ad 02.046 Messaggio complementare al messaggio del 29 maggio 2002 relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (PA 2007; 02.046) e Messaggio sulla modifica d'urgenza della legge sull'agricoltura (02.068) del 16 ottobre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio complementare vi sottoponiamo per approvazione i disegni concernenti: ­

la modifica dell'articolo 31 LAgr a complemento del messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola;

­

la modifica d'urgenza dell'articolo 31 LAgr.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 ottobre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6458

2002-2255

Compendio Nei tre anni successivi alla riorganizzazione del mercato lattiero, le condizioni sono state molto favorevoli (domanda elevata e rarità del latte). Per questo motivo il Consiglio federale ha aumentato i contingenti del 3 per cento per l'anno lattiero 2001/2002 e dell'1,5 per cento per l'anno lattiero 2002/2003, su richiesta di alcuni attori dell'economia lattiera. A partire dalla primavera, la situazione sul mercato si è considerevolmente deteriorata. Gli aumenti dei quantitativi sono attualmente criticati da diverse parti. La difficile situazione attuale mostra che il contingentamento lattiero stabilito nel periodo in cui prezzi e smercio erano garantiti non soddisfa le esigenze del mercato. Il Consiglio federale propone dunque di sopprimere il contingentamento lattiero nel quadro della Politica agricola 2007, soppressione che diventerà effettiva soltanto nel 2007. Considerata la situazione attuale, è opportuno prevedere una tappa intermedia ed affidare al settore lattiero una parte di responsabilità in materia di gestione della quantità di latte. Le decisioni e proposte future relative alle quantità devono, a determinate condizioni, essere limitatamente vincolanti per il Consiglio federale.

Vi è da supporre che l'evoluzione delle vendite di latte non sia la stessa per i diversi canali di valorizzazione. Di principio, le organizzazioni di categoria responsabili dei diversi prodotti devono richiedere quantitativi specifici in funzione dei loro bisogni. Il complemento al messaggio relativo alla Politica agricola 2007 si prefigge di integrare nel diritto ordinario l'adeguamento differenziato dei quantitativi secondo i settori di valorizzazione. Questa possibilità sarà dunque data a partire dal 2004 fino alla soppressione del contingentamento lattiero che interverrà non prima del 30 aprile 2007.

Poiché già oggi vi è la necessità di procedere ad adeguamenti differenziati dei quantitativi, questa possibilità deve essere introdotta il più presto possibile. Inoltre, sono previste a titolo di misura urgente per l'anno lattiero in corso e per l'anno seguente adeguamenti uniformi per tutto il settore. Affinché una tale decisione possa avere effetto sull'anno lattiero 2002/2003, la proposta modifica deve essere adottata nella sessione invernale 2002 e dichiarata urgente.

6459

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Applicazione del disciplinamento dei quantitativi a partire dal 1999

In seguito alla riorganizzazione del mercato lattiero a partire dal primo maggio 1999, al Consiglio federale è stata attribuita, in virtù dell'articolo 31 della legge sull'agricoltura (LAgr), la competenza di adattare la quantità globale dei contingenti alle condizioni del mercato. Questa norma si situa nel contesto di diverse innovazioni (soppressione della garanzia del prezzo e dello smercio, possibilità di trasferire i contingenti) che hanno reso più flessibile il regime di economia pianificata nel settore lattiero mediante l'introduzione di strumenti dell'economia di mercato. Abbiamo fatto uso di questa competenza e adeguato i quantitativi due volte: del 3 per cento per l'anno lattiero 2001/2002 e dell'1,5 per cento per l'anno lattiero in corso (nel gennaio 2002).

L'evoluzione positiva del mercato lattiero e la strategia scelta dal Consiglio federale sono stati gli elementi determinanti in queste decisioni. D'altronde, il Consiglio federale rispondeva in questo modo alle attese di certi attori del mercato: il primo adeguamento fece seguito a una richiesta della Federazione dei produttori svizzeri di latte (PSL) di aumentare i quantitativi per l'anno lattiero 2001/2002 soltanto. In seguito allo sviluppo positivo del mercato nel 2001, la PSL ha rinunciato alla richiesta di ridurre nuovamente i contingenti dopo un anno. Alcuni valorizzatori del latte hanno chiesto un aumento supplementare per l'anno lattiero 2002/2003. Vista la buona situazione di mercato, abbiamo dato seguito a questa richiesta, decisione che è stata violentemente criticata dai produttori di latte.

