Termine per la raccolta delle firme: 12 settembre 2003

Iniziativa popolare federale «Moratoria per le antenne di telefonia mobile» Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Moratoria per le antenne di telefonia mobile», presentata il 5 febbraio 2002; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Moratoria per le antenne di telefonia mobile», presentata il 5 febbraio 2002, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Rhyner Andreas, Schönfels, 9620 Lichtensteig 2. Christen Hegglin Franziska, Hedwigstrasse 16, 8032 Zürich 3. Bengoechea Bianchi Esther, Karl Stauffer-Strasse 19, 8008 Zürich 4. Styger Anton, Schneitstrasse 70, 6315 Oberägeri 5. Guntersweiler Emil, Trichtenhausenstrasse 39, 8053 Zürich 6. Wyss Christof, Heidenmösliweg 29, 8713 Uerikon 7. Day Stefan, Balgriststrasse 70, 8008 Zürich 8. Rais Christian, Via Travesagn, 6986 Novaggio

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2002-0406

1875

Iniziativa popolare federale

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Moratoria per le antenne di telefonia mobile» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: www.Antennenmoratorium.ch, Casella postale 321, 8029 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 12 marzo 2002.

26 febbraio 2002

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1876

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Moratoria per le antenne di telefonia mobile» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono modificate come segue: Art. 197 1. Disposizione transitoria dell'art. 74 (Protezione dell'ambiente) 1

Fintanto che non è accertata l'innocuità delle radiazioni non ionizzanti a impulsi e dei campi magnetici ed elettromagnetici a impulsi, anche tenuto conto del loro effetto atermico, non sono più installate nuove trasmittenti private o commerciali di impianti di radiocomunicazione, come in particolare la telefonia mobile, l'UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), il WLL (Wireless Local Loop) o la LAN senza fili (Local Area Network), né ampliati gli impianti esistenti. Le procedure di autorizzazione in corso sono sospese fino ad accertamento dell'innocuità.

2

La presunzione di nocività di cui al capoverso 1 può essere soppressa soltanto mediante una legge.

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