Allegato 2 Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia Firmato il 21 giugno 2001

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (qui di seguito: gli Stati dell'AELS) e la Repubblica di Croazia (qui di seguito: Croazia), qui di seguito designati le Parti: richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica in Europa e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo; considerata l'importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell'AELS e la Croazia, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata il 19 giugno a 2000 a Zurigo, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli; ribadito l'impegno e l'intenzione degli Stati dell'AELS e della Croazia di rafforzare il Patto di stabilità per l'Europa sudorientale; ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e sulle libertà fondamentali e richiamati i principi della Carta delle Nazioni Unite; animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale; nell'osservanza dei diritti e degli obblighi reciproci risultanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito designata OMC), nonché da ulteriori strumenti della cooperazione multilaterale e bilaterale; determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; disposti a esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche allo scopo di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo;

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Dal testo originale inglese.

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convinti che il presente Accordo istituisce condizioni che favoriscono le relazioni reciproche nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti; hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (qui di seguito designato Accordo): Art. 1

Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e la Croazia instaurano una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, si prefigge di: (a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell'AELS e la Croazia e, in tal modo, favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condizioni di vita e dell'occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria; (b) garantire gli scambi tra le Parti in condizioni di equa concorrenza; (c) contribuire all'integrazione economica europea, allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale mediante l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali.

Art. 2

Campo d'applicazione

Il presente accordo si applica: (a) ai prodotti considerati nei capitoli 25-97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (HS), esclusi i prodotti elencati nell'Allegato I; (b) al pesce e agli altri prodotti del mare, come è disciplinato nell'Allegato II, originari di uno Stato dell'AELS o della Croazia.

2. La Croazia e ogni singolo Stato dell'AELS hanno concluso accordi bilaterali sul commercio dei prodotti agricoli. Tali accordi sono parte integrante degli strumenti per l'instaurazione di una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Croazia.

Art. 3

Regole d'origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale

1. L'Allegato III stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

2. L'Allegato IV stabilisce le regole per l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

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Art. 4

Dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente

1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e la Croazia non sarà introdotto alcun nuovo dazio di importazione né alcun gravame con effetto equivalente.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell'AELS o dalla Croazia, tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, fatte salve le disposizioni contenute nell'Allegato V.

Art. 5

Dazi di base

1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive previste dal presente Accordo è il tasso della nazione più favorita (NPF) applicato il 1°gennaio 2001.

2. Se, prima, durante o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, in particolare se si tratta di una riduzione stabilita conformemente ai negoziati multilaterali dell'OMC, i dazi ridotti sostituiscono il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 dal momento in cui tali riduzioni sono applicate o dall'entrata in vigore del presente Accordo, se questa ha luogo successivamente.

3. I dazi ridotti calcolati secondo l'Allegato V sono applicati arrotondandoli alla cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.

Art. 6

Dazi fiscali

Le disposizioni dell'articolo 5 sono pure applicabili ai dazi fiscali.

Art. 7

Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente

1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e la Croazia non sarà introdotto alcun nuovo dazio di esportazione né alcun gravame con effetto equivalente.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono, per i prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS e dalla Croazia, i dazi di esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente.

Art. 8

Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente

1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e la Croazia non saranno introdotte restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione né alcun provvedimento con effetto equivalente.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell'AELS o dalla Croazia, le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e i provvedimenti con effetto equivalente.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

Art. 9

Monopoli di Stato

1. Gli Stati dell'AELS e la Croazia operano affinché i monopoli di Stato a carattere commerciale siano strutturati, fatte salve le eccezioni enunciate nell'Allegato VI, in modo da escludere, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell'AELS e della Croazia per quanto riguarda le condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti. L'approvvigionamento e la commercializzazione devono essere conformi a considerazioni di ordine commerciale.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti delle Parti de iure o de facto, controllano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni tra le Parti. Tali disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.

Art. 10

Regolamenti tecnici

1. Le Parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione di conformità; esse favoriscono in particolare, mediante provvedimenti adeguati, l'im piego di soluzioni adottate su scala soprattutto europea. Il Comitato misto stabilisce le linee di condotta per l'applicazione del presente paragrafo.

2. Le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto se una delle Parti ritiene che l'altra abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata.

3. L'obbligo delle Parti di notificare i propri regolamenti tecnici è disciplinato dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Art. 11

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Nei settori della protezione fitosanitaria e sanitaria, le Parti applicano le loro prescrizioni in modo non discriminatorio e si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero ostacolare inopportunamente gli scambi commerciali.

2. I principi presentati nel paragrafo 1 sono applicati conformemente all'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.

Art. 12

Dazi e regolamenti interni

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi dazio interno, provvedimento o pratica fiscale conformemente all'articolo III dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (qui di seguito: GATT 1994) e agli altri accordi pertinenti dell'OMC.

2. Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso dei dazi interni superiore all'importo del dazio diretto o indiretto che ha gravato tali prodotti.

