Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Disegno

(LAVS) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20021, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) è modificata come segue: Art. 14 cpv. 2bis (nuovo) 2bis

I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i quali non esercitano alcuna attività lucrativa, sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui a.

tali persone sono riconosciute come rifugiati;

b

a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o

c.

in virtù dell'età, del decesso o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

FF 2002 6087 RS 831.10

2002-1781

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