02.031 Messaggio concernente la proroga di misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione del 10 aprile 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione i disegni di due leggi federali concernenti la proroga di misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 aprile 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-0647

3235

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Decreto federale urgente del 19 marzo 1999

Il decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, emanato il 19 marzo 1999 (RU 1999 1287; FF 1999 1025), prevede sgravi per il commercio di eurobbligazioni: in questo ambito è stata soppressa la tassa di negoziazione, al fine di attirare in Svizzera le transazioni con i clienti esteri. Da tale tassa sono state inoltre sgravate le transazioni concluse alla nuova borsa dei derivati Eurex. Senza questa modifica, sulla medesima fornitura di titoli la tassa di negoziazione sarebbe stata riscossa addirittura due volte. Un'ulteriore misura concerne i negoziatori esteri affiliati alla Borsa svizzera: questi «Remote Members» sono soggetti alla tassa di negoziazione per i titoli svizzeri trattati alla borsa svizzera; tuttavia essi non devono versare alcuna tassa per gli affari «nostro». Tale misura permette di garantire la parità di trattamento fra i membri svizzeri e i membri esteri della Borsa svizzera (SWX). Per quanto concerne le ripercussioni finanziarie delle misure menzionate, nel messaggio del 14 dicembre 1998 abbiamo affermato che la diminuzione delle entrate valutata a circa 20 milioni di franchi rappresenta un onere che rientra nel normale margine di fluttuazione degli attuali proventi della tassa di negoziazione.

Il decreto federale urgente del 19 marzo 1999 è di durata limitata. Permane in vigore fino all'entrata in vigore di una legislazione federale che lo sostituisce, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2002.

1.2

Legge federale urgente del 15 dicembre 2000

La legge federale concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, adottata il 15 dicembre 2000 (RU 2000 2991 2993; FF 2000 5098) esonera dalla tassa di negoziazione i seguenti investitori: ­

i fondi d'investimento svizzeri ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento;

­

i fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento;

­

gli Stati esteri e le banche centrali;

­

gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;

­

gli istituti esteri di previdenza professionale e

­

le società d'assicurazione sulla vita.

Sono inoltre esonerate le negoziazioni presso la nuova borsa di Londra (virt-x). Tali sgravi mirano a impedire che le banche svizzere siano svantaggiate quando trattano titoli svizzeri presso una borsa estera. Oltre alle società e alle cooperative svizzere nel cui bilancio figurano oltre 10 milioni di franchi in titoli e partecipazioni, sono

3236

parimenti considerati negoziatori esteri, ai sensi della legge federale del 15 dicembre 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione: ­

gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata, i cui attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili;

­

la Confederazione, i Cantoni e i Comuni politici nonché

­

gli istituti svizzeri della previdenza sociale.

Le società d'assicurazione sulla vita svizzere, finora già considerate negoziatori di titoli, permangono soggetti alla tassa di negoziazione per le loro transazioni sui titoli. La riduzione annuale delle entrate derivante da tali misure ammonta a circa 220 milioni di franchi sulla base dell'anno 1999 e a circa 310 milioni di franchi sulla base dell'anno 2000.

Anche la legge federale urgente del 15 dicembre 2000 è di durata limitata e permane in vigore al più tardi fino al 31 dicembre 2002.

1.3

Interventi parlamentari

Insieme al decreto federale urgente del 19 marzo 1999, ambedue le Camere federali hanno approvato anche due mozioni di tenore equivalente, depositate dalle rispettive commissioni dell'economia e dei tributi: A seguito dei provvedimenti urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, il Consiglio federale è incaricato di preparare una soluzione che, con una perdita di gettito il più possibile esigua, garantisca la competitività della piazza finanziaria svizzera (borsa e banche) in materia di tassa di bollo di negoziazione.

La relativa modifica della legge federale sulle tasse di bollo deve avvenire rapidamente e secondo necessità, di modo che possa entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2003.

Il 31 gennaio 2000 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha depositato la seguente mozione: Il Consiglio federale è invitato a presentare entro il 30 settembre 2000 un messaggio concernente la legge federale sulle tasse di bollo al fine di sopprimere la tassa di negoziazione sui titoli nei settori minacciati di essere trasferiti all'estero.

Le Camere hanno approvato la mozione.

1.4

Messaggio concernente il pacchetto fiscale 2001

Oltre all'imposizione della famiglia e del valore locativo, il messaggio del 28 febbraio 2001 concernente il pacchetto fiscale 2001 (FF 2001 2655) comprende anche la tassa di negoziazione. Il nostro Consiglio ha proposto di trasporre nel diritto ordinario sia le misure urgenti adottate il 19 marzo 1999 in materia di tassa di negoziazione sia le misure adottate nel quadro della legge federale urgente del 15 dicembre 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione.

3237

2

Necessità di una proroga

Il 26 settembre 2001 il Consiglio nazionale si è chinato sul disegno di modifica della legge sulle tasse di bollo. La trasposizione del decreto federale urgente del 19 marzo 1999 e della legge federale urgente del 15 dicembre 2000 nel diritto ordinario non ha sollevato dissensi. L'unica differenza rispetto al nostro disegno consiste nell'introduzione di sgravi supplementari da parte del Consiglio nazionale: lo stesso ha infatti deciso che le casse pensioni svizzere e gli istituti d'assicurazione sulla vita svizzeri non devono più rientrare nella categoria dei negoziatori di titoli assoggettati alla tassa. Inoltre, le casse pensioni e gli istituti di assicurazione sulla vita devono essere considerati in quanto investitori esonerati, per i quali le banche indigene non sono di conseguenza più tenute a versare la tassa di negoziazione. La Camera bassa si è inoltre dichiarata favorevole all'esonero della clientela commerciale con domicilio all'estero dalla tassa di negoziazione.

La commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha avviato in ottobre 2001 i dibattiti relativi al pacchetto fiscale 2001. Data l'importanza di tale oggetto, l'esame preliminare richiederà ancora un certo lasso di tempo. Le vostre Camere non saranno quindi in grado di adottare la modifica della legge sulle tasse di bollo durante la prossima sessione estiva. La prevista data d'entrata in vigore della legge sulle tasse di bollo parzialmente modificata non potrà essere rispettata a causa del ritardo che i dibattiti parlamentari accuseranno sulla tabella di marcia e in considerazione del termine di referendum e di un'eventuale votazione. Di conseguenza, il decreto federale urgente del 19 marzo 1999 e la legge federale urgente del 15 dicembre 2000 non potranno essere sostituite ­ come si era previsto inizialmente ­ il 1° gennaio 2003 dalla modifica della legge sulle tasse di bollo. Se si vuole impedire che gli atti normativi urgenti decadano il 31 dicembre 2002 lasciando il posto al vecchio diritto, occorre prorogarne la durata di validità.

I presenti disegni di legge prevedono una proroga di tre anni della durata di validità del decreto federale urgente del 19 marzo 1999 e della legge federale urgente del 15 dicembre 2000 e non apportano modifiche materiali agli stessi. Il Parlamento avrà in tal modo sufficiente
tempo a disposizione per discutere la revisione parziale della legge sulle tasse di bollo. La proroga proposta include una certa riserva, fermo restando l'obiettivo dell'entrata in vigore del nuovo diritto ordinario il 1° gennaio 2004 o 2005.

Essa permette tuttavia di evitare che il Consiglio federale debba chiedere d'urgenza una nuova proroga qualora il pacchetto fiscale subisse ulteriori ritardi. Siccome le due leggi concernenti la proroga delle misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione sottostanno al referendum facoltativo, riteniamo utile che le due Camere l'adottino durante la sessione estiva 2002, secondo la procedura speciale prevista nell'articolo 11 capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11).

3238

3

Conseguenze

3.1

Conseguenze finanziarie

3.1.1

Per la Confederazione

Nel nostro messaggio del 14 dicembre 1998 (FF 1999 853) avevamo valutato che l'applicazione del decreto federale urgente del 19 marzo 1999 avrebbe implicato una diminuzione delle entrate pari a circa 20 milioni di franchi. La flessione delle entrate riconducibile alla legge federale del 15 dicembre 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione è valutata a circa 220 milioni di franchi sulla base dell'anno 1999, rispettivamente a 310 milioni di franchi sulla base dell'anno 2000. La proroga del diritto urgente proposta in questa sede non comporterà ulteriori riduzioni di entrate.

3.1.2

Per i Cantoni

Per i Cantoni, i quali non partecipano più al provento delle tasse di bollo, non vi è alcuna diminuzione delle entrate.

3.2

Conseguenze sull'effettivo del personale

3.2.1

Per la Confederazione

La proposta proroga del diritto urgente non implica alcun cambiamento dell'effettivo del personale.

3.2.2

Per i Cantoni

I Cantoni non partecipano all'esecuzione della legge sulle tasse di bollo. Le misure proposte non hanno quindi incidenza sugli effettivi del personale dei Cantoni.

3.3

Conseguenze economiche

Sia il decreto federale urgente del 19 marzo 1999 sia la legge federale del 15 dicembre 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione mirano a potenziare la competitività internazionale delle banche svizzere e delle società finanziarie, permettendo alle stesse - come già la revisione della legge del 4 ottobre 1991 - di mantenere sul mercato indigeno le transazioni e di ricuperarne altre. Nel contempo occorre però anche impedire in primo luogo che le banche svizzere trasferiscano nelle loro filiali estere la gestione patrimoniale e i posti di lavoro dei negoziatori di titoli da esse impiegati; in secondo luogo, che la concorrenza estera possa aumentare la sua quota di mercato a causa della tassa di negoziazione.

3239

4

Programma di legislatura

Nel rapporto concernente il programma di legislatura 1999-2003 abbiamo annunciato che avremmo proposto un'ulteriore soluzione nell'ambito della tassa di negoziazione (FF 2000 2037 segg., 2052). Siffatta soluzione è integrata nel messaggio del 28 febbraio 2001 sul pacchetto fiscale 2001.

5

Relazione con il diritto internazionale

5.1

Unione europea

L'Unione europea non ha adottato direttive concernenti la tassa di negoziazione.

5.2

GATS

Conformemente al principio del domicilio previsto nell'Accordo generale sugli scambi di servizi GATS dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è vietato discriminare offerenti esteri di servizi finanziari imponendo loro tributi più elevati. Il decreto federale urgente del 19 marzo 1999 e la legge federale del 15 dicembre 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione non implicano una discriminazione di questo genere.

6

Costituzionalità

Il decreto federale urgente del 19 marzo 1999 e la legge del 15 dicembre 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione sono retti dagli articoli 132 capoverso 1 e 134 della Costituzione federale. Nulla si oppone a una proroga di atti legislativi urgenti.

3378

3240