Termine di referendum: 30 maggio 2002

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) Modifica del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 20001, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione (LFC) è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 85 n. 1, 2 e 10 della Costituzione federale3, ...

Art. 18a

Crediti non utilizzati

Per quanto possibile, i crediti aggiuntivi al preventivo non devono superare l'importo totale dei crediti di pagamento che non saranno probabilmente utilizzati integralmente.

Capitolo 4a: Limitazione delle spese Art. 24a

Importo massimo delle spese totali

1

L'importo massimo delle spese totali ai sensi dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale equivale al prodotto delle entrate stimate e di un fattore congiunturale.

2

Per la determinazione delle entrate stimate non sono tenuti in considerazione introiti straordinari, come in particolare quelli da investimenti e quelli provenienti da regalie e concessioni.

1 2 3

FF 2000 4047 RS 611.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 164 cpv. 1 lett. g e 167 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

1098

2000-1320

Finanze della Confederazione. LF

3

Il fattore congiunturale equivale al quoziente del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato secondo la tendenza a lungo termine epurata da valori estremi e del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato per l'anno di preventivo.

Art. 24b

Progetti con ripercussioni finanziarie

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale prendono in considerazione l'importo massimo di cui all'articolo 24a capoverso 1 per l'esame di tutti i progetti aventi ripercussioni finanziarie.

Art. 24c

Aumento

In caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, di adeguamenti del modello contabile e di concentrazioni di pagamenti dovute al sistema contabile, l'Assemblea federale può, al momento dell'adozione del preventivo o dei crediti aggiuntivi, aumentare l'importo massimo di cui all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, se il fabbisogno finanziario supplementare ammonta almeno allo 0,5 per cento di detto importo.

Art. 24d

Conto di compensazione

1

Se le uscite totali iscritte nel conto di Stato superano l'importo massimo fissato ai sensi dell'articolo 24a o 24c, l'eccedenza è addebitata a un conto di compensazione distinto dal conto di Stato.

2

Dopo l'approvazione del conto di Stato, l'importo massimo per le spese totali dell'anno precedente è rettificato sulla base delle entrate effettivamente conseguite.

Se questo è superiore o inferiore all'importo stanziato, la differenza è accreditata o addebitata al conto di compensazione.

Art. 24e

Disavanzi

1

I disavanzi del conto di compensazione devono essere equilibrati sull'arco di più anni per il tramite della diminuzione dell'importo massimo di cui agli articoli 24a e 24c.

2

Se il disavanzo supera il 6 per cento delle uscite totali dell'esercizio annuale precedente, tale compensazione deve essere eseguita entro i tre esercizi annuali successivi.

Art. 24f 1

Misure di risparmio

Per realizzare le riduzioni di cui all'articolo 24e il Consiglio federale: a.

decreta risparmi supplementari nel proprio ambito di competenza;

b.

chiede all'Assemblea federale, tenendo conto dei diritti di partecipazione dei Cantoni secondo l'articolo 45 della Costituzione federale, le modifiche di leggi necessarie.

1099

Finanze della Confederazione. LF

2

Nell'elaborazione e nell'esecuzione del preventivo il Consiglio federale fa uso delle possibilità di risparmio esistenti. Esso può a questo effetto bloccare i crediti di pagamento e d'impegno già stanziati. Sono fatte salve le pretese legali e le prestazioni garantite con decisioni passate in giudicato.

3

Nel caso dell'articolo 24e capoverso 2, l'Assemblea federale decide in merito alle proposte del Consiglio federale in virtù del capoverso 1 lettera b durante la stessa sessione e pone in vigore la sua decisione conformemente all'articolo 165 della Costituzione federale; essa è vincolata dall'importo del risparmio fissato dal Consiglio federale.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa è pubblicata nel Foglio federale ai sensi dell'articolo 59 della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni il decreto federale del 22 giugno 20015 sul freno all'indebitamento.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 febbraio 20026 Termine di referendum: 30 maggio 2002 2253

4 5 6

RS 161.1 RU 2002 241 FF 2002 1098

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