02.003 Rapporto sulla politica economica esterna 2001 e Messaggi concernenti accordi economici internazionali del 9 gennaio 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201; «la legge»), vi sottoponiamo il presente rapporto.

Vi proponiamo di prendere atto del presente rapporto e dei suoi allegati (n. 9.1.19.1.4) (art. 10 cpv. 1 della legge).

Nel contempo, fondandoci sull'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge, vi sottoponiamo otto messaggi concernenti accordi economici internazionali. Vi proponiamo di adottare i disegni di decreti federali concernenti i seguenti accordi: ­

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Regno ascemita di Giordania con protocollo d'intesa e accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Regno ascemita di Giordania relativo ai prodotti agricoli (n. 9.2.1 e allegati);

­

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Croazia con protocollo d'intesa e accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia relativo al commercio di prodotti agricoli (n. 9.2.2 e allegati);

­

Modifica dell'Accordo tra i Paesi dell'AELS e la Turchia in ordine all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (n. 9.2.3 e allegato);

­

Accordi con la Comunità europea e la Norvegia nell'ambito del Sistema di preferenze generalizzate (n. 9.2.4 e allegati);

­

Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia nonché la Bosnia e Erzegovina (n. 9.2.5 e allegati);

­

Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni fra la Svizzera e la Francia e fra la Svizzera e l'Austria (n. 9.2.6 e allegati);

­

Accordo internazionale del 2001 sul caffè (n. 9.2.7 e allegato);

2002-0081

1139

­

Accordo che stabilisce il mandato del Gruppo di studio internazionale della iuta 2001 (n. 9.2.8 e allegato).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 gennaio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1140

Compendio Il capitolo introduttivo del rapporto (n. 1) è dedicato alle relazioni tra globalizzazione, crescita economica e povertà che svolgono un ruolo centrale nella discussione sulla globalizzazione, ma anche per una strategia coerente di cooperazione economica.

Il rapporto presenta inoltre una visione d'insieme della situazione economica (n. 2) e delle attività inerenti alla politica economica esterna del 2001 a livello multilaterale, bilaterale e autonomo (n. 3-8 e allegato 9.1). Sono inoltre allegati otto messaggi concernenti accordi economici internazionali (allegato 9.2).

Panoramica della situazione economica Dopo un andamento estremamente favorevole nell'anno precedente, nel 2001 l'economia svizzera ha subito con intensità crescente gli effetti di un inatteso forte rallentamento della congiuntura mondiale.

In estate praticamente tutta l'economia mondiale registrava un rallentamento congiunturale sincronizzato. Già nel secondo trimestre la crescita negli USA e in Europa aveva subìto un netto arresto. In Giappone e in numerosi Paesi emergenti, l'attività economica è regredita. Il commercio mondiale ha subìto il più importante rovescio da due decenni a questa parte. In questa situazione delicata, gli attentati terroristici dell'11 settembre hanno aggravato l'insicurezza nell'economia mondiale.

Se non si verificheranno altri eventi drammatici, l'attività economica ­ dopo una lieve recessione nel secondo semestre del 2001 ­ dovrebbe stabilizzarsi nella prima metà del 2002. Secondo le valutazioni dell'OCSE, la crescita dovrebbe partire dagli Stati Uniti e accelerare nella seconda metà dell'anno fino a ritrovare un ritmo normale nel 2003. Il motore principale della ripresa sarà una politica economica molto espansiva soprattutto negli Stati Uniti. Le incertezze concernenti le previsioni sono tuttavia eccezionalmente importanti e i rischi indicano per ora un'evoluzione meno favorevole del previsto.

All'inizio dell'anno in rassegna l'economia svizzera godeva di ottima salute, con un pieno utilizzo delle capacità, un tasso di disoccupazione inferiore al 2 per cento e una diffusa stabilità dei prezzi. Il forte rallentamento della congiuntura internazionale e del commercio mondiale hanno successivamente frenato sempre più l'attività economica. Le esportazioni e quindi anche l'attività d'investimento
delle imprese hanno regolarmente perso slancio. Sino all'autunno solo la solida crescita del consumo ha sostenuto l'andamento congiunturale. Nel terzo trimestre la crescita economica si è praticamente arrestata anche in Svizzera.

Con la ripresa dell'economia mondiale a partire dalla metà del 2002 anche la congiuntura svizzera dovrebbe migliorare. La crescita economica, già scesa all'1,6 per cento nel 2001, dovrebbe diminuire ulteriormente all'1,3 per cento circa nel 2002.

Il consumo privato, pur rallentato, rimarrà un importante sostegno dell'economia e approfitterà ancora del sensibile aumento dei redditi disponibili delle economie

1141

domestiche, con una situazione occupazionale stabile e un'inflazione molto bassa.

Solo nel 2003, i crescenti stimoli provenienti dall'economia esterna assieme a forze interne più dinamiche consentiranno una crescita del PIL reale corrispondente al potenziale dell'economia a lungo termine.

Panoramica delle attività di politica economica esterna nel 2001 Dal 9 al 14 novembre si è svolta a Doha, nel Qatar, la quarta Conferenza ministeriale dell'OMC durante la quale si è deciso di avviare un nuovo round di negoziati commerciali multilaterali, comprendente, per la prima volta, il settore dell'ambiente. In occasione di questa conferenza la Cina e Taipei/Cina sono stati ammessi nell'OMC.

A causa di ritardi nell'approvazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone in alcuni Stati dell'UE, gli accordi settoriali con l'UE del 1999 («Bilaterali I») non hanno potuto entrare in vigore. Ciò nonostante, nell'anno in rassegna hanno avuto luogo i primi negoziati in materia di prodotti agricoli trasformati, statistica, ambiente e lotta contro la frode.

La Convenzione AELS del 1960 è stata sostanzialmente rinnovata; le relative modifiche sono state sottoscritte il 21 giugno a Vaduz. Nello stesso giorno gli Stati dell'AELS hanno firmato anche due accordi di libero scambio con la Croazia e la Giordania. Le relazioni transatlantiche dell'AELS sono state incentrate sui negoziati concernenti un accordo settoriale globale con Singapore, concluso in novembre. Il 1° luglio è entrato in vigore l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico.

In maggio si è svolta a Bruxelles la terza Conferenza dell'ONU sui Paesi in sviluppo più poveri, durante la quale sono stati decisi provvedimenti di lotta contro la povertà. Nel Comitato di sviluppo dell'OCSE si è deciso in futuro di svincolare gli aiuti a favore dei Paesi più poveri. Il programma di sostegno della Svizzera per l'Europa centrale e orientale è proseguito e la cooperazione con l'Europa sudorientale è stata rafforzata in particolare nell'ambito del Patto di stabilità.

Il 25 settembre la Svizzera ha firmato l'accordo internazionale del 2001 sul caffè, con riserva di ratifica; esso è applicato provvisoriamente dal 1° ottobre.

La rete di accordi economici bilaterali è stata completata con due accordi di cooperazione economica ­ uno con la
Jugoslavia, l'altro con la Bosnia e Erzegovina ­ così come con un accordo di protezione degli investimenti con Gibuti, Giordania e Qatar. Nel settore della garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) sono stati conclusi accordi di riassicurazione tra la Svizzera e la Francia e tra la Svizzera e l'Austria.

1142

Rapporto Il rapporto vero e proprio (n. 1­8) non è pubblicato nel Foglio federale ma è allegato, come estratto, all'edizione n. 3 (marzo 2002) della rivista «La vie économique»/«Die Volkswirtschaft» edita dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

Questo estratto può essere ordinato presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, CH ­ 3003 Berna (ordinazione via Internet: www.bbl.admin.ch/bundespublikationen), sotto il numero di articolo 039.035.i. Singoli esemplari possono inoltre essere richiesti al Segretariato di Stato dell'economia (Seco), Comunicazione/Informazione, 3003 Berna.