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Art. 13

Pagamenti e trasferimenti

1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell'AELS e la Croazia, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte nel quale risiede il creditore non sono soggetti a restrizione alcuna.

2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l'accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali cui partecipa un residente.

3. Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e ai redditi da queste derivanti.

Art. 14

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'Allegato VII del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'articolo 3 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (qui di seguito: ADPIC).

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Conformemente all'articolo 4 lettera d dell'Accordo sugli ADPIC, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità derivanti da accordi internazionali entrati in vigore prima del presente Accordo e notificati alle altre Parti al più tardi sei mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo sono esenti da tale obbligo, purché non ne risulti una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini delle altre Parti. Le Parti sono esonerate dall'obbligo di notificazione alle altre Parti se hanno già provveduto alla notificazione al Consiglio degli ADPIC. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell'Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Le Parti, su domanda di una di esse, convengono di modificare le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell'Allegato VII, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

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Art. 15

Appalti pubblici

1. Le Parti considerano l'obiettivo di una liberalizzazione effettiva dei loro appalti pubblici, secondo i principi della non discriminazione e della reciprocità, come parte integrante del presente Accordo.

2. Dall'adesione di tutte le Parti all'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici i diritti e i doveri delle Parti nel settore degli appalti pubblici sono disciplinati dal suddetto accordo. Le Parti, in seno al Comitato misto, si adoperano congiuntamente per raggiungere un grado di liberalizzazione dei mercati degli appalti pubblici superiore a quello previsto dall'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

3. Qualora la Croazia non avesse aderito all'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici entro il 1°gennaio 2004, le Parti elaborano regole relative agli appalti pubblici in seno al Comitato misto. Dette regole tengono conto dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici. La Croazia si adopera per aderire il più rapidamente possibile all'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

Art. 16

Servizi e investimenti

1. Le Parti riconoscono l'importanza crescente dei servizi e degli investimenti nelle loro economie nazionali. Nei loro sforzi volti a sviluppare e a estendere progressivamente la loro cooperazione, esse agiscono congiuntamente allo scopo di creare le condizioni quadro favorevoli per promuovere maggiormente gli investimenti e di giungere a una ulteriore liberalizzazione e all'apertura reciproca di mercati nel settore degli scambi di servizi. Si tiene adeguatamente conto degli sviluppi nel quadro dell'OMC.

2. Qualora una Parte, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, concludesse un accordo di libero scambio con uno o più Stati terzi che prevede un miglior trattamento quanto alle prestazioni di servizi, agli investitori o ai loro investimenti rispetto a quello riservato a un'altra Parte, questa Parte garantisce all'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, adeguate opportunità di negoziazioni al fine di raggiungere un'equità di trattamento.

3. Su richiesta di una Parte, ciascuna delle Parti si adopera per mettere a disposizione informazioni sui provvedimenti che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni di servizi o sugli investimenti.

4. Le Parti promuovono la cooperazione tra i loro servizi competenti in vista di un riconoscimento reciproco dell'omologazione e della certificazione di prestatori di servizi professionali.

5. Gli Stati dell'AELS e la Croazia esaminano in seno al Comitato misto gli sviluppi nel settore degli investimenti e delle prestazioni di servizi nell'intento di sviluppare e approfondire le relazioni reciproche nel quadro del presente Accordo.

Art. 17

Eccezioni generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli ani1256

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mali o di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell'oro e dell'argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformi alle restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.

Art. 18

Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: (a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; (b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali: (i) relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l'approvvigionamento di uno stabilimento militare; o (ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; o (iii) adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Art. 19

Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e la Croazia: (a) gli accordi tra aziende, le decisioni d'associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che mirano o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; (b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali le Parti hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de iure o de facto, l'adempimento particolare di compiti ad esse impartiti.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non devono essere interpretate come obblighi immediati risultanti per le aziende.

4. Qualora una Parte ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le Parti interessate sostengono il Comitato misto con ogni mezzo necessario per l'esame del caso e aboliscono all'occorrenza la pratica contestata. Se entro la scadenza stabilita dal Comitato misto la Parte implicata non 1257

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ha posto fine alla pratica contestata oppure se il Comitato misto non è in grado, al termine delle consultazioni o dopo trenta giorni dopo aver sollecitato dette consultazioni, di raggiungere un'intesa, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati volti a porre rimedio alle difficoltà derivanti dalle pratiche in questione. L'applicazione e la revoca di tali provvedimenti è retta dalle disposizioni dell'articolo 28.

Art. 20

Sovvenzioni

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dalle disposizioni dell'articolo XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, fatte salve le disposizioni specifiche del presente articolo.

2. Le Parti assicurano la trasparenza per quanto concerne i provvedimenti di sovvenzionamento mediante lo scambio delle loro notificazioni annuali conformemente all'articolo XVI: 1 del GATT 1994 e dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

3. Prima di iniziare una procedura d'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in Croazia o in uno Stato dell'AELS conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura lo notifica per scritto alla Parte dei prodotti in questione e attende sino alla scadenza di trenta giorni, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notificazione.

