Comunicazione della Commissione della concorrenza (art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, LCart; RS 251)

La Segreteria della Commissione della concorrenza ha deciso, d'intesa con un membro della presidenza, di aprire un'inchiesta giusta l'articolo 27 della legge sui cartelli (LCart) contro Europay (Switzerland) SA, la Posta Svizzera, UBS Card Center SA e Cornèr Banca SA in relazione ad un comportamento illecito negli affari d'acquisizione delle carte di debito in Svizzera.

Le società summenzionate (cosiddette acquirer) prevedono nei loro contratti con i commercianti una clausola di non discriminazione. Questa proibisce ai commercianti di differenziare i prezzi secondo i mezzi di pagamento utilizzati dai clienti. In particolare, la clausola proibisce ai commercianti di addebitare i costi risultanti dall'utilizzazione delle carte di debito unicamente all'utilizzatore quando questi decide di pagare gli acquisti mediante la sua carta di debito. Inoltre, i commercianti non hanno il diritto di concedere sconti nel caso in cui il cliente decida di pagare con un altro mezzo di pagamento invece che con la carta di debito.

I risultati di un'inchiesta preliminare hanno evidenziato indizi secondo cui l'impiego di questa clausola nei contratti d'acquisizione delle carte di debito potrebbe costituire un comportamento illecito ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettera c LCart.

Conformemente a questa disposizione legale, un comportamento è illecito se frutto di un abuso di una posizione dominante individuale o collettiva che svantaggia i partner commerciali attraverso prezzi inadeguati o altre condizioni commerciali inadeguate.

La clausola di non discriminazione è quindi oggetto di questa inchiesta. Essa avrà lo scopo di stabilire se l'esistenza di tale clausola nei contratti d'acquisizione delle carte di debito costituisca effettivamente un comportamento illecito ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettera c LCart.

I terzi interessati che desiderano partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla Segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a-c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti: a.

le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;

b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;

c.

le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

2002-0291

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Gli annunci devono pervenire alla Segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, telefono: 031 322 20 40, fax: 031 322 20 53.

19 febbraio 2002

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Segreteria della Commissione della concorrenza