02.036 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2001 del 26 giugno 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2001.

Conformemente all'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11), il Consiglio federale presenta ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 giugno 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-0638

4991

Compendio Giusta l'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11), entrato in vigore il 1° gennaio 2000, il Consiglio federale presenta ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici. Il presente rapporto è redatto in applicazione di detta disposizione e concerne i trattati conclusi nel corso del 2001.

Ogni accordo bilaterale o multilaterale accettato, ratificato o approvato dalla Svizzera durante lo scorso anno è presentato brevemente. Non rientrando nell'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli, i trattati soggetti all'approvazione delle Camere federali sono esclusi dal presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: riassunto del contenuto dei trattati e breve presentazione dei motivi della loro conclusione, dei costi legati alla loro attuazione, della base legale sulla quale si fonda la loro approvazione nonché delle modalità di entrata in vigore e di denuncia.

Il presente rapporto è suddiviso in base al settore di competenza materiale di ciascun dipartimento e dei corrispondenti uffici e servizi.

4992

Rapporto 1

Introduzione

L'articolo 47bisb capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) prevede l'obbligo, per il nostro Consiglio, di presentare ogni anno all'Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici.

Secondo l'articolo 44bis LRC, il Consiglio federale sottopone i rapporti all'Assemblea federale per conoscenza. Entrambi i Consigli possono decidere espressamente di prendere conoscenza di un rapporto approvandolo o respingendolo. In seguito, se ritiene di essere competente per concludere un accordo, l'Assemblea federale può, con una mozione, incaricare il nostro Consiglio di sottoporle successivamente un determinato trattato affinché essa lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di sottoporre per approvazione il trattato all'Assemblea federale, accompagnato da un messaggio, o di denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il presente rapporto contiene gli accordi non soggetti all'approvazione dei due Consigli, firmati senza riserva di ratifica, ratificati o approvati dalla Svizzera o cui la Svizzera ha aderito.

4993

2

Presentazione dei trattati secondo le competenze dei Dipartimenti

2.1

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1.1

Accordi bilaterali conclusi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) con gli Stati e con le organizzazioni internazionali

2.1.1.1

Agreement between the Government of Switzerland and the Government of Armenia regarding financial and technical cooperation for assistance to the real property cadastral system

A.

L'Accordo concerne l'esecuzione di un progetto nell'ambito del catasto. Esso presenta tre componenti: acquisto d'equipaggiamento, formazione e un volo fotogrammetrico da parte dell'Ufficio federale della topografia.

B.

Esecuzione del progetto.

C.

1,4 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 ottobre 2001 e permane valido per 18 mesi. Può essere denunciato dalle parti in ogni tempo con un preavviso scritto di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4994

2.1.1.2

Agreement between the Government of Switzerland and the Government of the Russian Federation regarding financial and technical cooperation

A.

L'Accordo concerne l'esecuzione dei progetti tecnici e finanziari nella Federazione Russa. I progetti sostengono il processo di riforme e alleggeriscono i costi economici e sociali derivanti dall'adeguamento.

B.

L'Accordo ha lo scopo di rafforzare le relazioni fra le due parti, di permettere una proficua cooperazione nei settori della tecnica e della finanza e di contribuire in tal modo a migliorare le condizioni sociali ed economiche per un'economia di mercato democratica nella Federazione Russa.

C.

L'importo della partecipazione finanziaria non è definito nell'accordo.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 luglio 1996 con una durata di validità fino al 31 dicembre 1996. La durata di validità è stata in seguito prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 2000 e, il 1° gennaio 2001, una seconda volta fino al 31 dicembre 2002. L'accordo può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4995

«Agreement between the Government of the

2.1.1.3

Republic of Tajikistan represented by the Office of the Prime Minister of the Republic of Tajikistan and the Government of the Swiss Confederation represented by the Swiss Agency for Development and Co-operation on the Project Providing Support to Women in Tajikistan» A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del sostegno della DSC nel progetto pilota summenzionato. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica sotto la direzione della DSC (organizzazione incaricata: CARE International) in Tagikistan.

B.

Il progetto ha lo scopo di ridurre la violenza di cui sono vittime le donne in Tagikistan, mediante campagne di sensibilizzazione e d'educazione, programmi di formazione specifici nonché un supporto istituzionale alle istituzioni governative e non governative interessate. Il progetto mira inoltre a migliorare l'accesso a servizi di qualità per le vittime della violenza.

C.

870 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2001, con effetto retroattivo al 1° aprile 2001 e permane in vigore fino al 30 giugno 2003. Può essere denunciato dalle parti in ogni tempo mediante preavviso di 3 mesi. Ciascuna parte può porre fine all'accordo con effetto immediato in caso di violazione sostanziale di uno dei suoi obiettivi essenziali («substantial breach means serious breach of one of the essential objectives of the Agreement»).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi conseguenze finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4996

2.1.1.4

«Agreement between the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan and the Swiss Agency for Development and Co-operation on Technical Assistance in the Field of the Penitentiary Sector»

A.

L'Accordo definisce le modalità di attuazione del sostegno della DSC nel progetto pilota summenzionato. Si tratta di un'azione di cooperazione tecnica diretta dalla DSC nel settore dell'esecuzione delle pene in Tagikistan.

B.

Il progetto ha lo scopo di migliorare sia il sistema giudiziario secondo gli standard internazionali mediante un sostegno alla revisione della legislazione (Code criminale) sia la gestione dei penitenziari e delle condizioni d'incarcerazione (diminuzione del numero di detenuti, formazione specifica del personale, sbocchi professionali per i detenuti). La fase pilota concentra le attività in 4 penitenziari.

C.

L'importo della partecipazione finanziaria non è definito nell'Accordo. Il preventivo del progetto è di 740 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2001 con effetto retroattivo al 1° aprile 2001 e permane in vigore fino al 30 giugno 2003.Può essere denunciato dalle parti in ogni tempo con un preavviso di 3 mesi. Ciascuna parte può porre fine all'accordo con effetto immediato in caso di violazione sostanziale di uno dei suoi obiettivi essenziali («substantial breach means serious breach of one of the essential objectives of the Agreement»).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4997

2.1.1.5

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of Albania on Technical, Financial and Humanitarian Cooperation

A.

L'Accordo disciplina l'esenzione fiscale nonché l'esenzione dal dazio e dagli emolumenti di cui beneficiano apparecchi, materiale, veicoli e servizi; disciplina i permessi d'importazione e d'esportazione, i visti e i permessi di lavoro di periti svizzeri nonché le esenzioni da dazi e fiscali degli stessi. Include una clausola anti-corruzione nonché una clausola concernente l'osservanza dei diritti dell'uomo e designa i due uffici federali svizzeri competenti, ossia la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) per la cooperazione tecnica e l'aiuto umanitario, e il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) per la cooperazione finanziaria.

B.

La Svizzera conclude accordi-quadro con i Paesi nei quali la cooperazione tecnica finanziaria e umanitaria ha raggiunto una certa estensione. Tali accordi servono da un lato a confermare una volontà politica di cooperazione durevole, dall'altro a disciplinare lo statuto delle persone attive in progetti di cooperazione con i Paesi dell'Est importazione di materiale destinato ai progetti e dell'equipaggiamento domestico dei periti in franchigia di dazi d'importazione. Essendo le due convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari non applicabili ai collaboratori internazionali dei progetti della DSC e del Seco, l'accordo-quadro rappresenta lo strumento appropriato a disciplinare in modo vincolante siffatte questioni.

C.

L'Accordo-quadro non implica ripercussioni finanziarie.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2001 e permarrà valido fino al 27 giugno 2006. È prorogabile ogni volta per cinque anni mediante scambio di lettere. Può essere denunciato per scritto con effetto immediato in caso di grave violazione delle sue disposizioni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

4998

2.1.1.6

Swiss financial contribution to Global Knowledge Partnership (GKP) Secretariat

A.

Contributo della Svizzera al Segretariato del Global Knowledge Partnership (GKP) a Kuala Lumpur e finanziamento delle attività e manifestazioni concernenti la rete del GKP.

B.

Il Global Knowledge Partnership (GKP) è una rete di organizzazioni pubbliche, private e senza scopo di lucro. Le organizzazioni partner s'impegnano a scambiare informazioni, esperienze e risorse al fine di promuovere l'accesso alle conoscenze, alle informazioni nonché un impiego efficace di tali strumenti essenziali a uno sviluppo equo e durevole. La Svizzera presiede il GKP per due anni (a partire dal 1° luglio 2001) in stretta collaborazione con il Segretariato a Kuala Lumpur.

C.

700 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2001. Non prevede clausole di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 4999

2.1.1.7

Accordo fra la DSC e il Governo del Bangladesh, Dipartimento dell'Educazione Informale (Post Literacy and Continuing Education Programme)

A.

L'Accordo concerne un contributo per lo sviluppo di un programma nazionale d'educazione non formale destinato agli adulti indigenti nel Bangladesh.

B.

Esso sostiene lo sviluppo di un programma nazionale d'educazione adeguato alle esigenze delle popolazioni più indigenti del Bangladesh.

C.

11,2 milioni di franchi sull'arco di 5 anni (2001-2005).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

È entrato in vigore il 27 febbraio 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio e permane valido fino al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato dalle due parti con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5000

2.1.1.8

Accordo fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e il Governo del Pakistan

A.

L'Accordo concerne un contributo al progetto «Horticultural Promotion (PHP)».

B.

Esso interessa la fase 7 della collaborazione svizzera-pakistana per il potenziamento dell'orticoltura nel North West Frontier Province (NWFP).

C.

3,609 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo fra il Governo del Pakistan e la DSC è entrato in vigore il 29 agosto 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio 2000 e permane valido fino al 30 giugno 2003. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5001

2.1.1.9

Accorda «Third -party cost-sharing» fra la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e United Nations Development Program (UNDP)

A.

L'Accordo concerne un contributo a «North West Frontier (NWFP) ­ Essential Institutional Reforms Operationalisation Programme (EIROP)».

B.

Mediante lo stesso la DSC incarica l'UNDP della realizzazione di EIROP in collaborazione con la direzione di NWFP.

C.

4,8 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato dalle parti mediante un preavviso scritto di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5002

2.1.1.10

Accordo fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e il Governo del Bhutan (RGOB) a Thimphu, del 3 gennaio 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo alla messa a punto e all'esecuzione della ricerca applicata e dei sistemi di produzione durevoli.

B.

Scopo del sostegno è un miglioramento dei beni commerciali buthanesi all'interno del Paese, ma anche per l'esportazione.

C.

3,164 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 gennaio 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio 2000 e permane valido fino al 30 giugno 2003. Può essere denunciato dalle parte con un preavviso scritto di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5003

2.1.1.11

Accordo fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e il Governo del Laos, Vientiane, concluso il 27 dicembre 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo al promovimento del settore agricolo nel Laos.

B.

Scopo del progetto è l'approntamento di un servizio nazionale di consulenza agricola.

C.

1,820 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 27 dicembre 2001 con effetto retroattivo al 1° novembre 2001 e permane valido fino al 31 ottobre 2004. Può essere denunciato dalle parti mediante un preavviso scritto di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5004

2.1.1.12

Accordo (Emendamento) fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e il Governo del Nepal (HMG/N), Katmandu, del 9 gennaio 2001

A.

Questo scambio di lettere concerne una modifica dell'accordo relativo ai contributi svizzeri ai due progetti di costruzione di ponti (costruzione di ponti sospesi [«Suspension Bridge»] e costruzione nonché manutenzione di ponti a livello locale [«Bridge Building at Local Level»]) in Nepal.

B.

Il processo di decentralizzazione ha comportato una riorganizzazione dei ministeri del Governo nepalese. La competenza relativa ai due progetti menzionati è stata in seguito attribuita a un altro ministero. Questo cambiamento è stato oggetto di uno scambio di lettere formale in emendamento all'accordo esistente.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

I cambiamenti intervenuti sono stati fissati in una lettera della DSC del 2 gennaio 2001 al HMG/N e quest'ultimo li ha confermati in una lettera di risposta del 9 gennaio 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5005

2.1.1.13

Accordo fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e il Governo del Nepal (HMG/N), Katmandu, del 15 marzo 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo al progetto «Maintenance and Rehabilitation Coordination Unit» in Nepal.

B.

Si tratta dell'ultima fase di transizione per questo progetto. La DSC contribuisce ai costi del personale locale, alla formazione e al materiale. La Banca Mondiale finanzia il personale straniero.

C.

286 091 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio 2000 e permane valido fino al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5006

2.1.1.14

Accordo fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e la Società per la cooperazione tecnica, Katmandu, Nepal, del 20 marzo 2001

A.

La DSC partecipa al progetto della Società per la cooperazione tecnica «Rural Development Programme» in Nepal e finanzia uno studio del settore stradale.

B.

Scopo dello studio è il coordinamento dei programmi di formazione nel settore stradale fra i diversi donatori in Nepal.

C.

589 500 rupìe nepalesi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 20 marzo 2001 con effetto retroattivo al 1° dicembre 2000 e permane valido fino al 31 maggio 2001. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5007

2.1.1.15

Accordo fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e l'United Nations Development Programme (UNDP), Katmandu, Nepal, del 29 marzo 2001

A.

La DSC contribuisce ai costi globali del programma «Human Rights Commission» dell'UNDP in Nepal.

B.

Scopo del progetto è costituire la «National Human Rights Commission» e contribuire al promovimento dei diritti dell'uomo in Nepal.

C.

200 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5008

2.1.1.16

Accordo (Supplemento) fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e il Governo del Nepal (HMG/N), Katmandu, del 29 giugno 2001

A.

Questo scambio di lettere concerne la proroga del progetto Arniko Highway in Nepal.

B.

Mediante questo progetto la DSC sostiene il settore stradale del Nepal. Il trasferimento delle conoscenze e il rafforzamento del settore privato rappresentano gli elementi essenziali del progetto.

C.

2 538 642 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La proroga è stata definita in una lettera della DSC indirizzata il 3 maggio 2001 al HMG/N e confermata dallo stesso il 9 giugno 2001 mediante risposta scritta.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5009

2.1.1.17

Accordo fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e il Governo del Nepal (HMG/N), Katmandu, del 26 settembre 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo al progetto «Rural Health Development» del Nepal.

B.

Il contributo della DSC mira a migliorare le condizioni di salute di popolazioni nelle regioni rurali.

C.

3,280 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 settembre 2001 con effetto retroattivo al 16 luglio 2001 e permane valido fino al 15 luglio 2005. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5010

2.1.1.18

Accordo fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e il Governo del Nepal (HMG/N), Katmandu, del 15 ottobre 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo al progetto «Nepal Swiss Community Forestry» in Nepal.

B.

Il contributo mira a migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale mediante un rafforzamento della gestione forestale.

C.

4,450 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2001 con effetto retroattivo al 16 luglio 2000 e permane valido fino al 15 luglio 2004. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5011

2.1.1.19

Accordo fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e l'Irrigated Rice Research Consortium (IRRC), Manila, Filippine, del 23 aprile 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo all'Irrigated Rice Research Consortium à Manille.

B.

L'IRRC è una rete di ricerca per il promovimento della ricerca interdisciplinare nel settore dell'irrigazione del riso e per la costituzione di partenariati di ricerca fra gli istituti nazionali dei Paesi asiatici.

C.

2 910 470 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 aprile 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2004. Può essere denunciato dalle parti con preavviso scritto di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5012

2.1.1.20

Accordo fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e il Regional Community Forestry Training Center (RECOFTC) Bangkok, Tailandia, del 6 dicembre 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo al Regional Community Forestry Training Center a Bangkok.

B.

RECOFTC è un'organizzazione internazionale che promuove in collaborazione con i suoi partner in Asia la «selvicoltura comune» sviluppando processi e sistemi di formazione specifici.

C.

1,041 milioni di dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2001 con effetto retroattivo al 1° ottobre 2001 e permane valido fino al 30 settembre 2004. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5013

2.1.1.21

Accordo fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e l'Asian Institute of Technology (AIT) Bangkok, Tailandia, del 16 luglio 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo all'Asian Institute of Technology a Bangkok.

B.

Scopo del sostegno è un contributo allo sviluppo e al miglioramento della formazione nei settori della gestione delle risorse naturali e dell'economia di mercato.

C.

600 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio 2001 e permane valido fino al 30 giugno 2004. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5014

2.1.1.22

Accordo (Supplemento) fra la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC) e il Governo del Vietnam, Hanoi, dell'8 dicembre 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo al progetto «Capacity Building for the Institute for Environment and Resources» in Vietnam.

B.

Con il sostegno della DSC, l'«Institute of Environment and Resources (IER)» dell'Università di HCMC dovrebbe diventare una delle istituzioni più note nei settori della scienza e della tecnologia ambientale nel Sud-Est Asiatico.

C.

1,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2001 con effetto retroattivo al 1° ottobre 2001 e permane valido fino al 30 settembre 2004. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie; base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5015

2.1.1.23

Agreement between the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), and the International Labour Organisation (ILO), concerning the Project YUG/01/M02/SWI «Local Economic Development and SME Promotion, Inception Phase: October 2001 ­ September 2002»

A.

Gli scopi del progetto sono i seguenti: 1) istituzione di un forum di pianificazione economica e di un centro di formazione per piccole e medie imprese (PMI); 2) approntamento dei corrispondenti servizi nel settore del promovimento e della formazione delle PMI; 3) promovimento di una situazione economica positiva.

B.

Il progetto persegue uno fra gli obiettivi centrali della DSC nell'ambito dei programmi nazionali (promovimento del settore privato) e permette sinergie con altri settori, quali il programma di sviluppo municipale nella Serbia centrale.

C.

350 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore nel dicembre 2001 con effetto retroattivo al 1° ottobre 2001 e permane valido fino al 30 settembre 2002. Può essere denunciato per scritto e di reciproca intesa dalle parti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5016

2.1.1.24

Agreement between the Government of Switzerland, represented by the SDC, and the Federal Yugoslav Government, represented by the Ministry of Interior Affairs, on the equipment of the Federal, the Serbian, and the Montenegrian Ministries of Interior Affairs with Internal Communication Technology

A.

Il contratto apporta un sostegno al Ministero dell'Interno della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) ai fini di un'attuazione efficace dell'accordo di riammissione del 3 luglio 1997 fra la RFJ e la Svizzera.

B.

Lacune nei settori dell'informazione e delle tecnologie presso il Ministero dell'Interno; migliore inserimento in rete dei diversi uffici; interesse della Svizzera a un'attuazione senza ostacoli dell'accordo di riammissione.

C.

184 000 franchi (di cui la metà finanziata dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR).

D.

Decreto federale del 4 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 ottobre 2001 con effetto retroattivo al 1° ottobre 2001 e permane valido fino al 28 febbraio 2002. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 2 settimane.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5017

2.1.1.25

A.

Agreement between the Government of Switzerland, represented by the SDC and the Federal Yugoslav Government, represented by the Federal Ministry of National and Ethnic Communities concerning the Interethnic Harmony for Democracy's Project

L'Accordo copre un insieme di progetti concernenti le minoranze che vivono sul territorio jugoslavo ed elaborati dal Ministero summenzionato.

B.

La DSC finanzia una parte dei progetti.

C.

164 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2001 e permane valido fino al 31 maggio 2002. Può essere denunciato dalle due parti per scritto. In tal caso sono preferibili le vie diplomatiche.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5018

2.1.1.26

Third Party cost-sharing agreement between the SDC (the Donor), and the United Nations Development Programme (UNDP)

A.

Il contributo svizzero serve all'istituzione di un centro di formazione per il Governo serbo (Institute for Public Administration Reform, IPA). Tale centro mira a favorire le riforme istituzionali in corso in seno al Governo e all'amministrazione.

B.

L'orientamento del programma corrisponde agli obiettivi del programma della DSC nella Repubblica federale di Jugoslavia; il programma si prefigge lo sviluppo istituzionale e permette l'utilizzazione delle possibilità offerte dalla cooperazione multilaterale. Sostegno di un programma a lungo termine dell'UNDP nel settore del «capacity building» (capacity building fund).

C.

440 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 2 novembre 2001 ed è valido dal 1° novembre 2001 al 31 ottobre 2002. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di un mese.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5019

2.1.1.27

Agreement between the Government of Switzerland, represented by the SDC, and the Office of the High Representative: Swiss Contribution to the restructuring of the Public Service Broadcasting System in Bosnia and Herzegowina

A.

Contributo all'istituzione di un sistema di radiodiffusione pubblico moderno, finanziariamente sano e politicamente indipendente mediante la professionalizzazione del management, lo sviluppo dei programmi d'informazione, delle finanze, della contabilità e delle risorse umane.

B.

Base legale per la quinta fase del progetto.

C.

219 980 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2001 con effetto retroattivo al 1° aprile 2001 e permane valido fino al 31 marzo 2003. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5020

2.1.1.28

Ageeement between the Government of Switzerland and the Office of the High Representative ­ OHR: Special Contribution to OHR, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (BIH), Economic Adviser

A.

Coordinamento dei donatori in vista dell'armonizzazione e dell'approvazione delle strategie, del dialogo politico e delle riforme delle condizioni quadro sul piano federale.

B.

L'Ufficio del High Representative è sostenuto da un secondment essenzialmente orientato alla privatizzazione, al fine di migliorare complessivamente le condizioni quadro nonché di apportare le esperienze concrete di progetti a livello nazionale nel contesto del Policy Dialogue.

C.

150 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 aprile 2001 con effetto retroattivo al 23 ottobre 2000 e permane valido fino al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5021

2.1.1.29

Agreement between the Government of Switzerland and the Office of the High Representative ­ OHR: Special Contribution to OHR, Sarajevo, BIH, Economic Adviser

A.

Coordinamento dei donatori in vista dell'armonizzazione e dell'approvazione delle strategie, del dialogo politico e delle riforme delle condizioni quadro sul piano federale.

B.