Art. 21

Antidumping

1. I diritti e gli obblighi delle Parti quanto all'applicazione delle misure antidumping sono retti dall'articolo VI del GATT 1994 nonché dall'Accordo dell'OMC concernente l'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994.

2. Dacché uno Stato dell'AELS o la Croazia, secondo il caso, ha ricevuto una domanda correttamente documentata e prima dell'apertura di un'inchiesta conformemente all'accordo di cui al paragrafo 1, detta Parte lo notificha per scritto alla Parte le cui merci sono sospettate di essere l'oggetto di una pratica di dumping e permetterà la tenuta di consultazioni al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe. Il risultato delle consultazioni è comunicato alle altre Parti.

3. Su richiesta di una Parte, le Parti esaminano il contenuto del presente articolo in seno al Comitato misto.

Art. 22

Difficoltà settoriali e regionali

1. Qualora, in base al presente Accordo, l'aumento delle importazioni di un prodotto di una Parte verso un'altra Parte assuma determinate proporzioni, e qualora queste importazioni maggiorate avvengano in condizioni tali da

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(a) compromettere o minacciare di compromettere seriamente l'industria indigena dei prodotti di ugual natura o in concorrenza diretta con essi nella regione della Parte importatrice, oppure (b) provocare o minacciare di provocare gravi danni in un settore economico o un serio peggioramento della situazione economica a livello regionale, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati conformemente alle condizioni e alle norme di procedura stabilite nel presente articolo.

2. Detti provvedimenti non devono superare la misura necessaria al superamento delle difficoltà che sono sorte. Essi consistono nella sospensione della diminuzione del dazio doganale prevista nel quadro del presente Accordo per la merce interessata, oppure nell'aumento del dazio doganale per detta merce. Il dazio doganale maggiorato non può tuttavia superare né l'aliquota applicabile alla nazione più favorita (aliquota NPF) valida al momento dell'adozione del provvedimento né essere superiore all'aliquota NPF applicabile il giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo.

3. Detti provvedimenti contengono chiare indicazioni sulla loro graduale revoca nel giro di al massimo un anno. Nel caso di condizioni assai straordinarie possono essere adottati provvedimenti per un periodo massimo di tre anni. Quanto all'importazione di merci che già sono state oggetto di tali provvedimenti, tali misure non possono essere adottate per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine del provvedimento.

4. La Parte che prevede di adottare provvedimenti in conformità del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e al Comitato misto e offre contemporaneamente alle altre Parti compensazioni sotto forma di liberalizzazioni commerciali sostanzialmente equivalenti per importazioni provenienti dalle altre Parti.

5. Il Comitato misto esamina le difficoltà che insorgono e può prendere le decisioni necessarie alla loro soluzione. Qualora entro trenta giorni dal ricorso al Comitato misto non venga presa alcuna decisione, la Parte importatrice può adottare i provvedimenti adatti a porre rimedio al problema e nel caso non siano state convenute compensazioni, la Parte nei confronti della quale sono state adottati i provvedimenti può adottare provvedimenti compensativi. Tali provvedimenti e provvedimenti compensativi si
devono notificare immediatamente al Comitato misto. I provvedimenti compensativi consistono in concessioni dalle ripercussioni commerciali essenzialmente equivalenti oppure corrispondenti al valore dei dazi supplementari previsti a causa di detti provvedimenti di salvaguardia. Nella scelta dei provvedimenti di salvagardia e compensativi sono da preferire quelli che compromettono il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.

6. Qualora condizioni straordinarie e critiche, che richiedono un intervento immediato, impedissero, a seconda del caso, un'informazione o un esame precedenti, la Parte interessata può adottare subito provvedimenti temporanei per affrontare la situazione. Essa ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.

7. I provvedimenti adottati sono oggetto di regolari consultazioni in seno al Comitato misto, al fine di definire un calendario della loro revoca, non appena le condizioni lo permettano.

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Art. 23

Riesportazione e penuria grave

Qualora l'applicazione degli articoli 8 e 9 comporti: (a) la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure (b) una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria; e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest'ultima può adottare provvedimenti adeguati.

2. La Parte che intende adottare provvedimenti conformemente al presente articolo lo notifica immediatamente per scritto alle altre Parti e al Comitato misto. Il Comitato misto esamina la situazione e può prendere tutte le decisioni necessarie alla sua soluzione. Qualora esso non abbia preso una decisione entro trenta giorni da quando si è ricorso ad esso, la Parte interessata può adottare i provvedimenti adeguati per porre rimedio al problema. Il Comitato misto dev'esserne informato immediatamente. Nella scelta dei provvedimenti da adottare sono da preferire quelli che compromettono il meno possibile il funzionamento dell'Accordo.

3. Qualora condizioni straordinarie e critiche, che richiedono un intervento immediato, impedisca, a seconda del caso, un'informazione o un esame precedenti, la Parte interessata può adottare subito provvedimenti temporanei per affrontare la situazione. Essa ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.