1.1.2

Situazione attuale del mercato del latte

La situazione del mercato del latte è profondamente mutata nel frattempo; nell'UE, i prezzi dei latticini, in particolare del formaggio, sono nettamente diminuiti in seguito a un calo del consumo (preferenza per la carne, dato che l'ESB e l'afta epizootica non occupavano più le prime pagine dei giornali). Inoltre, le condizioni di esportazione sono peggiorate in seguito all'elevato tasso di cambio del franco svizzero, che ha provocato un calo delle vendite di formaggio all'estero del 10,4 per cento nei primi sette mesi dell'anno. Da mesi la produzione di formaggio è stata dunque limitata ed è aumentata la trasformazione del latte in sovrappiù in burro e in latte magro in polvere. Gli stock di formaggio e quelli di burro e di latte magro in polvere sono nel frattempo considerevolmente aumentati.

6460

Tabella 1

Dati fondamentali Periodo gennaio-luglio

Variazione rispetto al 2001

2000

2001

2002

Tonnellate

Per cento

1 880 000

1 904 852

1 922 890

+18 038

+

Produzione di formaggio Esportazione di formaggio

96 967 30 812

100 840 34 494

96 059 30 905

­ 4 781 ­ 3 589

­ 4.7 ­ 10.4

Produzione di burro Stock di burro (fine luglio)

23 921 1 293

24 732 2 311

27 507 + 2 775 6 100 + 3 789

+ 11.2 +164.0

Produzione di latte magro in polvere

17 156

12 643

16 662 + 4 019

+ 31.8

Quantità di latte commercializzata

0.9

Fonti: UFAG, TSM

Gli sviluppi del mercato lattiero descritti sopra sono all'origine di difficoltà finanziarie considerevoli per i valorizzatori del latte: gli stock elevati bloccano capitali, il calo dello smercio riduce le cifre d'affari. Il calo del prezzo del latte deciso all'inizio del mese di novembre pone ormai i produttori direttamente di fronte alla difficile situazione del mercato. I valorizzatori partono dal principio che non possono assolutamente trasformare 70 milioni di kg di latte (2,2% della quantità globale), entro fine aprile 2003, visti gli sbocchi insufficienti. Nel corso delle ultime settimane, sono aumentate le pressioni sul Consiglio federale per indurlo a ridurre nuovamente i quantitativi di latte in modo da contribuire a sgravare il mercato.

1.1.3

Misure della Confederazione

Diversi valorizzatori hanno annunciato alla fine di agosto e a inizio settembre una diminuzione del prezzo del latte per il 1° novembre 2002; inoltre, la diminuzione delle forniture alla fine dell'estate non ha ridotto le eccedenze di latticini. Per questo motivo, abbiamo deciso misure a breve termine allo scopo di evitare un crollo totale del mercato del latte. Dopo la riorganizzazione del mercato nel 1999, il prezzo del latte si era stabilizzato a circa 2 centesimi al di sopra del prezzo d'obiettivo stabilito in 77 centesimi. Il Consiglio federale ha dunque preteso, in contropartita all'intervento dello Stato, che il prezzo del latte sia portato a un livello più conforme alle condizioni di mercato.

6461

Figura 1 Evoluzione del prezzo del latte dal 1999 al luglio 2002 88

Ct./kg di latte

86 84 82 80 78 76 74 72 mar mag.

sett. nov.

nov. gen. mar.

mar mag. lug.

gen. mar. mag. lug.

lug. sett.

lug. sett. nov. gen.

gen. mar.

mar. mag. lug.

lug. sett. nov. gen.

gen. mar.

mag. lug.