L'Ufficio del High Representative riceve, attraverso questo secondment essenzialmente orientato alla privatizzazione, un sostegno al fine di migliorare complessivamente le condizioni quadro nonché di apportare le esperienze concrete di progetti a livello nazionale nel contesto del Policy Dialogue.

C.

193 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2001 e permane valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. Può essere denunciato dalle parti per iscritto entro un termine di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5022

2.1.1.30

Agreement between the Government of Switzerland and the Office of the High Representative ­ OHR: Special contribution to OHR, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (BIH), Environmental Cell

A.

Promuovere un'organizzazione del settore idrico sul piano nazionale, improntata ai principi di sussidiarietà e di autogestione.

B.

Dal 1997, la DSC sostiene in Bosnia-Erzegovina tre progetti nel settore idrico (un Water and Sanitation Programme a Una Sana e a Banja Luka) nonché un secondment OHR. Quest'ultimo si prefigge di rafforzare l'organizzazione del settore idrico in Bosnia-Ergezovina con le basi legali corrispondenti e il quadro finanziario e istituzionale connesso.

C.

231 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 aprile 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5023

2.1.1.31

Agreement between the Government of Switzerland and the Office of the High Representative ­ OHR: Special Contribution to OHR, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (BIH), Environmental Cell

A.

Realizzazione efficace della ristrutturazione corrente di questo settore.

B.

La sezione dello sviluppo dell'OHR si è profilata con la creazione di due Inter-Entity-Working-Groups per le questioni ambientali e del settore idrico e ha riattivato in tal senso il Policy Dialog. Le parti hanno potuto trovare un'intesa in merito a una strutturazione del settore idrico del fiume Basins in corrispondenza dei bacini idrografici nell'intera Bosnia-Erzegovina.

C.

360 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2001 e permane valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. Può essere denunciato dalle parti per scritto entro un termine di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5024

2.1.1.32

Agreement between the Swiss Federal Council through the SDC represented by the Embassy of Switzerland in Bosnia and Herzegowina and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegowina (BiH) represented by the Ministry of Foreign Trade and Economic Relations, the Ministry of Health of the Federation of BiH, the Ministry of Health and Social Welfare of the Republika Srpska of BiH: Family Medecine in Bosnia and Herzegovina

A.

Il progetto mira a sostenere le due entità bosniache nell'attuazione della riforma del settore della salute. Concretamente, si tratta di tre cliniche ambulatoriali selezionate. Saranno sostenuti il management, l'apporto di miglioramenti infrastrutturali e la formazione medica.

B.

Fra il 1996 e il 1999, nel quadro del programma svizzero d'assistenza al rimpatrio per la Bosnia-Erzegovina, la DSC ha sostenuto diversi progetti del settore medico e sociale. Essa ha definito i settori sociale e della salute quali una delle priorità per il programma successivo, corrispondente al programma a medio termine (2000-2003). La Bosnia-Erzegovina ha avviato una riforma della sanità mirante a conferire alla «family medicine» un ruolo fondamentale.

C.

500 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2001 con effetto retroattivo al 1° marzo 2001 e permane valido fino al 30 settembre 2001 (fase preparatoria). La fase di attuazione sarà l'oggetto di un accordo separato (da novembre 2001 a ottobre 2003). Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5025

2.1.1.33

Supplemento all'accordo del 21 aprile 1997 fra la DSC rappresentata dall'Ufficio di Coordinamento a Sarajevo, e i Ministeri dell'Educazione, della Scienza, della Cultura e dello Sport della Federazione Bosnia-Erzegovina, per la cultura e lo sport del cantone di Sarajevo: 5a tappa della ricostruzione della Galleria Nazionale di Sarajevo

A.

Contributo alla ricorstruzione dei musei d'arte in Bosnia e allo sviluppo dinamico e pacifico, attraverso la cultura, di una convivenza dei diversi gruppi della popolazione in Bosnia-Erzegovina. Finanziamento di una tappa supplementare di rinnovamento: deposito e officina di restauro per le opere d'arte.

B.

Base legale per la terza fase del progetto.

C.

40 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il supplemento è entrato in vigore nel luglio 2001. Può essere denunciato da ciascuna parte contraente mediante un preavviso scritto di un mese, qualora essa consideri non più realizzabili gli obiettivi dell'accordo o nel caso in cui l'altra parte contraente non adempia gli obblighi contrattuali che le incombono. Ciononostante, ciascuna parte contraente può denunciare il supplemento con effetto immediato in caso di violazione fondamentale. Vi è violazione fondamentale qualora un elemento essenziale del supplemento sia stato violato gravemente.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5026

2.1.1.34

Accordo fra il Consiglio federale (DSC del Dipartimento federale degli affari esteri) rappresentato dall'ambasciata svizzera in BosniaErzegovina e il Consiglio dei Ministri, rappresentato dal Ministero per il commercio esterno e le relazioni economiche, il Ministero per l'energia, lo sfruttamento delle miniere e l'industria della Federazione di Bosnia-Erzegovina, il Ministero per l'Industria e la Tecnologia della Republika Srpska (RS): promovimento del settore privato in Bosnia-Erzegovina

A.

Promovimento delle piccole e medie imprese (PMI) in Bosnia-Erzegovina nelle regioni di Banja Luka, Tuzla e sostegno al processo di riforme economiche del Paese mediante un contributo al dipartimento economico dell'Office of the High Representative (OHR) . Il promovimento delle PMI avviene mediante l'offerta di servizi orientati al mercato e alle esigenze nell'ambito della formazione, della consulenza, dell'informazione in materia di management e degli aspetti tecnici, al fine di creare nuove possibilità d'impiego e di reddito.

B.

Base legale per la prima fase del progetto.

C.

1,13 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5027

2.1.1.35

A.

Agreement between the Government of Switzerland represented by the SDC and the Office of the High Representative: Swiss Contribution to the Quick Reaction Mechanism (QRM), Fund Bosnia and Herzegovina (BiH)

Le azioni del QRM sono improntate alla ricostruzione economica e alla riforma dell'economia. Lo scopo di questo progetto consiste nel creare uno strumento atto a finanziare a corto termine progetti innovativi nonché piccole azioni efficaci, puntuali o impreviste.

B.

Base legale per la seconda fase del progetto.

C.

500 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2001 con effetto retroattivo al 1° febbraio 2001 e permane valido fino al 31 gennaio 2002. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5028

2.1.1.36

Accordo fra il Consiglio federale, rappresentato dalla DSC, del Dipartimento federale degli affari esteri, e il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina, rappresentato dal Ministero per i Rifugiati e i Diritti dell'uomo della Bosnia-Erzegovina (BiH), il Ministero per il Lavoro, la Politica sociale, gli Sfollati e i Rifugiati della Federazione di BiH e il Ministero per i Rifugiati e gli Sfollati della Republika Srpska (RS): progetto per il rientro di 300 famiglie (croate, bosniache e serbe) nei Comuni di Prijedor, RS, Bihac et Bosanski Petrovac

A. Il processo di rientro e di reintegrazione fra la Bosnia-Erzegovina, la Croazia e la Republica federale di Jugoslavia si è rafforzato. Nel quadro del suo programma di cooperazione, la Svizzera sostiene il processo di rientro e d'integrazione delle minoranze fra le due entità di Bosnia-Erzegovina e fra la Bosnia-Erzegovina e la Croazia. Caritas dirige questo progetto e ricostruisce abitazioni nonché stabili distrutti dalla guerra per le famiglie che rientrano in patria, riabilitando anche parte delle infrastrutture distrutte.

B.

Base legale per la sesta fase del progetto.

C.

2 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2002. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5029

2.1.1.37

Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration in Kosovo (UNMIK) Department of Justice and the Government of Switzerland concerning the Reform of the Correctional System in Kosovo

A.

Accordo concernente un progetto di formazione e di consulenza al personale del carcere Dubrava.

B.

Creazione di una base legale per la seconda fase del progetto.

C.

600 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2001 e permane valido dal 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato dalle parti per iscritto entro un termine di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5030

2.1.1.38

Agreement between United Nations Center for Human Settlements (Habitat) and the Government of Switzerland concerning the Housing and Property Directorate (HPD)

A.

Accordo concernente l'esecuzione di un progetto nell'ambito dell'attività del Housing and Property Directorate, realizzato dall'United Nations Center for Human Settlements (UNCHS) in Kosovo.

B.

Creazione di una base legale per la prima fase del progetto.

C.

3 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 2 novembre 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio 2001 e permane valido fino al 30 giugno 2003. Può essere denunciato dalle parti per scritto entro un termine di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5031

2.1.1.39

Implementing Memorandum of Understanding between UNMIK and the Government of Switzerland concerning the Project Bus Lines for Minority Communities in Kosovo

A.

Accordo concernente un progetto per il finanziamento di un servizio di trasporto per le enclavi abitate da minoranze nel Kosovo.

B.

Creazione di una base legale per la prima fase del progetto.

C.

1,1 milione di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 giugno 2001 e permane valido dal 1° luglio 2001 al 31 ottobre 2001. Può essere denunciato dalle parti per scritto entro un termine di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5032

2.1.1.40

Implementing Memorandum of Understanding between UNMIK and the Government of Switzerland concerning the Project Bus Lines for Minority Communities in Kosovo bis

A.

Accordo concernente il complemento e la proroga dell'accordo concluso il 26 giugno 2001 relativo a un progetto per il finanziamento di un servizio di trasporto per le enclavi abitate minoranze nel Kosovo.

B.

Creazione di una base legale per la proroga della prima fase del progetto e l'aumento del preventivo.

C.

510 000 franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2001 con effetto retroattivo al 1° novembre 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato dalle parti per scritto entro un termine di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5033

2.1.1.41

Implementing Memorandum of Understanding between UNMIK and the Government of Switzerland concerning the Project Emergency Fund for UNMIK Community Affairs Officers

A.

Accordo concernente il sostegno finanziario del Community Affairs Officers dell'UNMIK in Kosovo.

B.

Creazione di una base legale per la prima fase del progetto.

C.

200 000 marchi tedeschi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2001 con effetto retroattivo al 1° novembre 2001 e permane valido fino al 31 ottobre 2002. Può essere denunciato dalle parti per scritto entro un termine di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5034

2.1.1.42

Implementing Memorandum of Understanding between UNMIK and the Government of Switzerland concerning the Project Horticulture in Kosovo

A.

Accordo concernente un progetto di promovimento della coltivazione dei legumi nel Kosovo.

B.

Creazione di una base legale per la prima fase del progetto.

C.

3,3 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 febbraio 2001 con effetto retroattivo al 1° febbraio 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2002. Può essere denunciato dalle parti per scritto entro un termine di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5035

2.1.1.43

Implementing Memorandum of Understanding between UNMIK and the Government of Switzerland concerning the Housing and Property Directorate

A.

Accordo concernente il sostegno al progetto Housing and Property Directorate attuato dall'United Nations Centre Human Settlements (UNCHS) (Habitat) nel Kosovo.

B.

Creazione di una base legale per la prima fase del progetto.

C.

3 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio 2001 e permane valido fino al 30 giugno 2003. Può essere denunciato dalle parti per scritto entro un termine di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5036

2.1.1.44

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Ministero per le situazioni straordinarie della Repubblica di Bielorussia

A.

Scopo del contratto è la costruzione del nuovo alloggio dell'Istituto per la nuova qualifica e la formazione nella regione di Minsk.

B.

La DSC finanzia la costruzione al fine di creare una base per lo sviluppo dell'Istituto in conformità con lo standard internazionale.

C.

575 500 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contratto copre il periodo dal 1° dicembre 2001 al 31 agosto 2002. È entrato in vigore il 29 novembre 2001 all'atto della firma e avrà termine quando le parti avranno adempito i loro obblighi contrattuali. Se una parte non si attiene ai suoi obblighi contrattuali, l'altra parte può, mediante costituzione in mora, sciogliere il contratto con effetto immediato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5037

2.1.1.45

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Ministero delle situazioni straordinarie della Repubblica di Bielorussia

A.

Scopo del contratto è l'esecuzione di un progetto pilota al fine di migliorare la sicurezza nelle abitazioni di persone socialmente svantaggiate mediante l'installazione di un allarme automatico in caso d'incendio, la riparazione di impianti di riscaldamento e di cucina e il ripristino di apparecchi elettrici.

B.

I motivi alla base di tale progetto sono la diminuzione degli incendi e la riduzione del numero di vittime d'incendi nel distretto di Borisov e nella regione di Minsk.

C.

100 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contratto copre il periodo dal 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2002. È entrato in vigore il 29 novembre 2001 all'atto della firma e avrà termine quando le parti avranno adempito i loro obblighi contrattuali. Se una parte non si attiene ai suoi obblighi contrattuali, l'altra parte può, mediante costituzione in mora, sciogliere il contratto con effetto immediato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5038

2.1.1.46

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e EMERCOM (Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of the Consequences of Natural Disasters) sull'acquisto e il trasporto di 1200 t di alimenti per bestiame in Mongolia

A.

L'Accordo concerne l'acquisto e la fornitura di alimenti concentrati per il bestiame vittima dello «Dzud» (catastrofe climatica) e indirettamente per le famiglie di allevatori in Mongolia.

B.

Dzud catastrofe climatica 2000/2001: diverse centinaia di migliaia di animali sono morti a causa delle siccità estiva e delle temperature invernali estremamente basse.

C.

525 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2001 e copre il periodo dal 10 aprile 2001 al 30 giugno 2001. Può essere denunciato dalle parti per scritto e di reciproca intesa.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5039

2.1.1.47

Accordo fra il governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e EMERCOM (Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of the Consequences of Natural Disasters) sull'acquisto e il trasporto di 1200 t di alimenti per bestiame in Mongolia

A.

Accordo concernente l'acquisto e la fornitura di alimenti concentrati per il bestiame vittima dello «Dzud» (catastrofe climatica) e indirettamente per le famiglie d'allevatori in Mongolia.

B.

Dzud catastrofe climatica 2000/2001: diverse centinaia di migliaia di animali sono morti a causa della siccità estiva e delle temperature invernali estremamente basse.

C.

572 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 settembre 2001 e copre il periodo dal 6 settembre 2001 al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato dalle parti per scritto e di reciproca intesa.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5040

2.1.1.48

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP)

A.

La DSC partecipa ai costi del progetto «be aware and be prepared» in Turchia.

B.

La Turchia è costantemente minacciata dai terremoti. Tale pericolo è fronteggiato mediante la realizzazione di progetti nel settore della prevenzione e della difesa efficace dai pericoli.

C.

2001: 466 667 dollari USA e 2002: 403 333 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 31 luglio 2001 all'atto della firma, del pagamento del primo contributo della DSC e della firma dei documenti del progetto da parte delle parti interessate. Avrà termine quando tutti i contributi saranno stati versati e le parti interessate consultate. L'accordo termina 30 giorni dopo che una parte ne ha dato avviso all'altra parte per scritto.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5041

2.1.1.49

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, Divisione Aiuto umanitario e Corpo Svizzero di aiuto umanitario (CSA), e l'UNHCR ­ Russia (Caucaso del Nord)

A.

Accordo per il disciplinamento della cooperazione e la ripartizione dell'ufficio nel Caucaso del Nord.

B.

Esecuzione dei programmi di sostegno della DSC/AH per le persone sfollate interne (IDPs).

C.

Cash for Shelter Programme per le famiglie d'accoglienza in Inguscezia (2000­2002: 5,5 milioni di franchi).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2001 con effetto retroattivo al 1° agosto 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2002. Può essere denunciato per scritto e di reciproca intesa dalle parti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5042

2.1.1.50

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, Divisione Aiuto umanitario e Corpo Svizzero di aiuto umanitario (CSA), e l'UNHCR ­ Russia (Caucaso del Nord)

A.

Accordo per il disciplinamento della messa a disposizione di un perito WatSan/Shelter del CSA per l'UNHCR a Vladikavkaz (Caucaso del Nord).

B.

Sostegno dell'UNHCR per misure d'aiuto alle persone sfollate interne (IDPs) nel settore dell'acqua potabile e dei ripari (shelter).

C.

Costi salariali di 2 periti: 2001: 60 000 franchi, 2002: 90 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2001 con effetto retroattivo al 1° agosto 2001 e permane valido fino al 31 maggio 2002. Può essere denunciato per scritto e di reciproca intesa dalle parti.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5043

2.1.1.51

Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e la Repubblica di Moldavia concernente l'aiuto umanitario e la cooperazione tecnica

A.

Accordo concernente l'aiuto umanitario e la cooperazione tecnica.

B.

Aiuto umanitario, tecnico e finanziario alla Repubblica di Moldavia in appoggio al processo di riforma e al fine di contribuire a migliorare le condizioni di vita degli strati sociali più poveri.

C.

Preventivo 2001 e 2002: circa 3 milioni di franchi all'anno.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è stato firmato il 20 settembre 2001 ed è entrato in vigore il 30 gennaio 2002 mediante scambio di note. Valido cinque anni, a meno che una delle parti notifichi all'altra per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di questo periodo, la sua intenzione di denunciarlo. Scaduto il periodo di cinque anni, l'Accordo si rinnova tacitamente di anno in anno, per quanto non sia denunciato per scritto da una delle parti almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5044

2.1.1.52

Accordo fra la DSC e il Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) a Cali, Colombia, concluso il 29 ottobre 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo alla Pan African Bean Research Allliance (PABRA) concernente il programma di ricerca sui fagiolini nell'Africa orientale e centrale.

B.

PABRA sostiene partner e programmi nazionali di ricerca sul fagiolino nell'intento di promuovere la produzione, il marketing e il consumo di questo legume. Questo programma è parimenti finanziato dagli Stati Uniti e dal Canada.

C.

3 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 ottobre 2001 con effetto retroattivo al 1° settembre 2001 e permane valido fino al 30 settembre 2004. Può essere denunciato dalle parti mediante un preavviso scritto di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5045

2.1.1.53

Accordo fra la DSC e l'International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) a Nairobi, concluso il 25 luglio 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo al progetto African Highlands Initiative.

B.

L'African Highlands Initiative opera come programma eco-regionale allo scopo di migliorare la produttività agricola e la gestione delle risorse naturali integrate nelle zone intensamente coltivate nell'Africa orientale e centrale.

Tale programma è parimenti finanziato dai Paesi Bassi, dal Canada, dalla Norvegia, dall'Unione europea e dalla Fondazione Rockfeller.

C.

500 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio e permane valido fino al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato dalle parti mediante un preavviso scritto di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5046

2.1.1.54

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mozambico concernente un aiuto budgetario a favore del programma «Sostegno internazionale del servizio sanitario nazionale nel Mozambico», concluso il 21 febbraio 2001

A.

Aiuto budgetario a favore del programma «Sostegno internazionale del servizio sanitario nazionale nel Mozambico».

B.

Questo progetto fa parte di un ampio programma di ristrutturazione del sistema sanitario del Mozambico. La quarta fase persegue due obiettivi: da un lato, potenziare il servizio sanitario nazionale mediante lo sviluppo istituzionale (migliorare le politiche e strategie esistenti ed elaborare nuove strategie nei settori in cui mancano; promuovere la trasparenza e la responsabilità finanziaria nel settore sanitario; capacity building) e, dall'altro, acquisire nuove conoscenze nel settore sanitario, recepire le nuove procedure e tendenze e diffondere i risultati acquisiti.

C.

3,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio 2000. Copre il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003 e può essere modificato o prorogato dalle Parti mediante comunicazione scritta.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5047

2.1.1.55

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mozambico concernente un aiuto finanziario destinato a sostenere il settore farmaceutico del Ministero della sanità del Mozambico, concluso il 21 febbraio 2001

A.

Accordo concernente un aiuto finanziario destinato a potenziare il settore farmaceutico nel Mozambico.

B.

Il progetto contribuisce a migliorare lo stato di salute della popolazione del Mozambico mediante a) una maggiore disponibilità e un processo più efficiente di acquisto di medicamenti di base e materiale medico-chirurgico e b) un migliore sistema di distribuzione a livello centrale, provinciale e distrettuale.

C.

8 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio 2000. Copre il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003 e può essere denunciato dalle Parti, mediante comunicazione scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5048

2.1.1.56

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mozambico concernente un aiuto budgetario destinato a potenziare il settore sanitario nazionale nel Mozambico, concluso il 21 febbraio 2001

A.

Accordo concernente un aiuto budgetario destinato a potenziare il settore sanitario nazionale nel Mozambico.

B.

Si tratta di un contributo inteso a migliorare lo stato di salute della popolazione del Mozambico sostenendo provvedimenti che garantiscono un equo accesso ai servizi sanitari per larghe fasce della popolazione, e in particolare per i poveri, le donne e i bambini.

C.

6,85 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 febbraio 2001 con effetto retroattivo al 1° luglio 2000. Copre il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003 e può essere denunciato dalle Parti, mediante comunicazione scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5049

2.1.1.57

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mozambico concernente un aiuto finanziario destinato a sostenere un programma di capacity building dell'Istituto di ricerca per la politica economica e pianificatoria del Ministero della pianificazione e delle finanze, concluso il 2 aprile 2001

A.

L'Accordo concernente un aiuto finanziario destinato a sostenere un programma di capacity building dell'Istituto di ricerca per la politica economica e pianificatoria del Ministero della pianificazione e delle finanze.

B.

Lo scopo del progetto è il capacity building nei settori delle analisi di politica economica, dei progetti e delle valutazioni. Per raggiungerlo si intende potenziare l'Istituto di ricerca per la politica economica e pianificatoria del Ministero della pianificazione e delle finanze assumendo e formando personale indigeno. Questo programma è cofinanziato dal 1997 da Norvegia e Svezia.

C.

1,6 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2001 e ha effetto dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003. Può essere denunciato dalle Parti, mediante comunicazione scritta, con un preavviso di sei mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5050

2.1.1.58

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Benin concernente il contributo al terzo censimento della popolazione, concluso il 22 gennaio 2002

A.

Accordo riguardante il contributo accordato dal Consiglio federale al terzo censimento della popolazione e dell'abitazione nel Benin.

B.

