Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

Disegno

(Legge sulla cittadinanza, LCit) Diritto di ricorso contro decisioni di naturalizzazione discriminatorie Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 ottobre 20011 e il parere del Consiglio federale del 21 novembre 20012, decreta: I La legge federale del 29 settembre 19523 sulla cittadinanza è modificata come segue; Art. 51 titolo marginale e cpv. 3 (titolo marginale: concerne soltanto il testo francese) 3

Abrogato

Art. 51a (nuovo) Ricorso contro le decisioni cantonali di naturalizzazione

1 Le persone la cui domanda di naturalizzazione ordinaria è stata respinta sono legittimate al ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale, segnatamente per violazione dell'articolo 8 capoversi 1 e 2 nonché 9 della Costituzione federale.

2 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che, come autorità cantonali di ultima istanza, giudicano i ricorsi contro le decisioni di naturalizzazione ordinaria.

3 Nella procedura cantonale, la legittimazione a ricorrere e i motivi di ricorso devono essere ammessi almeno nella stessa misura che nella procedura del ricorso di diritto pubblico.

1 2 3

FF 2002 1058 FF 2002 1071 RS 141.0

2001-2363

1069

Legge sulla cittadinanza

II Disposizione transitoria della modifica del ...

I Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione relative all' articolo 51a capoversi 2 e 3 entro un anno al più tardi dall'entrata in vigore di questa modifica.

III Modifica del diritto previgente La legge federale del 16 dicembre 19434 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue: Art. 100 cpv. 1 lett. c Abrogata IV Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3102

4

RS 173.110

1070