02 99 00 01 99 00 01 02

Fonte: Osservazione del mercato, UFAG

Il 28 agosto 2002, abbiamo adottato un primo pacchetto di misure che prevede di diminuire da 67 a 30 milioni di franchi il sostegno nel settore del latte nel 2003. In questo modo potremo mantenere il supplemento di 20 centesimi per chilogrammo di latte trasformato in formaggio. Inoltre le imprese attive nel commercio del formaggio sono state sgravate prorogando il termine per il rimborso dei mutui destinati a finanziare gli stock di formaggio (ca. 31 mio di fr.) di più di un anno (rimborso entro la fine di luglio 2005). Considerata la situazione attuale del mercato, abbiamo portato il prezzo d'obiettivo del latte (valore indicativo non vincolante per il mercato) da 77 a 73 centesimi per kg di latte a partire dal 1° novembre 2002.

L'apertura della procedura di moratoria concordataria di Swiss Dairy Food (SDF) e la drammaticità della situazione hanno spinto il Consiglio federale a prendere, il 30 settembre, ulteriori decisioni: ­

La Confederazione verserà ai produttori interessati l'85 per cento dei crediti, fino a un ammontare di 63 milioni di franchi in totale, vantati nei confronti di SDF per il periodo dal 1° agosto al 22 settembre 2002.

­

Nell'ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, il contributo massimo dei produttori per litro di latte fornito è portato da 1 a 2 centesimi e dichiarato obbligatorio per i non-membri.

­

La Confederazione accorda crediti di 70 milioni di franchi destinati al finanziamento transitorio di misure di solidarietà destinate a ridurre gli stock. Su questi prestiti, rimborsabili entro due anni al massimo, è dovuto un interesse.

Rimane da definire il modo per giungere a un disciplinamento delle quantità di latte adeguato al mercato e in quale misura affidarne la responsabilità agli attori del settore lattiero.

6462

1.2

Tratti fondamentali delle modifiche proposte

Diversi produttori e anche alcuni valorizzatori hanno chiesto a più riprese al Consiglio federale di revocare almeno l'aumento dei contingenti deciso nel mese di gennaio 2002. Non abbiamo accolto questa richiesta, reputando opportuno continuare nella nostra strategia dei quantitativi, sostenuta di principio anche dai produttori di latte, in considerazione degli alti prezzi del latte alla produzione. Per ottenere un cambiamento durevole sul mercato del latte, appare tuttavia necessario cedere al settore lattiero una parte essenziale della responsabilità in materia di fissazione dei quantitativi totali di latte allo scopo di coinvolgerlo in una procedura decisionale regolare. La fissazione dei quantitativi diverrebbe più rappresentativa, poiché le stime di mercato di tutti gli attori sarebbero prese in considerazione. Sarebbe così possibile responsabilizzare maggiormente il settore lattiero e lasciargli un maggior margine di manovra.

Misura intermedia: corresponsabilizzare il settore lattiero Il contingentamento lattiero è stato introdotto nel 1977, allo scopo di stabilizzare la produzione di latte e di mantenere la garanzia del prezzo e dello smercio corrispondente all'organizzazione di mercato allora in vigore. Dopo la soppressione di questa garanzia nel 1999, i produttori e i valorizzatori devono negoziare il prezzo. Tuttavia, la quantità è limitata dal contingentamento, ciò che limita considerevolmente la libertà di impresa e soffoca l'innovazione. Nel messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola, abbiamo proposto al Parlamento di sopprimere il contingentamento lattiero per il 1° maggio 2007 (nuovo art. 36a LAgr). Il sistema dei contingenti dovrebbe essere già abbandonato nel 2005 per le aziende biologiche e nel 2006 per le aziende di montagna. Le organizzazioni che disciplinano autonomamente i quantitativi (attuazione privata) potranno addirittura essere dispensate dal contingentamento già a partire dal 2005. Per questo motivo appare necessario prevedere una tappa intermedia e conferire già ora agli attori interessati la possibilità di partecipare, nel quadro del contingentamento lattiero, alla decisione in materia di quantitativi, diventandone corresponsabili. Nondimeno, l'articolo 9 LAgr non costituisce sufficiente base legale a questo scopo. La nuova disciplina prevede
sì che il settore si assuma una parte di responsabilità, ma l'esecuzione è di competenza della Confederazione. Per contro, l'attuazione delle misure di solidarietà previste nell'articolo 9 è compito degli attori privati. Si spiega così perché l'attuale base legale debba essere adattata specificatamente al settore lattiero.