Questo Accordo disciplina gli impegni delle due Parti a eseguire il terzo censimento della popolazione e dell'abitazione. Il Benin è un Paese prioritario della DSC e le informazioni sulla popolazione costituiscono una base importante per la pianificazione dello sviluppo e il monitoraggio dei risultati.

C.

1 028 945 000 franchi CFA (ca. 2,4 milioni di franchi).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo, entrato in vigore retroattivamente il 1° novembre 2001, copre il periodo dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato dalle Parti in qualsiasi momento, in forma scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5051

2.1.1.59

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Benin concernente il sostegno destinato a promuovere le casse malati, concluso il 1° ottobre 2001

A.

Accordo riguardante il proseguimento del sostegno della DSC destinato a promuovere le casse malati nei dipartimenti Borgou e Collines.

B.

Questo Accordo disciplina gli impegni delle Parti per quanto concerne la promozione delle casse malati. Il Benin è un Paese prioritario della DSC e la salute costituisce un tema prioritario del suo programma di cooperazione. Il programma si prefigge di migliorare l'accesso finanziario della popolazione ai servizi sanitari.

C.

1,46 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2001, mediante scambio di lettere del 5 ottobre 2001 tra l'ufficio di coordinamento della DSC a Cotonou e il Ministero della salute pubblica. Esso copre il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 giugno 2004. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna Parte, in forma scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5052

2.1.1.60

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo del Burkina Faso concernente il sostegno per l'attuazione dei programmi di alfabetizzazione e formazione, concluso il 4 gennaio 2001

A.

L'Accordo disciplina le modalità del proseguimento del sostegno della DSC per gli sforzi intrapresi dal Burkina Faso ai fini dell'alfabetizzazione e della formazione di base.

B.

Il Burkina Faso è un Paese prioritario della DSC e la formazione di base costituisce una priorità del nostro programma di cooperazione con tale Paese, in cui l'accesso alla formazione di base non è cosa ovvia.

C.

4,855 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 gennaio 2001 per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2003. Può essere denunciato dalle Parti, mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5053

2.1.1.61

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica di Capo Verde concernente il phasing out del sostegno per le microimprese, concluso il 26 marzo 2001

A.

L'Accordo riguarda il proseguimento e la cessazione del sostegno della DSC per le microimprese.

B.

Questo Accordo disciplina le modalità del consolidamento e proseguimento dei risultati più importanti delle fasi precedenti. Visto che la cooperazione bilaterale è stata conclusa il 31 dicembre 2000, la durata di questo sostegno è limitata chiaramente a due anni.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001. Può essere denunciato da ciascuna Parte, in forma scritta, con un preavviso di sei mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5054

2.1.1.62

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica di Capo Verde concernente il phasing out del sostegno per il Comune di Boa Vista, concluso il 26 marzo 2001

A.

L'Accordo riguarda il proseguimento e la cessazione del sostegno della DSC per la città di Boa Vista.

B.

Questo Accordo disciplina le modalità del consolidamento e proseguimento dei risultati più importanti della fase precedente, al di là del termine (31 dicembre 2000) inizialmente previsto per la cessazione della cooperazione bilaterale.

C.

340 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001. Può essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso di sei mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5055

2.1.1.63

Accordo tra il Governo svizzero e il e il Governo della Repubblica di Capo Verde concernente il phasing out del sostegno per il Comune di São Domingos, concluso il 26 marzo 2001

A.

L'Accordo riguarda il proseguimento e la cessazione del sostegno della DSC per la città di São Domingos.

B.

Questo Accordo disciplina le modalità del consolidamento e proseguimento dei risultati più importanti della fase precedente, al di là del termine (31 dicembre 2000) inizialmente previsto per la cessazione della cooperazione bilaterale.

C.

200 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001. Può essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso scritto di sei mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5056

2.1.1.64

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica del Mali, rappresentato dalla Direzione della cooperazione internazionale del Ministero degli affari esteri, concluso il 15 maggio 2001

A.

L'Accordo concerne la prima fase del sostegno istituzionale del settore dell'acqua (Programme d'appui institutionnel au secteur de l'eau, PAI-Eau).

B.

Il programma sostiene sino al 2005 la costruzione di un meccanismo regionale permanente per la gestione coordinata delle risorse idriche nella terza regione del Mali (Sikasso), potenziando l'amministrazione regionale e definendo una strategia intesa a rafforzare gli altri attori operanti nel settore dell'acqua (Comuni, fornitori di prestazioni privati / settore privato, associazioni). La DSC ha commissionato a Helvetas l'attuazione del progetto (mandato con gestione di un fondo).

C.

720 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 15 maggio 2001 per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato da entrambe le Parti mediante comunicazione scritta, che ha effetto sei mesi dopo. Rimane salvo la risoluzione immediata dell'Accordo per cause di forza maggiore.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5057

2.1.1.65

Accordo del 29 novembre 2001 tra il Governo svizzero e il Governo del Niger concernente il «Programma d'approvvigionamento d'acqua Svizzera-Niger, fase VIII»

A.

L'Accordo riguarda le modalità d'attuazione nel quadro del citato progetto della DSC. Si tratta di un'azione della cooperazione tecnica svolta autonomamente dalla DSC in due regioni prioritarie del programma di cooperazione con il Niger: Maradi e Tera.

B.

Il programma mira a migliorare le condizioni di vita intervenendo sull'utilizzazione dell'acqua: infrastrutture dell'approvvigionamento d'acqua nelle zone rurali situate nelle regioni prioritarie dei dipartimenti di Maradi e Tillaberi; migliore manutenzione delle infrastrutture dell'approvvigionamento d'acqua da parte della popolazione; migliori servizi delle imprese private, degli uffici e dei servizi statali (dei dipartimenti).

C.

4,15 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001 e permane in vigore sino al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso scritto di sei mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5058

2.1.1.66

Accordo tra DSC e CABI (Commonwealth Agricultural Bureau International), concluso l'11 aprile 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo per «Global Integrated Pest Management Facility».

B.

Questo Accordo disciplina la promozione di «IPM (Integrated Pest Management)-Programmes through the technical support of the global IPMFacility».

C.

460 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2001 (con effetto retroattivo al 1° dicembre 2000). Può essere denunciato dalle Parti, in forma scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5059

2.1.1.67

Accordo tra DSC e CONAMA, Cile, concluso l'8 maggio 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo per la «Comisión Nacional del Medio Ambiente, Chile» del Governo cileno.

B.

Questo Accordo disciplina la definizione di norme per «Contaminación Atmosférica: Estrategias, Normas e Instrumentos Económicos».

C.

66 000 dollari ­ 110 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'8 maggio 2001 (con effetto retroattivo al 1° novembre 2000). Può essere denunciato dalle Parti, in forma scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5060

2.1.1.68

Accordo tra DSC e CIP (International Potato Research Center), concluso il 16 febbraio 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo per il «Collaborative Programme for the Conservation and Use of Biodiversity of Andean Roots and Tubers».

B.

Questo Accordo disciplina il sostegno del programma per la conservazione e l'uso della biodiversità delle piante di radici e dei tuberi andini.

C.

1,2 milioni di dollari ­ 2 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 16 febbraio 2001 (con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001). Può essere denunciato dalle Parti, in forma scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5061

2.1.1.69

Accordo tra DSC e CIP, concluso il 19 aprile 2001

A.

L'Accordo riguarda un contributo per la «In Situ conservation of Agrobiodiversity».

B.

Questo Accordo disciplina lo svolgimento di un workshop sul tema «Scientific and institutional experiences and implications for national policies».

C.

56 000 dollari ­ 95 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2001. Può essere denunciato dalle Parti, in forma scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5062

2.1.1.70

Accordo tra la DSC e il «Secrétariat de Convention», per la lotta alla desertificazione, concluso il 6 marzo 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo per il «Secrétariat de Convention, Genève» per la Conferenza «Lotta alla desertificazione ­ COP 5».

B.

Questo Accordo disciplina una parte del finanziamento dei costi di partecipazione delle ONG alla Conferenza COP 5.

C.

150 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2001. Può essere denunciato dalle Parti, in forma scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5063

2.1.1.71

Accordo tra DSC e Mountain Forum, concluso il 5 aprile 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo per la Segreteria Global Mountain.

B.

Questo Accordo disciplina la promozione e il sostegno del «Global Information Server Node» e le attività generali del Mountain Forum.

C.

62 000 dollari ­ 1,03 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 aprile 2001 (con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001). Può essere denunciato dalle Parti, in forma scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5064

2.1.1.72

Accordo tra la DSC e il Panos Institute di Londra, concluso il 10 aprile 2001

A.

L'Accordo riguarda un contributo per il Panos Institute di Londra.

B.

Questo Accordo disciplina l'attuazione del progetto «Oral Testimonies ­ Mountain People and their Environment».

C.

191 400 £ ­ 500 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2001 (con effetto retroattivo al 1° aprile 2001). Può essere denunciato dalle Parti, in forma scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5065

2.1.1.73

Accordo tra DSC e UICN (Union mondiale pour la nature), concluso il 25 giugno 2001

A.

L'Accordo concerne un contributo per il programma dell'«Union mondiale pour la nature».

B.

Questo Accordo disciplina il sostegno del programma «Gestione sostenibile della biodiversità nell'Africa settentrionale».

C.

1,91 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2001 (con effetto retroattivo al 1° giugno 2001). Può essere denunciato dalle Parti, in forma scritta, con un preavviso di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5066

2.1.1.74

Accordo tra DSC e UNEP, concluso il 30 maggio 2001

A.

L'Accordo riguarda un contributo per lo «United Nations Environment Programme».

B.

Questo Accordo disciplina l'attuazione del programma «National Capacity Building for Persistant Organic Pollutants (POP's)».

C.

660 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2001 (con effetto retroattivo al 1° maggio 2001). Può essere denunciato dalle Parti, in forma scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5067

2.1.1.75

Accordo tra la DSC e il Ministero dell'agricoltura della Bolivia, concluso il 31 ottobre 2001

A.

L'Accordo concerne la cooperazione strategica tra la DSC e il Ministero dell'agricoltura della Bolivia nei settori della produzione agricola, della gestione delle risorse naturali e dello sviluppo rurale.

B.

Questo Accordo disciplina il coordinamento delle politiche e degli sforzi intrapresi dal Governo boliviano e dalla DSC nei settori della produzione agricola, della gestione di risorse naturali e dello sviluppo rurale.

C.

132 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo, entrato in vigore il 31 ottobre 2001 con effetto retroattivo al 1° settembre 2001, copre il periodo dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2003.

Può essere denunciato dalle Parti, in forma scritta, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5068

2.1.1.76

Accordo tra la DSC e l'Ufficio del difensore civico in Bolivia, concluso il 21 dicembre 2001

A.

L'Accordo concerne il cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'Ufficio del difensore civico in Bolivia, il cui scopo consiste nella difesa dei cittadini nei rapporti con l'amministrazione pubblica.

B.

Questo Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della cooperazione con l'Ufficio del difensore civico e altri finanziatori.

C.

1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo, entrato in vigore il 21 dicembre 2001 con effetto retroattivo al 1° ottobre 2001, copre il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 ottobre 2006.

Può essere denunciato dalle Parti, mediante scambio di note, con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5069

2.1.1.77

Accordo tra la DSC, il CIAT e il Programma di cooperazione regionale relativo ai fagioli per l'America Centrale, il Messico e i Caraibi (PROFRIJOL), concluso il 4 luglio 2001

A.

L'Accordo concerne l'aumento della produttività nella coltivazione di fagioli nella regione dell'America Centrale, del Messico e dei Caraibi.

B.

Questo Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della cooperazione tra CIAT, PROFRIJOL e DSC.

C.

850 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo, entrato in vigore il 4 luglio 2001 con effetto retroattivo al 1° aprile 2001, copre il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5070

2.1.1.78

Accordo tra la DSC, il Centro Internazionale per il Miglioramento del mais e del grano (CIMMYT) e il Programma regionale per il mais in America Centrale e Caraibi (PRM), concluso il 17 luglio 2001

A.

Questo Accordo concerne il Programma regionale per l'America Centrale e i Caraibi per il miglioramento del mais.

B.

Questo Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra DSC, CIMMYT e PRM.

C.

850 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2001, con effetto retroattivo al 1° aprile 2001, e copre il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003. Può essere denunciato dalle Parti mediante scambio di lettere con preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5071

2.1.1.79

Accordo fra DSC e CIP, concluso il 9 maggio 2001

A.

Questo Accordo concerne la realizzazione del progetto «programma di cooperazione regionale della patata» (PRECODEPA).

B.

Questo Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra il Centro Internazionale della patata e la DSC.

C.

1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2001, con effetto retroattivo al 1° aprile 2001, e copre il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003. Può essere denunciato dalle Parti osservando un termine di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5072

2.1.1.80

Accordo tra DSC e CIP, concluso il 29 maggio 2001

A.

Questo Accordo concerne la continuazione della collaborazione tra CIP e DSC per il promovimento del trasferimento delle conoscenze e della comunicazione tra i ricercatori e gli operatori dello sviluppo rurale nella regione andina.

B.

Questo Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione.

C.

450 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2001 e copre il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003. Può essere denunciato per scritto dalle Parti osservando un termine di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5073

2.1.1.81

Accordo tra DSC e il Piano binazionale per lo sviluppo della regione di frontiera tra Ecuador e Perù, concluso il 6 giugno 2001

A.

Questo Accordo concerne il sostegno al finanziamento alla realizzazione di un progetto binazionale di sviluppo dei servizi sanitari rurali.

B.

Questo Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra il Piano binazionale, CARE Ecuador e DSC.

C.

988 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2001 ed è valido fino al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato dalle Parti osservando un termine di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5074

2.1.1.82

Accordo tra il Governo ecuadoregno e il Governo svizzero, concluso il 22 giugno 2001

A.

Questo Accordo costituisce un addendum all'Accordo del 28 maggio 1998.

B.

L'Accordo disciplina la cooperazione nel settore della ricerca e della produzione di sementi di patate in Ecuador.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 22 giugno 2001. Può essere denunciato dalle Parti osservando un termine di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5075

2.1.1.83

Accordo tra il Governo ecuadoregno e il Governo svizzero, concluso il 22 giugno 2001

A.

Questo Accordo costituisce un addendum all'Accordo bilaterale del 14 maggio 2001.

B.

Questo Accordo disciplina la cooperazione nel quadro di un progetto di irrigazione in Ecuador.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2001. Può essere denunciato dalle Parti osservando un termine di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5076

2.1.1.84

Accordo tra DSC e CIP

A.

Questo Accordo concerne il promovimento della produzione, improntata alle leggi di mercato, della patata in Perù.

B.

Questo Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra il Centro Internazionale della patata e la DSC.

C.

1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2001 ed è valido fino al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato dalle Parti osservando un termine di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5077

2.1.1.85

Accordo tra la DSC e il Ministero degli affari esteri del Perù, concluso l'8 gennaio 2002

A.

Questo Accordo concerne il sostegno alle piccole imprese.

B.

Questo Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la DSC.

C.

2,92 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 8 gennaio 2002, con effetto retroattivo al 1° novembre 2001, ed è valido fino al 31 ottobre 2004. Può essere denunciato dalle Parti osservando un termine di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5078

2.1.1.86

Accordo tra la DSC e il Ministero degli affari esteri del Perù, concluso il 23 aprile 2001

A.

Questo Accordo concerne un contributo unico per la realizzazione di un workshop in preparazione dell'«International Year of the Mountains».

B.

Questo Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione.

C.

L'Accordo prevede un contributo svizzero massimo di 14 858 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 aprile 2001. Può essere denunciato per scritto dalle Parti osservando un termine di 15 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5079

2.1.1.87

Accordo tra la DSC e il Ministero degli affari esteri del Perù, concluso il 5 dicembre 2001

A.

Questo Accordo concerne la seconda fase di un progetto gestione durevole di terreni in pendenza nelle Ande.

B.

Questo Accordo disciplina gli aspetti operativi e amministrativi della collaborazione.

C.

L'Accordo prevede un contributo svizzero massimo di 2,777 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° ottobre 2001, ed è valido fino al 31 dicembre 2005. Può essere denunciato per scritto dalle Parti osservando un termine di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5080

2.1.1.88

Contributo generale della Svizzera al Council on Health Research for Development (COHRED)

A.

Contributo generale della Svizzera al Council on Health Research for Development (COHRED).

B.

Sull'esempio del lavoro compiuto in seno al Global Forum on Health Research, il Council on Health Research for Development è un'iniziativa promossa originariamente dalla Svizzera e un da un numero ristretto di altri Paesi. Si prefigge di incoraggiare le iniziative locali nei Paesi in sviluppo e di promuovere l'orientamento della ricerca sanitaria in funzione delle priorità proprie a questi Paesi, in modo particolare dei bisogni delle popolazioni povere.

C.

1,1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2001 e copre il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003. Può essere denunciato per scritto dalle Parti osservando un termine di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5081

2.1.1.89

Accordo tra DSC e l'«Agence Intergouvernamentale de la Francophonie»

A.

L'Accordo concerne un contribuo di DSC all'«Agence intergouvernamentale de la Francophonie» (AIF) per la formazione di giovani avvocati francofoni (CIFAF) a Cotonou.

B.

La DSC ha concluso questo Accordo, visto l'interesse per le attività dell'AIF in generale e in particolare per quelle nel settore del consolidamento e della modernizzazione del sistema giuridico e giudiziario in Africa.

C.

67 500 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2001 e copre il periodo dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2001 Può essere denunciato per scritto dalle Parti osservando un termine di un mese.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5082

2.1.1.90

Contributo generale della Svizzera al Global Forum on Health Research

A.

Contributo generale della Svizzera al Global Forum on Health Research.

B.

Il Global Forum on Health Research è un'iniziativa promossa originariamente dalla Svizzera e da un numero ristretto di altri Paesi. I suoi promotori mirano a incoraggiare il dialogo e gli scambi tra i vari istituti pubblici, privati e accademici nel settore della ricerca sulla salute. Il Forum mira a garantire un orientamento più mirato delle spese per la ricerca nei confronti dei bisogni più urgenti delle fasce di popolazione più povere. Promuove e sostiene finanziariamente iniziative in tal senso.

C.

1,2 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 25 settembre 2001 e copre il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003. Può essere denunciato per scritto dalle Parti osservando un termine di 60 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5083

2.1.1.91

Contributo generale della Svizzera per il 2001 al «Centre for Health and Population Research»

A.

Contributo generale della Svizzera per il 2001 al «Centre for Health and Population Research» (ICDDR,B) in Bangladesh.

B.

Al termine di una cooperazione bilaterale durata due anni con l'ICDDR,B e tenuto conto dell'importanza di questo Centro per la ricerca sulle malattie infantili (diarree, denutrizione, malnutrizione, malattie respiratorie acute) e nel campo dei vaccini, vista l'importanza a livello mondiale di questo rinomato istituto, la Svizzera conferma il suo sostegno sotto forma di un contributo generale multilaterale.

C.

500 000 dollari US.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2001 e copre il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5084

2.1.1.92

Accordo di partenariato tra la Svizzera e l'«International Fund for Agriculture Development» (IFAD)

A.

L'obiettivo del partenariato è quello di intensificare la collaborazione tra la DSC e l'«International Fund for Agriculture Development» (IFAD) nel settore della valutazione, allo scopo di migliorare l'efficienza all'interno delle due istituzioni e di rafforzare l'apprendimento reciproco e lo scambio di conoscenze settoriali.

B.

L'IFAD è un'organizzazione internazionale che, come la DSC, si prefigge principalmente di lottare contro la povertà nel mondo rurale. Questo partenariato accomuna determinate sezioni della DSC che si occupano della valutazione delle risorse tematiche e delle operazioni, alla divisione della valutazione dell'IFAD, il cui direttore è uno Svizzero.

C.

1,5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2001 e copre il periodo dal 22 maggio 2001 al 21 maggio 2004.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5085

2.1.1.93

Agreement between SDC and UN System Staff College International Training Centre ILO (International Labour Organisation), Torino

A.

Contributo specifico della Svizzera ai corsi dell'UN System Staff College sul tema «Capacity Building and UN System Challenges for the 21st Century».

B.

Attuazione delle linee direttive per la «Capacity-Building» quale scopo esplicito delle attività operative del sistema delle Nazioni Unite.

C.

66 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 25 settembre 2001 e copre il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5086

2.1.1.94

Contributo generale della Svizzera all'International Planned Parenthood Federation (IPPF)

A.

Contributo generale della Svizzera all'International Planned Parenthood Federation (IPPF).

B.

La Svizzera fornisce all'IPPF (International Planned Parenthood Federation), un contributo per la realizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione, per sostenere la ricerca e i lavori normativi nel campo della pianificazione familiare, della salute, dell'educazione sessuale e della prevenzione contro l'AIDS. L'IPPF, con sede a Londra, è la principale organizzazione non governativa internazionale in questo settore: essa riunisce associazioni indipendenti che si occupano planning familiare in più di 130 Paesi. Questo contributo completa quelli del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) concessi principalmente a organizzazioni governative.

C.

1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2001 e termina quando le Parti hanno adempito tutti gli obblighi contrattuali.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5087

2.1.1.95

Contributo generale della Svizzera per il 2001 a programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

A.

Contributo generale della Svizzera a programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

B.

Con questi contributi straordinari la Svizzera sostiene determinati programmi prioritari o innovativi dell'OMS con un particolare accento su quelli di cui profittano maggiormente le popolazioni più povere dei Paesi in sviluppo.

I punti fondamentali sono la salute delle donne e della famiglia, la lotta contro la tubercolosi e le malattie tropicali.

C.

4,8 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Questo contributo all'OMS è ridefinito ogni anno.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5088

2.1.1.96

Contributo generale della Svizzera per il 2001 al Programma comune delle Nazioni Unite per la lotta contro l'epidemia di HIV/AIDS (ONU-AIDS)

A.