4. I provvedimenti adottati sono oggetto di regolari consultazioni in seno al Comitato misto, al fine di definire un calendario della loro revoca, non appena le condizioni lo permettano.

Art. 24

Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1 Le Parti si astengono dall'adottare provvedimenti restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.

2. La Parte che incontra o rischia di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle disposizioni previste dal GATT 1994 e dal relativo Memorando d'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti, provvedimenti restrittivi per gli scambi, che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che non oltrepassino lo stretto necessario per far fronte ai problemi della bilancia dei pagamenti. L'applicazione di tali provvedimenti è retta dalle disposizioni pertinenti dell'articolo XV del GATT 1994.

Art. 25

Comitato misto

1. L'esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto, che agisce contemporaneamente in virtù della Dichiarazione firmata nel giugno 2000 a Zurigo. Ogni Parte è rappresentata in seno al Comitato misto.

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2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto.

Quest'ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nella soppressione degli ostacoli al commercio tra gli Stati dell'AELS e la Croazia.

3. Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo.

In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.

Art. 26

Procedure del Comitato misto

1. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una Parte, ogni volta che lo reputa necessario, ma di regola ogni due anni.

2. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.

3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un'altra data, il giorno in cui è notificata la revoca di tale riserva.

4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che deve disciplinare, fra l'altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione e la durata del mandato del presidente.

5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 27

Adempimento degli obblighi e delle consultazioni

1. Le Parti adottano i provvedimenti necessari all'adempimento degli obblighi che incombono in virtù dell'Accordo. Nel caso di controversie sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo le Parti intraprendono quanto possibile per trovare, mediante la cooperazione e con l'aiuto di consultazioni, soluzioni mutuamente accettabili.

2. Ciascuna Parte può chiedere per scritto l'apertura di consultazioni con ogni altra Parte su un provvedimento esistente o previsto o per qualsiasi altra questione, che a suo parere potrebbe compromettere l'esecuzione dell'Accordo. La Parte che chiede la consultazione lo notifica contemporaneamente per scritto alle altre Parti, fornendo tutte le informazioni utili.

3. Su richiesta di una Parte, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, hanno luogo consultazioni nell'ambito del Comitato misto al fine di trovare una soluzione generalmente accettabile.

Art. 28

Provvedimenti temporanei

Qualora uno Stato dell'AELS ritenga che la Croazia, oppure qualora la Croazia ritenga che uno Stato dell'AELS non adempia agli obblighi conformemente al presente Accordo, e nel caso in cui il Comitato misto non abbia trovato entro tre mesi una soluzione di comune accordo, la Parte svantaggiata può adottare i provvedi-

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menti temporanei adeguati e assolutamente necessari a ristabilire l'equilibrio dei vantaggi derivanti dall'Accordo. Occorre preferire i provvedimenti che compromettano il meno possibile il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati sono da notificare immediatamente alle Parti e al Comitato misto; quest'ultimo, al fine di una loro revoca, tiene regolari consultazioni. Le misure devono essere revocate non appena le condizioni non giustifichino più il loro mantenimento oppure nel caso in cui la controversia sia stata trasmessa all'arbitrato, non appena esiste una decisione del tribunale arbitrale e la si è ottemperata.

Art. 29

Tribunale arbitrale

1. Qualora una controversia fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia composta mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comitato misto entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni, qualsiasi Parte alla controversia può aprire una procedura di arbitrato indirizzando una notifica scritta all'altra Parte. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti al presente Accordo. Se più Parti ricorrono all'arbitrato per la stessa controversia contro la stessa Parte, per giudicare la controversia sarà istituito nella misura del possibile un unico tribunale arbitrale.

2. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati nell'Allegato VIII. La decisione del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.

Art. 30

Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano e riesaminare il presente Accordo in funzione degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell'OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale possibilità e di presentare, alla loro attenzione, eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le loro procedure.

Art. 31

Assistenza tecnica

Nell'intento di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le Parti convengono sulle modalità di assistenza tecnica e di cooperazione delle rispettive autorità, in particolar modo negli ambiti della proprietà intellettuale, delle dogane e dei regolamenti tecnici. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.

Art. 32

Allegati

Gli Allegati del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.

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Art. 33

Emendamenti

1. Gli emendamenti al presente Accordo, eccettuati quelli menzionati nell'articolo 32, approvati dal Comitato misto sono sottoposti alle Parti per accettazione, ratifica o approvazione.

2. Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Governo depositario.

Art. 34

Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ogni Stato dell'AELS e la Croazia, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell'AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.

Art. 35

Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica sul territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni del dell'Allegato IX.

Art. 36

Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero e altri accordi preferenziali

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime istituito dal presente Accordo.

Art. 37

Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l'adesione, che deve essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate, di cui fissa nel contempo le modalità e le condizioni. Lo strumento d'adesione è depositato presso il Governo depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Art. 38

Ritiro e scadenza

1. Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notificazione scritta, trasmessa per la via diplomatica, al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione da parte del Governo depositario.

