Legge sulle poste
Disegno
(LPO) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 25 febbraio 20021 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 20022, decreta: I La legge del 30 aprile 19973 sulle poste č modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 e 4 3 La Posta gestisce una rete capillare di uffici postali. In tutte le regioni del Paese tutti i gruppi della popolazione devono poter accedere a un ufficio postale situato a una distanza ragionevole, che offre almeno le prestazioni del servizio universale.
4
La Confederazione indennizza annualmente alla Posta una parte dei costi non coperti dalla rete di uffici postali.
II
1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2002 4581 FF 2002 4593 RS 783.0
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2002-0841