Contributo generale della Svizzera al Programma comune delle Nazioni Unite per la lotta contro l'epidemia di HIV/AIDS (ONU-AIDS).

B.

Questo contributo al Programma comune delle Nazioni Unite rafforza la capacità di lottare contro l'epidemia di HIV/AIDS a livello mondiale e contribuisce al coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali delle loro strategie e programmi in questo settore. Il contributo per il 2001 è stato aumentato in modo considerevole in seguito all'impegno assunto dalla DSC in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS nel giugno del 2001.

C.

4 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contributo a ONU-AIDS è ridefinito ogni anno.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5089

2.1.1.97

Contributo generale della Svizzera per il 2001 al Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

Decreto del Consiglio federale svizzero del 30 maggio 2001

A.

Contributo svizzero al Programma di sviluppo delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per il 2001.

B.

Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) è il principale organo di programmazione e coordinamento del sistema delle Nazioni Unite nel settore della cooperazione tecnica. La Svizzera riconosce all'UNDP un ruolo centrale in quanto organo di programmazione e di coordinamento del sistema delle Nazioni Unite sostenendolo da anni con importanti contributi. La Svizzera si situa infatti al nono posto nella classifica dei donatori più importanti dell'UNDP. Gli obiettivi del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite per gli anni 2000-2003 nei settori del «buon governo», della lotta contro la povertà, dell'ambiente, della parità di trattamento tra uomo e donna, della gestione e della prevenzione delle crisi coincidono con gli obiettivi della politica di sviluppo della Svizzera. Le nuove riforme introdotte dall'Amministratore corrispondono per la maggior parte alle richieste svizzere.

L'UNDP inoltre, con la sua presenza praticamente universale (uffici in 134 Paesi), mette a disposizione del sistema onusiano la propria infrastruttura di base.

C.

52 milioni di franchi per il 2001.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contributo al all'UNDP è ridefinito ogni anno.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5090

2.1.1.98

Accordo tra DSC e UNDP concernente la collaborazione DSC ­ Azimuths

A.

Contributo svizzero al Programma delle Nationi Unite per lo sviluppo (UNDP) per «Azimuths».

B.

AZIMUTHS è una rivista video destinata al grande pubblico. La DSC sostiene il Programma AZIMUTHS dal 1996. L'obiettivo principale di questo contributo consiste nel presentare e diffondere presso il grande pubblico materiale video sul tema della cooperazione allo sviluppo.

C.

825 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2001 ed è valido fino al 31 marzo 2002. Qualora per cause di forza maggiore sia impossibile realizzare il progetto, ciascuna delle Parti ha il diritto di denunciare l'Accordo nel momento in cui sopravviene detta impossibilità.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5091

2.1.1.99

Swiss contribution to the «UNDP: Human Development Report Office»

A.

Contributo della Svizzera al Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) a favore dell'«UNDP: Human Development Report Office».

B.

Il Rapporto sullo sviluppo umano dell'UNDP è riconosciuto internazionalmente per il suo grande valore sul piano della politica dello sviluppo, riconosciutogli anche dalla Svizzera.

C.

300 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2001 e copre il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5092

2.1.1.100

Swiss Contribution to the «UNDP Trust Fund for Implementation of UNDP Business Plan Initiatives 2000-2003» ­ component: «Promoting Knowledge Management through the SURF System»

A.

Contributo svizzero al Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) a favore dell'«UNDP Trust Fund for Implementation of UNDP Business Plan Initiatives 2000-2003».

B.

L'anno scorso la DSC ha deciso di sostenere finanziariamente, con un importo di 200 000 franchi, il processo di promovimento delle conoscenze in seno al Programma di sviluppo delle Nazioni Unite per il periodo da maggio 2000 ad aprile 2001. Visti i risultati ottenuti la DSC ha deciso di continuare a sostenere questo processo di riforma.

C.

100 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2001 e copre il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 aprile 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5093

2.1.1.101

Contributo generale svizzero per il 2001 al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA)

A.

Contributo della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA).

B.

L'UNFPA assume un ruolo centrale nell'assistenza ai Paesi in sviluppo nelle questioni della riproduzione, dello sviluppo della popolazione e della presa di coscienza relativamente a questi temi. La Svizzera accorda una grande importanza alle questioni demografiche, in questo settore è tuttavia limitatamente attiva sul piano bilaterale. Sostenendo l'UNFPA, che ha rappresentanze praticamente in tutti i Paesi in sviluppo e in transizione, la Svizzera completa in modo ideale i suoi programmi bilaterali.

C.

12 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contributo UNFPA è ridefinito ogni anno.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5094

2.1.1.102

Swiss contribution to the United Nations Fund for Population (UNFPA) for the «web page» project

A.

Contributo della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) per l'allestimento di una pagina web.

B.

Allestimento di una pagina web multilingue per migliorare la comunicazione del Fondo con i Paesi del Programma.

C.

500 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2001 e copre il periodo dal 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2002. Può essere denunciato dalle Parti con effetto immediato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5095

2.1.1.103

Contributo svizzero al Vertice mondiale sull'infanzia + 10

A.

Contributo svizzero all'UNICEF per il Vertice mondiale sull'infanzia + 10.

B.

Participazione dei giovani di tutto il mondo alla preparazione e all'avvenimento stesso.

C.

100 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 24 aprile 2001 e copre il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato dalle Parti con un preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5096

2.1.1.104

Contributo generale della Svizzera per il 2001 al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

A.

Contributo della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

B.

L'UNICEF l'unica organizzazione multilaterale a dedicarsi esclusivamente alla protezione, ai diritti e allo sviluppo dell'infanzia.

C.

17 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contributo all'UNICEF è ridefinito ogni anno.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5097

2.1.1.105

Swiss contribution towards «Building New Constituencies for Gender Equality ­ A strategy for Strengthening UNIFEM National Committees»

A.

Contributo specifico della Svizzera al Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM).

B.

Rafforzamento dei comitati nazionali dell'UNIFEM per migliorare le loro relazioni pubbliche e la mobilitazione di risorse.

C.

232 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2001 con effetto retroattivo al 1° dicembre 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2003. Può essere denunciato dalle parti con effetto immediato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5098

2.1.1.106

Contributo generale della Svizzera per il 2001 al Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM)

A.

Contributo generale della Svizzera al Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM).

B.

Importanza del Fondo per i lavori successivi alla quarta Conferenza mondiale sulle donne e relativa conferenza di aggiornamento (Pechino + 5).

C.

800 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il contributo all'UNIFEM è ridefinito annualmente.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5099

2.1.1.107

Third-Party Cost-Sharing Agreement between the United Nations Development Programme and SDC

A.

Contributo svizzero al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo in favore dell'«Urban Management Programme».

B.

Si tratta del più vasto programma di sviluppo urbano a livello mondiale.

Tale programma è molto innovativo e influisce da 15 anni sull'approccio dell'intero sviluppo urbano nella comunità internazionale dei donatori. Attualmente si trova nella sua fase finale di phasing out.

C.

600 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2001 con effetto retroattivo al 1° dicembre 2001 e permane valido fino al 31 maggio 2004. Può essere denunciato dalle parti con un preavviso scritto di un mese.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5100

2.1.1.108

Swiss contribution towards «Volunteer Action and Local Democracy» workshop

A.

Contributo della Svizzera all'«United Nations Research Institute for Social Development» per il seminario «Volunteer Action and Local Democracy».

B.

Organizzato nell'ambito della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite Istanbul + 5, tale seminario mira a una valutazione dei risultati ottenuti nell'ambito del miglioramento delle condizioni di vita di gruppi urbani sfavoriti a partire dal primo seminario organizzato nel 1996 in occasione della Conferenza mondiale Habitat II a Istanbul.

C.

56 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2001 e ha termine quando ciascuna delle parti ha adempito tutti i suoi obblighi contrattuali.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5101

2.1.1.109

Agreement on the Swiss Contribution to the Realisation of the World Summit on Sustainable Development (WSSD)

A.

Il contributo svizzero mira a sostenere una campagna di educazione e di sensibilizzazione (Education Awareness and Participation Campaign) mirante a sviluppare una consapevolezza ecologica e un impegno dei giovani sudafricani ai fini di un ambiente sostenibile.

B.

La Svizzera si è impegnata con successo affinché il Vertice mondiale per uno sviluppo sostenibile si tenesse in un Paese in sviluppo, pur essendo consapevole che il Paese prescelto non sarebbe stato in grado di sopportare da solo l'onere finanziario derivante dallo svolgimento del vertice. Circa il venti per cento dei costi occasionati da questo avvenimento saranno sopportati dalla comunità internazionale. La parte del nostro Paese si iscrive nell'ordine degli sforzi finanziari fatti dai Paesi comparabili al nostro.

C.

700 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2001 con effetto retroattivo al 1° dicembre 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2002. Nel caso in cui l'associazione partner incaricata dell'attuazione di tale programma (la World Summit Company) non adempisse i suoi obblighi, l'Ambasciata di Svizzera a Johannesburg può chiedere un rimborso parziale o totale del finanziamento offerto.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5102

2.1.1.110

Financial Swiss Contribution to Transparency International's General Budget for 2001­2004

A.

Contributo federale all'Organisation internationale «Transparency International» (TI), Otto-Suhr-Allee 97/99, 10585 Berlino, Germania.

B.

In nome del Governo svizzero, la DSC ha deciso sostenere la TI per gli anni 2001­2004.

C.

1,49 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2001 e copre il periodo dal 19 dicembre 2001 al 31 luglio 2005. Il contratto ha termine quando le due parti hanno adempito i loro obblighi contrattuali.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5103

2.1.1.111

Financial Swiss Contribution for the 10th Anti-Corruption Conference, Prag October 7­11, 2001

A.

Contributo federale in favore di Transparency International (TI), Otto-SuhrAllee 97/99, 10585 Berlino, Germania.

B.

In nome del Governo svizzero, la DSC ha deciso di sostenere la TI nel progetto di «10th International Anti-Corruption Conference, which will be held from 7th to 11th October 2001 in Prag, Czech Republic».

C.

180 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2001 e copre il periodo dal 30 ottobre 2001 al 31 marzo 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5104

2.1.1.112

Accelerating Sustainability Rio+10, Local Government Preparatory Process

A.

Contributo federale all'Organizzazione: «International Council for Local Environmental Initiatives» (ICLEI),City Hall, West Tower, 100 Queen Street West, Ontario M5H 2N2, Canada.

B.

In nome del Governo svizzero, la DSC ha deciso di sostenere l'ICLEI per il suo programma «International Council for Local Environmental Initiatives» (sviluppo sostenibile).

C.

50 000 dollari USA.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 13 novembre 2001 con effetto retroattivo al 1° settembre 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2002. Ha termine quando le parti hanno adempito i loro obblighi contrattuali.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5105

2.1.1.113

Complementary contribution of the SDC to International IDEA for 2001

A.

Contributo complementare federale all'«International Institute for Democracy and Electoral Assistance» (IDEA), Strömsborg, S-103 34 Stoccolma, Svezia.

B.

In nome del Governo svizzero, la DSC ha deciso di accordare un contributo complementare all'IDEA per il progetto «the Democracy Assessment Project in Georgia and the South Caucasus».

C.

100 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5106

2.1.1.114

Contributo volontario al Centro di sviluppo dell'OCSE per il 2002

A.

Contributo volontario al Centro di Sviluppo dell'OCSE per il 2002.

B.

Contributo volontario per la realizzazione del programma di lavoro e di ricerca del Centro di Sviluppo dell'OCSE per il 2002.

C.

200 000 franchi a titolo di contributo ordinario. 50 000 franchi a titolo di contributo straordinario.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2000 e copre il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5107

2.1.1.115

Contribution of the SDC to International IDEA for 2001

A.

Contributo federale all'«International Institute for Democracy and Electoral Assistance» (IDEA), Strömsborg, S-103 34 Stoccolma, Svezia.

B.

Sostegno delle attività dell'«International IDEA» nell'ambito del promovimento della democrazia.

C.

100 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5108

2.1.1.116

Contributo della Svizzera al «Groupe d'étude sur les pratiques des donneurs»

A.

Contributo federale al «Groupe d'étude du CAD sur les pratiques des donneurs» DCD/OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Parigi Cedex 16, Francia.

B.

Contributo per uno studio sulla buona prassi in materia di coordinamento fra Paesi donatori.

C.

50 000 EURO.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 novembre 2001 e copre il periodo dal 23 novembre 2001 al 31 dicembre 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5109

2.1.1.117

Contributo della Svizzera al «Groupe d'étude du CAD sur les pratiques des donneurs»

A.

Contributo federale al «Groupe d'étude du CAD sur les pratiques des donneurs»; DCD/OCDE, rue André Pascal 2, 75775 Parigi Cedex 16, Francia.

B.

Sostegno agli sforzi miranti al miglioramento del coordinamento fra donatori e alla riduzione dei costi di transazione dell'aiuto allo sviluppo.

C.

50 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale (RS 974.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2001 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001 e permane valido fino al 31 dicembre 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5110

2.1.1.118

Swiss Trust Fund in vista di un sostegno alla strategia di riduzione della povertà dell'Arzebaigian

A.

Questo Trust Fund è stato istituito al fine di sostenere le autorità dell'Arzerbaigian nel processo di sviluppo di una strategia nazionale di riduzione della povertà. Il finanziamento permette al coordinatore nazionale, al consulente internazionale e ad altri periti internazionali di collaborare in 5 gruppi tematici distinti. I costi di traduzione, workshop e seminari sono parimenti a carico del Trust Fund.

B.

L'Arzerbaigian è rappresentato nelle istanze internazionali dalla Svizzera, che partecipa di conseguenza anche al processo di definizione della strategia di riduzione della povertà.

C.

330 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo fra la DSC, l'International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) et l'International Development Association (IDA) è entrato in vigore il 1° dicembre 2001 e copre il periodo dal 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2002. Può essere denunciato in ogni tempo per iscritto e di reciproca intesa fra le parti DSC, IBRD e IDA.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5111

2.1.1.119 A.

B.

World Bank Institute: 2e ECA Forum Povertà, Budapest, 27­30 novembre 2001

La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno organizzato il secondo Forum sulla strategia di riduzione della povertà per i Paesi d'Europa e dell'Asia centrale (ECA). Il forum ha permesso uno scambio di opinioni fra i partecipanti, i quali hanno avuto occasione di conoscere le esperienze di altri Paesi e di esaminare in modo critico i loro problemi principali nonché la strategia di riduzione della povertà in corso per i Paesi ECA.

La Svizzera è tecnicamente ed economicamente attiva nella maggioranza di questi Paesi e partecipa al processo di definizione delle strategie di riduzione della povertà. Essa rappresenta siffatti Paesi presso le istanze internazionali.

La DSC accorda un aiuto finanziario a quattro Paesi, a copertura dei costi di partecipazione delle delegazioni.

C.

104 950 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo fra la DSC e il «World Bank Institute» concernente il 2° Forum sulla povertà è entrato in vigore il 1° ottobre 2001 e copre il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001. Può essere denunciato in ogni tempo per iscritto e di reciproca intesa fra le parti DSC e WBI.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5112

2.1.1.120

Support to the International Development Evaluators' Associations IDEAS

A.

Numerosi Paesi del Sud e dell'Est non dispongono sufficientemente delle capacità di valutazione e di personale specificamente formato nell'ambito della valutazione di programmi e progetti di sviluppo. Le conseguenze di tale lacuna sono svariate: i) costi di valutazione elevati a causa di mandati attribuiti necessariamente a consulenti provenienti dal Nord, ii) debole pressione interna sull'«accountability» e sulla «Good Governance», iii) un debole radicamento di una cultura della valutazione, dell'apprendimento e degli standard professionali iv) prassi di valutazione poco appropriate al contesto locale.

B.

L'initiativa «IDEAS» («International Development Evaluators Associations») lanciata dalla Banca Mondiale e dal PNUD mira a colmare le lacune menzionate mediante un sostegno alle società di valutazione regionali, il promovimento di nuove istituzioni nonché lo sviluppo di standard professionali. Gli strumenti auspicabili sono gli scambi, via internet e mediante riunioni in loco, nonché la realizzazione e il promovimento di formazioni professionali. La DSC finanzierà l'installazione di un segretariato (prevista nel settembre 2002) e l'organizzazione di una conferenza nell'estate/autunno 2002.

C.

132 000 franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'Accordo fra la DSC e le IDEAS è entrato in vigore il 15 dicembre 2001 e permane valido dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2003. Poggia sull'accordo fra la DSC e l'Operations Evaluation Department del 20 marzo 2000, il quale rappresenta un accordo addizionale all'accordo fra la DSC, l'International Bank for Reconstruction and Development e l'International Development Association del 30 aprile 1997. Può essere denunciato in ogni tempo per scritto e di reciproca intesa fra le parti DSC e OED.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5113

2.1.1.121

Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Lebanon on Cooperation in the Event of Natural Disaster, Crisis or Serious Accident and in Prevention and Preparedness of Natural Disasters

A.

Accordo fra il Libano e la Svizzera per una cooperazione tecnica in caso di catastrofi naturali, crisi o incidenti gravi nonché in merito a misure di preparazione e prevenzione.

B.

Miglioramento della cooperazione fra i due Paesi in caso di catastrofi e di crisi nonché facilitazione di un'eventuale missione della Catena svizzera di salvataggio.

C.

Nessuna.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Firmato il 30 aprile 2001, l'Accordo entra in vigore un mese dopo lo scambio dell'ultimo strumento di ratificazione nazionale, il quale conferma la conclusione della procedura interna necessaria per la sua entrata in vigore.

L'Accordo è valido per un anno ed è tacitamente rinnovabile. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5114

2.1.1.122

Accordo fra il Governo svizzero, rappresentato dalla DSC, Divisione Aiuto umanitario e Corpo Svizzero di aiuto in caso di catastrofe, e il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea, rappresentato dalla sua ambasciata in Svizzera, concernente azioni di pronto soccorso in ambito alimentare

A.

Accordo sul disciplinamento del trasporto di carne bovina.

B.

Definisce le modalità di trasporto della carne bovina e della sua distribuzione nella Repubblica popolare democratica di Corea. Aiuto alimentare della Confederazione in favore della Repubblica popolare democratica di Corea.

C.

Spese di trasporto: 407 399 franchi da parte della DSC (la carne è pagata dall'Ufficio federale dell'agricoltura).

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Firmato il 5 aprile 2001. Entra in vigore mediante la firma delle parti e permane valido fino all'adempimento degli obblighi reciproci. Ciascuna parte può denunciare l'Accordo con un preavviso di 10 giorni. È fatto salvo lo scioglimento immediato dell'Accordo per ragioni di forza maggiore. Il mandato è stato adempito nei termini dell'Accordo.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5115

2.1.1.123

Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperation in the Event of Natural Disaster or Major Emergencies

A.

Accordo fra le Filippine e la Svizzera per una cooperazione tecnica in caso di catastrofe naturale o di altra crisi.

B.

Semplificazione della collaborazione fra i due Paesi in caso di catastrofe (soprattutto in caso di terremoto), ai fini di un aiuto rapido e mirato da parte della Catena svizzera di salvataggio.

C.

In caso d'intervento della Catena svizzera di salvataggio, i relativi costi si aggirerebbero fra 500 000 franchi e 1 milione di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0). Decisione del Consiglio federale del 28 marzo 1990: accordo preliminare in materia di aiuto in caso di catastrofe.

Conferma dell'autorizzazione generale del DFAE per la conclusione di tali accordi.

E.

Entrato in vigore il 5 aprile 2002 (firmato il 6 dicembre 2001). Permane valido fintanto che una parte non notifichi all'altra parte, in via diplomatica, la sua intenzione di sospendere l'Accordo o di porvi fine. In tal caso l'Accordo permarrebbe valido ancora durante 30 giorni a contare dalla data di notificazione della sospensione.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5116

2.1.1.124

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) on the Provision of Junior Professional Officers, concluso il 15 febbraio 2001

A.

L'Accordo permette al Governo della Confederazione Svizzera di fornire esperti associati (designati come «Junior Professional Officers») all'United Nations and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) e disciplina le modalità del loro impegno.

B.

È stato concluso nell'ambito dell'elaborazione di una nuova componente del Programma attualizzato della DSC concernente l'aiuto umanitario.

C.

Le ripercussioni finanziarie derivano dai costi d'impiego degli esperti associati in corrispondenza con gli standard vigenti.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 15 febbraio 2001, l'Accordo può essere denunciato da ciascuna parte con un preavviso scritto di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5117

2.1.1.125

Agreement between the Government of Switzerland and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) regarding Associate Professional Officers, concluso il 16 luglio 2001

A.

L'Accordo permette al Governo della Confederazione Svizzera di fornire esperti associati (designati come «Associate Professional Officers») all'International Fund for Agricultural Development (IFAD) e disciplina le modalità del loro impiego.

B.

È stato concluso nel contesto del secondo livello del Programma attualizzato della DSC.

C.

Le conseguenze finanziarie derivano dai costi d'impiego di esperti associati in corrispondenza con gli standard vigenti.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 6 luglio 2001, l'Accordo può essere denunciato da ciascuna parte con un preavviso scritto di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5118

2.1.1.126

Agreement between the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the International Organization for Migration (IOM) on the Provision of Associate Experts, concluso il 24 luglio 2001

A.

L'Accordo permette alla DSC di fornire esperti associati all'International Organization for Migration (OIM) e disciplina le modalità del loro impiego.

B.

È stato concluso nel contesto dell'elaborazione di una nuova componente del programma attualizzato della DSC concernente l'aiuto umanitario.

C.

Le ripercussioni finanziarie derivano dai costi d'impiego di esperti associati in corrispondenza con gli standard vigenti.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Entrato in vigore il 24 luglio 2001, l'Accordo può essere denunciato da ciascuna parte con un preavviso scritto di tre mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5119

2.1.2

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d'Austria sullo scambio d'informazioni nel settore della sicurezza nucleare e della radioprotezione («Accordo sull'informazione nucleare» Svizzera-Austria)

A.