Adeguamento differenziato dei quantitativi Vi è da supporre che l'evoluzione dei quantitativi di latte valorizzati non sarà la stessa nei differenti canali. C'è in particolare da aspettarsi che gli scarti tra i diversi tipi di formaggio, alcuni dei quali sono smerciati con una denominazione d'origine protetta, si allarghino ancora di più, dato che l'evoluzione in questo settore è in parte differente rispetto a quella del latte industriale. Il vigente articolo 31 LAgr presuppone tuttavia un adeguamento uniforme dei contingenti. Il messaggio complementare proposto dovrebbe permettere di differenziare gli adeguamenti dei quantitativi di latte in funzione dei bisogni del mercato. Il nuovo disciplinamento prevede concretamente che le organizzazioni di categoria che gestiscono una determinata qualità di formaggio o, eventualmente, una nuova organizzazione di categoria «latte industriale» decidano di modificare i quantitativi e che il Consiglio federale traspon6463

ga questa decisione nell'ordinanza sul contingentamento lattiero. La decisione deve essere sostenuta almeno dai produttori e dai trasformatori di latte, e, se del caso, anche dai commercianti. Il nuovo disciplinamento dovrebbe essere trattato contemporaneamente alla politica agricola 2007 ed essere applicato a partire dal 2004 per tutto il periodo durante il quale il latte sarà ancora contingentato, vale a dire fino al 30 aprile 2007, come detto nel messaggio relativo alla Politica agricola 2007.

Misure urgenti La necessità di fissare i quantitativi in modo differenziato è già oggi palese. Mentre occorre imporre restrizioni drastiche alla produzione di Emmental, il cui smercio è attualmente molto difficile, una simile misura non è necessaria per altri tipi di formaggio. Il latte non trasformato in formaggio è oggi destinato all'industria e trasformato per la maggior parte in burro e in latte magro in polvere. È auspicabile un aggiustamento delle strutture in certi settori della produzione di formaggio, allo scopo di evitare che grandi quantità di latte ottenuto da animali ai quali non sono stati somministrati insilati (latte esente da insilati) e dunque costoso, siano trasformate in prodotti a basso valore aggiunto. Per questa produzione vi è già abbastanza latte prodotto con insilati. Occorre creare subito condizioni adeguate per il caso in cui un'organizzazione di categoria di un determinato tipo di formaggio voglia affrontare i problemi a breve termine e che di conseguenza sia necessario a questo scopo adeguare immediatamente il quantitativo di latte.

Inoltre, è prevista una misura d'urgenza limitata al 2003 che consente al Consiglio federale di trasporre nell'ordinanza sul contingentamento lattiero le decisioni prese dall'intero settore, a condizione che sia le organizzazioni dei trasformatori che quelle dei produttori preso decisioni analoghe. La pertinente modifica della legge permette agli attori del settore lattiero di essere ufficialmente coinvolti nella responsabilità di adeguare i quantitativi in caso di misure d'urgenza a breve termine. Questo disciplinamento dovrebbe dare al settore lattiero la possibilità di prendere decisioni per l'anno in corso e per il seguente anno lattiero. Esso deve dunque entrare in vigore il più presto possibile, ma rimanere valido soltanto per un anno.
Affinché il Consiglio federale possa dare esecuzione alle decisioni ancora nell'anno lattiero in corso, queste modifiche della legge devono essere dichiarate urgenti.

Riserva concernente le decisioni del settore lattiero Dato che a lungo termine soltanto un aumento della produzione accompagnato da un calo dei prezzi permetterà all'economia lattiera svizzera di rimanere competitiva e di mantenere o aumentare le sue quote di mercato, è di principio auspicabile un progressivo aumento delle quantità (strategia quantitativa). Ma anche delle riduzioni potrebbero essere indicate in situazioni come quella attuale («arretrare per saltare meglio»). È però opportuno garantire che il settore non si autoescluda dal mercato perseguendo l'obiettivo poco lungimirante di un prezzo alla produzione elevato. Ciò sarebbe contrario agli interessi non soltanto dell'economia lattiera, ma anche dell'agricoltura in generale. In proposito, occorre anche tener conto degli effetti su altri mercati, in particolare su quello della carne bovina. Per questo motivo la regolamentazione deve permettere al Consiglio federale di prendere una decisione divergente nel caso in cui l'organizzazione di categoria esageri nelle sue domande di riduzione. Questa riserva non concerne soltanto le decisioni dell'insieme del settore lattiero: trattandosi di un tipo di formaggio, un'organizzazione di categoria potrebbe 6464

ridurre i quantitativi di latte e di formaggio e mantenere prezzi troppo elevati rispetto a quanto sarebbe auspicabile per questo tipo di formaggio in particolare e per l'economia lattiera in generale.

