Circolare alle Cancellerie di Stato dei Cantoni e alle rappresentanze svizzere all'estero concernente i diritti politici degli Svizzeri all'estero del 14 giugno 2002

Il Dipartimento federale degli affari esteri, visto l'articolo 18 dell'ordinanza del 16 ottobre 19911 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero emana la seguente circolare

1. Osservazioni preliminari L'ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero prevede nell'articolo 3 capoverso 1 che gli Svizzeri all'estero che intendono continuare a esercitare i diritti politici debbano rinnovare presso il Comune di voto l'annuncio prima della scadenza di un termine di quattro anni dall'ultimo annuncio.

A diverse riprese i membri del parlamento hanno chiesto la soppressione dell'obbligo di rinnovare l'iscrizione nel catalogo elettorale e la sua automazione (mozione Zapfl del 5 ottobre 1999 [99.3496] nonché mozione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 agosto 2001 [01.3427]).

Una rinuncia totale al rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale sarebbe discutibile, poiché le rappresentanze non possono assicurare un controllo degli abitanti completo nei loro circondari consolari, dato che, in assenza delle misure coercitive vigenti in Svizzera, dipendono dalla collaborazione degli immatricolati. La spedizione di materiale elettorale e di voto non solo comporterebbe un onere finanziario e amministrativo difficilmente sostenibile per i Comuni e i Cantoni, ma soprattutto offrirebbe considerevoli possibilità di manipolazione. Le spese derivanti dalla conferma dell'iscrizione nel catalogo elettorale, necessaria ogni quattro anni, è in linea di principio accettabile.

Il Consiglio federale ha tuttavia deciso di semplificare la procedura per il rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale: gli Svizzeri all'estero riceveranno periodicamente, insieme al materiale di voto o elettorale, una dichiarazione da firmare che potranno rispedire al Comune di voto firmata, separatamente o insieme alla scheda elettorale o di votazione. L'ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero è perciò completata con l'articolo 3 capoverso 1bis in conformità del quale il Comune di voto invia almeno una volta all'anno agli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto, insieme al materiale di voto, una carta prestampata. Gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto che vogliono rinnovare l'annuncio possono firmare, datare e inviare al Comune di voto la carta insieme al materiale di voto.

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RS 161. 51

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2002-0769

Diritti politici degli Svizzeri all'estero

2. Procedura Il DFAE prevede le seguenti disposizioni esecutive per il rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale: Il DFAE mette a disposizione dei Cantoni e dei Comuni un modulo in tre lingue per il rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale (vedi allegato). All'occorrenza il modulo può essere richiesto presso: Servizio degli Svizzeri all'estero del DFAE, Bundesgasse 32, 3003 Berna.

Cantoni e Comuni si assumono le spese di stampa e gli ulteriori costi supplementari legati alla spedizione dei moduli.

I Comuni di voto inviano almeno una volta all'anno a tutti gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto, insieme al materiale elettorale e di voto, il modulo per il rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale. Ai Comuni di voto è dato scegliere se allegare detto modulo in occasione di tutte le votazioni.

Il rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale presso i Comuni di voto competenti può avvenire anche per scritto, ad esempio con una lettera, o di persona.

Con il modulo previsto a tale scopo il Comune di voto conferma direttamente agli Svizzeri all'estero, come finora, il rinnovo dell'annuncio.

Gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto che non rinnovano il loro annuncio entro i termini stabiliti, dopo quattro anni dal loro ultimo annuncio sono radiati, come finora, dal registro elettorale.

Nel caso non avvenga il rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale, il Comune di voto lo annuncia alla rappresentanza svizzera presso la quale lo Svizzero all'estero è immatricolato, nonché ai Comuni di origine.

14 giugno 2002

Dipartimento federale degli affari esteri: Joseph Deiss

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Diritti politici degli Svizzeri all'estero

Allegato

Rinnovo dell'iscrizione nel registro elettorale del Comune di .............................

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, gli Svizzeri all'estero che intendono continuare a esercitare i diritti politici devono rinnovare l'annuncio presso il loro Comune di voto prima della scadenza di un termine di quattro anni dall'ultimo annuncio.

Il vostro Comune di voto vi invia perciò almeno una volta all'anno il presente modulo per il rinnovo della vostra iscrizione nel catalogo elettorale. Se intendete rinnovare il vostro annuncio, vogliate rispedire al vostro Comune di voto il presente modulo debitamente compilato insieme al materiale di voto. Senza la relativa notifica, entro quattro anni dall'ultimo annuncio sarete radiati dal registro elettorale.

Name Nom Cognome ....................................................................................................................

Vorname(n) Prénom(s) Nome(i).......................................................................................................

lediger Name Nom de jeune fille Cognome da nubile .....................................................................................

Geburtsdatum date de naissance Data di nascita ............................................................................................

Genaue Adresse im Ausland Adresse exacte à l'étranger Indirizzo esatto all'estero ............................................................................

Datum und Unterschrift Date et signature Data e firma ...............................................................................................

Misure obbligatorie per garantire la segretezza del Suo voto Il presente formulario va inserito in una busta separata chiusa con la sola indicazione «Rinnovo dell'iscrizione» (senza indicazioni supplementari); questa busta va inserita nella busta di risposta più grande. Il voto va inserito separatamente nella busta di risposta grande, in nessun caso va messo nella busta chiusa contenente il formulario.

Vogliate comunicare i cambiamenti di indirizzo alla competente rappresentanza svizzera all'estero presso la quale siete immatricolati.

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