L'Accordo concretizza a livello bilaterale fra la Svizzera e l'Austria la Convenzione del 26 settembre 1986 sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare (RS 0.732.321.1), concluso nel quadro dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), strumento multilaterale dell'informazione nell'ambito dell'energia nucleare. In analogia agli accordi bilaterali conclusi con la Germania, la Francia e l'Italia, esso disciplina le modalità dello scambio d'informazioni, fra l'altro mediante riunioni annuali di esperti.

B.

L'Accordo completa la rete di accordi bilaterali sull'informazione nucleare conclusa dalla Svizzera con gli Stati vicini.

C.

Nessuna.

D.

Art. 47bisb cpv. 2 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11).

E.

In vigore dal 1° gennaio 2001, denunciabile in ogni tempo con effetto sei mesi dopo la consegna della denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5120

2.1.3

Accordo del 5 marzo 2001 fra il Consiglio federale svizzero e l'Agenzia mondiale per l'antidoping per il disciplinamento dello statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale in Svizzera

A.

Di ordine fiscale, l'Accordo prevede le esenzioni fiscali dalle imposte dirette e indirette in favore dell'Agenzia nonché le esenzioni dalle imposte dirette inerenti ai trattamenti in favore del personale di nazionalità straniera dell'Agenzia.

B.

L'Agenzia mondiale per l'antidoping ha sede a titolo provvisorio a Losanna dal 1° luglio 2000. Al fine di sostenere la candidatura di Losanna per l'attribuzione della sede definitiva, il Consiglio federale ha deciso di concludere un accordo di ordine fiscale con l'Agenzia che sarà applicabile non soltanto durante il periodo provvisorio ma anche a partire dalla data in cui essa sarà definitivamente installata a Losanna. Il Consiglio di Fondazione ha tuttavia attribuito, il 21 agosto 2001 nella città di Tallin, la sede definitiva dell'Agenzia alla città di Montreal.

C.

Le ripercussioni finanziarie derivano dalle esenzioni fiscali accordate all'Agenzia mondiale per l'antidoping e al suo personale di nazionalità straniera.

D.

Decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione e la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera (RS 192.12).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma. È applicabile a partire dal 1° luglio 2000, data dell'installazione provvisoria dell'Agenzia a Losanna. Siccome l'Agenzia non si è installata definivamente a Losanna, l'Accordo avrà termine quando l'Agenzia avrà lasciato Losanna, ma al più tardi il 21 agosto 2002, ossia un anno dopo che il Consiglio di Fondazione dell'Agenzia avrà deciso la sede definitiva.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5121

2.1.4

Accordo del 18 ottobre 2001 fra il Consiglio federale svizzero e il Centro di consulenza sulla legislazione dell'OMC al fine di definire lo statuto giuridico del Centro di consulenza in Svizzera

A.

L'Accordo di sede prevede i privilegi e le immunità accordati di regola a un'organizzazione intergovernativa e ai suoi funzionari.

B.

Il Centro di consulenza è stato istituito su iniziativa di un gruppo di Paesi sotto l'egida della Colombia e dei Paesi Bassi. Insediato a Ginevra a causa della prossimità all'OMC, esso ha lo scopo di fornire ai Paesi in sviluppo una formazione e un'assistenza giuridiche sulle questioni relative all'OMC e, segnatamente, di concedere l'assistenza giuridica nelle procedure di composizione delle controversie. L'iniziativa di istituire il Centro di consulenza risponde alle richieste urgenti dei Paesi in sviluppo, i quali hanno manifestato l'esigenza di migliorare le loro conoscenze giuridiche affinché possano esercitare i loro diritti e partecipare pienamente all'operato dell'OMC.

C.

Le ripercussioni finanziarie derivano dalle esenzioni fiscali accordate al Centro di consulenza e ai suoi funzionari.

D.

Decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione e la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera (RS 192.12).

E.

Entrato in vigore il 18 ottobre 2001, l'Accordo di sede è applicabile a partire dal 15 luglio 2001, ossia alla data di entrata in vigore dell'Accordo istitutivo del Centro di consulenza. Può essere denunciato da ciascuna parte con un preavviso scritto di due anni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5122

2.1.5

Scambio di lettere di lettere del 18 ottobre/ 1° novembre 2001 concernente lo statuto dei funzionari di nazionalità svizzera presso il Centro di consulenza sulla legislazione dell'OMC in merito alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD)

A.

Lo scambio di lettere prevede che il personale svizzero del Centro di consulenza non sarà affiliato obbligatoriamente all'AVS sempreché sia affiliato obbligatoriamente a un sistema di previdenza previsto dal Centro di consulenza. Potrà aderire volontariamente all'AVS/AI/APG o solamente all'AD.

B.

Stessi motivi dell'Accordo di sede.

C.

Nessuna.

D.

Decreto federale del 22 marzo 1996 concernente la conclusione di accordi con le organizzazioni internazionali sullo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD) (RS 192.13).

E.

Entrato in vigore il 18 ottobre 2001, lo stesso giorno dell'Accordo di sede.

Può essere denunciato, dall'una o dall'altra Parte, per il primo giorno di un anno civile con preavviso di 12 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5123

2.2

Dipartimento federale dell'interno

Nel 2001 non è stato concluso alcun accordo che non sia stato sottoposto all'Assemblea federale.

2.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

2.3.1

Dichiarazione d'intenti del 25 settembre 2001 tra il Ministero pubblico della Confederazione e il Ministero pubblico della Repubblica di Bulgaria concernente la cooperazione reciproca nelle inchieste contro la criminalità internazionale

A.

Il Ministero pubblico della Confederazione e il Ministero pubblico della Repubblica di Bulgaria si scambiano, secondo le modalità stabilite nella dichiarazione d'intenti, informazioni, documenti, informazioni giuridiche e mezzi di prova utili alle inchieste condotte sulla criminalità organizzata, segnatamente la corruzione, il traffico illegale di droga e di armi, la tratta di esseri umani e il riciclaggio di denaro sporco. La dichiarazione d'intenti prevede uno scambio diretto di dati nel rispetto delle disposizioni legali del diritto internazionale e nazionale, la trasmissione dei dati avviene su richiesta o spontaneamente.

B.

Le organizzazioni criminali sono gerarchicamente strutturate come imprese e operano oltre frontiera in modo flessibile e in stretta collaborazione fra loro.

Per perseguire penalmente in modo rapido, mirato ed efficace i crimini complessi dalle implicazioni a vasto raggio, occorre sviluppare la collaborazione internazionale. La dichiarazione d'intenti permette di semplificare e di accelerare le procedure d'inchiesta e risponde al grande interesse manifestato mutualmente dalle Parti e a una necessità pratica.

C.

Nessuna.

D.

Art. 47bisb cpv. 4 LRC (RS 171.11).

E.

25 settembre 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5124

2.3.2

Dichiarazione d'intenti del 29 ottobre 2001 tra il Ministero pubblico della Confederazione e la Direzione Nazionale Antimafia (DNA) italiana concernente la cooperazione reciproca nelle inchieste contro la criminalità internazionale

A.

Il Ministero pubblico della Confederazione e la Direzione Nazionale Antimafia (DNA) d'Italia si scambiano, secondo le modalità stabilite nella dichiarazione d'intenti, informazioni, documenti, informazioni giuridiche e mezzi di prova, utili alle inchieste condotte sulla criminalità organizzata, segnatamente la corruzione, il traffico illegale di droga e di armi, la tratta di esseri umani e il riciclaggio di denaro sporco. La dichiarazione d'intenti prevede uno scambio diretto di dati nel rispetto delle disposizioni legali del diritto internazionale e nazionale, la trasmissione dei dati avviene su richiesta o spontaneamente.

B.

Le organizzazioni criminali sono gerarchicamente strutturate come imprese e operano oltre frontiera in modo flessibile e in stretta collaborazione fra loro.

Per perseguire penalmente in modo rapido, mirato ed efficace i crimini complessi dalle implicazioni a vasto raggio, occorre sviluppare la collaborazione internazionale. La dichiarazione d'intenti permette di semplificare e di accelerare le procedure d'inchiesta e risponde al grande interesse manifestato mutualmente dalle Parti e a una necessità pratica.

C.

Nessuna.

D.

Art. 47bisb cpv. 4 LRC (RS 171.11).

E.

29 ottobre 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5125

2.3.3

Dichiarazione d'intenti del 25 settembre 2001 tra il Ministero pubblico della Confederazione e il Ministero pubblico della Repubblica di Romania concernente la cooperazione reciproca nelle inchieste contro la criminalità internazionale

A.

Il Ministero pubblico della Confederazione e il Ministero pubblico della Repubblica di Romania si scambiano, secondo le modalità stabilite nella dichiarazione d'intenti, informazioni, documenti, informazioni giuridiche e mezzi di prova utili alle inchieste condotte sulla criminalità organizzata, segnatamente la corruzione, il traffico illegale di droga e di armi, la tratta di esseri umani e il riciclaggio di denaro sporco. La dichiarazione d'intenti prevede uno scambio diretto di dati nel rispetto delle disposizioni legali del diritto internazionale e nazionale, la trasmissione dei dati avviene su richiesta o spontaneamente.

B.

Le organizzazioni criminali sono gerarchicamente strutturate come imprese e operano oltre frontiera in modo flessibile e in stretta collaborazione fra loro.

Per perseguire penalmente in modo rapido, mirato ed efficace i crimini complessi dalle implicazioni a vasto raggio, occorre sviluppare la collaborazione internazionale. La dichiarazione d'intenti permette di semplificare e di accelerare le procedure d'inchiesta e risponde al grande interesse manifestato mutualmente dalle Parti e a una necessità pratica.

C.

Nessuna.

D.

Art. 47bisb cpv. 4 LRC (RS 171.11).

E.

25 settembre 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5126

2.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

2.4.1

Accordo concluso con la Spagna concernente la protezione reciproca di informazioni classificate

A.

L'Accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate provenienti prevalentemente dal settore militare.

B.

Regolamentazione delle procedure e armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, dei principi della riservatezza e dei controlli di sicurezza.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

Applicazione provvisoria dal 22 maggio 2001. Entrato in vigore definitivamente il 21 gennaio 2002. Valido per un periodo di 5 anni è rinnovabile tacitamente per un periodo di 2 anni. Denuncia osservando un termine di 6 mesi per la fine del primo periodo, in seguito con preavviso di 3 mesi per la fine dei periodi successivi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5127

2.4.2

Memorandum of Understanding (MoU) tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e il Ministero della difesa della Repubblica di Grecia concernente il sostegno delle truppe svizzere nel quadro della presenza internazionale di sicurezza nel Kosovo e

2.4.3

Convenzione tecnica tra il DDPS e il Ministero della Difesa della Repubblica di Grecia concernente il sostegno delle truppe svizzere nel quadro della presenza internazionale di sicurezza nel Kosovo

A.

Il MoU definisce le procedure, i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal transito delle truppe svizzere e del loro materiale verso il Kosovo.

La Convenzione tecnica contiene le disposizioni nel dettaglio relative al MoU.

B.

L'impegno della Svizzera nel quadro della presenza internazionale di sicurezza nel Kosovo esige un accordo con i Paesi di transito.

C.

I due testi giuridici non comportano spese supplementari.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dal 20 marzo 2001 (MoU) e dal 27 marzo 2001 (convenzione tecnica). La loro denuncia è possibile in qualsiasi momento osservando un termine di 45 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5128

2.4.4

Scambio di note concernente lo statuto di ufficiali svizzeri quali «Partner Staff Elements» nei Paesi Bassi

A.

Lo scambio di note disciplina lo statuto del personale svizzero che risiede nei Paesi Bassi nel quadro del programma Partenariato per la pace (PFP). Il personale beneficia degli stessi privilegi e immunità riservati al personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche.

B.

Cooperazione della Svizzera nel quadro del PFP.

C.

Lo scambio di note non comporta spese supplementari.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dal 2° mese successivo alla notifica reciproca dell'applicazione delle procedure nazionali d'approvazione, ossia il 1° settembre 2001. Valido finché personale svizzero PFP risiederà nei Paesi Bassi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5129

2.4.5

Memorandum of Understanding (MoU) tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e il Ministero della Difesa del Regno di Spagna nel settore della cooperazione in materia di armamento

A.

Il MoU prevede che le Parti intensifichino la loro collaborazione nel settore della tecnica di difesa, mettano meglio a frutto le proprie risorse e aumentino la capacità di prestazione delle loro industrie di armamento.

B.

Il motivo della conclusione del MoU risiede nei progetti concreti d'armamento realizzati con la Spagna.

C.

Il MoU non comporta spese supplementari.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dall'11 luglio 2001. Denuncia in qualsiasi momento osservando un termine di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5130

2.4.6

Modifica e proroga del Memorandum of Understanding (MoU) tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti concernente l'acquisto di materiale d'armamento

A.

Il MoU dà all'industria svizzera l'opportunità di concorrere per i mandati del Ministero della difesa americano alle stesse condizioni delle imprese americane.

B.

Il MoU è basato sul principio della reciprocità e serve a sostenere affari di compensazione come quelli concordati per la prima volta nell'ambito dell'acquisto svizzero dell'aereo da combattimento Tiger F-5 nel 1975.

C.

Il MoU non comporta costi supplementari.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

Entrato in vigore retroattivamente il 31 dicembre 2000 e valido fino al 31 dicembre 2005. Il termine di denuncia è di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5131

2.4.7

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Cooperative Key 2001» in Bulgaria

A.

L'esercitazione si è svolta dall'11 al 21 settembre 2001 in Bulgaria. La partecipazione della Svizzera si è fondata su una dichiarazione unilaterale sotto forma di dichiarazione d'intenti. Mediante quest'ultima, gli Stati partecipanti hanno riconosciuto la regolamentazione stabilita tra lo Stato ospite Bulgaria e gli organizzatori della serie di esercitazioni. Nella sua dichiarazione la Svizzera ha espresso due riserve: in primo luogo ha affermato di non partecipare a missioni di imposizione della pace e, in secondo luogo, ha precisato di non poter applicare se non per analogia le disposizioni della regolamentazione degli statuti (Status of Forces Agreement; SOFA), visto che non ha ratificato il SOFA.

B.

La serie di esercitazioni «Cooperative Key» si svolge nel quadro del Partenariato per la pace e ha lo scopo di migliorare la capacità di cooperazione nelle operazioni di sostegno della pace.

C.

La dichiarazione non ha comportato alcun costo supplementare. La partecipazione all'esercitazione è stata finanziata con un credito del PfP.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

La partecipazione era valida esclusivamente per la durata dell'esercizio.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5132

2.4.8

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «Allied Effort 2001» in Polonia

A.

L'esercitazione si è svolta dal 5 all'11 novembre 2001 in Polonia. La partecipazione della Svizzera si è fondata su uno scambio di lettere con lo Stato ospite della Polonia. La regolamentazione stabilita tra la Polonia e gli organizzatori della serie di esercitazioni è stata riconosciuta mediante lo scambio di lettere, nel quale si precisa altresì che la Svizzera non potrebbe applicare, se non per analogia, le disposizioni della regolamentazione degli statuti (Status of Forces Agreement; SOFA), visto che non ha ratificato il SOFA.

B.

La serie di esercitazioni «Allied Effort» avviene nel quadro del Partenariato per la pace e si prefigge di migliorare la capacità di cooperazione nelle operazioni di sostegno della pace.

C.

Lo scambio di lettere non ha comportato costi supplementari. La partecipazione all'esercizio è stata finanziata da un credito del PfP.

D.

Art 48a e 150a della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM; RS 510.10).

E.

La validità della Convenzione è limitata alla durata dell'esercitazione.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5133

2.4.9

Accordo tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti concernente le procedure in materia di acquisti e di prestazioni reciproche (Acquisition and Cross-Servicing Agreement, ACSA).

A.

L'Accordo prevede una maggiore cooperazione sul piano logistico tra le Forze aeree svizzere e statunitensi. Il supporto reciproco comprende prestazioni di servizio e merci e si fonda sulla reciprocità.

B.

L'Accordo mira a garantire un supporto logistico efficace nell'ambito degli allenamenti, delle esercitazioni, degli impieghi e delle operazioni delle Forze aeree, ma soprattutto in occasione di eventi imprevisti e in casi d'emergenza.

Le priorità e le restrizioni nazionali in materia di esportazioni sono rispettate. Il supporto è accordato a condizione di non ostacolare le proprie attività e di essere compatibile con la legislazione in vigore (legge sul materiale bellico e legge sul controllo dei beni a duplice impiego).

C.

L'Accordo non comporta costi supplementari. I costi della logistica tuttavia diminuiranno poiché il sostegno in base all'Accordo potrà essere fornito più spesso sul posto.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11).

E.

In vigore dal 6 dicembre 2001. Valido 10 anni, è rinnovabile ogni volta per un anno se non vi è denuncia. La denuncia è possibile in qualsiasi momento osservando un termine di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5134

2.4.10

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente l'applicazione per analogia del SOFA-PfP all'esercitazione militare «Nightway 2001»

A.

L'esercitazione si è svolta dal 25 novembre al 6 dicembre 2001 in Norvegia.

In uno scambio di lettere con la Norvegia a titolo di Stato ospite, è stato deciso che le disposizioni della regolamentazione degli statuti (Status of Forces Agreement; SOFA) sarebbero state applicate per analogia, visto che la Svizzera non ha ratificato il SOFA.

B.

La base legale della campagna di allenamento «Nightway 2001» è costituita da un Memorandum of Understanding (MOU) approvato nel 1997 concernente l'allenamento delle Forze aeree al di sopra dei territori svizzeri e norvegesi. Esso prevede fra l'altro l'istruzione e l'allenamento al volo di notte.

C.

Lo scambio di lettere non ha comportato costi supplementari. La partecipazione all'esercitazione è stata finanziata sulla base del budget ordinario delle Forze aeree.

D.

Art. 48a e 150a LM (RS 510.10).

E.

La validità della Convenzione è limitata alla durata dell'esercitazione.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5135

2.4.11

Memorandum of Understanding (MoU) concernente uno studio di fattibilità relativo a un'istruzione di base comune europea per i piloti di jet

A.

Il MoU disciplina la cooperazione tra le nazioni partecipanti in vista di uno studio di fattibilità, affidato all'industria, in merito a una comune istruzione di base per i piloti di jet. Il risultato dello studio servirà da base per decidere di un'eventuale conclusione di un contratto, ma non è in alcun modo vincolante.

B.

Sulla base della dichiarazione d'intenti di dodici comandanti delle Forze aeree europee nel quadro dell'European Air Chief Conference (EURAC), occorre realizzare in Europa, fra gli Stati partecipanti, un modello di istruzione centralizzata che possa avvalersi di 3-4 aerodromi per alcune fasi dell'istruzione dei piloti di jet. Tale intenzione deriva dal bisogno comune di disporre di un nuovo sistema di addestramento a partire dal 2010, in previsione di un importante rinnovamento nel settore degli aereo-scuola a reazione e della costante diminuzione dei mezzi a disposizione a favore della difesa. Il progetto comune permetterà agli Stati partecipanti da un lato di risparmiare sui costi per lo sviluppo di un nuovo aereo-scuola e di addestramento e dall'altro, di concepire un sistema di addestramento in grado di creare una situazione iniziale ideale per la riconversione verso un aereo da combattimento moderno.

C.

I costi diretti per lo studio di fattibilità ammontano per il nostro Paese a circa 1,2 milioni di franchi più l'imposta sul valore aggiunto e sono iscritti nel credito di progetto, prova e preparazione dell'acquisto dell'Aggruppamento dell'armamento.

D.

Art. 48a LM (RS 510.10).

E.

Entrato in vigore il 23 gennaio 2002. Denunciabile con una dichiarazione unilaterale.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5136

2.4.12

Accordo concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna concernente la cooperazione nel settore della misurazione e della cartografia nonché lo scambio di informazioni geografiche

A.

L'Accordo disciplina lo scambio d'informazioni topografiche.

B.

Regolamentazione delle procedure e dell'importanza degli scambi di dati.

C.

L'Accordo non comporta costi successivi.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11). Delega della competenza di conclusione al S+T nel mandato di prestazione S+T 2000­2003/n. 62.

E.

In vigore dal 13 giugno 2001. Valido per un periodo di 10 anni, è in seguito rinnovabile. Denuncia osservando un termine di un anno.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5137

2.4.13

Accordo concluso con gli Stati Uniti d'America concernente la cooperazione nel settore delle informazioni geografiche e delle prestazioni

A.

L'Accordo disciplina lo scambio d'informazioni topografiche.

B.

Regolamentazione delle procedure e dell'importanza degli scambi di dati.

C.

L'Accordo non comporta costi successivi.

D.

Art. 47bisb cpv. 3 lett. d LRC (RS 171.11). Delega della competenza di conclusione al S+T nel mandato di prestazione S+T 2000­2003/n. 62.

E.

In vigore dal 19 giugno 2001. Sostituisce l'Accordo dell'agosto 1992. Denuncia osservando un termine di 180 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5138

2.5

Dipartimento federale delle finanze

2.5.1

Partecipazione della Svizzera al Fondo fiduciario PRGF-HIPC del Fondo monetario internazionale (FMI)

A.

La Svizzera partecipa dal 1988 al finanziamento della facilità per la riduzione della povertà e per la crescita (PRGF, già SPAS) del FMI. La PRGF permette di concedere crediti a un tasso d'interesse ridotto ai Paesi più poveri membri del FMI che necessitano di adattamenti strutturali e di rafforzare la loro posizione economica esterna. Questi crediti sono legati a un programma economico pluriennale elaborato congiuntamente dal Paese interessato e dal FMI. Questi crediti a un tasso di interesse ridotto sono finanziati con prestiti e donazioni versati dai Paesi membri più ricchi ai fondi speciali del FMI. Fino a inizio 2006, data in cui il Fondo fiduciario PRGF sarà sufficientemente dotato, si tratterà di colmare un deficit di finanziamento di circa 4 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP). La Svizzera fornisce a questo scopo, mediante un prestito accordato al tasso di mercato dalla Banca nazionale svizzera, un contributo di 250 milioni di DSP (ca. 516 mio di fr.), che rappresenta il 6,25 per cento dell'importo totale.