1.3

Consultazione delle cerchie interessate

Vista l'urgenza e la portata limitata del progetto, non abbiamo proceduto a una consultazione completa. Le organizzazioni interessate hanno approvato la proposta nel quadro di una consultazione orale.

2

Parte speciale

2.1

Concezione

Il presente progetto propone di modificare in due tempi l'articolo 31 LAgr. Un complemento del messaggio relativo alla Politica agricola 2007 permetterà un adeguamento differenziato dei quantitativi di latte qualora un'organizzazione di categoria che si occupa di un determinato tipo di formaggio o del latte industriale lo richieda.

È opportuno inoltre prevedere questa possibilità mediante una modifica urgente della legge sull'agricoltura già prima dell'entrata in vigore della Politica agricola 2007. Inoltre, il Consiglio federale deve poter mettere in esecuzione, l'anno prossimo, le decisioni di tutto il settore lattiero correggendo il quantitativo totale per mezzo di un adeguamento lineare del contingente. Questi complementi permettono di affinare la transizione verso una regolazione privata della quantità di latte, sistema che sostituirà il contingentamento responsabilizzando maggiormente il settore lattiero.

Come primo passo, al settore lattiero è accordata la possibilità di decidere un adeguamento a livello nazionale dei quantitativi di latte da produrre nell'anno lattiero in corso e nell'anno seguente. Anche le organizzazioni di categoria esistenti possono già domandare al Consiglio federale un adeguamento individuale dei quantitativi. È previsto di mantenere questa possibilità nel quadro della Politica agricola 2007. Le organizzazioni che praticano una gestione privata dei quantitativi potranno essere dispensate dal contingentamento lattiero a partire dal 1° maggio 2005. (Politica agricola 2007, nuovo art. 36a cpv. 3 LAgr). Le organizzazioni di categoria saranno perciò tenute ad attuare autonomamente la regolamentazione dei quantitativi, mentre i produttori di latte affiliati a un'associazione di categoria la cui decisione è messa in atto dal Consiglio federale saranno ancora sottoposti al contingentamento. Prima che il contingentamento lattiero sia soppresso a livello nazionale il 1° maggio 2007, anche le aziende biologiche potranno esserne dispensate il 1° maggio 2005 e le aziende di montagna un anno dopo.

6465

Figura 2 Passaggio progressivo a una regolamentazione privata dei quantitativi di latte 1.5.2004

Modifica urgente della LAgr

1.5.2005

1.5.2006

1.5.2007

Complemento della PA 2007

Insieme del settore lattiero Se l'intero settore (PSL, AIL, Fromarte) si accorda su un quantitativo globale, il CF mette in atto questa decisione, a meno che essa non sia contraria all'evoluzione auspicata.

Organizzazioni di categoria Il CF mette in atto le decisioni se le condizioni di cui all'art. 9 sono adempiute e le decisioni non sono contrarie all'evoluzione auspicata.

Organizzazioni di categoria Il CF mette in atto le decisioni se le condizioni di cui all'art. 9 sono adempiute e le decisioni non sono contrarie all'evoluzione auspicata.

Esecuzione da parte della Confederazione Politica agricola 2007 Sono dispensate dal contingentamento: ­ Organizzazioni che gestiscono autonomamente i quantitativi ­ Aziende bio

Soppressione del contingentamento

Esecuzione su base privata

2.2

Art. 31

Modifica dell'articolo 31 LAgr a complemento del messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola Adeguamento del quantitativo totale

Capoverso 2 (nuovo) Soltanto un adeguamento differenziato dei quantitativi è adatto a medio e lungo termine, poiché i diversi canali di valorizzazione e i diversi tipi di formaggio seguiranno evoluzioni ancor più divergenti di quanto avvenga oggi. Data l'organizzazione verticale del settore lattiero, l'adeguamento del contingente può essere attribuito ai singoli produttori. Organizzazioni di categoria di questo tipo esistono già nel settore caseario (Emmental, Gruyère e Vacherin friburghese). Gli attori del settore del latte industriale, molto più eterogeneo, devono ancora trovare un accordo su un'organizzazione di categoria, se vogliono avere in futuro voce in capitolo sulla questione dei quantitativi.

