Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2000­2003 del 22 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19982, decreta:

Art. 1 I sussidi di cui al presente decreto sono versati alle scuole universitarie professionali definite nella legge federale del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP).

Art. 2 Per le spese d'esercizio negli anni 2000­2003 è fissato un importo massimo di 847 milioni di franchi.

Le relative quote annue ammontano a: 2000 200 milioni di franchi 2001 207 milioni di franchi 2002 215 milioni di franchi 2003 225 milioni di franchi Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999:

Consiglio nazionale, 22 settembre 1999:

Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz

La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker

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Questa disposizione corrisponde all'articolo 167 della Costituzione del 18 aprile 1999 (RS 101).

FF 1999 243 RS 414.71; RU 2002 953

1999-5454

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