Legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta:
Art. 1
Oggetto
La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi su scala internazionale volti al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche.
Art. 2 1
2
Misure
La Confederazione può: a.
erogare aiuti finanziari unici o periodici;
b.
fornire prestazioni in natura;
c.
distaccare esperti.
Le misure possono essere realizzate nel quadro di progetti multilaterali o bilaterali.
Art. 3
Finanziamento
Per misure ai sensi della presente legge l'Assemblea federale stanzia, mediante decreti federali semplici, crediti quadro pluriennali.
Art. 4
Competenza
Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.
Art. 5
Accordi internazionali
Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:
1 2
a.
sull'impiego dei capitali a carico dei crediti quadro;
b.
sul distacco di esperti.
RS 101 FF 2002 5923
5946
2002-0753
Sostegno al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche. LF
Art. 6
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
5947