1143

9 9.1 Parte I:

9.1.1

Allegati Allegati 9.1.1-9.1.4 Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge sulle misure economiche esterne (per conoscenza)

Tavole e grafici complementari sull'evoluzione economica

Tavole: Tavola 1:

Evoluzione economica internazionale e degli scambi commerciali

Tavola 2:

Evoluzione del commercio esterno della Svizzera secondo i principali settori, gennaio-ottobre 2001

Tavola 3:

Sviluppo regionale del commercio esterno della Svizzera, gennaioottobre 2001

Grafici: Grafico 1:

Economia mondiale e commercio internazionale

Grafico 2:

Indice dei tassi di cambio reali del franco svizzero

Grafico 3:

Esportazioni secondo i principali settori 1990-2001

Grafico 4:

Evoluzione regionale del commercio esterno, gennaio-ottobre 2001

Grafico 5:

Turismo svizzero 1985-2001

Grafico 6:

Bilancia corrente della Svizzera 1990-2001

Grafico 7:

Evoluzione degli investimenti diretti: esportazioni e importazioni di capitali

1144

Tavola 1

Evoluzione economica internazionale e degli scambi commerciali Evoluzione del prodotto nazionale lordo in termini reali, dei prezzi al consumo, del volume delle importazioni e delle esportazioni nonché della bilancia delle partite correnti nell'area OCSE, 2000-2003 (variazioni in % rispetto all'anno precedente) Stati Uniti

Germania

Totale dei Paesi dell'UE

Svizzera

Totale dei Paesi dell'OCSE

%

%

%

%

%

Prodotto interno lordo in termini reali ­ ­ ­ ­

2000 2001 2002 2003

4,1 1,1 0,7 3,8

3,0 0,7 1,0 2,9

2,2 1,7 1,5 2,9

3,0 1,6 1,3 2,0

3,7 1,0 1,0 3,2

2,3 2,1 1,2 1,3

­0,4 1,4 1,1 0,8

1,5 2,5 2,2 1,8

1,1 1,5 1,6 1,2

1,4 1,8 1,2 1,1

13,5 ­2,1 1,5 7,7

10,2 1,9 3,8 7,5

11,2 0,7 1,0 5,0

11,8 0,3 2,2 7,5

11,3 ­3,3 1,3 8,4

12,5 4,1 3,6 7,3

11,2 1,9 1,0 5,0

11,8 0,3 2,6 8,0

13,2 12,7 10,2 10,0

­1,3 ­1,2 ­1,0 ­1,0

Rincaro1 ­ ­ ­ ­

2000 2001 2002 2003

Volume degli scambi commerciali Volume delle importazioni2 ­ ­ ­ ­

2000 2001 2002 2003

Volume delle esportazioni2 ­ ­ ­ ­

2000 2001 2002 2003

Bilancia delle partite correnti Saldo in percentuale del PIL ­ ­ ­ ­

2000 2001 2002 2003

­4,5 ­4,1 ­3,9 ­4,0

­1,0 ­0,7 ­0,4 ­0,3

­0,4 ­0,2 0,0 0,0

Fonte: Perspectives économiques de l'OCDE.

Per la Svizzera: Gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione 2001=stime; 2002 e 2003=previsioni 1 2

Evoluzione dei prezzi del PIL; i Paesi a forte inflazione sono esclusi dal totale OCSE.

Non più disponibili per i Paesi dell'UE.

1145

Tavola 2

Evoluzione del commercio esterno della Svizzera secondo i principali settori economici, gennaio-ottobre 2001 1 Valore in milioni di franchi

Esportazioni complessive Derrate alimentari Tessili Abbigliamento Carta Materie plastiche Prodotti chimici Metalli e manufatti metallici Macchine, apparecchi, elettronica Strumenti di precisione Orologeria Importazioni complessive Agricoltura e selvicoltura Vettori energetici Tessili, abbigliamento, calzature Prodotti chimici Metalli e manufatti metallici Macchine, apparecchi, elettronica Veicoli Bilancia commerciale [Anno precedente: 1

Quote in % delle esportazioni e importazioni complessive

Variazione in % rispetto all'anno precedente In termini reali/ volume

Medie/ prezzi

Valore nominale

110 969.

9

100,0

3,6

2,5

6,2

1 507,4 2 146,9 993,6 2 881,9 2 579,1 35 645,7 8 942,1 30 126,2 6 998,5 8 749,8

1,4 1,9 0,9 2,6 2,3 32,1 8,1 27,1 6,3 7,9

6,4 ­4,2 7,2 ­4,7 1,2 7,1 ­2,5 1,0 8,9 ­

­0,9 1,0 0,1 3,4 ­0,3 9,8 1,0 ­1,4 ­1,9 ­

5,4 ­3,3 7,3 ­1,4 0,9 17,7 ­1,5 ­0,5 6,8 6,6

110 488, 7

100,0

1,6

2,5

4,2

8 298,9 5 523,9 7 862,5 22 177 8 971,9 24 951,7 12 021,7

7,5 5,0 7,1 20,1 8,1 22,6 10,9

2,2 9,5 0,4 10,7 0,4 ­2,7 ­4,1

­1,0 0,0 2,1 12,3 ­1,2 ­1,4 3,8

1,1 9,5 2,4 24,2 ­0,8 ­4,1 ­0,5

481,2 ­1567,7]

Escluse le transazioni con metalli preziosi, pietre preziose e semipreziose, nonché oggetti d'arte e antichità.

1146

Europa centrale e orientale Polonia Repubblica Ceca Ungheria CSI Europa sudorientale

Paesi in transizione

Paesi industrializzati non europei USA Canada Giappone Australia

AELS

Paesi industrializzati UE Germania Francia Italia Gran Bretagna Austria Paesi Bassi Belgio Spagna Danimarca Svezia Finlandia

2 739,1 998,5 775,7 595,3 916,7 895,1

5 952,9

18 589,6 12 044,1 1 160,9 4 384,7 883,1

497,8

86 774,0 67 686,5 24 850,9 10 111,3 8 743,6 5 910,4 3 518,6 3 518,6 2 149,8 3 616,4 916,4 1 348,3 668,6

in mio fr.

Valore delle esportazioni

Esportazioni

14,7 8,4 25,6 8,3 40,7 6,5

18,6

2,7 ­1,1 12,7 12,4 1,7

10,6

5,8 6,7 6,5 7,7 9,4 2,6 3,9 3,9 5,3 16,9 6,2 1,4 ­0,5

Modifiche rispetto all'anno precedente in %

2,5 0,9 0,7 0,5 0,8 0,8

5,4

16,8 10,9 1,0 4,0 0,8

0,4

78,2 61,0 22,4 9,1 7,9 5,3 3,2 3,2 1,9 3,3 0,8 1,2 0,6

Quota delle esportazioni globali in %

1 762,8 341,1 554,4 551,4 223,0 331,6

4 256,9

9 331,2 5 926,6 417,8 2 773,7 126,5

294,9

97 815,9 88 189,9 35 446,9 12 052,4 11 249,6 4 599,5 6 457,6 6 457,6 3 182,3 2 053,4 945,5 1 245,4 875,2

in mio fr.

Valore delle importazioni

Importazioni

Sviluppo regionale del commercio esterno della Svizzera, gennaio-ottobre 2001 1

8,6 13,6 14,1 6,7 37,1 10,1

5,3

­16,3 ­19,0 ­11,3 ­11,6 ­5,5

­3,4

4,6 7,4 6,5 7,1 4,7 2,3 0,6 0,6 3,3 7,8 0,5 ­19,8 ­16,9

Modifiche rispetto all'anno precedente in %

1,6 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2

3,9

8,4 5,4 0,4 2,5 0,1

0,3

88,5 79,8 32,1 10,9 10,2 3,8 5,8 5,8 2,9 1,9 0,9 1,1 0,8

Quota delle importazioni globali in %

976,3 657,4 221,3 43,9 693,7 563,5

1 696,0

9 258,4 6 117,5 743,1 1 611,0 756,6

202,9

­11 041,9 ­20 503,4 ­10 596,0 ­1 941,1 ­2 506,0 ­567,1 ­2 939,0 ­2 939,0 ­1 032,5 1 563,0 ­29,1 102,9 ­206,6

in mio fr.

Saldo della bilancia commerciale

1147

Tavola 3

6,2

12,3 7,9 5,4

23,0 22,9 ­1,8 ­0,9 13,1 0,5 0,4 11,1 1,5 6,1 6,9 12,7 ­14,7 ­16,0 ­15,7 ­16,7 17,5 19,3

Modifiche rispetto all'anno precedente in %

100,0

3,9 0,5 0,5

1,3 1,2 9,7 6,3 0,6 1,2 2,1 1,0 0,8 2,2 1,0 0,8 0,3 1,3 0,9 0,4 2,8 2,6

Quota delle esportazioni globali in %

110 488,7

2 496,2 215,4 462,3

1 939,5 1 937,7 4 124,0 2 673,2 476,5 214,1 513,5 698,7 476,9 948,1 687,8 145,3 53,2 502,7 362,6 138,6 1795,7 1 745,4

in mio fr.

Valore delle importazioni

Importazioni

Escluse le transazioni con metalli, pietre preziose e semipreziose, nonché oggetti d'arte e antichità.

