Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 1° ottobre 2001, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re «Dr B. Laubscher et Dr Craig Lofthouse (chef de clinique) Hôpital Pourtalès, service de pédiatrie; Evaluation rétrospective de la qualité du dépistage des dysplasies des hanches des nourrissons neuchâtelois» concernente la domanda del 23 febbraio 2001 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide:

Titolari dell'autorizzazione a.

Al dott. med. B. Laubscher, primario del «Service de pédiatrie de l'Hôpital Portalès», in qualità di capo responsabile del progetto, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, alle condizioni e agli oneri indicati più sotto, per prendere visione di dati non anonimizzati.

Egli è inoltre reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

b.

Al dott. med. C. Lofthouse, in qualità di capoclinica, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, alle condizioni e agli oneri indicati più sotto, per prendere visione di dati non anonimizzati.

Egli è inoltre reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a.

La presente autorizzazione libera i medici dei sei centri di radiodiagnostica del Cantone di Neuchâtel nonché i pediatri, i medici generalisti e ortopedici del suddetto Cantone che hanno trattato un bambino nel 2000 per un'anomalia delle anche, dal segreto professionale nei confronti dei titolari dell'autorizzazione, per l'ottenimento di dati relativi ai loro pazienti che non hanno potuto dare il loro consenso perché sono deceduti, si sono resi irreperibili o non hanno reagito alla richiesta.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non si impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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2001-2850

Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321bis CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Evaluation rétrospective de la qualité du dépistage des dysplasies des hanches des nourrissons neuchâtelois».

Tipo di conservazione dei dati e diritto d'accesso Il dott. med. B. Laubscher è tenuto a garantire la protezione dei dati comunicati.

Oneri a.

I dati non anonimizzati devono essere conservati sotto chiave. L'accesso deve essere protetto mediante una password.

b.

L'accesso ai dati non anonimizzati è limitato ai titolari dell'autorizzazione.

c.

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati ad informare per scritto i medici dei sei centri di radiodiagnostica nonché i pediatri, i medici generalisti e ortopedici, che hanno trattato un bambino nel 2000 per un'anomalia alle anche, sull'estensione dell'autorizzazione. I medici interessati devono essere resi attenti del fatto che, nonostante l'autorizzazione, possono essere perseguiti penalmente se trasmettono i dati raccolti dopo il 1° gennaio 1996 senza aver previamente informato i pazienti dell'esistenza della ricerca (o delle ricerche) e del loro diritto di veto. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del presidente, per approvazione, al più presto possibile.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7.

Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, previo appuntamento telefonico (031/324 94 02) ed entro il termine di ricorso.

15 gennaio 2002

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dr. iur. F. Werro

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