2. Se la Croazia si ritira, l'Accordo scade al termine del periodo di preavviso.

1263

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

3. Qualsiasi Stato membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2002 per i firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Governo depositario, a condizione che la Croazia abbia anch'essa depositato il suo strumento di ratifica o di accettazione.

2. Per i firmatari che depositano lo strumento di ratifica o di accettazione dopo il 1°gennaio 2002, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di tale strumento, a condizione che, per la Croazia, l'Accordo entri in vigore al più tardi alla stessa data.

3. Qualora le disposizioni del diritto costituzionale lo consentano, ogni Parte può applicare provvisoriamente il presente Accordo durante un periodo iniziale a decorrere dal 1°gennaio 2002 a condizione che al contempo per la Croazia esso entri in vigore o sia applicato provvisoriamente. L'applicazione provvisoria dell'Accordo è notificata al Governo depositario.

Art. 40

Governo depositario

Il Governo della Norvegia agisce in qualità di Governo depositario.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo della Norvegia.

1264

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

Protocollo d'intesa relativo all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

Articolo 14 e Allegato VII

Proprietà intellettuale

1. In virtù dell'Accordo sullo SEE, gli Stati dell'AELS applicano nella loro legislazione le disposizioni materiali della Convenzione europea del 5 ottobre 1973 sui brevetti. L'Islanda ritiene che gli obblighi derivanti dall'articolo 14 e dall'Allegato VII non differiscono materialmente dagli obblighi derivanti dall'Accordo SEE.

Allegato III

Cumulazione in materia di regole d'origine

Gli Stati dell'AELS e la Croazia concordano di esaminare la possibilità di migliorare ulteriormente l'applicazione delle regole d'origine, segnatamente di includere la Croazia nel sistema cumulativo europeo, al fine di espandere e promuovere la produzione e gli scambi nella regione europea.

1265

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

Allegato III relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Titolo I Disposizioni di carattere generale Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Allegato: a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante ­ in uno Stato dell'AELS o in Croazia ­ nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o in Croazia;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali (secondo la lett. g), che va applicata per analogia;

i)

il presente articolo non contiene alcuna lettera i);

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di

1266

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente Allegato «sistema armonizzato» o «SA»; k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali; n)

il termine «euro» corrisponde all'unità di calcolo dell'unione monetaria europea.

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari» Art. 2

Condizioni generali

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del presente Allegato, ai fini dell'applicazione del presente Accordo si considerano: (1) prodotti originari di uno Stato dell'AELS: a)

i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato;

b)

i prodotti ottenuti in uno Stato dell'AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto, in uno Stato dell'AELS, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente Allegato;

(2) prodotti originari della Croazia: a)

i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato;

b)

i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto, in Croazia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente Allegato.

Art. 3

Cumulo dell'origine

(1) Fatto salvo l'articolo 2, i materiali originari di una Parte contraente conformemente al presente Allegato sono considerati prodotti originari di tale Parte, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate dall'articolo 7 del presente Allegato.

(2) I prodotti originari di un'altra Parte contraente conformemente al presente Allegato, spediti da una Parte contraente all'altra nella stessa condizione o che, nello

1267

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

Stato esportatore, non sono stati oggetto di lavorazione o trasformazione ulteriori a quelle elencate dall'articolo 7, mantengono la loro origine.

(3) Per l'applicazione del paragrafo 2, laddove siano utilizzati prodotti originari da due o più Parti contraenti che non sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni nello Stato esportatore ulteriori a quelle previste dall'articolo 7, l'origine è determinata dal prodotto con il valore in dogana maggiore o, se tale valore è sconosciuto e non può essere determinato, con il prezzo più elevato pagato e constatato per primo per tale prodotto in detto Stato.

Art. 4 (Il presente Allegato non contiene alcun articolo 4) Art. 5

Prodotti interamente ottenuti

(1) Si considerano «interamente ottenuti» in uno Stato dell'AELS o in Croazia: a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali degli Stati contraenti, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina delle Parti contraenti, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

(2) Le espressioni «le navi delle Parti contraenti» e «le navi officina delle Parti contraenti » di cui al paragrafo 1 lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a)

immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'AELS o in Croazia,

b)

che battono bandiera di uno Stato membro dell'AELS o della Croazia,

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri dell'AELS o della Croazia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del

1268

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'AELS o della Croazia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o a cittadini di detti Stati; d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri dell'AELS o della Croazia;

e)

e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri dell'AELS o della Croazia.

Art. 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(1) Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II del presente Allegato.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a)

il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 7.

Art. 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a)

le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio;

b)

il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; 1269

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

c)

il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ruggine, olio, colore o altri rivestimenti;

d)

la stiratura e la pressatura di tessili;

e)

le semplici operazioni di pittura e levigazione;

f)

la sbramatura, la pilatura, la sbiancatura parziale o totale, la brillatura di granaglie e riso;

g)

i procedimenti per la colorazione e formatura dello zucchero;

h)

la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi;

i)

l'affilatura, le semplici operazioni di molatura o di taglio;

j)

il vaglio, la cernita, l'assortimento, la classificazione, la campionatura (ivi inclusa la composizione di set);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, matracci, borse, casse, scatole, o di fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; n)

il semplice assemblaggio di parti o di articoli allo scopo di formare un prodotto completo, la scomposizione di un prodotto nelle sue singole parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);

p)

la macellazione degli animali.