1148

1

110 969,9

4 325,3 586,4 527,3

Paesi in sviluppo non produttori di petrolio Israele India

Esp./Imp./Saldo

1402,1 1 386,8 10 812,2 6 971,2 650,0 1 312,3 2 366,8 1 124,8 845,7 2 420,8 1 063,1 926,3 290,6 1 420,2 976,7 436,9 3105,5 2 851,4

Asia Cina Paesi emergenti Paesi emergenti d'Asia Thailandia Singapore Hong Kong Taiwan Corea del Sud Paesi emergenti d'America Brasile Messico Argentina Altri Paesi emergenti Turchia Sudafrica Paesi in sviluppo produttori di petrolio OPEP

in mio fr.

Valore delle esportazioni

Esportazioni

4,2

12,3 ­25,6 0,4

­0,9 ­0,8 ­6,4 ­10,2 0,0 0,4 ­14,4 ­22,2 5,0 ­2,9 1,0 ­9,7 ­19,9 10,9 10,3 12,3 ­2,8 ­2,9

Modifiche rispetto all'anno precedente in %

100,0

2,3 0,2 0,4

1,8 1,8 3,7 2,4 0,4 0,2 0,5 0,6 0,4 0,9 0,6 0,1 0,0 0,5 0,3 0,1 1,6 1,6

Quota delle importazioni globali in %

481,2

1 829,1 371,0 65,0

­537,4 ­550,9 6 688,2 4 298,0 173,5 1 098,2 1 853,3 426,1 368,8 1 472,7 375,3 781,0 237,4 917,5 614,1 298,3 1 309,8 1 106,0

in mio fr.

Saldo della bilancia commerciale

1996

Zona euro

1995

Fonte: OCSE

-1

0

1

2

3

4

5

USA

1997

Giappone

1998

2000

2001

2002

2003

0

2

4

6

8

10

12

14

1149

Grafico 1

Volume del commercio mondiale di beni industriali (scala a destra) seco - IWWP

1999

Crescita del PIL e crescita in volume del commercio mondiale, in %

Economia mondiale e commercio internazionale

1150

Dollari US-

1995

Fonte: BNS

70

80

90

100

110

120

130

1996

Euro

Indice, gennaio 1999 = 100

1997

Yen

1998

1999

Totale, ponderato con le esportazioni

2000

Grafico 2

seco - IWWP

2001

Evoluzione dei tassi di cambio reali del franco svizzero rispetto alle monete più importanti

Indice dei tassi di cambio reali del franco svizzero

1151

Fonte: Direzione generale delle dogane

* Gennaio-Ottobre 2001

Orologeria

Strumenti

Macchine

Metalli

Prodotti chimici

Totale esportazioni

(Modifiche nominali rispetto all'anno precedente, in percentuale)

Esportazioni secondo i principali settori 1990-2001 Grafico 3

1152

UE

Germania

Importazioni

Fonte: Direzione generale delle dogane

Totale

Esportazioni

USA

Europa centrale

Asia emergente

America latina emergente

OPEP

(Modifiche nominali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in percentuale

Altri Paesi in sviluppo

Grafico 4

Evoluzione regionale del commercio estero, gennaio-ottobre 2001

1153

Estero

Fonte: Ufficio federale di statistica

Svizzera

RFG

Pernottamenti dei turisti esteri e svizzeri (in migliaia)

Francia * 2001 = Stima

Grafico 5

Italia

Inghilterra

Turisti svizzeri (scala sinistra)

USA

Pernottamenti secondo il Paese di domicilio (in migliaia)

Totale turisti stranieri (scala sinistra)

Evoluzione dei pernottamenti esteri e svizzeri

Turismo svizzero 1985-2001

1154 Bilancia delle transazioni correnti

Trasferimenti

* 2001 = Stime

Reddito da capitali

Reddito da lavoro

Fonte: Banca nazionale svizzera

Servizi

Traffico di merci

Saldo delle principali componenti in miliardi di franchi

Bilancia delle transazioni correnti della Svizzera, 1990-2001 Grafico 6

1155

Fonte: Banca nazionale svizzera

di cui dagli USA

di cui dall'UE

Importazioni complessive di capitali

di cui verso gli USA

di cui verso l'UE

Esportazioni complessive di capitali

Esportazioni e importazioni di capitali, in miliardi di franchi

Evoluzione degli investimenti diretti Grafico 7

9.1.2

Dichiarazione ministeriale di Doha Adottata il 14 novembre 2001

1. Il sistema commerciale multilaterale rappresentato dall'Organizzazione mondiale del commercio ha notevolmente contribuito alla crescita economica, allo sviluppo e all'impiego nel corso degli ultimi 50 anni. Siamo decisi, tenuto conto in particolare del rallentamento dell'economia mondiale, a proseguire il processo di riforma e di liberalizzazione delle politiche commerciali, garantendo in tal modo che il sistema svolga pienamente il proprio ruolo nel favorire la ripresa, la crescita e lo sviluppo.

Ribadiamo pertanto con forza i principi e gli obiettivi enunciati nell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e ci impegniamo a respingere il ricorso al protezionismo.

2. Il commercio internazionale può svolgere un ruolo essenziale nel promuovere lo sviluppo economico e la riduzione della povertà. Riconosciamo la necessità per tutte le nostre popolazioni di trarre profitto delle accresciute opportunità e dal maggior benessere prodotti dal sistema commerciale multilaterale. La maggioranza dei Membri dell'OMC è costituita da Paesi in sviluppo. Intendiamo porre i loro bisogni e i loro interessi al centro del programma di lavoro adottato nella presente dichiarazione. Ricordando il Preambolo dell'Accordo di Marrakech, continueremo a compiere sforzi positivi affinché i Paesi in sviluppo, e in particolare i meno avanzati fra di essi, si assicurino una parte della crescita del commercio mondiale corrispondente ai bisogni del loro sviluppo economico. In tale contesto, un migliore accesso ai mercati, regole equilibrate e programmi d'assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità mirati e dotati di un finanziamento sostenibile svolgono ruoli importanti.

3. Riconosciamo la particolare vulnerabilità dei Paesi meno avanzati e le speciali difficoltà strutturali che essi incontrano nell'economia mondiale. Siamo decisi a porre rimedio alla marginalizzazione dei Paesi meno avanzati nel commercio internazionale e a migliorare la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale multilaterale. Ribadiamo gli impegni presi dai Ministri nelle nostre riunioni di Marrakech, Singapore e Ginevra e dalla comunità internazionale alla terza Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi meno avanzati a Bruxelles per aiutare questi Paesi a realizzare un'integrazione autentica e fruttuosa
nel sistema commerciale multilaterale e nell'economia mondiale. Siamo risoluti a far sì che l'OMC svolga il proprio ruolo fondandosi effettivamente su questi impegni nell'ambito del Programma di lavoro che stiamo istituendo.

4. Poniamo l'accento sul nostro attaccamento all'OMC quale unico forum per l'elaborazione di regole commerciali e la liberalizzazione degli scambi a livello mondiale, riconoscendo nel contempo che gli accordi commerciali regionali possono svolgere un ruolo importante nel promuovere la liberalizzazione e l'espansione degli scambi e nel favorire lo sviluppo.

5. Siamo coscienti che le sfide alle quali i Membri sono confrontati in un ambiente internazionale in rapida evoluzione non possono essere raccolte mediante provvedimenti presi unicamente nel settore commerciale. Continueremo a operare con le

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istituzioni di Bretton Woods a favore di una maggiore coerenza nell'elaborazione delle politiche economiche a livello mondiale.

6. Ribadiamo con forza il nostro impegno a favore dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, come enunciato nel Preambolo dell'Accordo di Marrakech. Siamo convinti che gli obiettivi intesi a mantenere e a preservare un sistema commerciale multilaterale aperto e non discriminatorio e a operare a favore della protezione dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile possano e debbano rafforzarsi reciprocamente. Prendiamo atto degli sforzi compiuti dai Membri per effettuare valutazioni ambientali nazionali delle politiche commerciali su base volontaria. Riconosciamo che in base alle regole dell'OMC non dovrebbe essere impedito ad alcun Paese di prendere provvedimenti per garantire la protezione della salute e della vita delle persone e degli animali, la preservazione dei vegetali o la protezione dell'ambiente, ai livelli che esso considera appropriati, salvo se questi provvedimenti sono applicati in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile fra Paesi in cui sussistono le stesse condizioni oppure una restrizione dissimulata al commercio internazionale e se, per il resto, sono conformi alle disposizioni degli Accordi dell'OMC. Ci rallegriamo della cooperazione ininterrotta dell'OMC con l'UNEP e con le altre organizzazioni ambientali intergovernative.

