Decreto federale Disegno A1 sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20011, decreta: I La Costituzione federale2 č modificata come segue: Art. 38 cpv. 2 e 2bis (nuovo) 2 La Confederazione stabilisce i principi per la naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni.

2bis

La Confederazione agevola la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera da parte dei Cantoni.

II Il presente decreto sottostā al voto del popolo e dei Cantoni.

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FF 2002 1736 RS 101

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2001-2377