Il capoverso 2 attribuisce alle organizzazioni di categoria la possibilità di chiedere adeguamenti individuali dei quantitativi. Sul piano dell'attuazione, il Consiglio federale adatta l'ordinanza sul contingentamento lattiero in modo che i contingenti dei diversi produttori membri dell'organizzazione di categoria interessata siano aumentati o ridotti conformemente a quanto essa ha deciso. Per quanto riguarda i produttori che forniscono latte a un altro compratore in virtù di un secondo contratto, va adattata unicamente la quantità smerciata per mezzo del canale in questione. Un simile disciplinamento può essere adottato soltanto se l'organizzazione di categoria

6466

adempie le condizioni stabilite nell'articolo 9 capoverso 1 lettere a­c.

L'organizzazione deve garantire che il quantitativo stabilito sarà effettivamente valorizzato nel canale che rientra nella sua competenza, soprattutto in caso di aumento.

Se ciò è impossibile a causa di un errore di valutazione, il quantitativo di latte deve essere trasformato autonomamente dagli interessati, vale a dire senza sostegno particolare della Confederazione.

Il capoverso 2 completa le disposizioni del nuovo articolo 36a capoverso 3 LAgr proposto nel messaggio relativo alla Politica agricola 2007; secondo questa norma, le organizzazioni di categoria che dispongono di una gestione interna dei quantitativi possono essere liberate dal contingentamento a partire dal 1° maggio 2005 (cfr.

figura 2). Le organizzazioni che adempiono le condizioni stabilite nell'articolo 36a capoverso 3 saranno liberate dal contingentamento, ma dovranno attuare una gestione privata dei quantitativi. Ciò diventerà la norma nel 2007 in seguito alla soppressione della regolamentazione statale della quantità di latte prodotta. Il capoverso 2 prevede che le organizzazioni di categoria possano già adeguare i quantitativi nel quadro del contingentamento. È così offerta una certa flessibilità in materia di quantitativi, senza che per questo le organizzazioni debbano assumersi compiti esecutivi, poiché la Confederazione gestirà il contingentamento almeno fino al 2007. A partire dal 1° maggio 2005 le organizzazioni di categoria potranno optare per la modifica del quantitativo nel quadro del contingentamento lattiero o per la gestione autonoma dei quantitativi, sottraendosi in questo modo del contingentamento. In particolare i gruppi regionali di produttori o i produttori che riforniscono un determinato valorizzatore potrebbero beneficiare di quest'ultima possibilità, se costituiscono un'organizzazione a tale scopo. I produttori che lasciano una tale organizzazione ritorneranno ad essere sottoposti al contingentamento.

Le organizzazioni private che gestiscono autonomamente i quantitativi continueranno ad esistere probabilmente anche dopo la soppressione del contingentamento e diverranno ancor più importanti. La regolazione dei quantitativi non raggiungerà tuttavia mai il rigore di un contingentamento. Il prezzo del latte e la quantità di latte
prodotta saranno dunque molto più vicini all'equilibrio del mercato. La regolazione su base privata dei quantitativi compenserà in primo luogo le fluttuazioni del mercato ed eviterà sbalzi di grande ampiezza. L'estensione delle decisioni relative ai quantitativi ai non membri dell'organizzazione di categoria non cambierà questo stato di cose. L'articolo 9 LAgr costituisce la base legale per restrizioni limitate nel tempo in caso di crisi, ma non per una limitazione durevole dei quantitativi. Una limitazione durevole, che lede gravemente la libertà economica, necessita di una base legale specifica. Invece, il nuovo articolo 36a capoverso 3 LAgr darà la possibilità di fissare gli eventuali limiti (p. es. l'obbligo di concludere contratti di fornitura annuali con determinati valorizzatori o con una determinata organizzazione di valorizzatori) entro i quali potrà essere definita la regolamentazione privata.