Incoraggiamo gli sforzi intesi a promuovere la cooperazione fra l'OMC e le pertinenti organizzazioni ambientali e di sviluppo internazionali, in particolare durante il periodo che precede il Vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile che si terrà a Johannesburg (Sudafrica) nel settembre 2002.

7. Ribadiamo il diritto dei Membri, secondo l'Accordo generale sul commercio dei servizi, di disciplinare la fornitura di servizi e di introdurre nuove normative a questo proposito.

8. Ribadiamo la dichiarazione che abbiamo rilasciato alla Conferenza ministeriale di Singapore riguardante le norme fondamentali del lavoro riconosciute internazionalmente. Prendiamo atto dei lavori in corso all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla dimensione sociale della globalizzazione.

9. Notiamo con particolare soddisfazione che la presente conferenza segna la conclusione delle procedure
di adesione all'OMC della Cina e del Taipei cinese. Ci rallegriamo anche per l'accesso quali nuovi Membri, dalla nostra ultima sessione, di Albania, Croazia, Georgia, Giordania, Lituania, Moldavia e Oman, e notiamo gli impegni di ampia portata già presi da questi Paesi al momento della loro adesione.

Queste adesioni rafforzeranno notevolmente il sistema commerciale multilaterale, come quelle dei 28 Paesi che stanno attualmente negoziando la loro adesione. Diamo pertanto particolare importanza a una rapida conclusione delle procedure di adesione. In particolare, siamo decisi ad accelerare l'accesso dei Paesi meno avanzati.

10. Riconoscendo le sfide poste dall'aumento del numero dei Membri dell'OMC, confermiamo che abbiamo la responsabilità collettiva di garantire la trasparenza interna e l'effettiva partecipazione di tutti i Membri. Pur sottolineando il carattere intergovernativo dell'organizzazione, siamo decisi a rendere le attività dell'OMC più trasparenti, anche mediante una diffusione più efficace e più rapida dell'informazione, e a migliorare il dialogo con il pubblico. Continueremo pertanto, a livello nazionale e multilaterale, a far meglio comprendere l'OMC al pubblico e a far conoscere i vantaggi di un sistema commerciale multilaterale liberale, fondato su regole.

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11. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, conveniamo con la presente di intraprendere il programma di lavoro vasto ed equilibrato esposto di seguito. Esso include sia un programma di negoziati esteso sia altre decisioni e attività importanti che sono necessarie per raccogliere le sfide alle quali è confrontato il sistema commerciale multilaterale.

Programma di lavoro Questioni e preoccupazioni legate all'attuazione 12. Diamo la massima importanza alle questioni e preoccupazioni legate all'attuazione sollevate dai Membri e siamo decisi ad apportarvi soluzioni appropriate. A tale proposito, e tenuto conto delle Decisioni del Consiglio generale del 3 maggio e del 15 dicembre 2000, adottiamo inoltre la Decisione sulle questioni e preoccupazioni legate all'attuazione contenute nel documento WT/MIN(01)/W/10 per trattare un certo numero di problemi di attuazione incontrati dai Membri. Conveniamo che i negoziati sulle questioni di attuazione in sospeso saranno parte integrante del Programma di lavoro che stiamo allestendo e che gli accordi conclusi nelle prime fasi di questi negoziati saranno trattati conformemente alle disposizioni del paragrafo 47 di seguito. A tale proposito, procederemo nel modo seguente: a) nei casi in cui diamo un mandato negoziale specifico nella presente dichiarazione, le questioni di attuazione pertinenti saranno trattate nell'ambito di questo mandato; b) le altre questioni di attuazione in sospeso saranno trattate in modo prioritario dai pertinenti organi dell'OMC, che presenteranno un rapporto al Comitato dei negoziati commerciali, istituito conformemente al paragrafo 46 di seguito, entro la fine del 2002 in vista di intraprendere un'azione adeguata.

Agricoltura 13. Riconosciamo i lavori già intrapresi nei negoziati avviati all'inizio del 2000 ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo sull'agricoltura, compreso il numero considerevole di proposte di negoziato presentate a nome di 121 Membri complessivamente.

Ricordiamo l'obiettivo a lungo termine menzionato nell'Accordo di stabilire un sistema di commercio equo e incentrato sul mercato mediante un programma di riforma fondamentale comprendente regole e impegni specifici riguardanti il sostegno e la protezione per rimediare e prevenire le restrizioni e le distorsioni che colpiscono i mercati agricoli mondiali. Confermiamo
la nostra adesione a questo programma.

Fondandoci sui lavori intrapresi finora e senza pregiudicare il risultato dei negoziati, ci impegniamo a condurre negoziati globali intesi a migliorare sostanzialmente l'accesso ai mercati; a ridurre tutte le forme di sussidi all'esportazione in vista di una loro progressiva soppressione; e a ridurre sostanzialmente il sostegno interno con effetti di distorsione degli scambi. Conveniamo che il trattamento speciale e differenziato per i Paesi in sviluppo sarà parte integrante di tutti gli elementi dei negoziati e sarà incorporato nelle Liste di concessioni e di impegni e, se appropriato, nelle regole e norme da negoziare, in modo tale da essere effettivo da un punto di vista operativo e da permettere ai Paesi in sviluppo di tenere effettivamente conto dei loro bisogni di sviluppo, inclusi la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.

Prendiamo atto delle considerazioni non riguardanti il commercio riflesse nelle proposte di negoziato presentate dai Membri e confermiamo che ne sarà tenuto conto nei negoziati come previsto nell'Accordo sull'agricoltura.

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14. Le modalità per i nuovi impegni, comprese le disposizioni per il trattamento speciale e differenziato, saranno stabilite al più tardi il 31 marzo 2003. I partecipanti presenteranno i loro progetti di Liste globali fondate su queste modalità al più tardi alla data della quinta sessione della Conferenza ministeriale. I negoziati, con riferimento alle regole e norme e ai testi giuridici connessi, saranno conclusi nell'ambito e alla data della conclusione del programma di negoziato nel suo complesso.

Servizi 15. I negoziati sul commercio dei servizi saranno condotti con l'intento di promuovere la crescita economica di tutti i partner commerciali e lo sviluppo dei Paesi in sviluppo e dei Paesi meno avanzati. Riconosciamo i lavori già intrapresi nei negoziati avviati nel gennaio 2000 ai sensi dell'articolo XIX dell'Accordo generale sul commercio dei servizi e il considerevole numero di proposte presentate dai Membri riguardanti un ampio spettro di settori e diverse questioni orizzontali, nonché sul movimento delle persone fisiche. Confermiamo le Linee guida e le Procedure per i negoziati adottate dal Consiglio del commercio dei servizi il 28 marzo 2001 come base sulla quale proseguire i negoziati, con l'intento di conseguire gli obiettivi dell'Accordo generale sul commercio dei servizi come sono stati enunciati nel Preambolo, nell'articolo IV e nell'articolo XIX di questo accordo. I partecipanti presenteranno richieste iniziali per impegni specifici entro il 30 giugno 2002 e offerte iniziali entro il 31 marzo 2003.

Accesso ai mercati per i prodotti non agricoli 16. Conveniamo l'apertura di negoziati che avranno lo scopo, secondo modalità da concordare, di ridurre o, se appropriato, di eliminare i dazi doganali, inclusa la riduzione o l'eliminazione dei picchi tariffari, dei dazi elevati e della progressività dei dazi, nonché degli ostacoli non tariffari, in particolare per i prodotti la cui esportazione interessa i Paesi in sviluppo. La gamma di prodotti interessati sarà completa e senza esclusioni a priori. I negoziati terranno pienamente conto dei bisogni e degli interessi speciali dei Paesi in sviluppo e dei Paesi meno avanzati partecipanti, anche mediante una reciprocità che non sia totale per quanto attiene agli impegni di riduzione, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo
XXVIIIbis del GATT del 1994 e alle disposizioni menzionate nel paragrafo 50 di seguito. À tale scopo, le modalità da convenire comprenderanno studi e misure di rafforzamento delle capacità appropriati per aiutare i Paesi meno avanzati a partecipare effettivamente ai negoziati.

Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 17. Poniamo l'accento sull'importanza da noi attribuita all'attuazione e all'interpretazione dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo sugli ADPIC/TRIPS) in modo favorevole alla sanità pubblica, promuovendo l'accesso ai medicamenti esistenti e la ricerca e lo sviluppo riguardanti nuovi medicamenti e, a tale proposito, adottiamo una Dichiarazione distinta.

