Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 22 febbraio 20022 della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 20023, decreta:

Sezione 1: Principi Art. 1 1 La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione.

2 Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettivitā locali di diritto pubblico o terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.

Sezione 2: Aiuti finanziari Art. 2

Beneficiari

1

Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna, alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne e alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolaritā obbligatoria.

2 Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.

Art. 3

Condizioni

1

Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica:

1 2 3

RS 101 FF 2002 3765 FF 2002 3808

3804

2002-0609

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

a.

che sono costituite sotto forma di persone giuridiche e non perseguono scopi lucrativi o che sono gestite da collettivitā pubbliche;

b.

il cui finanziamento a lungo termine č garantito; e

c.

che rispondono a esigenze qualitative.

2

Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati: a.

al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o

b.

al promovimento della formazione delle famiglie diurne.

Art. 4

Mezzi a disposizione

1 L'Assemblea

federale vota sotto forma di un credito d'impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari.

2 Il personale e le spese necessarie all'attuazione della presente legge sono finanziati con i mezzi previsti nel capoverso 1.

3 Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di prioritā tenendo conto delle particolaritā regionali.

Art. 5

Calcolo e durata degli aiuti finanziari

1

Gli aiuti finanziari coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione.

2

Sono accordati per tre anni al massimo.

Sezione 3: Procedura e protezione giuridica Art. 6

Domanda di aiuti finanziari e decisione

1

Le domande devono essere indirizzate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta.

2

Anche le domande secondo l'articolo 3 capoverso 2 devono essere indirizzate all'Ufficio.

3 L'Ufficio statuisce sulla domanda dopo aver sentito l'autoritā competente del Cantone.

Art. 7

Protezione giuridica

1

La protezione giuridica si basa sulle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

2

Č escluso il ricorso al Consiglio federale.

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Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 8

Esecuzione e valutazione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le organizzazioni specializzate competenti.

2

Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.

Art. 9

Referendum, durata di validitā ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

La sua durata di validitā č di 10 anni.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Proposta della minoranza (Fattebert, Bortoluzzi, Dunant, Triponez) Non entrata in materia 3362

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