6467

Figura 3 Procedura d'adeguamento differenziato dei quantitativi a partire dal maggio 2004 Latte industriale

BO Kä ses ort e

OC tipo di formaggio

BO Kä ses ort e

OC tipo di formaggio

BO Kä ses ort e

OC tipo di formaggio

Produttori

OC tipo di formaggio

org Br ani anc sati he on n -

Organizzazione di categoria

Ind ust rie mil ch

latte industiale

Valorizzatori

Latte esente da insilati

BO Kä ses ort e

Richieste individuali al CF

Modifica dell'OCL da parte del CF

Capoverso 3 (nuovo) Se le decisioni delle organizzazioni di categoria non porteranno a un aumento della quantità totale di latte prodotta, l'economia lattiera rischierà di perdere quote di mercato. Il Consiglio federale deve di conseguenza mantenere la competenza di prendere decisioni divergenti da quelle del settore lattiero. Le riduzioni dei quantitativi di latte non dovrebbero di principio oltrepassare il quantitativo supplementare del 4,5 per cento deciso finora dal Consiglio federale.

2.3 Art. 31

Modifica urgente dell'articolo 31 LAgr Adeguamento del quantitativo totale

Capoversi 2 e 3 (nuovi) Già ora l'evoluzione dei quantitativi smerciati non è la stessa per i diversi latticini. È dunque sempre meno razionale stabilire in modo uniforme la crescita dei quantitativi. Per questa ragione è opportuno iscrivere nella legge la possibilità di adeguare i quantitativi a livello dell'organizzazione di categoria.

Capoverso 4 (nuovo) In virtù dell'articolo 31, il Consiglio federale può adattare al mercato il volume totale dei contingenti. Il capoverso 4 conferisce all'organizzazione di categoria la possibilità, in caso di accordo interno, di adeguare il volume totale. Concretamente, ciò significa che il Consiglio federale modifica l'ordinanza sul contingentamento lattiero e aumenta o riduce i contingenti di conseguenza se le organizzazioni di categoria 6468

hanno preso decisioni dello stesso tenore e indirizzato una richiesta comune al Consiglio federale.

I produttori di latte saranno rappresentati nella Federazione dei produttori svizzeri di latte (PSL). A causa della struttura dell'economia lattiera svizzera, i valorizzatori hanno due rappresentanti: l'associazione dell'Industria lattiera svizzera (AIL) e Fromarte. L'AIL riunisce i trasformatori industriali di latte (latterie e grandi caseifici), nonché i fabbricanti di latte in polvere e i fabbricanti di burro. Fromarte rappresenta le aziende casearie artigianali, che trasformano circa un terzo del volume totale di latte (latte esente da insilati), principalmente in formaggio a pasta dura.

Figura 4 Procedura d'adattamento dei quantitativi da parte dell'organizzazione di categoria Latte industriale

Valorizzatori

Latte esente da insilati

VMI AIL

Fromarte

Einigung Intesa

Produttori

SMP PSL

Decisione equivalente

Richiesta al CF

Modifica dell'OCC da parte del CF

Come nei casi delle organizzazioni di categoria, il Consiglio federale deve poter prendere una decisione divergente rispetto a quella presa dall'insieme del settore qualora l'aumento chiesto sia sproporzionato. Di principio, dovrebbe essere possibile aumentare le quantità in modo illimitato. Per contro, per ragioni di affidabilità e di attuabilità amministrativa, le riduzioni non devono oltrepassare la quantità supplementare del 4,5 per cento stabilita dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale, nel messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola, ha affermato che il prezzo del latte diminuirà notevolmente da qui al 2007 poiché esso segue l'andamento del mercato caseario europeo. Affinché possano essere colte le opportunità offerte dall'apertura del mercato, i contingenti concessi dovrebbero, in contropartita, poter essere aumentati man mano. Se le decisioni del settore dovessero mettere in pericolo questo progetto, il Consiglio federale potrebbe prendere una decisione divergente.