18. In vista di concludere i lavori intrapresi in seno al Consiglio degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Consiglio TRIPS) sull'attuazione dell'articolo 23:4, conveniamo di negoziare l'istituzione di un sistema multilaterale di notificazione e di registrazione delle indicazioni geografiche per i vini e le bevande spiritose prima della quinta sessione della Conferenza ministeriale. Notia-

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mo che le questioni relative all'estensione della protezione delle indicazioni geografiche prevista nell'articolo 23 a prodotti diversi da vini e bevande spiritose saranno trattate in seno al Consiglio TRIPS conformemente al paragrafo 12 della presente dichiarazione.

19. Diamo istruzione al Consiglio TRIPS, nel proseguimento del suo programma di lavoro, compreso il riesame dell'articolo 27:3 b), l'esame dell'attuazione dell'Accordo TRIPS secondo l'articolo 71:1 e i lavori previsti conformemente al paragrafo 12 della presente dichiarazione, di esaminare, fra l'altro, la relazione fra l'Accordo TRIPS e la Convenzione sulla diversità biologica, la protezione del sapere tradizionale e del folclore e altri fatti nuovi pertinenti rilevati dai Membri conformemente all'articolo 71:1. Nell'intraprendere questi lavori, il Consiglio TRIPS sarà guidato dagli obiettivi e principi enunciati negli articoli 7 e 8 dell'Accordo sugli ADPIC/ TRIPS e terrà pienamente conto della dimensione dello sviluppo.

Relazioni fra commercio e investimento 20. Riconoscendo gli argomenti a favore di un quadro multilaterale destinato ad assicurare condizioni trasparenti, stabili e prevedibili per l'investimento transfrontaliero a lungo termine, in particolare l'investimento estero diretto, che contribuirà all'espansione del commercio, e la necessità di un'assistenza tecnica e di un rafforzamento delle capacità accresciuti in questo settore come è indicato nel paragrafo 21, conveniamo che saranno avviati negoziati dopo la quinta sessione della Conferenza ministeriale sulla base di una decisione che sarà presa, su esplicito consenso, durante questa sessione in merito alle modalità dei negoziati.

21. Riconosciamo i bisogni dei Paesi in sviluppo e dei Paesi meno avanzati per quanto attiene a un accresciuto sostegno per l'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità in questo settore, comprese l'analisi e l'elaborazione di politiche in modo tale che possano meglio valutare le implicazioni di una cooperazione multilaterale più stretta per le loro politiche e i loro obiettivi di sviluppo, e lo sviluppo umano e istituzionale. A tale scopo, lavoreremo in collaborazione con le altre organizzazioni intergovernative pertinenti, compresa l'UNCTAD, e attraverso vie regionali e bilaterali appropriate, per fornire un'assistenza rafforzata
e dotata di risorse adeguate per soddisfare questi bisogni.

22. Sino alla quinta sessione, il seguito dei lavori del Gruppo di lavoro per le relazioni fra commercio e investimento sarà incentrato sul chiarimento di quanto segue: portata e definizione; trasparenza; non discriminazione; modalità per impegni prestabilimento fondati su un approccio basato su liste positive di tipo GATS; disposizioni relative allo sviluppo; eccezioni e salvaguardie concernenti la bilancia dei pagamenti; consultazioni e composizione delle controversie fra i Membri. Ogni quadro dovrebbe riflettere in modo equilibrato gli interessi dei Paesi d'origine e dei Paesi d'accoglienza, e tenere debitamente conto delle politiche e degli obiettivi di sviluppo dei governi d'accoglienza nonché del loro diritto di disciplinare nell'interesse generale. I bisogni speciali dei Paesi in sviluppo e dei Paesi meno avanzati in materia di sviluppo, commercio e finanze dovrebbero essere presi in considerazione quale parte integrante di ogni quadro che dovrebbe permettere ai Membri di contrarre obblighi e impegni commensurati ai loro bisogni e circostanze individuali. Occorrerebbe prendere in debita considerazione le altre disposizioni pertinenti dell'OMC.

Occorrerebbe tener conto, come appropriato, degli accordi bilaterali e regionali sull'investimento esistenti.

1160

Interazione fra commercio e politica della concorrenza 23. Riconoscendo gli argomenti a favore di un quadro multilaterale destinato a migliorare il contributo della politica della concorrenza al commercio internazionale e allo sviluppo, e la necessità di un'assistenza tecnica e di un rafforzamento delle capacità accresciuti in questo settore come è indicato nel paragrafo 24, conveniamo l'avvio di negoziati dopo la quinta sessione della Conferenza ministeriale sulla base di una decisione che sarà presa, su esplicito consenso, durante questa sessione in merito alle modalità dei negoziati.

24. Riconosciamo i bisogni dei Paesi in sviluppo e dei Paesi meno avanzati per quanto riguarda un maggior sostegno in vista di un'assistenza tecnica e di un rafforzamento delle capacità in questo settore, comprese l'analisi e l'elaborazione di politiche affinché possano meglio valutare le implicazioni di una cooperazione multilaterale più stretta per le loro politiche e i loro obiettivi di sviluppo, e lo sviluppo umano e istituzionale. A tale scopo, lavoreremo in collaborazione con le altre organizzazioni intergovernative pertinenti, compresa l'UNCTAD, e attraverso vie regionali e bilaterali appropriate, per fornire un'assistenza rafforzata e dotata di risorse adeguate per rispondere a questi bisogni.

25. Sino alla quinta sessione, il seguito dei lavori del Gruppo di lavoro sull'interazione fra commercio e politica della concorrenza sarà incentrato sul chiarimento di quanto segue: principi fondamentali, comprese trasparenza, non discriminazione ed equità sul piano della procedura, e disposizioni relative alle intese ingiustificabili; modalità di una cooperazione volontaria; e sostegno a favore del progressivo rafforzamento delle istituzioni incaricate della concorrenza nei Paesi in sviluppo mediante il rafforzamento delle capacità. Si terrà pienamente conto dei bisogni dei Paesi in sviluppo e dei Paesi meno avanzati partecipanti e sarà prevista una flessibilità appropriata per rispondervi.

Trasparenza dei mercati pubblici 26. Riconoscendo gli argomenti a favore di un accordo multilaterale sulla trasparenza dei mercati pubblici e la necessità di un'assistenza tecnica e di un rafforzamento delle capacità accresciuti in questo settore, conveniamo l'avvio di negoziati dopo la quinta sessione della Conferenza ministeriale
sulla base di una decisione che sarà presa, su esplicito consenso, durante questa sessione in merito alle modalità dei negoziati. Questi negoziati si fonderanno sui progressi realizzati a quel momento in seno al Gruppo di lavoro sulla trasparenza dei mercati pubblici e terranno conto delle priorità dei partecipanti in materia di sviluppo, specialmente quelle dei Paesi meno avanzati partecipanti. I negoziati saranno limitati agli aspetti relativi alla trasparenza e non ridurranno dunque la possibilità per i Paesi di accordare preferenze alle forniture e ai fornitori nazionali. Ci impegniamo affinché un'assistenza tecnica e un sostegno per il rafforzamento delle capacità adeguati siano forniti sia durante i negoziati sia dopo la loro conclusione.

Agevolazione degli scambi 27. Riconoscendo gli argomenti a favore dell'accresciuta accelerazione del movimento, dello svincolo e dello sdoganamento di merci, comprese le merci in transito, e la necessità di un'assistenza tecnica e di un rafforzamento delle capacità accresciuti in questo settore, conveniamo che dei negoziati avranno luogo dopo la quinta sessione della Conferenza ministeriale sulla base di una decisione che sarà presa, su 1161

esplicito consenso, durante questa sessione in merito alle modalità dei negoziati.

Sino alla quinta sessione, il Consiglio del commercio delle merci esaminerà e, se sarà appropriato, chiarirà e migliorerà gli aspetti pertinenti degli articoli V, VIII e X del GATT del 1994 e identificherà i bisogni e le priorità dei Membri, in particolare dei Paesi in sviluppo e dei Paesi meno avanzati, in materia di agevolazione degli scambi. Ci impegniamo a far sì che un'assistenza tecnica e un sostegno per il rafforzamento delle capacità adeguati siano forniti in questo settore.

