2 e 3 primo periodo, 95 numeri 1, 3 e 4, 96 numero 1, 98, 99 numeri 5, 6, 7 e 8, 100 numero 2 e 103 capoverso 1 l'espressione «l'arresto o (con) la multa» è sostituita con «la multa». Negli articoli 93 numero 1 secondo periodo e 94 numero 1 secondo periodo l'espressione «dell'arresto o della multa» è sostituita con «della multa».

2

Negli articoli 90 numero 2, 91 capoverso 2, 91a capoverso 1, 92 capoverso 2, 93 numero 1 primo periodo, 94 numero 1 primo periodo, 95 numero 2 e 97 numero 1 le espressioni «la detenzione o con la multa» o «la detenzione» sono sostituite con «una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria».

46 47

RS 142.20 RS 741.01

7426

Codice penale svizzero

Nei seguenti articoli le comminatorie penali sono modificate come segue: Art. 96 n. 2 2. ... , è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.

3. Legge federale del 3 ottobre 195148 sugli stupefacenti Sostituzione di espressioni Negli articoli 19a numero 1, 19c, 20 numero 2, 21 numero 2 e 22 le espressioni «l'arresto o con la multa» o «l'arresto o con la multa fino a diecimila franchi» sono sostituite con «la multa».

Nei seguenti articoli le comminatorie penali sono modificate come segue: Art. 19 n. 1 e 3 1. ... , è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

3. ... , la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

Art. 20 n. 1 1. ... , è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

Art. 21 n. 1 1. ... , è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a due anni o con una pena pecuniaria.

4. Legge federale del 20 marzo 198149 sull'assistenza internazionale in materia penale Art. 64 cpv. 2 2

Se l'atto perseguito all'estero è impunibile in Svizzera, i provvedimenti di cui all'articolo 63 implicanti la coazione processuale sono ammissibili: a. a discarico della persona perseguita; b. quando l'atto perseguito costituisce un atto sessuale su minorenni.

48 49

RS 812.121 RS 351.1

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