Legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta:

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi su scala internazionale volti al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche.

Art. 2 1

2

Misure

La Confederazione può: a.

erogare aiuti finanziari unici o periodici;

b.

fornire prestazioni in natura;

c.

distaccare esperti.

Le misure possono essere realizzate nel quadro di progetti multilaterali o bilaterali.

Art. 3

Finanziamento

Per misure ai sensi della presente legge l'Assemblea federale stanzia, mediante decreti federali semplici, crediti quadro pluriennali.

Art. 4

Competenza

Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.

Art. 5

Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:

1 2

a.

sull'impiego dei capitali a carico dei crediti quadro;

b.

sul distacco di esperti.

RS 101 FF 2002 5923

5946

2002-0753

Sostegno al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche. LF

Art. 6

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5947