Regole dell'OMC 28. Alla luce dell'esperienza e della crescente applicazione di questi strumenti da parte dei Membri, conveniamo l'avvio di negoziati intesi a chiarire e a migliorare le norme previste dagli Accordi sull'attuazione dell'articolo VI del GATT del 1994 e sui sussidi e le misure compensative, preservando i concetti e i principi fondamentali e l'efficacia di questi accordi, i loro strumenti e obiettivi, e tenendo conto dei bisogni dei partecipanti in sviluppo e meno avanzati. Nella fase iniziale dei negoziati, i partecipanti indicheranno le disposizioni, comprese le norme concernenti le pratiche che distorcono gli scambi, che cercheranno di chiarire e migliorare nella fase successiva. Nel contesto di questi negoziati, i partecipanti mireranno anche a chiarire e a migliorare le norme dell'OMC concernenti i sussidi alla pesca, tenendo conto dell'importanza di questo settore per i Paesi in sviluppo. Notiamo che i sussidi alla pesca sono menzionati anche nel paragrafo 31.

29. Conveniamo anche negoziati intesi a chiarire e a migliorare le norme e le procedure previste dalle esistenti disposizioni dell'OMC che si applicano agli accordi commerciali regionali. I negoziati terranno conto degli aspetti degli accordi commerciali regionali relativi allo sviluppo.

Memorandum di accordo sulla composizione delle controversie 30. Conveniamo negoziati sui miglioramenti e chiarimenti da apportare al Memorandum di accordo sulla composizione delle controversie. I negoziati dovrebbero essere fondati sui lavori svolti finora e su tutte le proposte aggiuntive dei Membri, e mirare a convenire miglioramenti e chiarimenti al più tardi entro maggio 2003, data alla quale prenderemo misure per far sì che i risultati entrino in vigore in seguito il più
presto possibile.

Commercio e ambiente 31. Al fine di rafforzare il sostegno reciproco del commercio e dell'ambiente, conveniamo negoziati, senza pregiudicarne il risultato, concernenti: i)

la relazione fra le regole dell'OMC esistenti e gli obblighi commerciali specifici enunciati negli accordi ambientali multilaterali (AAM). La portata dei negoziati sarà limitata all'applicabilità di queste regole dell'OMC esistenti fra le parti agli AAM in questione. I negoziati non pregiudicheranno i diritti nell'ambito dell'OMC di ogni Membro che non sia parte all'AAM in questione;

ii)

procedure di regolare scambio d'informazioni fra i Segretariati degli AAM e i Comitati dell'OMC pertinenti, nonché i criteri per la concessione dello statuto di osservatore;

1162

iii) la riduzione o, se appropriato, l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari su beni e servizi ambientali.

Notiamo che i sussidi alla pesca entrano nel quadro dei negoziati previsti nel paragrafo 28.

32. Diamo istruzione al Comitato del commercio e dell'ambiente, nel proseguire i lavori su tutti i punti del suo programma di lavoro nell'ambito del suo attuale mandato, di accordare un'attenzione particolare ai seguenti elementi: i)

effetto delle misure ambientali sull'accesso ai mercati, specialmente per quanto riguarda i Paesi in sviluppo, in particolare i meno avanzati fra di essi, e le situazioni in cui l'eliminazione o la riduzione delle restrizioni e delle distorsioni degli scambi gioverebbe al commercio, all'ambiente e allo sviluppo;

ii)

disposizioni pertinenti dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; e

iii) prescrizioni in materia di etichettatura a scopi ambientali.

I lavori su tali questioni dovrebbero fra l'altro consistere nell'identificare l'eventuale necessità di chiarire le pertinenti regole dell'OMC. Il Comitato farà rapporto alla quinta sessione della Conferenza ministeriale, e farà delle raccomandazioni, dove sarà appropriato, per quanto concerne l'azione futura, compresa l'opportunità di negoziati. Il risultato di questi lavori nonché i negoziati condotti ai sensi del paragrafo 31 i) e ii) saranno compatibili con il carattere aperto e non discriminatorio del sistema commerciale multilaterale, non aumenteranno o non diminuiranno i diritti e gli obblighi dei Membri secondo gli accordi dell'OMC esistenti, in particolare l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, e non modificheranno neppure l'equilibrio fra questi diritti e obblighi, e terranno conto dei bisogni dei Paesi in sviluppo e dei Paesi meno avanzati.

33. Riconosciamo l'importanza dell'assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità nel settore del commercio e dell'ambiente per i Paesi in sviluppo, in particolare i meno avanzati fra di essi. Incoraggiamo anche la condivisione delle conoscenze specializzate e delle esperienze con i Membri che vogliono effettuare esami ambientali a livello nazionale. Sarà allestito un rapporto in merito a queste attività per la quinta sessione.

Commercio elettronico 34. Prendiamo atto dei lavori che si sono svolti in seno al Consiglio generale e in altri organi pertinenti dopo la Dichiarazione ministeriale del 20 maggio 1998 e conveniamo di proseguire il programma di lavoro sul commercio elettronico. I lavori svolti finora mostrano che il commercio elettronico crea nuove sfide e possibilità commerciali per tutti i Membri a tutti gli stadi di sviluppo, e noi riconosciamo che occorre istituire e mantenere un ambiente favorevole al futuro sviluppo del commercio elettronico. Diamo istruzione al Consiglio generale di studiare gli ordinamenti istituzionali più appropriati per l'esecuzione del programma di lavoro e di fare rapporto in occasione della quinta sessione della Conferenza ministeriale sui progressi supplementari compiuti. Dichiariamo che i membri manterranno la loro prassi attuale che consiste nel non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche fino alla quinta sessione.

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Piccole economie 35. Conveniamo un programma di lavoro, sotto l'egida del Consiglio generale, per esaminare le questioni relative al commercio delle piccole economie. Questi lavori hanno quale obiettivo di dare risposte alle questioni legate al commercio identificate per integrare maggiormente le piccole economie vulnerabili nel sistema commerciale multilaterale, e non creare una sottocategoria di membri dell'OMC. Il Consiglio generale riesaminerà il programma di lavoro e farà raccomandazioni in vista di un'azione alla quinta sessione della Conferenza ministeriale.

Commercio, debito e finanze 36. Conveniamo un esame, in seno a un Gruppo di lavoro sotto l'egida del Consiglio generale, della relazione fra commercio, debito e finanze e di ogni possibile raccomandazione sulle misure che potrebbero essere prese nell'ambito del mandato e nella sfera di competenza dell'OMC per migliorare la capacità del sistema commerciale multilaterale di contribuire a una soluzione durevole del problema dell'indebitamento estero dei Paesi in sviluppo e dei Paesi meno avanzati, e per rafforzare la coerenza delle politiche commerciali e finanziarie internazionali, in vista di preservare il sistema commerciale multilaterale dagli effetti dell'instabilità finanziaria e monetaria. Il Consiglio generale farà rapporto alla quinta sessione della Conferenza ministeriale sui progressi compiuti nell'ambito di questo esame.

Commercio e trasferimento di tecnologie 37. Conveniamo di esaminare, in seno a un Gruppo di lavoro sotto l'egida del Consiglio generale, la relazione fra commercio e trasferimento di tecnologie e ogni possibile raccomandazione sulle misure che potrebbero essere prese nell'ambito del mandato dell'OMC per accrescere gli apporti di tecnologia ai Paesi in sviluppo. Il Consiglio generale farà rapporto alla quinta sessione della Conferenza ministeriale sui progressi compiuti nell'ambito di questo esame.

Cooperazione tecnica e rafforzamento delle capacità 38. Confermiamo che la cooperazione tecnica e il rafforzamento delle capacità sono elementi centrali della dimensione di sviluppo del sistema commerciale multilaterale, e accogliamo con soddisfazione e approviamo la nuova strategia per la cooperazione tecnica dell'OMC in materia di rafforzamento delle capacità, della crescita e dell'integrazione. Diamo istruzione
al Segretariato, in coordinazione con gli altri organismi pertinenti, di sostenere gli sforzi fatti sul piano nazionale per integrare il commercio nei piani nazionali di sviluppo e nelle strategie nazionali di riduzione della povertà. La fornitura dell'assistenza tecnica da parte dell'OMC sarà concepita per aiutare i Paesi in sviluppo e i Paesi meno avanzati e i Paesi in transizione a basso reddito ad adeguarsi alle regole e alle norme dell'OMC, ad attuare i loro obblighi e a esercitare i loro diritti quali Membri, anche sfruttando i vantaggi di un sistema commerciale multilaterale aperto, fondato su regole. La priorità sarà pure accordata alle piccole economie vulnerabili e alle economie in transizione nonché ai Membri e agli osservatori che non hanno una rappresentanza a Ginevra. Ribadiamo il nostro sostegno ai preziosi lavori del Centro per il commercio internazionale, che dovrebbero essere rafforzati.