(2) Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell'AELS o in Croazia su quel prodotto.

Art. 8

Unità da prendere in considerazione

(1) L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente Allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che: a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente Allegato ogni prodotto va considerato singolarmente.

(2) Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classifi1270

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

cazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Art. 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte dell'equipaggiamento normale e sono compresi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Art. 12

Separazione contabile

(1) Laddove la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà materiali, su richiesta scritta degli interessati, le amministrazioni doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta «separazione contabile».

(2) Detto metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

(3) Le amministrazioni doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.

(4) Detto metodo si fonda sui principi contabili generalmente accettati applicabili nel territorio della Parte contraente nella quale il prodotto è fabbricato.

(5) Il beneficiario di questa facilitazione può emettere o utilizzare prove dell'origine per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle 1271

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

amministrazioni doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

(6) Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirare tale autorizzazione in qualsiasi momento qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente Allegato.

Titolo III Requisiti territoriali Art. 13

Principio della territorialità

(1) Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione in uno Stato dell'AELS o in Croazia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 e del seguente paragrafo 3 del presente articolo.

(2) Le merci originarie esportate dagli Stati dell'AELS o dalla Croazia verso un Paese terzo e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto dell'articolo 3, non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese terzo in questione o nel corso dell'esportazione.

(3) Le lavorazioni e le trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Croazia sui materiali esportati da tali Stati e successivamente reimportate non pregiudicano l'acquisizione del carattere originario conformemente alle condizioni fissate nel titolo II, a condizione che: a)

tali materiali siano stati interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS o in Croazia o che ivi abbiano subito una lavorazione o una trasformazione che vada oltre alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 7 prima dell'esportazione; e

b)

si possa fornire alle autorità doganali la prova sufficiente che i) le merci reimportate siano il risultato della lavorazione o della trasformazione dei materiali esportati; e ii) che il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Croazia in applicazione del presente articolo non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è chiesto il carattere originario.

(4) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni elencate nel titolo II relative all'acquisizione del carattere originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Croazia. Nondimeno, qualora nell'elenco dell'Allegato II una disposizione relativa al valore minimo di 1272

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

tutti i materiali non originari impiegati sia applicata per determinare il carattere originario del prodotto finale interessato, il valore totale delle materie non originarie impiegate nelle Parti contraenti e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dello Stato dell'AELS interessato o della Croazia in applicazione del presente articolo ­ considerati congiuntamente ­ non devono superare la percentuale indicata.

(5) Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intende l'insieme dei costi accumulati al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Croazia, compreso il valore totale dei materiali aggiunti.

(6) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nell'elenco dell'Allegato II e che possono essere considerati come sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in virtù della norma di tolleranza di cui all'articolo 6 paragrafo 2.

(7) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti subordinati ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

(8) Le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Croazia in virtù del presente articolo devono essere eseguite nell'ambito della procedura di perfezionamento passivo di un sistema analogo.

Art. 14

Trasporto diretto

(1) Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Allegato trasportati direttamente tra le Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condutture attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

(2) La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando: a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente: i) l'esatta designazione della merce; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure

c)

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

1273

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

Art. 15

Esposizioni

(1) I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso dalle Parti contraenti e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in uno Stato dell'AELS o in Croazia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dagli Stati dell'AELS o dalla Croazia nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in uno Stato dell'AELS o in Croazia;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

(2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

(3) Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti esteri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV Restituzione dei dazi doganali o esenzione dagli stessi Art. 16

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

(1) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari degli Stati dell'AELS e della Croazia, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in uno Stato dell'AELS o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

(2) Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in uno Stato dell'AELS o in Croazia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati alla libera circolazione in uno Stato dell'AELS o in Croazia.

(3) L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questio1274

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

ne e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9 e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli non sono originari.

(5) Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi che ricadono sotto l'Accordo. Inoltre, essi non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'Accordo.

(6) Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1°gennaio 2005.

Titolo V Prova dell'origine Art. 17

Requisiti di carattere generale

(1) I prodotti originari di uno Stato dell'AELS in Croazia e i prodotti originari della Croazia in uno Stato dell'AELS beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo su presentazione: a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato III; oppure

b)

nei casi di cui all'articolo 22 paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'Allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (qui di seguito denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente Allegato beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Art. 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

(1) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

(2) A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'Allegato III. Detti formulari sono compilati in una lingua ufficiale di una Parte contraente o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La designazione delle merci dev'essere iscritta senza spaziature nell'apposita casella. Qualora lo spazio della casella non sia completa-

1275

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

mente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

(3) L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi previsti dal presente Allegato.

