Legge federale sull'affitto agricolo

Disegno

(LAAgr) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19852 sull'affitto agricolo è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. b 1

La presente legge si applica all'affitto di: b.

aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1 e 2 della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale;

Art. 4 cpv. 2 Abrogato Art. 5 cpv. 2 2 Il discendente può opporre questo diritto a un terzo soltanto se ne è fatta menzione nel registro fondiario.

Titolo prima dell'art. 21a (nuovo)

Sezione 7: Obblighi dell'affittuario e del locatore Art. 21a (nuovo) Obbligo di gestire la cosa affittata 1 L'affittuario deve gestire accuratamente la cosa affittata e segnatamente provvedere a una redditività durevole del suolo.

2 L'obbligo di gestire incombe personalmente all'affittuario. Questi può tuttavia, sotto la sua responsabilità, affidare la gestione della cosa affittata a famigliari, impiegati, membri di una comunità aziendale di cui fa parte o far eseguire singoli lavori da terzi.

1 2 3

FF 2002 4208 RS 221.213.2 RS 211.412.11

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2002-0712

Affitto agricolo. LF

Titolo prima dell'art. 22 Abrogato Art. 22a

Migliorie e modificazioni da parte dell'affittuario

1

L'affittuario può procedere soltanto con il consenso scritto del locatore a migliorie e modificazioni della cosa affittata che vanno al di là dell'ordinaria manutenzione nonché a cambiamenti nella gestione della cosa che potrebbero assumere un'importanza essenziale oltre la durata dell'affitto.

2

Il locatore che ha dato il suo consenso può esigere il ripristino dello stato originale solo se ciò è stato convenuto per scritto.

Art. 22b (nuovo) Violazione degli obblighi dell'affittuario Il locatore può disdire l'affitto per scritto entro sei mesi per la primavera successiva o l'autunno successivo se, nonostante l'ingiunzione scritta o l'esortazione del locatore, l'affittuario a.

continua a violare l'obbligo di gestire di cui all'articolo 21a;

b.

continua a violare l'obbligo di manutenzione di cui all'articolo 22 capoverso 3;

c.

non elimina entro un termine adeguato una miglioria o una modificazione di cui all'articolo 22a, eseguita senza il consenso scritto del locatore.

Art. 31 cpv. 2 lett. a e b, cpv. 2bis lett. a nonché cpv. 3 2

L'autorizzazione è rilasciata solo se è adempiuta una delle condizioni seguenti: a.

Abrogata

b.

già prima dell'affitto particella per particella era sufficiente meno di un'unità standard e mezza di manodopera per gestire l'azienda agricola.

2bis

L'autorità permette inoltre l'affitto particella per particella di un'azienda agricola

se: a.

3

Abrogata

Abrogato

Art. 33

Opposizione

1

Può essere fatta opposizione contro l'affitto complementare di un fondo che, secondo l'uso locale, è situato fuori del raggio d'esercizio dell'azienda dell'affittuario complementare.

2

Sono legittimate a fare opposizione le persone che hanno un interesse degno di protezione e le autorità designate dal Cantone.

3 L'opposizione va fatta presso l'autorità competente entro tre mesi da quando l'interessato ha avuto conoscenza della conclusione del contratto. Dopo sei mesi

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dall'inizio dell'affitto, sono ricevibili soltanto le opposizioni fatte dalle autorità; il diritto d'opposizione delle autorità è perento dopo due anni dall'inizio dell'affitto.

Titolo prima dell'art. 35a (nuovo)

Capitolo 4: Fitto Sezione 1: Principi Art. 35a (nuovo) Disposizioni contrattuali 1 Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura. Nella mezzadria il diritto dell'affittuario ai frutti è regolato dall'uso locale, salvo patto contrario.

2

Salvo patto contrario, le spese accessorie sono a carico dell'affittuario.

Titolo prima dell'art. 36 Abrogato Art. 36 rubrica Restrizioni di diritto pubblico Art. 43 cpv. 2 2

L'opposizione va fatta entro tre mesi da quando l'autorità interessata ha avuto conoscenza della conclusione del contratto o dell'adeguamento del fitto, ma al più tardi entro due anni dall'inizio dell'affitto o dal momento dell'adeguamento del fitto.

Art. 58 cpv. 1 1 Gli atti legislativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 60 rubrica Disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore il 20 ottobre 1986 Art. 60a (nuovo) Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

1 I contratti d'affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze di dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) rimangono in vigore come tali per la durata legale dell'affitto o per una durata contrattuale più lunga.

2

Se un siffatto contratto è disdetto per la fine della durata dell'affitto e l'affittuario chiede la protrazione giudiziale, l'intenzione del locatore di affittare l'azienda particella per particella non impedisce che si possa ragionevolmente pretendere da lui la protrazione dell'affitto.

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II 1 La 2

presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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