B.

Partecipazione a un'operazione bilaterale di finanziamento. La Svizzera dimostra così la sua capacità contributiva e rafforza la sua posizione nelle istituzioni finanziarie internazionali. Dimostra inoltre il suo continuo impegno a favore del PRGF.

C.

La Banca nazionale svizzera versa il prestito. La Confederazione le garantisce il pagamento degli interessi e il rimborso entro i termini. A tale scopo è stato concesso un credito d'impegno di 550 milioni di franchi nel quadro dell'aggiunta I al preventivo 2001.

D.

La partecipazione a questa operazione di finanziamento si fonda sulle competenze che la Costituzione (Cost.; RS 101) attribuisce alla Confederazione in materia di affari esteri e sull'articolo 99 Cost. La Banca nazionale svizzera è così abilitata a condurre una politica monetaria. Le politiche monetarie nazionale e internazionale sono strettamente legate sul piano del FMI.

E.

In vigore dal 4 dicembre 2001. Su richiesta della Banca nazionale svizzera, le domande del FMI relative alla concessione del prestito possono essere sospese.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5139

2.5.2

Credito di transizione per la Repubblica federale di Jugoslavia

A.

A fine giugno 2001, la Jugoslavia aveva nei confronti della Banca europea per gli investimenti (BEI) arretrati per un importo di 225 milioni di euro. Il pagamento di questi arretrati era indispensabile affinché l'Unione europea continuasse ad accordare a questo Paese un aiuto. Visto che allora la Jugoslavia disponeva di riserve di divise molto modeste, la Svizzera le ha accordato un credito di transizione dalla durata di 10 giorni lavorativi e dell'importo di 222 milioni di euro. Questo credito è stato riscattato dalla prima fetta del nuovo credito concesso dall'Unione europea. Il credito è stato versato dalla Svizzera, in nome della Jugoslavia, direttamente all'UE per il tramite della BEI, la quale l'ha rimborsato direttamente alla Svizzera in nome della Jugoslavia.

B.

Vista la responsabilità della Svizzera nei confronti dei Paesi appartenenti al gruppo di voto che presiede in seno al Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, la concessione di un aiuto finanziario era opportuna.

C.

Per finanziare il credito di transizione è stato concesso un credito di pagamento provvisorio ordinario di 350 milioni di franchi mediante l'aggiunta II al preventivo 2001. Questo prestito è stato accordato senza interessi. Le spese a carico della Confederazione si sono limitate all'equivalente della perdita degli interessi.

D.

La concessione del credito è basata sulle competenze che la Costituzione attribuisce alla Confederazione in materia di affari esteri conformemente all'articolo 54 capoverso 1 Cost. (RS 101).

E.

Entrato in vigore il 14 settembre 2001 è scaduto nel giorno del suo rimborso, ossia il 19 ottobre 2001. La Banca nazionale svizzera è stata incaricata, in qualità di banchiere della Confederazione, di negoziare, firmare e applicare il contratto. Quest'ultimo era denunciabile unilateralmente dalla Banca nazionale svizzera.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5140

2.5.3

Concessione di un credito di transizione al Tagikistan

A.

Nel 1992 il Tagikistan ha ottenuto dall'Unione europea un credito di più di 55 milioni di euro. Il credito ­ che ammontava a 78,7 milioni di euro tenuto conto degli interessi e degli interessi di mora non versati il 28 febbraio 2001 ­ non è stato rimborsato nei termini fissati. Tra i Paesi più poveri dell'Asia centrale, il Tagikistan non è stato in grado di rimborsare integralmente questo credito. Di conseguenza l'UE gli ha concesso un nuovo credito di 60 milioni di euro e aiuti finanziari per un importo totale di 35 milioni di euro al massimo, versati ogni anno, a titolo di donazione, su un arco di cinque anni. Siccome l'UE non converte per principio alcun credito, il Tagikistan, per beneficiare di un nuovo credito, avrebbe dovuto restituire dapprima gli arretrati del credito concesso dall'UE nel 1992. A tale scopo la Svizzera ha accordato al Tagikistan un credito di transizione senza interessi di 66 milioni di euro.

B.

Vista la responsabilità della Svizzera nei confronti dei Paesi appartenente al gruppo di voto che presiede in seno al Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, la concessione di un aiuto finanziario era opportuna.

C.

Per finanziare il credito di transizione è stato concesso un credito di pagamento provvisorio ordinario di 105,6 milioni di franchi per il tramite dell'aggiunta I al preventivo 2001. Il prestito è stato concesso senza interessi. Le spese a carico della Confederazione si sono limitate all'equivalente della perdita degli interessi.

D.

La concessione del credito è basata sulle competenze che la Costituzione attribuisce alla Confederazione in materia di affari esteri conformemente all'articolo 54 capoverso 1 Cost. (RS 101).

E.

Entrato in vigore il 7 marzo 2001 è scaduto nel giorno del suo rimborso, ossia il 30 marzo 2001. La Banca nazionale svizzera è stata incaricata, in qualità di banchiere della Confederazione, di negoziare, firmare e applicare il contratto. Quest'ultimo era denunciabile unilateralmente dalla Banca nazionale svizzera.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5141

2.6

Dipartimento federale dell'economia

2.6.1

Accordo del 15 agosto 1996 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica dello Zimbabwe concernente la promozione et la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investitori stranieri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 9 febbraio 2001. L'Accordo può essere denunciato osservando un termine di 6 mesi prima della scadenza di un periodo di validità (il primo periodo è di 10 anni, i successivi di 2 anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5142

2.6.2

Accordo del 3 marzo 2000 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica libanese concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investitori stranieri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 20 aprile 2001. L'Accordo è concluso per una durata di 10 anni, in seguito sarà prolungato e avrà durata illimitata. Dopo la scadenza dei 10 anni potrà essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso di 12 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5143

2.6.3

Accordo del 4 febbraio 2001 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Gibuti concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investitori stranieri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 10 giugno 2001. L'Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso di 6 mesi prima della scadenza di un periodo di validità (il primo periodo è di 10 anni, i successivi di 2 anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5144

2.6.4

Accordo del 14 ottobre 2000 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare del Bangladesh concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investitori stranieri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 3 settembre 2001. L'Accordo può essere denunciato con preavviso di 6 mesi prima della scadenza di un periodo di validità (il primo periodo è di 10 anni, i successivi di 2 anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5145

2.6.5

Accordo dell'8 marzo 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica islamica dell'Iran concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investitori stranieri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore il 1° novembre 2001. L'Accordo può essere denunciato con preavviso di 6 mesi prima della scadenza di un periodo di validità (il primo periodo è di 10 anni, i successivi di 2 anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5146

2.6.6

Accordo del 25 febbraio 2001 tra la Confederazione Svizzera e il Regno ascemita di Giordania concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernono il trattamento degli investitori stranieri, il trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento, l'indennizzo in caso di esproprio e le procedure di composizione delle controversie.

B.

L'Accordo sottolinea la volontà delle Parti contraenti di garantire ai loro investitori una maggiore certezza giuridica e di operare ai fini di un clima favorevole agli investimenti di capitali stranieri.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni né sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

D.

Decreto federale del 27 settembre 1963 concernente la conclusione di trattati intesi a proteggere e promuovere il collocamento di capitali (RS 975).

E.

Entrato in vigore l'11 dicembre 2001, sostituisce l'Accordo dell' 11 novembre 1976. Esso può essere denunciato con preavviso di 6 mesi prima della scadenza di un periodo di validità (il primo periodo è di 10 anni, i successivi di 2 anni).

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5147

2.6.7

Proroga dell'Accordo tra la Svizzera e la Russia riguardo alla cooperazione tecnica e finanziaria fino alla fine del 2002

A.

Nuova proroga dell'accordo bilaterale, firmato il 28 novembre 1995, riguardo alla cooperazione tecnica e finanziaria tra la Svizzera e la Russia.

B.

Con la proroga dell'Accordo è mantenuto il quadro giuridico per i progetti in corso e per quelli nuovi. Per singoli progetti sono conclusi ogni volta accordi di progetto (contenuto del progetto, ammontare dell'importo di sostegno).

C.

Nessun importo, condizioni quadro della collaborazione.

D.

Decreto federale del 28 gennaio 1992 concernente un credito quadro per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1992 I 457).

Decreto federale del 9 marzo 1993 concernente un credito quadro per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1993 I 828).

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

E.

La proroga è in vigore dal 1° gennaio 2001; è valida fino al 31 dicembre 2002; denuncia con preavviso di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5148

2.6.8

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia on the granting of a financial assistance for the delivery of spare parts in the electricity sector

A.

Accordo di progetto per il finanziamento di forniture di pezzi di ricambio nel settore dell'elettricità in Jugoslavia.

B.

Attuazione del programma di cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI, credito quadro III.

C.

La Svizzera mette a disposizione un importo di 5 milioni di franchi al massimo.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 5 gennaio 2001; valido fino al 31 dicembre 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5149

2.6.9

Exchange of Letters within the framework of the Agreement between the Federal Office of Foreign Economic Affairs of Switzerland and the Perm Region Authorities and the Perm City Authorities on the Granting of a Financial Assistance for the Old Chussovaya Water Treatment Project, signed July 11, 1997

A.

Lo scambio di lettere serve a prolungare e ad aumentare il contributo svizzero al progetto ­ fornitura di beni e servizi di ingegneria svizzeri (gestione del progetto) ­ per l'impianto di depurazione di acqua potabile «Old Chussavaya» a Perm.

B.

Realizzazione del programma di cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI, credito quadro III.

C.

Oltre all'impegno originale per l'Accordo di progetto (5,1 milioni di franchi) e al primo aumento (1 845 400 franchi), la Svizzera aumenta il suo sostegno di 1 640 000 franchi.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 1° aprile 2001; valido fino al 30 settembre 2002; denuncia con preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5150

2.6.10

Agreement between the Government of the Republic of Macedonia and the Government of the Swiss Confederation on the granting of a financial assistance for the wastewater treatment plant and the main collector of the municipality of Kumanovo

A.

L'Accordo di progetto con il governo macedone disciplina l'utilizzazione del contributo svizzero, di un massimo di 16,3 milioni di franchi, al «Municipal and Environmental Action Program (MEAP)» della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Questo Accordo contiene norme relative ai bandi limitati alla Svizzera per beni e servizi nonché disposizioni doganali.

B.

Si tratta di un cofinanziamento con la BERS, che realizza il progetto per la Svizzera.

C.

I costi successivi figurano già nel «Management Agreement of December 21st, 2000, between the Government of Switzerland and the European Bank for Reconstruction and Development on the FYR Macedonia Municipal and Environmental Action Program» (16,3 milioni di franchi).

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 6 aprile 2001; valido per la durata del progetto.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto; motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5151

2.6.11

Agreement between the Government of Albania and the Government of the Swiss Confederation on the granting of a Financial Assistance for the project «Water Supply Pogradec»

A.

Accordo di progetto per il finanziamento di beni d'equipaggiamento e di prestazioni di consulenti per il rinnovo dell'approvvigionamento di acqua della città di Pogradec. I mezzi messi a disposizione dalla Svizzera sono amministrati dal Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Parallelamente, il KfW risana con i propri mezzi la rete delle fognature di Pogradec.

B.

Realizzazione del programma di cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI, credito quadro III.

C.

La Svizzera mette a disposizione un contributo massimo di 10,4 milioni di DEM per la parte del progetto che concerne l'approvvigionamento di acqua.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

E.

In vigore dal 22 giugno 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5152

2.6.12

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia concerning the financing of debt advisory services for Paris Club and London Club Debt Negociations

A.

Accordo di progetto sul finanziamento di prestazioni di consulenti nel quadro dei negoziati per lo sdebitamento in seno dei Club di Parigi e di Londra.

L'importo del finanziamento è stato aumentato di 200 000 franchi mediante scambio di lettere del 17 ottobre 2001.

B.

Realizzazione del programma di cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI, credito quadro III.

C.

La Svizzera mette a disposizione un contributo di 1,69 milioni di franchi e di 200 000 franchi (scambio di lettere).

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 5 luglio 2001.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5153

2.6.13

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Russian Federation on the Granting of a financial Assistance for the cadastre project Moscow/permanent Satellite navigation reference system

A.

Mediante questo Accordo, la Svizzera sostiene, con la fornitura di beni e servizi di ingegneria svizzeri, progetti nell'ambito della riforma fondiaria e catastale della Russia. La Svizzera finanzia infatti un sistema di posizionamento basato sulla navigazione satellitare.

B.

Realizzazione del programma di cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI, credito quadro III.

C.

La Svizzera mette a disposizione un contributo massimo di 4,9 milioni di franchi.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

E.

In vigore dal 9 luglio 2001; denuncia con preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5154

2.6.14

Agreement on a Swiss Fund for the Corporate Development Programme under the Perm Municipal Services Project in the Russian Federation between the Government of Switzerland and the European Bank for Reconstruction and Development, London, dated August 21st, 2001

A.

Con questo Accordo la Svizzera finanzia insieme alla BERS la prima fase di un programma di supporto per l'approvvigionamento di acqua potabile della città di Perm.

B.

Applicazione dei decreti federali concernenti i crediti quadro 1992 e 1993 per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale.

C.

La Svizzera mette a disposizione un contributo massimo di 1,3 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 28 gennaio 1992 concernente un credito quadro per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1992 I 457).

Decreto federale del 9 marzo 1993 concernente un credito quadro per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1993 I 828).

E.

In vigore dal 21 agosto 2001; denuncia con preavviso di 3 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5155

2.6.15

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Kyrgyz Republic on the granting of a financial assistance for the GIS/Cadastre Project, Consolidation Phase

A.

Accordo di progetto concernente l'utilizzazione del contributo svizzero per la fase di consolidamento del progetto del catasto GIS (Geographical Information System). Il progetto permette in primo luogo di finanziare beni d'equipaggiamento e prestazioni di consulenti nei settori della cartografia e del catasto.

B.

Realizzazione del programma di cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI, credito quadro III.

C.

La Svizzera mette a disposizione un contributo massimo di 1,65 milioni di franchi.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 18 settembre 2001; denuncia con preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5156

2.6.16

Scambio di lettere concernente la proroga dell'Accordo di aiuto finanziario tra la Svizzera e la Slovacchia

A.

Con lo scambio di lettere, l'Accordo di aiuto finanziario è prorogato.

B.

Base giuridica per il finanziamento di altri progetti.

C.

Nessun nuovo importo.

D.

Decreto federale del 13 marzo 1990 concernente un credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con gli Stati d'Europa dell'Est e per corrispondenti provvedimenti d'aiuto immediato (FF 1990 I 132).

Decreto federale del 28 gennaio 1992 concernente un credito quadro per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1992 I 457).

Decreto federale del 9 marzo 1993 concernente un credito quadro per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1993 I 828).

E.

In vigore dal 27 settembre 2001; valido fino al 27 settembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5157

2.6.17

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Republic of Tajikistan on the granting of a financial assistance for the Tajikistan Telecommunications Project et

2.6.18

Management Agreement between the Government of Switzerland and the European Bank for Reconstruction and Development on the Tajikistan Telecommunications Project

A.

Accordo di progetto sull'utilizzazione del contributo svizzero al progetto «Tajikistan Telecommunications» della BERS. Questo progetto permette principalmente di finanziare i beni d'equipaggiamento svizzeri e, in misura minore, le prestazioni di consulenti nel settore delle telecomunicazioni.

B.

Realizzazione del programma di cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI, credito quadro III.

C.

La Svizzera mette a disposizione un contributo massimo di 2,25 milioni di dollari.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 2 ottobre 2001; denuncia osservando un termine di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5158

2.6.19

Proroga dell'accordo sugli aiuti finanziari fra la Svizzera e l'Ungheria

A.

Mediante scambio di lettere è prorogato l'accordo sugli aiuti finanziari del 16 novembre 1993.

B.

Proroga della durata di validità della base giuridica.

C.

Non ne consegue alcuna spesa.

D.

Decreto federale del 13 marzo 1990 concernente un credito quadro (I) per il rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e per corrispondenti provvedimenti d'aiuto immediato (FF 1990 I 1228).

Decreto federale 28 gennaio 1992 concernente un credito quadro (II) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1992 I 457).

Decreto federale 9 marzo 1993 concernente un credito quadro (II bis) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1993 I 828).

E.

In vigore dal 13 novembre 2001; valido fino al 16 novembre 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5159

2.6.20

Accordo con l'UNITAR concernente il sostegno al processo di adesione del Tagikistan all'OMC

A.

Accordo con l'UNITAR al fine di sostenere il processo di adesione del Tagikistan all'OMC.

B.

Cooperazione tecnica in ambito commerciale a favore dell'Asia centrale.

C.

Le spese previste per questa prima fase del programma ammontano a un milione di dollari.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europe orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

E.

L'accordo è in vigore dal 15 novembre 2001; valido fino al 31 marzo 2003.

Può essere denunciato con preavviso di 30 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5160

2.6.21

Memorandum of Understanding between the Government of the Swiss Confederation and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia concerning the granting of a financial assistance for the delivery of spare parts in the electricity sector

A.

Accordo di progetto per il finanziamento dell'esportazione di pezzi di ricambio nel settore dell'elettricità in Jugoslavia.

B.

Attuazione del programma di cooperazione con l'Europa orientale e con gli Stati della CSI, credito quadro III.

C.

La Svizzera mette a disposizione un importo massimo di 2,3 millioni di franchi.

D.

Decreto federale dell'8 marzo 1999 concernente il credito quadro per il rafforzamento della cooperazione con l'Europa orientale e gli Stati della CSI (FF 1999 2229).

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

In vigore dal 5 dicembre 2001; valido fino al 31 dicembre 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5161

2.6.22

Extension of the Agreement on the granting of financial assistance between the Republic of Bulgaria and the Government of the Swiss Confederation (until December 31, 2003)

A.

Proroga dell'accordo bilaterale del 1992 fra la Svizzera e la Bulgaria concernente un aiuto finanziario.

B.

Base giuridica che consente di proseguire i progetti in corso nell'ambito dell'accordo sugli aiuti finanziari.

C.

Non ne consegue alcuna spesa.

D.

Decreto federale 28 gennaio 1992 concernente un credito quadro (II) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1992 I 457).

Decreto federale 9 marzo 1993 concernente un credito quadro (II bis) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1993 I 828).

E.

In vigore dal 6 dicembre 2001; valido fino al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5162

2.6.23

Accordo del 10 dicembre 2001 fra la Confederazione svizzera e il Burkina Faso concernente un aiuto al bilancio

A.

L'Accordo prevede un aiuto al bilancio a favore del Burkina Faso da versare in due tranche sull'arco di due anni. Questo aiuto è accordato nel quadro di un programma congiunto di aiuto al bilancio che coinvolge cinque Paesi donatori e prevede procedure comuni di pagamento, rapporti e audit.

B.

L'Accordo s'inserisce nel quadro della cooperazione economica con i Paesi in sviluppo. Intende sostenere il Burkina Faso nella sua lotta contro la povertà, in particolare mediante riforme economiche (stabilità macroeconomica, incremento delle entrate statali, gestione della spesa pubblica).

C.

Dono di 12 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Decreto federale del 10 dicembre 1996 sul mantenimento delle misure economiche e di politica commerciale.

E.

Entrata in vigore il 10 dicembre 2001. Possibile denuncia in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta di una delle parti. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la comunicazione.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5163

2.6.24

A.

Amendment of the Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Romanian Government on the granting of financial assistance, signed in Bucharest on 26th of November 1992 Proroga dell'Accordo sull'aiuto finanziario bilaterale, aumentato nel 1996, fra la Svizzera e la Romania, in vigore dal 1992. È inoltre stato esplicitamente stabilito che i beneficiari di beni procurati con gli aiuti finanziari in Romania sono parimenti esentati da tasse locali su queste forniture. Inoltre le designazioni delle direzioni e istituzioni coinvolte nel progetto sono state attualizzate.

B.

Base giuridica per i progetti in corso e per eventuali nuovi progetti.

C.

Non vi sono ripercussioni finanziarie.

D.

Decreto federale 28 gennaio 1992 concernente un credito quadro (II) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1992 I 457).

Decreto federale 9 marzo 1993 concernente un credito quadro (II bis) per il proseguimento della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa centrale e orientale (FF 1993 I 828).

E.

In vigore dal 14 dicembre 2001; valido fino al 31 dicembre 2003.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5164

2.6.25

Accordo dell'8 ottobre 2001 fra la Confederazione Svizzera e l'Honduras concernente il contributo all'azione di sdebitamento condotta dall'IDA (Associazione internazionale dello sviluppo) per i debiti commerciali non garantiti

A.

Con l'Accordo sullo sdebitamento, la Svizzera partecipa a un'azione di sdebitamento cofinanziata dalla Norvegia e dall'IDA e relativa a debiti commerciali non garantiti contratti dall'Honduras nei confronti di creditori privati. Per questo genere di azioni attuate dall'IDA, la Svizzera ha istituito un fondo fiduciario speciale alimentato l'ultima volta nel 1995.

B.

Il fondo IDA si prefigge, mediante la riduzione sostanziale dei debiti commerciali non garantiti nei confronti di creditori privati, di favorire il ristabilimento della solvibilità dei Paesi con un basso reddito, fortemente indebitati e impegnati in un processo di riforme e di stabilizzazione macroeconomica.

C.

Dono di 1 milione di dollari USA.

D.

Decreto federale del 13 marzo 1991 concernente un credito quadro per misure di sdebitamento a favore dei Paesi in sviluppo più poveri.

E.