(4) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'AELS o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente Allegato.

(5) Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti definiti nel presente Allegato. A tale scopo esse hanno facoltà di chiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta abusiva.

(6) La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

(7) Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

(1) In deroga all'articolo 18 paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a)

lo stesso non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b)

è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi formali.

(2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

(3) Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

(4) I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: 1276

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILA6&,$72 $ 3267(5,25,ª ©,668(' 5(75263(&7,9(/<ª ©Ò7*(), ()7,5 Á», «UTSTEDT SENERE», «NAKNADNO IZDANO».

(5) Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Art. 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1

(1) In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

(2) I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «EFTIRRIT».

(3) Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

(4) Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 21

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'AELS o in Croazia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in uno Stato dell'AELS o in Croazia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Art. 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

(1) La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17 paragrafo 1 lettera b) può essere compilata: a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi le 6000 unità di conto.

(2) La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente Allegato.

(3) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura è tenuto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del Paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti definiti nel presente Allegato.

1277

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

(4) La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'Allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

(5) Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore.

Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del Paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

(6) La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel Paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 23

Esportatore autorizzato

(1) Le autorità doganali del Paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente Allegato.

(2) Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

(3) Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

(4) Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

(5) Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso illecito dell'autorizzazione.

Art. 24

Validità della prova dell'origine

(1) La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese d'importazione.

(2) Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

(3) Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Art. 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 27

Eccezioni alla prova dell'origine

(1) Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente Allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

(2) Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.

(3) Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 18 paragrafo 3 e all'articolo 22 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente Allegato possono consistere, tra l'altro, in:

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in uno Stato dell'AELS o in Croazia, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Croazia in conformità del presente Allegato.

Art. 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

(1) L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18 paragrafo 3.

(2) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22 paragrafo 3.

(3) Le autorità doganali del Paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 18 paragrafo 2.

(4) Le autorità doganali del Paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Art. 30

Discordanze ed errori formali

(1) La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

(2) In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 31

Importi espressi in euro

(1) Per garantire le disposizioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera b e dell'articolo 27 paragrafo 3 nel caso in cui i prodotti siano fatturati in moneta diversa dall'euro, gli importi nella moneta nazionale del Paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno dal Paese d'esportazione.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

(2) Una spedizione trae vantaggio dalle disposizioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera b e dell'articolo 27 paragrafo 3 mediante riferimento alla moneta in cui è rilasciata la fattura, conformemente all'importo stabilito dal Paese in questione.

(3) Per la conversione nella rispettiva moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto si applica il corso dell'euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre e valido dal 1°gennaio dell'anno seguente. Le Parti contraenti si comunicano vicendevolmente gli importi rilevanti.

(4) Un Paese può arrotondare l'importo per eccesso o per difetto in virtù della conversione dell'importo nella moneta nazionale. L'importo arrotondato per difetto può differenziarsi al massimo del cinque per cento dall'importo convertito.

Un Paese può lasciare immutati gli equivalenti espressi nella moneta nazionale di un importo in euro, se, al momento dell'adeguamento annuale in conformità del paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima dell'arrotondamento, raggiunge un aumento inferiore al 15 per cento dell'equivalente monetario nazionale. L'equivalente monetario nazionale può rimanere immutato qualora una conversione implichi una diminuzione del controvalore.

(5) Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato misto su richiesta di uno Stato contraente. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Titolo VI Metodi di cooperazione amministrativa Art. 32

Assistenza reciproca

(1) Le autorità doganali degli Stati dell'AELS e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

(2) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Allegato, gli Stati dell'AELS e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le loro amministrazioni doganali, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 33

Controllo delle prove dell'origine

(1) Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente Allegato.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

(2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se questa è stata presentata, la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

(3) Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

(4) Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del Paese d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

(5) I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno chiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati dell'AELS o della Croazia e se soddisfano gli altri requisiti del presente Allegato.

(6) Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno chiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33, che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che chiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, e i problemi di interpretazione del presente Allegato vengono sottoposti al Sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine; esso presenta al Comitato misto un rapporto con le proprie conclusioni.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del Paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto Paese.

Art. 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 36

Zone franche

(1) Gli Stati dell'AELS e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni 1282

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

(2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari degli Stati dell'AELS o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità doganali competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Allegato.

Titolo VII Disposizioni finali Art. 37

Allegati

Gli Allegati sono parte integrante del presente Allegato.

Art. 38

Merci in transito o in deposito doganale

Le merci conformi alle prescrizioni del titolo II che il giorno dell'entrata in vigore del presente Allegato sono trasportate o depositate provvisoriamente in uno Stato dell'AELS o in Croazia oppure si trovano in un punto franco o in una zona franca, possono essere considerate originarie se una prova dell'origine compilata a posteriori o qualsiasi documento relativo alle condizioni del trasporto sono presentati alla Parte contraente importatrice entro quattro mesi da tale data.

Art. 39

Sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine

(1) È istituito un sottocomitato del Comitato misto che si occupa di questioni doganali e relative all'origine.

