Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Disegno

(LSISA) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

1

La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

2

Sono fatti salvi gli articoli 22b, 22c, 22f, 22g e 25c della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), gli articoli 96-100a e 102 della legge sull'asilo del 26 giugno 19984 (legge sull'asilo) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 19525 sulla cittadinanza.

Art. 2

Tenuta del sistema d'informazione

Ai fini dell'adempimento dei loro compiti legali, l'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati gestiscono congiuntamente un sistema d'informazione.

Art. 3

Scopo del sistema d'informazione

1

Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone del settore dell'asilo.

2

Il sistema coadiuva l'Ufficio federale degli stranieri nell'adempimento dei seguenti compiti:

1 2 3 4 5

a.

la gestione dei dossier delle persone registrate;

b.

il rilascio di permessi per le persone registrate;

RS 101 FF 2002 4181 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0

2002-0693

4199

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

c.

il controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LDDS6 nonché dell'accordo del 21 giugno 19997 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (accordo sulla libera circolazione);

d.

il rilascio e il controllo dei visti;

e.

l'attribuzione di contingenti ai Cantoni;

f.

l'organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;

g.

i compiti di cui alla legge sulla cittadinanza del 29 settembre 19528;

h.

la registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;

i.

l'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione.

3

Il sistema coadiuva l'Ufficio federale dei rifugiati nell'adempimento dei seguenti compiti: a.

la gestione dei dossier delle persone registrate;

b.

il rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;

c.

l'acquisizione di documenti di viaggio e l'organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;

d.

il rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la legge sull'asilo;

e.

l'organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone del settore dell'asilo;

f.

la valutazione delle misure socio-politiche sostenute dall'Ufficio federale dei rifugiati;

g.

l'applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85-87 della legge sull'asilo9.

4 Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

Art. 4 1

6 7 8 9

Contenuto del sistema d'informazione

Il sistema d'informazione contiene: a.

dati concernenti l'identità delle persone registrate;

b.

dati concernenti i compiti specifici delle autorità di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.

RS 142.20 RS 0.142.112.681; RU 2002 1529 RS 141.0 RS 142.31

4200

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

2 Nel sistema d'informazione possono essere trattati segnatamente dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

Art. 5

Responsabilità

1

L'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati condividono la responsabilità della sicurezza del sistema d'informazione.

2 L'Ufficio federale competente secondo l'articolo 3 capoverso 2 o 3 garantisce la legalità del trattamento dei dati personali nella sua sfera di competenza.

Art. 6

Diritto d'accesso e diritto alla rettifica

1

Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD11) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'Ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3.

2 L'articolo 25 LPD disciplina i ricorsi. Questi ultimi vanno indirizzati all'Ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3.

Sezione 2: Trattamento dei dati Art. 7

Autorità competenti

1

L'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e e f e capoverso 2 lettera e nonché con i Cantoni, trattano nel sistema d'informazione i dati personali relativi alla loro sfera di competenza.

2

Si accertano dell'esattezza dei dati personali da essi trattati (art. 5 LPD12).

3 Secondo l'accordo del 6 novembre 196313 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein in materia di stranieri sono considerate autorità cantonali.

4

Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema dalle autorità di cui al capoverso 1.

10 11 12 13

RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1 RS 0.142.115.143

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Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 8

Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente in forma elettronica, all'Ufficio federale degli stranieri e all'Ufficio federale dei rifugiati, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione Art. 9

Procedura di richiamo

1

L'Ufficio federale degli stranieri può permettere l'accesso con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione alle seguenti autorità:

14 15 16 17

a.

autorità cantonali e comunali in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, quelle preposte al mercato del lavoro e alla cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché alle autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;

b.

autorità federali preposte all'asilo, per l'adempimento dei loro compiti giusta la legge sull'asilo14 e la LDDS15;

c.

autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL , del 19 giugno 199516 ; 2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera giusta la legge federale del 21 marzo 199717 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

d.

autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;

e.

posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per il controllo d'identità e il rilascio di visti eccezionali;

f.

rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito della cittadinanza svizzera;

RS 142.31 RS 142.20 RS 172.213.61 RS 120

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Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

g.

Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;

h.

Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

i.

autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

2

L'Ufficio federale dei rifugiati può permettere l'accesso diretto con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione alle seguenti autorità: a.

autorità cantonali e comunali in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, di assistenza sociale e quelle preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché alle autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;

b.

autorità federali competenti in materia di stranieri, per l'adempimento dei loro compiti giusta la LDDS;

c.

autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 della legge sull'asilo, 2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della legge sull'asilo;

d.

autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la legge sull'asilo;

e.

posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per il controllo d'identità e il rilascio di visti eccezionali;

f.

Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;

g.

Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

h.

autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

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Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 10

Concessione dell'accesso

1

La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'Ufficio federale degli stranieri e all'Ufficio federale dei rifugiati, ciascuno nell'ambito della rispettiva sfera di competenza di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3.

2 I collaboratori delle autorità aventi diritto all'accesso possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.

Art. 11

Concessione dell'accesso a terzi incaricati

1

Se l'Ufficio federale degli stranieri, l'Ufficio federale dei rifugiati o le autorità partecipanti al sistema d'informazione di cui all'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LDDS18, la legge sull'asilo19 o la legge sulla cittadinanza20, l'Ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo l'accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.

2 L'Ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3 si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 4: Comunicazione dei dati Art. 12

Ripresa da parte dei Cantoni

1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le competenti autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LDDS21, la legge sull'asilo22 o la legge sulla cittadinanza23.

2

La richiesta va indirizzata all'Ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 e 3.

Art. 13 1

Comunicazione di serie di dati o di elenchi elettronici

L'Ufficio federale degli stranieri può comunicare, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema

18 19 20 21 22 23

RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0

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Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

di informazione alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali: a.

autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1;

b.

autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 199224 sulla statistica federale;

c.

terzi incaricati giusta l'articolo 11.

2

L'Ufficio federale dei rifugiati può comunicare, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali: a.

autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2;

b.

autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;

c.

terzi incaricati giusta l'articolo 11;

d.

Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti affidati dalla legge sull'asilo25 alle istituzioni di soccorso autorizzate;

e.

terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della legge sull'asilo, per l'adempimento dei loro compiti;

f.

Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

Art. 14

Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, l'Ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può, dietro richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15

Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD26, dagli articoli 22c e 25c LDDS27 nonché dagli articoli 97 e 98 della legge sull'asilo28.

24 25 26 27 28

RS 431.01 RS 142.31 RS 235.1 RS 142.20 RS 142.31

4205

Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Sezione 5: Disposizioni esecutive Art. 16

Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD29) controlla il rispetto della protezione dei dati nella sua sfera di competenza.

Art. 17

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Esso disciplina segnatamente: a.

le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e trattamento);

b.

le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;

c.

la durata di conservazione dei dati;

d.

l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 18

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 1. Legge federale del 26 marzo 193130 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 22d e 22e Abrogati 2. Legge sull'asilo del 26 giugno 199831 Art. 100

Sistema d'informazione

1

Le autorità di ricorso gestiscono un sistema d'informazione per la registrazione dei ricorsi che pervengono loro, il controllo delle pratiche e l'allestimento di statistiche.

2 Tali sistemi possono contenere dati degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura in cui ciò sia necessario all'adempimento del compito legale.

29 30 31

RS 235.1 RS 142.20 RS 142.31

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Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art.100a

Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L'Ufficio federale, in collaborazione con le autorità di ricorso della Confederazione e con le competenti autorità cantonali, può gestire un sistema informatizzato di fascicoli personali e di documentazione.

Art. 101 Abrogato Art. 19

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3458

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