6469

3

Conseguenze

3.1

Per la Confederazione

Le modifiche della LAgr non avranno conseguenze finanziarie dirette per la Confederazione. Qualunque sia il modo di stabilire il quantitativo totale, determinanti rimangono i fondi disponibili per il sostegno del prezzo del latte. Tali fondi sono messi in bilancio ogni anno nel quadro dell'involucro finanziario.

Nessuna conseguenza è prevista a livello di risorse umane.

L'esecuzione delle decisioni relative ai quantitativi differenziati a seconda del settore può comportare un lavoro supplementare dal profilo informatico. I tredici servizi amministrativi incaricati di eseguire il contingentamento lattiero in virtù di un mandato di prestazioni affidato dalla Confederazione sono attrezzati a questo scopo.

3.2

Economia nazionale

Fino a poco tempo fa, gli attori del mercato hanno risentito soltanto in modo marginale degli effetti della liberalizzazione del mercato lattiero, dato che l'evoluzione è stata molto favorevole nel corso dei due primi anni d'applicazione del nuovo regime. Essi hanno dunque percepito solo in parte la necessità di aggiustamenti strutturali e le loro capacità imprenditoriali non erano pienamente utilizzate.

Le cose sono tuttavia cambiate in modo drastico in seguito alle crescenti difficoltà incontrate dal settore a partire da questa primavera. Allo scopo di superare la crisi senza danni macroeconomici gravi, potrebbe essere necessario adeguare i quantitativi. Coinvolgere gli interessati nel processo decisionale e responsabilizzarli maggiormente per quanto concerne il quantitativo da produrre permette anche di prendere decisioni di valorizzazione più razionali dal profilo macroeconomico. È dunque possibile che la maggior parte degli attori del mercato escano dalla crisi rafforzati in quanto imprenditori e in termini di competitività Ci si può aspettare che l'adeguamento differenziato dei quantitativi migliori, senza bisogno di sostegno da parte della Confederazione, la creazione di valore aggiunto nel settore del latte. Fondamentalmente, il Consiglio federale reputa che la soppressione del contingentamento lattiero statale sia la soluzione più razionale sul piano macroeconomico. Gli effetti sono presentati in dettaglio nel messaggio relativo alla politica agricola 2007.

4

Relazioni con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono conformi al diritto internazionale. L'Accordo bilaterale con l'UE non contiene disposizioni che impongono alle parti restrizioni per quanto concerne l'evoluzione futura delle misure destinate a regolare i quantitativi di latte prodotto.

6470

5

Fondamenti giuridici

5.1

Costituzionalità

Le presenti modifiche della LAgr si fondano sull'articolo 104 Cost., che conferisce alla Confederazione competenze estese e compiti importanti in materia di concezione delle misure di politica agricola. Gli adeguamenti proposti si iscrivono nella linea di un proseguimento sistematico della riforma agricola e sono di conseguenza di competenza costituzionale della Confederazione.

5.2

Forma dell'atto

La modifica di legge qui proposta come complemento del messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007) può essere introdotta nella LAgr seguendo la procedura legislativa ordinaria.

Il disciplinamento transitorio proposto deve per contro essere emanato sotto forma di legge federale urgente di durata limitata. In virtù dell'articolo 165 capoverso 1 Cost., una legge federale la cui entrata in vigore non può essere ritardata può essere dichiarata urgente. L'urgenza deriva, nel caso in questione, dalla situazione estremamente tesa del mercato lattiero. Se si vogliono effettivamente conferire al settore lattiero competenze adeguate e affidargli la responsabilità di fissare i quantitativi, il settore deve potere agire rapidamente, vale a dire ancora nell'anno lattiero in corso.

Prima esso potrà prendere una decisione in materia di adeguamento dei quantitativi, più i produttori di latte avranno il tempo di adeguare le loro forniture al nuovo contingente. L'anno lattiero 2002/2003 terminerà il 30 aprile 2003. È dunque opportuno prendere la decisione relativa a questo periodo di contingentamento al più tardi entro la fine dell'anno, ciò che sarebbe impossibile rispettando la scadenza del termine di referendum. È dunque necessario emanare la modifica della legge in occasione della sessione invernale seguendo la procedura speciale e dichiarandone l'urgenza.

La durata di validità di un anno è scelta in modo che il settore lattiero possa prendere la decisione per l'anno lattiero in corso e per l'anno 2003/2004.

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