(2) Il Sottocomitato per le questioni doganali e relative all'origine scambia informazioni, svolge perizie sugli sviluppi, prepara e coordina i pareri, procede a lavori preparatori per il miglioramento tecnico delle regole d'origine e assiste il Comitato misto per quanto concerne: a)

le regole d'origine e la cooperazione amministrativa conformemente al presente Allegato;

b)

altri affari affidatigli dal Comitato misto.

(3) Il Sottocomitato fa rapporto al Comitato misto. Esso gli può sottoporre raccomandazioni sulle attività attinenti alla sua funzione.

(4) Il Sottocomitato decide all'unanimità. Un rappresentante di uno Stato dell'AELS e della Croazia presiede alternativamente il Sottocomitato per una durata convenuta tra gli interessati. Il presidente è eletto in occasione della prima riunione del Sottocomitato.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

(5) Il Sottocomitato si riunisce secondo le necessità. Può essere convocato dal Comitato misto, dal presidente, di propria iniziativa o su domanda di una Parte contraente. Le riunioni si svolgono alternativamente in Croazia e in uno Stato dell'AELS.

(6) Un ordine del giorno è messo a punto per ogni seduta dal presidente in accordo con le Parti contraenti e sottoposto alle Parti contraenti generalmente al più tardi due settimane prima della riunione.

Art. 40

Trattamento non preferenziale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del presente Allegato, ogni prodotto originario di uno Stato dell'AELS o della Croazia esportato in un'altra Parte contraente è trattato in quanto prodotto non originario nella misura in cui detta Parte lo subordini a dazi doganali applicabili a Paesi terzi o ad altri provvedimenti protezionistici conformemente all'Accordo.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

Allegato IV relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per: a)

«merci», le merci di cui ai capitoli 1-97 del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Croazia;

b)

«legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dagli Stati dell'AELS o dalla Croazia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

c)

«autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente designata a tale scopo da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

d)

«autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente designata a tale scopo da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e)

«operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa.

Art. 2

Campo di applicazione

(1) Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo delle indagini su di esse.

(2) L'assistenza in materia doganale prevista dal presente Allegato si applica a ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per la sua applicazione.

Essa non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Del pari, essa non si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di quest'ultima.

Art. 3

Assistenza su richiesta

(1) Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informazioni 1285

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

riguardanti le operazioni registrate o programmate che siano o possano essere contrarie a tale legislazione.

(2) Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

(3) Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo: a)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legittimamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)

i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Art. 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti: ­

operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte contraente;

­

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni;

­

merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

­

persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legislazione doganale;

­

mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Art. 5

Comunicazione/notificazione

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per:

1286

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia

­

comunicare tutti i documenti,

­

notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della procedura in questione,

che rientrano nel campo di applicazione del presente Allegato a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta di comunicazione o di notificazione si applica l'articolo 6 paragrafo 3.

Art. 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

(1) Le domande inoltrate secondo il presente Allegato sono presentate per scritto.

Ad esse vengono allegati i documenti ritenuti utili per rispondere. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per scritto.

(2) Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a)

l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b)

la misura richiesta;

c)

l'oggetto e il motivo della domanda;

d)

le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e)

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f)

una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

(3) Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in inglese o in una lingua accettata da detta autorità.

(4) Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne chiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

Art. 7

Adempimento delle domande

(1) Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità richiedente quando quest'ultima non possa agire autonomamente.

(2) Le domande di assistenza sono soddisfatte secondo le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.

(3) I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, raccogliere presso gli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o che

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possano essere contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente Allegato.

(4) I funzionari di una Parte contraente possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Art. 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

(1) L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

(2) I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Art. 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

(1) Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente Allegato, qualora ciò possa: a)

pregiudicare la loro sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o

b)

riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, o

c)

violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

(2) Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

(3) Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Art. 10

Protezione dei dati

(1) Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi dell'Allegato sono di natura riservata o ristretta. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute.

(2) I dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, possono essere scambiati solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce.

Art. 11

Utilizzo delle informazioni

(1) Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente Allegato e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabi-

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lite da detta autorità. In simili casi le informazioni possono essere trasmesse immediatamente ai servizi competenti per la lotta al narcotraffico.

(2) Il paragrafo 1 non si oppone all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

(3) Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni del presente Allegato.

Art. 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente Allegato nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Art. 13

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente Allegato, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Art. 14

Esecuzione

(1) L'applicazione del presente Allegato è affidata ai servizi doganali delle Parti contraenti. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.

(2) Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente Allegato. Esse si trasmettono per il tramite del Segretariato dell'AELS segnatamente l'elenco delle autorità competenti abilitate a intervenire in virtù del presente Allegato.

Art. 15

Carattere complementare

Il presente Allegato non si oppone all'applicazione di eventuali accordi di assistenza amministrativa conclusi o che si concluderanno tra le Parti contraenti, bensì ne costituisce un complemento. Inoltre esso non esclude un'assistenza amministrativa estesa convenuta nell'ambito di tali accordi.

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