Entrata in vigore l'8 ottobre 2001. La validità è di 180 giorni dall'entrata in vigore del « Grant Agreement » fra l'Honduras e l'IDA. L'Accordo non prevede una clausola di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5165

2.6.26

Accordo del 18 ottobre 2001 fra la Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica di Madagascar sulla cancellazione dei debiti del Madagascar nei confronti della Svizzera e che beneficiano della garanzia statale

A.

L'Accordo di sdebitamento cancella, conformemente all'iniziativa HIPC, i crediti esistenti nei confronti del Madagascar che risultano da transazioni commerciali fra il Madagascar e il settore privano svizzero e che beneficiano della garanzia svizzera contro i rischi all'esportazione. Il debito esigibile comprende gli ammortamenti e gli interessi maturati fra il 1° dicembre 2000 e il 29 febbraio 2004 (« interim debt relief »).

B.

L'initiativa HIPC intende contribuire a ridurre a un livello sopportabile l'indebitamento esterno dei Paesi poveri fortemente indebitati che si impegnano in un processo di riforme economiche e strutturali.

C.

Dono di 1,847 milioni di franchi.

D.

Decreto federale del 13 marzo 1991 concernente un credito quadro per misure di sdebitamento a favore dei Paesi in sviluppo più poveri.

E.

Entrata in vigore il 18 ottobre 2001. L'Accordo non prevede una clausola di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5166

2.6.27

Accordo del 4 dicembre 2001 fra la Confederazione svizzera e la Repubblica dello Yemen concernente il contributo all'azione di sdebitamento gestita dall'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo) per i debiti commerciali non garantiti

A.

Con l'Accordo sullo sdebitamento, la Svizzera partecipa a un'azione di sdebitamento cofinanziata dai Paesi Bassi, dalla Norvegia e dall'IDA e relativa a debiti commerciali non garantiti contratti dallo Yemen nei confronti di creditori privati. Per questo genere di azioni gestite dall'IDA, la Svizzera ha istituito un fondo fiduciario speciale alimentato l'ultima volta nel 1995.

B.

Il fondo IDA si prefigge, mediante la riduzione sostanziale dei debiti commerciali non garantiti nei confronti di creditori privati, di favorire il ristabilimento della solvibilità dei Paesi con un basso reddito, fortemente indebitati e impegnati in un processo di riforme e di stabilizzazione macroeconomica.

C.

Dono di 3 milione di franchi.

D.

Decreto federale del 13 marzo 1991 concernente un credito quadro per misure di sdebitamento a favore dei Paesi in sviluppo più poveri.

E.

Entrata in vigore il 4 dicembre 2001. La validità è di 360 giorni dall'entrata in vigore del « Grant Agreement » fra lo Yemen e l'IDA. L'Accordo non prevede una clausola di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5167

2.6.28

Accordo del 20 dicembre 2001 tra la Confederazione Svizzera e il Governo del Regno ascemita di Giordania concernente un contributo al servizio del debito multilaterale

A.

L'Accordo prevede un contributo a favore del servizio del debito multilaterale della Giordania. L'intero contributo sarà corrisposto dopo la firma dell'Accordo.

B.

L'Accordo costituisce una parte del sostegno svizzero alla Giordania in materia di sdebitamento. Permette alla Giordania di fare fronte all'oneroso servizio del debito nei confronti della Banca mondiale e del FMI.

C.

Donazione di 5 milioni di franchi.

D.

Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Decreto federale del 13 marzo 1991 (credito quadro a favore dello sdebitamento).

E.

Entrata in vigore il 20 dicembre 2001. Denunciabile in qualsiasi momento con notifica scritta di una Parte. La denuncia ha effetto un mese dopo la notifica.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5168

2.6.29

Accordo del 23 maggio 2001 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Kenia sul consolidamento dei debiti kenioti

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernente il consolidamento di ammortamenti e interessi scaduti tra il 1° luglio 2000 e il 30 giugno 2001 e non pagati di crediti assicurati dalla GRE e prestiti di aiuto pubblico.

L'importo totale dei debiti consolidati ammonta a circa 5,5 milioni di franchi. Il tasso di interesse accordato è variabile: LIBOR 6 mesi + 0,5 % per anno. Il periodo di consolidamento si estende su 18 anni per i crediti commerciali e su 20 anni per i prestiti di aiuto pubblico.

B.

L'Accordo fa seguito a un Protocollo concluso il 15 novembre 2000 tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi, tra cui la Svizzera, e i rappresentanti del Governo del Kenia. L'importo totale dei debiti consolidati nel suddetto Protocollo ammonta a 300 milioni di dollari USA.

C.

Gli esportatori sono già stati indennizzati dalla GRE secondo le condizioni stipulate dalle garanzie al decorrere delle scadenze originali. Non vi sono dunque ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'Accordo è entrato in vigore con la sua firma il 23 maggio 2001. È valido fintanto che fra il Kenia e il Fondo monetario internazionale esisterà un accordo corrispondente.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5169

2.6.30

Accordo del 30 agosto 2001 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sul consolidamento del debito pakistano

A.

Le disposizioni principali dell'Accordo concernente il consolidamento di ammortamenti e interessi scaduti fino al 30 settembre 2001 e non pagati di crediti assicurati dalla GRE e prestiti di aiuto pubblico. L'importo totale dei debiti consolidati ammonta a circa 31 milioni di franchi. Il tasso di interesse accordato ai crediti commerciali è variabile: LIBOR 6 mesi + 0,5 % per anno. Ai crediti misti già consolidati nel quadro dell'accordo del 1974 è applicato un tasso fisso del 2,5 % per anno. Il periodo di consolidamento si estende su 18 anni con un termine d'attesa di tre anni per i crediti commerciali e su 20 anni con un termine d'attesa di dieci anni per i prestiti di aiuto pubblico.

B.

L'Accordo fa seguito a un Protocollo concluso bilateralmente il 23 gennaio 2001 tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri del Club di Parigi, tra cui la Svizzera, e i rappresentanti del Governo del Pakistan. L'importo totale dei debiti consolidati nel suddetto Protocollo ammonta a 1,75 miliardi di dollari USA.

C.

Gli esportatori saranno indennizzati, al decorrere delle scadenze originali, dalla GRE secondo le condizioni stipulate dalle garanzie. Non vi sono dunque ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

D.

Legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'Accordo è entrato in vigore con la sua firma il 30 agosto 2001. È valido fintanto che fra il Pakistan e il Fondo monetario internazionale esisterà un accordo corrispondente.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5170

2.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

2.7.1

Emendamento alla Convenzione del 14 maggio 1982 istitutiva dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT» (con allegati) e al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite «EUTELSAT»

A.

Il principale compito di EUTELSAT è di garantire che la società privata Eutelsat SA gestisca le sue attività di fornitura di telecomunicazioni via satellite conformemente a 4 principi di base, ossia: la copertura paneuropea, il servizio pubblico/servizio universale, la non-discriminazione e la concorrenza leale.

B.

Negli ultimi anni la liberalizzazione a livello mondiale delle telecomunicazioni ha considerevolmente aumentato la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni via satellite. Il processo decisionale di un'organizzazione intergovernativa è poco flessibile e al giorno d'oggi non permette di reagire abbastanza rapidamente ai dettami del mercato. Sono infatti particolarmente difficili e lente la ricerca di fondi per finanziare nuovi progetti e la conclusioni di accordi (ad esempio di joint venture) con nuovi partner commerciali.

Si è dunque deciso di trasferire le attività operative dell'Organizzazione a una società di diritto nazionale (di diritto privato francese, con sede a Parigi) sotto l'egida dell'organizzazione intergovernativa dagli obiettivi di cui sopra.

C.

Gli emendamenti alla Convenzione EUTELSAT e al Protocollo sui privilegi e le immunità di Eutelsat non hanno ripercussioni finanziarie.

D.

Conformemente all'articolo 64 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo delle telecomunicazioni. Poiché la Convenzione EUTELSAT appartiene al settore delle telecomunicazioni e più particolarmente delle telecomunicazioni via satellite, gli emendamenti apportati sono interessati da questo ambito (FF 1996 III 1345).

Il Consiglio federale ha la competenza di ratificare tali emendamenti e perciò di decidere della loro applicazione provvisoria.

E.

Gli emendamenti alla Convenzione relativi alla ristrutturazione di EUTELSAT entrano formalmente in vigore 120 giorni dopo che il Depositario abbia ricevuto le relative notifiche di accettazione dei due terzi degli Stati, i cui Firmatari detenevano, all'epoca, almeno i due terzi del totale delle quote di investimento (art. 19 lett. b Convenzione). Nel caso in cui detti emendamenti non fossero entrati formalmente in vigore entro il 2 luglio 2001, la 26a Assemblea delle Parti ha deciso, all'unanimità, che sarebbero allora applicati provvisoriamente da questa data. La denuncia avviene con una notifica

5171

scritta all'amministrazione francese, la quale informa le altre parti contraenti. È effettiva al decorrere di un termine di 3 mesi dal ricevimento della notifica da parte dell'amministrazione francese.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5172

2.7.2

1

Emendamenti all'Accordo del 20 agosto 1971 istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti INTELSAT (con Allegati) e al suo Accordo di esercizio

A.

INTELSAT ha il compito di assicurare che la società privata Intelsat Ltd adempia i suoi impegni di servizio pubblico, ossia la fornitura commerciale di: 1) copertura e connettività mondiale a tutti i Paesi; 2) servizi ai clienti «lifeline» del mondo intero, secondo gli obblighi specifici del «Lifeline Connectivity Obligation Contract»1, 3) assenza di discriminazione nell'accesso alla «flotta» di satelliti d'Intelsat Ltd.

B.

Negli ultimi anni la liberalizzazione a livello mondiale delle telecomunicazioni ha considerevolmente aumentato la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni via satellite. Il processo decisionale di un'organizzazione intergovernativa è poco flessibile e al giorno d'oggi non permette di reagire abbastanza rapidamente ai dettami del mercato. Sono infatti particolarmente difficili e lente la ricerca di fondi per finanziare nuovi progetti e la conclusioni di accordi (ad esempio di joint venture) con nuovi partner commerciali.

Si è dunque deciso di trasferire le attività operative dell'Organizzazione a una società di diritto nazionale (di diritto privato americano, con sede nelle Bermuda). D'accordo con la sua eredità in qualità di fornitore mondiale di servizi di telecomunicazione via satellite in tutti i Paesi, Intelsat Ltd continuerà a onorare i suoi impegni di servizio pubblico di cui sopra. L'organizzazione intergovernativa (rinominata ITSO) sarà incaricata di sorvegliare che la società privata adempia i suoi obblighi.

C.

Gli emendamenti all'Accordo INTELSAT e al suo Accordo di esercizio non hanno ripercussioni finanziarie.

D.

Conformemente all'articolo 64 capoverso 1 della LTC (RS 784.10), il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo delle telecomunicazioni. Poiché la Convenzione INTELSAT appartiene al settore delle telecomunicazioni e più particolarmente delle telecomunicazioni via satellite, gli emendamenti apportati sono interessati da questo ambito (FF 1996 III 1345). Il Consiglio federale ha la competenza di ratificare tali emendamenti e perciò di decidere della loro applicazione provvisoria.

E.

Gli emendamenti decisi in occasione della 25a Assemblea delle Parti entrano formalmente in vigore 90 giorni dopo che il Depositario abbia ricevuto le relative notifiche di approvazione, di accettazione o di ratifica dell'emendamento da parte dei due terzi e dell'85 per cento delle Parti contraenti. La prassi ha dimostrato che questo modo di procedere rallenta considerevolmente l'applicazione degli emendamenti e delle ristrutturazioni. In occasione della 25a Assemblea delle Parti, è dunque stato deciso all'unanimità di seguire gli esempi di Inmarsat e di EUTELSAT e di applicare provvisoriamente gli emendamenti dal 18 luglio 2001. La denuncia avviene con una

LCO = Lifeline Connectivity Obligation, obbligo di connettività minimo; i contratti LCO, che comprendono condizioni più flessibili per i Paesi in questione, sono stati creati per clienti lifeline, o clienti che dipendono dai satelliti per le loro telecomunicazioni (ossia coloro che dispongono di una debole «teledensità» o PNL, ecc.) e che di conseguenza hanno un estremo bisogno che la rete satellitare sia mantenuta.;

5173

notifica scritta all'amministrazione americana, la quale informa le altre amministrazioni contraenti . È effettiva al decorrere di un termine di 3 mesi dal ricevimento della notifica da parte dell'amministrazione americana.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5174

2.7.3

Decisione («relevé de décision») concernente TV5

A.

TV5 è un'emittente televisiva di lingua francese. Quasi 100 milioni di famiglie sparse in tutte le regioni del mondo ricevono TV5 via satellite (sono 17) o via cavo. Numerose regioni beneficiano di una programmazione specifica che risponde a determinati interessi culturali. Una tale presenza in tutto il mondo assicura la diffusione della francofonia.

B.

I Ministri responsabili di TV5 hanno ritenuto che la sempre maggiore complessità dell'organizzazione operativa dell'emittente rischiasse di diventare un freno al suo sviluppo in un contesto audiovisivo mondiale in profondo mutamento, dove la digitalizzazione e la globalizzazione degli scambi pongono continuamente nuove sfide. Per tale ragione è stato deciso di semplificare le strutture dell'emittente mondiale francofona (istituzione di TV5 Monde, a capo delle diverse unità regionali­ USA, Asia, Europa ­ ad eccezione di Canada) e di ottimizzarne la diffusione grazie ai progressi della tecnica digitale.

C.

La decisione non ha ripercussioni finanziarie.

D.

Conformemente all'articolo 74 capoverso 2bis della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è abilitato a concludere accordi internazionali di contenuto tecnico o amministrativo nel settore della cooperazione in materia di radio e televisone.

E.

La decisione è entrata in vigore il 1° agosto 2001; non esiste alcuna procedura di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5175

2.7.4

Convenzione tra le amministrazioni di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Croazia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, e Svizzera sul coordinamento delle frequenze comprese tra i 29,7 Mhz e i 39,5 GHz per il Servizio radio fisso e il Servizio mobile terrestre (Accordo di Vienna)

A.

I rappresentanti delle amministrazioni di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Croazia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, e Svizzera hanno concluso questa Convenzione sul coordinamento delle frequenze comprese tra i 29,7 MHz e i 39,5 GHz conformemente all'articolo S.6 del decreto d'applicazione per il servizio radio.

B.

Lo scopo è di evitare reciproche interferenze dannose nel Servizio radio fisso e nel Servizio mobile terrestre e di ottimizzare l'utilizzazione delle frequenze soprattutto sulla base di mutui accordi.

C.

L'importo di circa 15 000 franchi è impiegato ogni anno per concludere i mutui accordi necessari, Non esiste alcuna altra soluzione compatibile con gli obiettivi fissati dalla LTC (RS 784.10).

D.

Conformemente all'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1), l'Ufficio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza. L'Accordo di Vienna concernente il coordinamento delle frequenze rientra in tale campo d'applicazione.

E.

L'Accordo originale risale al 1969. È stato sottoposto a numerose revisioni (le ultime nel 1993 e nel 1999) e la cerchia dei partecipanti si è viepiù allargata (da ultimo il Liechtenstein nel 2000). Non esiste procedura di denuncia.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5176

2.7.5

Convenzione istitutiva della Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications ( CEPT ); Convenzione CEPT

A.

La CEPT è un'organizzazione che raggruppa le amministrazioni incaricate della regolarizzazione sul piano nazionale, il cui compito consiste nell'esaminare la politica pubblica e le questioni relative alla regolamentazione nei settori delle poste e telecomunicazioni e di incoraggiare l'armonizzazione delle diverse regolamentazioni.

B.

Allo scopo di adattarsi all'evoluzione dell'ambiente delle telecomunicazioni e rafforzare le funzioni politiche e strategiche dell'organizzazione, la CEPT si è sottoposta a un processo di ristrutturazione. Avrà un ruolo più importante nello sviluppo del settore postale e delle comunicazioni a livello paneuropeo. Lo strumento basilare, la Convenzione CEPT, è stata dunque emendata in questa prospettiva. Grazie al rafforzamento del ruolo della presidenza e l'adozione da parte dell'Assemblea di un'agenda politica, la CEPT potrà assumere un ruolo più attivo quale foro di decisione, nella pianificazione strategica e nella preparazione di conferenze, in particolare nell'avanzare proposte europee comuni in occasione delle conferenze dell'ITU.

C.

Gli emendamenti alla Convenzione CEPT non hanno ripercussioni finanziarie per la Svizzera.

D.

Conformemente all'articolo 63 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) (ora art. 81, cpv. 2, da novembre 2001), l'Ufficio può concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza. Essendo la CEPT un'organizzazione che si prefigge di armonizzare le diverse regolamentazioni europee nel settore tecnico dei servizi di telecomunicazione, gli emendamenti alla Convenzione CEPT rientrano in questo campo d'applicazione.

E.

Gli emendamenti alla Convenzione CEPT, secondo l'articolo 11, entrano in vigore quando la metà delle Parti presenti all'assemblea costitutiva ha firmato e confermato i propri accordi. Una Parte può ritirarsi in ogni momento dell'Accordo con preavviso di 3 mesi alla presidenza e purché abbia adempiuto i propri obblighi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5177

2.7.6

Accordo del 18 dicembre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia concernente i trasporti internazionali su strada di persone e merci

A.

Il presente Accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di passeggeri e merci sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda della Repubblica di Bielorussia affinché i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati si svolgano in un quadro legale.

C.

Per la Svizzera non risultano obblighi finanziari.

D.

Articolo 106 capoverso 7 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportare su strada (LTV; RS 744.10).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2001 ed è applicato per una durata indeterminata; ogni Parte contraente può denunciarlo per scritto per la fine di un anno civile, osservando un termine di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5178

2.7.7

Accordo con l'Estonia sotto forma di scambio di note concernente la concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate

A.

Il presente Accordo disciplina la concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate agli autotrasportatori dell'Estonia.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda dell'Estonia.

C.

Non risulta alcun obbligo finanziario, ad eccezione della stampa delle autorizzazioni.

D.

Art. 106 cpv. 7 LCStr (RS 741.01).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2001 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2004. Ogni Parte contraente può denunciarlo per scritto osservando un termine di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5179

2.7.8

Accordo con l'Ungheria sotto forma di scambio di note concernente la concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate

A.

Il presente Accordo disciplina la concessione agli autotrasportatori dell'Ungheria di contingenti per veicoli di 40 tonnellate e per veicoli che circolano senza carico o con carichi di prodotti leggeri.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda dell'Ungheria.

C.

Non risulta alcun obbligo finanziario, ad eccezione della stampa delle autorizzazioni.

D.

Art. 106 cpv. 7 LCStr (RS 741.01).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2001 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2004. Ogni Parte contraente può denunciarlo per scritto osservando un termine di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5180

2.7.9

Accordo con il Liechtenstein sotto forma di scambio di note concernente la concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate

A.

Il presente Accordo disciplina la concessione agli autotrasportatori del Liechtenstein di contingenti per veicoli di 40 tonnellate e per veicoli che circolano senza carico o con carichi di prodotti leggeri.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda del Liechtenstein.

C.

Non risulta alcun obbligo finanziario, ad eccezione della stampa delle autorizzazioni.

D.

Art. 106 cpv. 7 LCStr (RS 741.01).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2001 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2004. Ogni Parte contraente può denunciarlo per scritto osservando un termine di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5181

2.7.10

Accordo con la Norvegia sotto forma di scambio di note concernente la concessione di contingenti per veicoli di 40 tonnellate

A.

Il presente Accordo disciplina la concessione agli autotrasportatori della Norvegia di contingenti per veicoli di 40 tonnellate e per veicoli che circolano senza carico o con carichi di prodotti leggeri.

B.

L'Accordo è stato concluso su domanda della Norvegia.

C.

Non risulta alcun obbligo finanziario, ad eccezione della stampa delle autorizzazioni.

D.

Art. 106 cpv. 7 LCStr (RS 741.01).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2001 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2004. Ogni Parte contraente può denunciarlo per scritto osservando un termine di 6 mesi.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5182

2.7.11

Accordo del 30 luglio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d'Egitto concernente il traffico aereo di linea, emendato dal Protocollo del 12 settembre 2001

A.

Questo Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la realizzazione di servizi aerei regolari; sostituisce l'Accordo del 14 luglio 1960.

B.

L'emendamento dell'Accordo si iscrive nel quadro della politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Essa prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

L'emendamento non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni.

D.

Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 1997; il Protocollo d'emendamento entra in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle formalità costituzionali. La denuncia è effettiva per entrambi gli strumenti alla fine del periodo di programmazione in corso, 12 mesi dopo la notifica da parte di uno Stato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5183

2.7.12

Accordo del 25 luglio 2001 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Argentina concernente il traffico aereo di linea

A.

Questo Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la realizzazione di servizi aerei regolari; sostituisce l'Accordo del 25 gennaio 1956.

B.

Questo nuovo Accordo si iscrive nel quadro della politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Essa prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

L'Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo entra in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle formalità costituzionali. La denuncia è effettiva per entrambi gli strumenti alla fine del periodo di programmazione in corso, 12 mesi dopo la notifica della denuncia da parte di uno Stato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5184

2.7.13

Accordo del 29 luglio 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea, emendato dal Protocollo del 16 agosto 2001

A.

Questo Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la realizzazione di servizi aerei regolari; sostituisce l'Accordo del 16 maggio 1968.

B.

L'emendamento dell'Accordo si iscrive nel quadro della politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Essa prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

L'emendamento non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 2 gennaio 2001; il Protocollo d'emendamento entra in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle formalità costituzionali. La denuncia è effettiva per entrambi gli strumenti alla fine del periodo di programmazione in corso, 12 mesi dopo la notifica da parte di uno Stato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5185

2.7.14

Accordo del 20 novembre 1992 tra la Confederazione Svizzera e il governo del Brunei Darussalam concernente il traffico aereo di linea, emendato dal Protocollo del 25 aprile 2001

A.

Questo Accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne la realizzazione di servizi aerei regolari.

