Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica Modifica dell'11 gennaio 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta: I La disposizione modificata1 qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero dell'installazione elettrica, allegato al decreto del Consiglio federale del 16 agosto 20002, è dichiarata d'obbligatorietà generale: Appendice 9 (salari minimi) II Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2002 e ha effetto sino al 30 giugno 2005.

11 gennaio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

FF 2000 4123-24

2001-2798

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