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39. Rileviamo che occorre urgentemente coordinare in modo efficace la fornitura dell'assistenza tecnica con i donatori bilaterali, il Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE e le istituzioni intergovernative internazionali e regionali pertinenti in un quadro di politica generale e secondo uno scadenzario coerenti. Per il coordinamento della fornitura dell'assistenza tecnica, diamo istruzione al Direttore generale di consultare gli organismi pertinenti, i donatori bilaterali e i beneficiari per identificare i mezzi per migliorare e razionalizzare il Quadro integrato per l'assistenza tecnica legata al commercio a favore dei Paesi meno avanzati nonché il Programma integrato congiunto di assistenza tecnica (JITAP).

40. Conveniamo che l'assistenza tecnica deve godere di un finanziamento sicuro e prevedibile. Di conseguenza, diamo istruzione al Comitato del budget, delle finanze e dell'amministrazione di elaborare un piano, per l'adozione da parte del Consiglio generale nel dicembre 2001, che garantirà il finanziamento a lungo termine dell'assistenza tecnica dell'OMC a livello globale che non sia inferiore a quello dell'anno in corso e corrisponda alle attività descritte in precedenza.

41. Abbiamo stabilito solidi impegni concernenti la cooperazione tecnica e il rafforzamento delle capacità in diversi paragrafi della presente Dichiarazione ministeriale.

Ribadiamo questi impegni specifici enunciati nei paragrafi 16, 22, 25-27, 33, 38-40, 42 e 43, e ribadiamo anche quanto inteso nel paragrafo 2 riguardo al ruolo importante svolto dai programmi di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità che dispongono di un finanziamento durevole. Diamo istruzione al Direttore generale di fare rapporto alla quinta sessione della Conferenza ministeriale, con un rapporto interinale al Consiglio generale nel dicembre 2002, sull'attuazione e l'adeguamento di questi impegni enunciati nei paragrafi indicati.

Paesi meno avanzati 42. Riconosciamo la gravità delle preoccupazioni espresse dai Paesi meno avanzati (PMA) nella Dichiarazione di Zanzibar adottata dai loro Ministri nel luglio 2001.

Riconosciamo che l'integrazione dei PMA nel sistema commerciale multilaterale richiede un accesso ai mercati significativo, un sostegno per la diversificazione della loro base di produzione e d'esportazione, e un'assistenza
tecnica legata al commercio e un rafforzamento delle capacità. Conveniamo che la vera integrazione dei PMA nel sistema commerciale e nell'economia mondiale richiederà sforzi da parte di tutti i Membri dell'OMC. Ci impegniamo per l'obiettivo di un accesso al mercato in franchigia di dazio e senza contingente per i prodotti originari dei PMA. A tale proposito, ci rallegriamo dei significativi miglioramenti che i Membri dell'OMC hanno apportato all'accesso ai mercati prima dello svolgimento della terza Conferenza delle Nazioni Unite sui PMA (PMA-III) a Bruxelles, nel maggio 2001. Ci impegniamo inoltre a prevedere misure aggiuntive che permettano di migliorare progressivamente l'accesso ai mercati per i PMA. L'accesso dei PMA rimane una priorità per i Membri. Conveniamo di operare per agevolare e accelerare i negoziati con i PMA candidati. Diamo istruzione al Segretariato di trasporre nei piani annuali di assistenza tecnica la priorità che noi accordiamo all'accesso dei PMA. Ribadiamo gli impegni presi alla PMA-III, e conveniamo che l'OMC dovrebbe tener conto, nell'elaborazione del suo programma di lavoro a favore dei PMA, degli elementi legati al commercio, conformi al mandato dell'OMC, della Dichiarazione e del Programma d'azione di Bruxelles adottati nel corso della PMA-III. Diamo istruzione al Sottocomitato dei Paesi meno avanzati di elaborare un tale programma di lavoro e di

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presentare rapporto al Consiglio generale sul programma di lavoro convenuto nella prima riunione che esso terrà nel 2002.

43. Approviamo il Quadro integrato per l'assistenza tecnica legata al commercio a favore dei Paesi meno avanzati quale modello valido per lo sviluppo del commercio dei PMA. Incitiamo i partner dello sviluppo ad aumentare sensibilmente i loro contributi al Fondo fiduciario destinato al Quadro integrato e ai fondi fiduciari extrabudgetari dell'OMC a favore dei PMA. Esortiamo le organizzazioni partecipanti a studiare, in collaborazione con i partner dello sviluppo, la possibilità di migliorare il Quadro integrato in vista di trattare i vincoli dei PMA per quanto attiene all'offerta e di estendere il modello a tutti i PMA dopo il riesame del Quadro integrato e la valutazione del Programma pilota in corso in taluni PMA. Chiediamo al Direttore generale, in coordinamento con i responsabili del segretariato delle altre organizzazioni, di presentare un rapporto interinale al Consiglio generale nel dicembre 2002 e un rapporto completo alla quinta sessione della Conferenza ministeriale su tutte le questioni che interessano i PMA.

Trattamento speciale e differenziato 44. Ribadiamo che le disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato sono parte integrante degli Accordi dell'OMC. Prendiamo atto delle preoccupazioni espresse riguardo al loro funzionamento per porre rimedio alle costrizioni specifiche con le quali si scontrano i Paesi in sviluppo, in particolare quelli meno avanzati. A tale proposito, rileviamo che alcuni Membri hanno proposto un Accordo quadro relativo al trattamento speciale e differenziato (WT/GC/W/442). Conveniamo dunque che tutte le disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato saranno riesaminate al fine di rafforzarle e di renderle più precise, più efficaci e più operative.

Pertanto, approviamo il programma di lavoro sul trattamento speciale e differenziato enunciato nella Decisione sulle questioni e preoccupazioni legate all'attuazione.

Organizzazione e gestione del programma di lavoro 45. I negoziati, che devono essere condotti ai sensi della presente dichiarazione, si concluderanno il più tardi il 1° gennaio 2005. La quinta sessione della Conferenza ministeriale trarrà un bilancio dei progressi raggiunti durante i negoziati, darà
gli orientamenti politici necessari e prenderà le debite decisioni. Quando i risultati dei negoziati saranno confermati in tutti i campi, avrà luogo una sessione straordinaria della Conferenza ministeriale, che consentirà di prendere decisioni concernenti l'adozione e l'attuazione di tali risultati.

46. Un Comitato dei negoziati commerciali vigilerà sullo svolgimento generale dei negoziati sotto l'egida del Consiglio generale. Il Comitato dei negoziati commerciali terrà la sua prima riunione entro il 31 gennaio 2002. Esso definirà, all'occorrenza, appropriati meccanismi di negoziato e controllerà i progressi compiuti.

47. Ad eccezione dei miglioramenti e dei chiarimenti apportati dal Memorandum di accordo sulla composizione delle controversie, lo svolgimento e la conclusione dei negoziati e l'entrata in vigore dei relativi risultati saranno considerati parti di un impegno unico. Tuttavia, gli accordi conclusi nelle prime fasi dei negoziati potranno essere attuati a titolo provvisorio o definitivo. Questi primi accordi saranno presi in considerazione nell'allestimento del bilancio globale dei negoziati.

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48. I negoziati saranno aperti: i)

a tutti i membri dell'OMC; e

ii)

agli Stati e territori doganali distinti, che attualmente stanno per aderirvi, e a quelli che informano i Membri, durante una riunione ordinaria del Consiglio generale, della propria intenzione di negoziare le modalità di adesione e per i quali è istituito un gruppo di lavoro in materia.

Le decisioni relative ai risultati dei negoziati saranno prese unicamente dai Membri dell'OMC.

49. I negoziati saranno condotti in modo trasparente fra i partecipanti, al fine di facilitarne la partecipazione effettiva, garantire vantaggi a tutti i partecipanti e raggiungere un equilibrio globale nei risultati dei negoziati.

50. I negoziati e gli altri aspetti del programma di lavoro terranno pienamente conto del principio del trattamento speciale e differenziato a favore dei Paesi in sviluppo e dei Paesi meno avanzati, enunciato nella Parte IV del GATT del 1994, nella Decisione del 28 novembre 1979 sul trattamento differenziato e più favorevole, la reciprocità e la partecipazione più completa dei Paesi in sviluppo, nella Decisione dell'Uruguay Round sulle misure a favore dei Paesi meno avanzati e in tutte le altre disposizioni pertinenti dell'OMC.

51. Il Comitato del commercio e dello sviluppo e il Comitato del commercio e dell'ambiente serviranno, nell'ambito dei rispettivi mandati, quale forum per identificare gli aspetti dei negoziati relativi allo sviluppo e all'ambiente e per discuterne, affinché lo sviluppo sostenibile sia considerato in maniera appropriata.

