Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20021, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 105a (nuovo)

Effettivo degli assicurati nella compensazione dei rischi

1

I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono escluse dall'effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi se dimorano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale.

2

Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché eccezionalmente quelle federali, comunicano gratuitamente agli organi competenti dell'assicurazione sociale malattie, su richiesta scritta, i dati necessari al rilevamento degli assicurati secondo il capoverso 1.

3

Al fine di adempiere i suoi compiti definiti nella presente legge, l'Ufficio federale può esigere dagli assicuratori i dati concernenti gli assicurati secondo il capoverso 1.

II L'atto legislativo qui appresso è modificato come segue: Legge del 26 giugno 19983 sull'asilo Art. 82a (nuovo) Assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora 1 Fatte salve le disposizioni seguenti, l'assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma

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FF 2002 6087 RS 832.10 RS 142.31

2002-1780

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Legge federale sull'assicurazione malattie

ai principi della legge federale del 18 marzo 19944 sull'assicurazione malattie (LAMal).

2 I Cantoni possono limitare la scelta dell'assicuratore per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e designare uno o più assicuratori che offrono una forma assicurativa particolare secondo l'articolo 41 capoverso 4 LAMal.

3 I Cantoni possono limitare la scelta dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36­40 LAMal per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. Possono operare tale limitazione prima di designare un assicuratore ai sensi del capoverso 2.

4 I Cantoni possono designare uno o più assicuratori che offrono, esclusivamente per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 LAMal.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni.

6 I Cantoni e gli assicuratori possono concordare la soppressione della partecipazione ai costi definita nell'articolo 64 capoverso 2 LAMal.

7

Il diritto dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora alla riduzione dei premi di cui all'articolo 65 LAMal è sospeso fintanto che percepiscono, interamente o in parte, prestazioni di aiuto sociale. Il diritto rinasce nel momento in cui tali persone sono riconosciute come rifugiati, hanno diritto a un permesso di dimora in quanto persone bisognose di protezione o cessano di percepire prestazioni di aiuto sociale.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

RS 832.10

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