B.

L'emendamento dell'Accordo si iscrive nel quadro della politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Essa prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale quando un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

L'emendamento non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 23 aprile 1997; il Protocollo d'emendamento entra in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle formalità costituzionali. La denuncia è effettiva per entrambi gli strumenti alla fine del periodo di programmazione in corso, 12 mesi dopo la notifica della denuncia da parte di uno Stato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5186

2.7.15

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile concernente il trasporto aereo, concluso il 13 marzo 2001

A.

L'Accordo disciplina le relazioni fra i due Paesi riguardo all'utilizzazione di comunicazioni aeree regolari. Sostituisce l'accordo del 5 ottobre 1960.

B.

S'iscrive nel quadro della politica dei trasporti aerei della Svizzera definita dal Parlamento e dal Governo. Essa prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale nel caso in cui un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria per la Confederazione e i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

Entrata in vigore dopo la notificazione reciproca dell'adempimento delle procedure costituzionali. Denuncia effettiva alla fine del periodo d'orario in corso dodici mesi dopo la notificazione della denuncia da parte di uno Stato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5187

2.7.16

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare democratica di Corea concernente il traffico aereo, concluso il 16 giugno 1995, emendato il 30 marzo 2001

A.

L'Accordo disciplina le relazioni fra i due Paesi in merito all'utilizzazione di comunicazioni aeree regolari.

B.

L'emendamento di tale accordo s'iscrive nel quadro della politica dei trasporti aerei della Svizzera definita dal Parlamento e dal Governo. Essa prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale nel caso in cui un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria per la Confederazione e i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 20 marzo 1997; l'emendamento entrerà in vigore dopo lo scambio di note diplomatiche. Denuncia effettiva per i due strumenti alla fine del periodo di orario dodici mesi dopo la notificazione della denuncia da parte di uno Stato.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5188

2.7.17

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica del Libano concernente il trasporto aereo, concluso il 12 luglio 2001

A.

L'Accordo disciplina le relazioni fra i due Paesi in merito all'utilizzazione di comunicazioni aeree regolari; sostituisce l'accordo del 3 marzo 1954.

B.

Questo nuovo accordo s'iscrive nel quadro della politica dei trasporti aerei della Svizzera definita dal Parlamento e dal Governo. Essa prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale nel caso in cui un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria per la Confederazione e i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

Entrata in vigore dopo la notificazione reciproca dell'adempimento delle procedure costituzionali. Applicazione provvisoria a partire dalla data della firma. Denuncia effettiva dodici mesi dopo la notificazione da parte di uno degli Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5189

2.7.18

Accordo fra la Svizzera e la Malesia concernente i trasporti aerei, concluso il 6 settembre 1968, emendato dal Protocollo del 28 aprile 2001

A.

L'Accordo disciplina le relazioni fra i due Paesi in merito all'utilizzazione delle comunicazioni aeree regolari.

B.

L'emendamento di tale accordo si iscrive nel quadro della politica dei trasporti aerei della Svizzera definita dal Parlamento e dal Governo. Essa prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale nel caso in cui un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

L'emendamento non comporta ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 4 marzo 1970; il protocollo d'emendamento entrerà in vigore dopo la notificazione reciproca dell'adempimento delle procedure costituzionali. Applicazione provvisoria a partire dalla data della firma. Denuncia dell'accordo effettiva dodici mesi dopo la notificazione da parte di uno degli Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5190

2.7.19

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore concernente i trasporti aerei fra i loro rispettivi territori al di fuori di essi, concluso il 28 febbraio 1969, emendato nelle date 24 maggio 1971, 9 dicembre 1983, 10 ottobre 1997 e 31 gennaio 2001

A.

L'Accordo disciplina le relazioni fra i due Paesi in merito all'utilizzazione delle comunicazioni aeree regolari.

B.

Il nuovo emendamento si iscrive nel quadro della politica dei trasporti aerei della Svizzera definita dal Parlamento e dal Governo. Essa prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale nel caso in cui un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

L'emendamento non comporta ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 14 maggio 1971; l'emendamento entrerà in vigore dopo la notificazione dell'adempimento delle procedure costituzionali. Denuncia effettiva dodici mesi dopo la notificazione della denuncia da parte di uno degli Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5191

2.7.20

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba Siriana concernente i trasporti aerei, concluso il 20 settembre 2001

A.

L'Accordo disciplina le relazioni fra i due Paesi in merito all'utilizzazione delle comunicazioni aeree regolari; sostituisce l'accordo del 26 maggio 1954.

B.

Il nuovo Accordo si iscrive nel quadro della politica dei trasporti aerei della Svizzera definita dal Parlamento e dal Governo. Essa prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale nel caso in cui un approccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

L'Accordo non esplica ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

Entrata in vigore dopo la notificazione reciproca dell'adempimento delle procedure costituzionali. Denuncia effettiva al termine del periodo d'orario in corso dodici mesi dopo la notificazione della denuncia da parte di uno degli Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5192

2.7.21

Accordo fra la Confederazione svizzera e l'Ucraina concernente il traffico aereo, concluso il 21 luglio 1993, emendato dal Protocollo del 6 settembre 2001

A.

L'Accordo disciplina le relazioni fra i due Paesi in merito all'utilizzazione di comunicazioni aeree regolari.

B.

L'emendamento di tale accordo si iscrive nel quadro della politica dei trasporti aerei della Svizzera definita dal Parlamento e dal Governo. Essa prevede segnatamente una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale nel caso in cui un aproccio multilaterale regionale o globale non sia possibile.

C.

L'emendamento non esplica ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni.

D.

LNA (RS 748.0).

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 25 marzo 1997; il protocollo d'emendamento entrerà in vigore dopo la notificazione reciproca dell'adempimento delle procedure costituzionali. Denuncia effettiva per i due strumenti alla fine del periodo di orario in corso dodici mesi dopo la notificazione della denuncia da parte di uno degli Stati.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5193

2.7.22

Accordo d'esecuzione, prorogato per 3 anni dall'IEA CERT (Comitato dell'Agenzia internazionale dell'Energia per la ricerca e la tecnologia energetica) in data 27 novembre 2001, concernente un programma di cooperazione in materia di ricerca sull'energia della biomassa, denominato Implementing Agreement on Bioenergy (con allegati)

A.

L'Accordo permette alla Svizzera di proseguire i lavori di ricerca comuni.

B.

Il programma di ricerca nell'ambito dell'energia della biomassa è già stato lanciato il 28 giugno 1977 ed è stato prorogato per periodi di 5 anni.

C.

Le attività svizzere sono realizzate nel quadro del programma di ricerca e sviluppo dell'Ufficio federale dell'energia in materia di energia della biomassa, senza causare nuovi costi.

D.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (LR; RS 420.1) e articolo 10c dell'ordinanza del 10 giugno 1985 della legge sulla ricerca (O sulla ricerca; RS 420.11). L'Accordo d'esecuzione originale era entrato in vigore il 29 aprile 1980.

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2004.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5194

2.7.23

Accordo d'esecuzione, prorogato per 5 anni dall'IEA CERT (Comitato dell'Agenzia Internazionale dell'Energia per la ricerca e la tecnologia energetica) in data 27 novembre 2001, concernente un programma di cooperazione in materia di ricerca e tecnologia sull'energia geotermica, denominato Implementing Agreement on Geothermal Energy Research Technology (con allegati)

A.

L'Accordo permette alla Svizzera di proseguire i lavori di ricerca comuni.

B.

Il programma di ricerca in materia di tecnologia geotermica era già stato lanciato il 6 ottobre 1977, sotto il titolo Programma di ricerca e sviluppo di sistemi artificiali di sfruttamento dell'energia geotermica, ed è stato prorogato per periodi di 5 anni. Dal 1997 reca la nuova denominazione.

C.

Le attività svizzere sono realizzate nel quadro del programma di ricerca e sviluppo in geotermia dell'Ufficio federale dell'energia, senza causare nuovi costi.

D.

LR (RS 420.1) e articolo 10c dell'O sulla ricerca (RS 420.11). L'Accordo d'esecuzione originale era entrato in vigore il 22 febbraio 1980. La Svizzera l'aveva denunciato per poi aderirvi nuovamente il 18 dicembre 1996.

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2006.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5195

2.7.24

Accordo d'esecuzione, prorogato per 5 anni dall'IEA CERT (Comitato dell'Agenzia internazionale dell'Energia per la ricerca e la tecnologia energetica) in data 27 novembre 2001, concernente un programma di cooperazione in materia di ricerca sulle tecnologie relative ai gas a effetto serra derivanti dall'uso degli agenti fossili, denominato Implementing Agreement on Technologies Relating to Greenhouse Gases Derives from Fossil Fuel Use (con allegati)

A.

L'Accordo permette alla Svizzera di proseguire i lavori di ricerca comuni.

B.

Il programma di ricerca sulle tecnologie in relazione con gas a effetto serra derivanti dall'uso di agenti fossili era già stato lanciato il 20 novembre 1991 ed è stato prorogato per periodi di 5 anni.

C.

Le attività svizzere sono realizzate nel quadro del programma di ricerca e sviluppo in materia di combustione e carburazione dell'Ufficio federale dell'energia, senza causare nuovi costi.

D.

LR (RS 420.1) e articolo 10c dell'O sulla ricerca (RS 420.11). L'Accordo d'esecuzione originale era entrato in vigore il 24 marzo 1993.

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2001 e scade il 20 novembre 2006.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5196

2.7.25

Accordo d'esecuzione, prorogato per 5 anni dall'IEA CERT (Comitato dell'Agenzia Internazionale dell'Energia per la ricerca e la tecnologia energetica) in data 27 novembre 2001, concernente un programma di cooperazione in materia di ricerca sui sistemi basati sull'energia solare e sulla sua accumulazione chimica, denominato Implementing Agreement on Solar Power and Chemical energy Systems (SolarPACES) (con allegati)

A.

L'Accordo permette alla Svizzera di proseguire i lavori di ricerca comuni.

B.

Il programma di ricerca in materia di sistemi basati sull'energia solare e sulla sua accumulazione chimica era stato lanciato già nel 1977 sotto il nome di Programma di ricerca e sviluppo sulle piccole centrali eliotermiche ed è stato prorogato per periodi di 5 anni. Dal 1986 reca la nuova denominazione.

C.

Le attività svizzere sono realizzate nel quadro del programma di ricerca e sviluppo in materia di chimica solare e di accumulazione dell'energia solare dell'Ufficio federale dell'energia, senza causare nuovi costi.

D.

LR (RS 420.1) e articolo 10c dell'O sulla ricerca (RS 420.11). L'Accordo d'esecuzione originale era entrato in vigore il 22 febbraio 1980.

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2006.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5197

2.7.26

Accordo di partenariato fra la Svizzera, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Università di Ginevra concernente il funzionamento e il sostegno al centro GRID-Ginevra dell'UNEP

A.

Scopo dell'Accordo è definire un partenariato fra l'UFAFP, l'UNEP e l'Università di Ginevra per il sostegno al Centro GRID-Ginevra, dal 2002 al 2005. Il GRID (Global Resource Information Database/Banca di dati sulle Risorse Mondiali) è attivo segnatamente nell'individuazione precoce di pericoli nonché nell'approntamento di banche di dati sull'ambiente.

B.

La Svizzera s'impegna in favore di un potenziamento dell'UNEP in quanto colonna centrale dell'architettura nel settore ambientale. Il sostegno al centro GRID-Ginevra permette di rafforzare l'UNEP e di contribuire alla rinomanza internazionale di Ginevra in materia ambientale.

C.

L'Accordo prevede un contributo annuo dell'UFAFP di 350 000 franchi.

Per gli anni 2003­2005 tale contributo può raggiungere al massimo 400 000 franchi.

D.

Articolo 39 capoverso 2 lettera d della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01).

E.

1° gennaio 2002.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5198

2.7.27

Accordo del 29 agosto concluso fra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e la provincia di Alberta (Canada) concernente lo scambio senza esame delle licenze di condurre

A.

Le licenze di condurre rilasciate dalle autorità svizzere e dalle autorità della provincia canadese di Alberta ­ licenze reciprocamente riconosiciute ­ potranno essere scambiate senza esame. Le persone provenienti dalla Svizzera che hanno stabilito il domicilio in questa provincia, possono scambiare la loro licenza svizzera delle categorie B, C, C1, D, D1 o D2 contro una licenza della categoria 5 di Alberta e la loro licenza delle categorie A o A1 contro una licenza della categoria 6. Se una persona proveniente dalla Svizzera intende ottenere una licenza di Alberta in un'altra categoria, deve superare gli esami previsti a tale riguardo e adempire tutte le altre condizioni necessarie.

Mediante l'introduzione, nel 2002, della licenza a tappe nella provincia di Alberta, il titolare di una licenza di condurre svizzera che desideri scambiare senza esame una licenza delle categorie 5 o 6 di Alberta deve provare di essere in possesso da almeno due anni di una licenza svizzera valida.

B.

Già da qualche tempo la Svizzera scambia senza esame le licenze di condurre della provincia di Alberta. I titolari di licenze di condurre svizzere che eleggono domicilio nella provincia di Alberta e devono ottenere da questa una licenza di condurre sono pertanto notevolmente agevolati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 150 capoverso 5 lettera e dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51).

E.

In vigore dal 29 agosto 2001, denunciabile in ogni tempo con un preavviso di 90 giorni.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5199

2.7.28

Accordo del 17 luglio 2001 concluso fra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e la provincia dell'Isola Principe Edoardo (Canada) concernente lo scambio senza esame delle licenze di condurre

A.

Le licenze di condurre rilasciate dalle autorità svizzere e dalle autorità della provincia canadese dell'Isola Principe Edoardo ­ licenze riconosciute reciprocamente ­ potranno essere scambiate senza esame. Le persone provenienti dalla Svizzera che hanno stabilito il domicilio in questa provincia, possono scambiare la loro licenza svizzera della categoria B o superiore contro una licenza della categoria 5 dell'Isola Principe Edoardo. Inoltre otterranno la categoria 6, la quale permetterà loro di condurre ciclomotori su tale territorio per quanto siano autorizzati in tal senso secondo la loro licenza svizzera.

B.

Già da qualche tempo la Svizzera scambia senza esami le licenze di condurre della provincia dell'Isola Principe Edoardo. I titolari di licenze di condurre svizzere che eleggono domicilio nell'Isola Principe Edoardo e devono ottenere da questa una licenza di condurre sono pertanto notevolmente agevolati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 150 capoverso 5 lettera e OAC (RS 741.51).

E.

In vigore dal 17 luglio 2001, durata di validità e modalità di denuncia non precisate.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5200

2.7.29

Accordo di reciprocità del 23 aprile 2001 concluso fra la Svizzera e lo Stato federale della Luisiana (USA) concernente lo scambio di diritti e di privilegi in relazione con l'utilizzazione delle licenze di condurre

A.

Le licenze di condurre rilasciate dalle autorità svizzere e dalle autorità dello Stato federale della Luisiana ­ licenze riconosciute reciprocamente ­ potranno essere scambiate senza esame. Le persone provenienti dalla Svizzera che stabiliscono il domicilio in questo Stato possono scambiare la loro licenza svizzera della categoria B contro una licenza analoga della Luisiana.

B.

Già da qualche tempo la Svizzera scambia senza esame le licenze di condurre dello Stato federale della Luisiana. I titolari di licenze di condurre svizzere che eleggono domicilio in tale Stato e devono ottenere da esso una licenza di condurre sono pertanto notevolmente agevolati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 150 capoverso 5 lettera e, OAC (RS 741.51).

E.

In vigore dal 1° luglio 2001. La durata di validità è di un anno. Si rinnova tacitamente ogni anno per quanto una delle parti non annunci, con un preavviso di 60 giorni, la sua intenzione di denunciare l'accordo.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia 5201

2.7.30

Accordo del 19 marzo 2001 concluso fra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione e la provincia del Saskatchewan (Canada) concernente lo scambio senza esame delle licenze di condurre

A.

Le licenze di condurre rilasciate dalle autorità svizzere e dalle autorità della provincia canadese del Saskatchewan ­ licenze riconosciute reciprocamente ­ potranno essere scambiate senza esame. Le persone provenienti dalla Svizzera che hanno stabilito il domicilio in tale provincia possono scambiare la loro licenza svizzera della categoria B o superiore contro una licenza della categoria 5 del Saskatchewan. Sulla licenza sarà inoltre apposta una «M» che permetterà loro di condurre ciclomotori su tale territorio qualora fossero autorizzati in tal senso secondo la loro licenza svizzera.

B.

Già da qualche tempo la Svizzera scambia senza esame le licenze di condurre della provincia del Saskatchewan. I titolari di licenze di condurre svizzere che eleggono domicilio in tale provincia e devono ottenere da essa una licenza di condurre sono pertanto notevolmente agevolati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 150 capoverso 5 lettera e, OAC (RS 741.51).

E.

In vigore dal 19 marzo 2001, durata di validità e modalità di denuncia non precisate.

Leggenda: A: B: C: D: E:

contenuto motivi ripercussioni finanziarie base legale entrata in vigore e modalità di denuncia

5202

Elenco delle abbreviazioni ACSA

Acquisition and Cross-Servicing Agreement

AIEA

Agenzia internazionale per l'energia atomica

AIF

Agence intergouvernementale de la francophonie

AIT

Asian Institute of Technology

BERS

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

BiH

Bosnia e Erzegovina

CABI

Commonwealth Agricultural Bureau International

CAD

Comité d'aide au développement

CSI

Comunità degli Stati Indipendenti

CEPT

Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni

CIAT

Centro internationale di agricoltura tropicale Centro Internacional de Agricultura Tropical

CIFAF

Centre international de formation d'avocats francophones

CIMMYT

Centro internazionale per il miglioramento del grano e del mai

CIP

Centre international della patata Centro Internacional de la Papa International Potato Research Center

COHRED

Council on Health Research for Development

CONAMA

Comision Nacional del Medio Ambiente

COP5

Conferenza «lotta contro la desertificazione»

CSA

Corpo svizzero di aiuto umanitario

DSC

Direzione dello sviluppi e della cooperazione

DSC/AU

Direzione dello sviluppo e della cooperazione / Divisione Aiuto umanitario e Corpo svizzero d'aiuto umanitario

DNA

Direzione Nazionale Antimafia

ECA

Paesi d'Europa e d'Asia centrale

EMERCOM

Emergencies and Elimination of the Consequences of Natural Disasters, Ministry of the Russian Federation for Civil Defence

EURAC

European Air Chief Conference

EUTELSAT

Organisation europea per le telecomunicazioni via satellite

FISA

Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (vedi IFAD)

FMI

Fondo monetario internazionale

GIS

Geographical Information System

GKP

Global Knowledge Partnership

GRE

Garanzia dei rischi delle esportazioni 5203

GRID

Banca di dati sulle risorse mondiali Global Resource Information Database

HCMC

Ho Chi Minh City

HIPC

Paesi poveri fortemente indebitati Iniziativa del FMI e della Banca mondiale per il debito dei Paesi poveri e fortemente indebitati

HMG/N

His Majesty's Government Nepal

HPD

Housing and Property Directorate

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

ICDDR,B

Centre for Health and Population Research, Bangladesh

ICLEI

International Council for Local Environmental Initiatives

ICRAF

International Centre for Research in Agroforestry

IDA

Associazione internazionale dello sviluppo International Development Association

IDEA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

IDEAS

International Development Evaluators Associations

IDPs

Persone sfollate interne

IEA CERT

Comitato dell'Agenzia internazionale dell'energia per la ricerca e la tecnologia energetica

IFAD

International Fund for Agriculture Development

INTELSAT

Organizzazione internazionale delle telecomunicazioni via satellite ­ nuova denominazione: ITSO

IPPF

Federazione internazionale della pianificazione familiare International Planned Parenthood Federation

IRRC

Irrigated Rice Research Consortium

ITSO

Vedi INTELSAT

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau

LIBOR

London Inter-Bank Offered Rate

NWFP

North West Frontier Province

OCSE

Organizzazione della cooperazione e dello sviluppo

OED

Operations Evaluation Department

OHR

Office of the High Representative

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

OMS ONU-AID

Organisation mondiale della sanità Programma comune delle Nazioni Unite per la lotta contro l'epidemia di HIV/AIDS

PABRA

Pan African Bean Research Alliance

5204

PRGF PSNU

Finanziamento per la riduzione della povertà e per la crescita Programme di sviluppo delle Nazioni Unite United Nations Development Program = UNDP

PNUA

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

PFP

Partenariato per la pace

PRM

Programma regionale del mais per l'America centrale e i Caraibi

PROFRIJOL

Programma di cooperazione regionale dei fagiolini per l'America centrale, il Messico e i Caraibi

QRM

Quick Reaction Mechanism

RECOFTC

Regional Community Forestry Training Center

RGOB

Governo del Regno del Bhutan Royal Government of Bhutan

SDC

Swiss Agency for Development and Cooperation

SOFA

Status of Forces Agreement

SURF

Sub-Regional Resource Facilities

TI

Transparency International

UFAFP

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

UICN

Unione mondiale per la natura

UNCHS

United Nations Center for Human Settlements

UNFPA

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione United Nations Fund for Population = UNFPA

UNGASS-AIDS

United Nations General Assembly Special Session on AIDS

UNICEF

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

UNIFEM

Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna

UNITAR

United Nations Institut for Training and Research

UNMIK

United Nations Interim Administration in Kosovo

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

WBI

World Bank Institute

WSSD

World Summit on Sustainable Development

5205

Indice 1 Introduzione

4993

2 Presentazione dei trattati secondo le competenze dei Dipartimenti 2.1 Dipartimento federale degli affari esteri 2.2 Dipartimento federale dell'interno 2.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 2.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 2.5 Dipartimento federale delle finanze 2.6 Dipartimento federale dell'economia 2.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

4994 4994 5124 5124

5171

Elenco delle abbreviazioni

5203

5206

5127 5139 5142