52. Una priorità elevata è stata attribuita anche agli elementi del programma di lavoro che non danno luogo a negoziati. Essi saranno trattati sotto il controllo globale del Consiglio generale che, in occasione della quinta sessione della Conferenza ministeriale, riferirà sui progressi compiuti.

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9.1.3

Dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica Adottata il 14 novembre 2001

1. Riconosciamo la gravità dei problemi di salute pubblica che colpiscono numerosi Paesi in sviluppo e Paesi meno avanzati, in particolare i problemi derivanti dall'HIV/AIDS, dalla tubercolosi, dalla malaria e da altre epidemie.

2. Poniamo l'accento sulla necessità che l'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo sugli ADPIC/TRIPS) sia parte integrante dell'azione nazionale e internazionale più ampia intesa a risolvere questi problemi.

3. Riconosciamo che la protezione della proprietà intellettuale è importante per lo sviluppo di nuovi medicamenti. Riconosciamo altresì le preoccupazioni riguardanti i suoi effetti sui prezzi.

4. Conveniamo che l'Accordo TRIPS non impedisce e non dovrebbe impedire ai Membri di prendere provvedimenti per proteggere la salute pubblica. Di conseguenza, pur confermando la nostra adesione all'Accordo TRIPS, affermiamo che detto accordo può e dovrebbe essere interpretato e attuato in modo tale da sostenere il diritto dei Membri dell'OMC di proteggere la salute pubblica e, in particolare, di promuovere l'accesso di tutti ai medicamenti.

A questo proposito, ribadiamo il diritto dei Membri dell'OMC di ricorrere pienamente alle disposizioni dell'Accordo TRIPS, che prevedono una flessibilità a tale effetto.

5. Di conseguenza e tenendo conto del paragrafo 4 che precede, pur mantenendo i nostri impegni nell'ambito dell'Accordo TRIPS, riconosciamo che queste flessibilità comprendono quanto segue: a)

Nell'applicazione delle regole consuetudinarie d'interpretazione del diritto internazionale pubblico, ogni disposizione dell'Accordo TRIPS è letta in funzione dell'oggetto e dello scopo dell'Accordo quali sono espressi, in particolare, nei suoi obiettivi e principi.

b)

Ogni Membro ha il diritto di accordare licenze obbligatorie e la libertà di determinare i motivi per i quali tali licenze sono accordate.

c)

Ogni Membro ha il diritto di determinare che cosa rappresenta una situazione d'emergenza nazionale o altre circostanze di estrema emergenza, rimanendo inteso che le crisi nel settore della salute pubblica, comprese quelle legate all'HIV/AIDS, alla tubercolosi, alla malaria e ad altre epidemie, possono rappresentare una situazione d'emergenza nazionale o altre circostanze di estrema emergenza.

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d)

L'effetto delle disposizioni dell'Accordo TRIPS che si riferiscono all'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale è di lasciare a ogni Membro la libertà di stabilire il proprio regime per quanto riguarda tale esaurimento senza contestazione, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 in materia di trattamento NPF e di trattamento nazionale.

6. Riconosciamo che i Membri dell'OMC i quali dispongono di insufficienti capacità di fabbricazione nel settore farmaceutico o ne sono sprovvisti potrebbero avere difficoltà a ricorrere in modo effettivo alle licenze obbligatorie nell'ambito dell'Accordo TRIPS. Diamo istruzione al Consiglio TRIPS di trovare una rapida soluzione a questo problema e di presentare rapporto al Consiglio generale prima della fine del 2002.

7. Ribadiamo l'impegno dei Paesi sviluppati Membri di offrire incentivi alle loro imprese e istituzioni per promuovere e incoraggiare il trasferimento di tecnologia verso i Paesi meno avanzati Membri conformemente all'articolo 66.2. Concordiamo altresì che i Paesi meno avanzati Membri non saranno obbligati, per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, ad attuare o applicare le sezioni 5 e 7 della Parte II dell'Accordo TRIPS né a far rispettare i diritti previsti da queste sezioni fino al 1° gennaio 2016, senza pregiudicare il diritto dei Paesi meno avanzati Membri di chiedere altre proroghe dei periodi transitori come previsto dall'articolo 66.1 dell'Accordo TRIPS. Diamo istruzione al Consiglio TRIPS di prendere le disposizioni necessarie a tale effetto in applicazione dell'articolo 66.1 dell'Accordo TRIPS.

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9.1.4

Ispezioni pre-imbarco effettuate in Svizzera per conto di Stati esteri e sottoposte ad autorizzazione

L'ordinanza del 17 maggio 1995 sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco (RS 946.202.8), emanata in relazione con l'Accordo OMC sulle ispezioni preimbarco (RS 0.632.20, allegato 1A.10), disciplina l'autorizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza di tali ispezioni (che riguardano essenzialmente la qualità, la quantità e il prezzo) eseguite in Svizzera da società specializzate per conto di Stati esteri. Queste società necessitano di un'autorizzazione del DFE per ogni Stato mandatario.

In base all'articolo 15 dell'ordinanza, ogni anno è pubblicata una lista su cui figurano gli enti che dispongono di un'autorizzazione a eseguire in Svizzera ispezioni preimbarco e i Paesi ai quali essa si riferisce.

Attualmente sono cinque le società d'ispezione che dispongono di simili autorizzazioni: la Société Générale de Surveillance SA (SGS) a Ginevra, la Cotecna Inspection SA (Cotecna) a Ginevra, il Bureau Véritas/BIVAC (Switzerland) AG (Véritas) a Weiningen, la Inspectorate (Suisse) SA (Inspectorate) a Prilly e la Intertek Testing Services Switzerland Ltd (ITS) a Attiswil. Le rispettive autorizzazioni si riferiscono a 39 Paesi, otto dei quali non sono membri dell'OMC. Elenchiamo di seguito in ordine alfabetico1 i Paesi e gli enti per l'ispezione pre-imbarco interessati (stato al 30 novembre 2001)2.

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro

Ente per l'ispezione pre-imbarco

Data dell'autorizzazione

Angola Argentina

SGS SGS Véritas ITS ITS Véritas Véritas SGS Inspectorate SGS SGS SGS SGS Cotecna Véritas SGS Cotecna

08.12.1997 18.11.1997 18.11.1997 27.03.2001 07.06.2000 21.06.2000 06.05.1998 01.09.1996 01.09.1996 01.09.1996 01.09.1996 28.09.2000 01.09.1996 15.08.1996 21.06.2000 08.12.1997 15.09.2000

Bangladesh Benin Bielorussia (*) Bolivia Burkina Faso Burundi Cambogia (*) Camerun Comore (*) Congo (Brazzaville) Congo (Kinshasa) Costa d'Avorio 1 2

Questo elenco può contenere anche autorizzazioni i cui mandati d'ispezione sono semplicemente sospesi ma non rescissi.

Questo elenco si trova anche su Internet (http://www.seco-admin.ch/; cliccare su «Politica economica estera», poi su «Exportations/Importations», poi su «Exportation dans les pays en développement ou en transition» e quindi su «Inspections avant expédition»).

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Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro

Ecuador

Etiopia (*) Georgia Gibuti Guinea Iran (*) Kenya Liberia (*) Madagascar Malawi Mali Mauritania Moldavia (*) Mozambico Niger Nigeria Perù Repubblica Centrafricana Ruanda Senegal Sierra Leone Tanzania (senza Zanzibar) Tanzania (solo Zanzibar) Togo Uganda Uzbekistan (*)

Ente per l'ispezione pre-imbarco

Data dell'autorizzazione

Véritas SGS Cotecna Véritas ITS SGS ITS Cotecna SGS SGS Véritas ITS Véritas Véritas SGS SGS SGS SGS ITS Cotecna SGS SGS Cotecna Véritas SGS SGS Cotecna Véritas Cotecna SGS Cotecna ITS ITS SGS

15.09.2000 01.09.1996 01.09.1996 01.09.1996 27.03.2001 01.10.1999 15.02.2001 15.08.1996 01.09.1996 01.03.2000 06.03.2001 15.02.2001 08.12.1997 01.09.1996 01.09.1996 01.09.1996 01.09.1996 02.11.2000 27.03.2001 08.12.1997 01.09.1999 01.09.1996 01.09.1996 01.09.1996 01.09.1996 01.09.1996 22.08.2001 01.09.1996 18.02.1999 01.04.1999 01.09.1996 27.03.2001 07.06.2000 10.04.2001

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9.2

Allegati 9.2.1-9.2.8 Parte II: Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge sulle misure economiche esterne (per approvazione)

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