02.071 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Uri, Zugo, Soletta, Appenzello Interno, Argovia e Ginevra del 20 settembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Uri, Zugo, Soletta, Appenzello Interno, Argovia e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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2002-1561

Compendio In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo chieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se le costituzioni cantonali in questione non sono contrarie al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; per contro, se le disattendono, la garanzia deve essere negata.

Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Berna: ­ introduzione di un freno al disavanzo e di un freno all'aumento delle imposte; nel Cantone di Uri: ­ la Banca cantonale; nel Cantone di Zugo: ­ l'elezione con il sistema maggioritario per i membri dei tribunali; nel Cantone di Soletta: ­ il numero dei membri del Gran Consiglio e il numero dei circondari elettorali; nel Cantone di Appenzello Interno: ­ il referendum finanziario obbligatorio; nel Cantone di Argovia: ­ la riforma della democrazia; nel Cantone di Ginevra: ­ il referendum obbligatorio in materia di imposte; ­ il mandato delle Aziende industriali di Ginevra («Services Industriels») in materia di depurazione delle acque .

Tutte queste modifiche sono conformi all'articolo 51 della Costituzione federale; deve pertanto essere loro conferita la garanzia federale.

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Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Berna

1.1.1

Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 3 marzo 2002 gli elettori del Cantone di Berna hanno approvato, con 280 261 sì contro 74 209 no, l'adozione degli articoli 101a e 101b della costituzione cantonale. Con lettera del 31 maggio 2002 la Cancelleria di Stato del Cantone di Berna ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2

Introduzione di un freno al disavanzo e di un freno all'aumento delle imposte

1.1.2.1

Tenore del nuovo testo

Nuovo testo Art. 101a Defizitbremse (neu) 1 Der Voranschlag darf keinen Aufwandüberschuss ausweisen.

2 Ein Aufwandüberschuss der Staatsrechnung wird dem Voranschlag des übernächsten Jahres belastet, soweit er nicht durch Eigenkapital gedeckt ist.

3 Der Grosse Rat kann bei der Verabschiedung des Voranschlags von Absatz 1 abweichen, wenn mindestens drei Fünftel seiner Mitglieder es beschliessen. Bei der Genehmigung der Staatsrechnung ist Absatz 2 im Umfang des im Voranschlag beschlossenen Aufwandüberschusses nicht anwendbar. Der Fehlbetrag ist innert vier Jahren abzutragen.

4 Der Grosse Rat kann bei der Genehmigung der Staatsrechnung von Absatz 2 in einem festzulegenden Umfang abweichen, wenn mindestens drei Fünftel seiner Mitglieder es beschliessen. Ein Fehlbetrag ist innert vier Jahren abzutragen.

Art. 101b Steuererhöhungsbremse (neu) Jede Erhöhung der Steueranlage durch den Grossen Rat, die gesamthaft zu mehr Steuereinnahmen des Kantons führt, bedarf der Zustimmung der Mehrheit seiner Mitglieder.

Mediante la presente modifica costituzionale viene sancito nella costituzione cantonale l'obiettivo di non avere più alcun disavanzo nel budget. Un deficit nei conti dello Stato graverà sul budget del secondo esercizio successivo. È possibile derogare a questi principi con l'approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio. Il deficit che dovesse risultarne deve tuttavia essere estinto entro quattro anni. L'approvazione dell'aumento del moltiplicatore d'imposta necessita poi della maggioranza dei membri del Gran Consiglio qualora ciò porti complessivamente a maggiori entrate fiscali per il Cantone.

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1.1.2.2

Conformità con il diritto federale

La sovranità finanziaria rientra nei settori più importanti dell'autonomia cantonale (art. 3 e 43 Cost.; cfr. parimenti Peter Saladin in Kommentar BV, art. 3 n. 60 segg.).

L'articolo 100 capoverso 4 della Costituzione federale obbliga in maniera generale Confederazione, Cantoni e Comuni a tenere conto delle esigenze della situazione congiunturale (FF 1997 I 287). La presente revisione rientra totalmente nell'ambito di queste competenze. Siccome non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.2

Costituzione del Cantone di Uri

1.2.1

Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 2 dicembre 2001 gli elettori del Cantone di Uri hanno approvato, con 5841 sì contro 2891 no, la modifica degli articoli 54 e 92 lettera f della costituzione cantonale. Con lettera del 15 gennaio 2002 la Cancelleria di Stato del Cantone di Uri ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Banca cantonale

1.2.2.1

Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 54 Kantonalbank 1 Der Kanton gewährleistet den Betrieb der Kantonalbank. Er garantiert deren Verbindlichkeiten.

2 Die Kantonalbank muss nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden. Sie hat vorwiegend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons zu dienen.

Art. 92 Bst. f Der Landrat wählt: f. den Bankrat sowie die Direktion der Urner Kantonalbank.

Nuovo testo Art. 54 Kantonalbank 1 Der Kanton kann eine Kantonalbank betreiben. Er garantiert deren Verbindlichkeiten.

2 Die Kantonalbank hat einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Sie dient vorwiegend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons.

Art. 92 Bst. f Der Landrat wählt: f. den Bankrat.

La presente modifica costituzionale si ricollega alla revisione della legge cantonale sulla Banca cantonale. La garanzia da parte del Cantone viene mantenuta, secondo la costituzione l'esistenza di una Banca cantonale non è tuttavia più obbligatoria.

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D'ora in avanti il Gran Consiglio nomina solamente il Consiglio della banca, non più però la Direzione della Banca cantonale.

1.2.2.2

Conformità con il diritto federale

I Cantoni sono autorizzati, ma non obbligati, a gestire una o più banche cantonali (Blaise Knapp, Aspects du droit des banques cantonales, in: Festschrift für U. Häfelin, Zurigo 1989, pag. 459 ff.). Secondo l'articolo 98 capoverso 1 Cost., la Confederazione ha il compito di emanare prescrizioni sulle banche e sulle borse e, in tale ambito, di tenere conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.

(Klaus A. Vallender, in: Verfassungsrecht der Schweiz, Daniel Thürer, JeanFrançois Aubert, Jörg Paul Müller [Hrsg.], Zurigo 2001, pag. 958 n. 7 segg.). Siccome la presente modifica costituzionale non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.3

Costituzione del Cantone di Zugo

1.3.1

Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 10 giugno 2001 gli elettori del Cantone di Berna hanno approvato, con 15 680 sì contro 15 056 no, l'adozione del paragrafo 78 capoverso 3 della costituzione cantonale. Con lettera del 19 giugno 2002 la Cancelleria di Stato del Cantone di Zugo ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2

Elezione secondo il sistema maggioritario per i membri dei tribunali

1.3.2.1

Tenore del nuovo testo

Nuovo testo § 78 Abs. 3 (neu) 3 Die Mitglieder der Gerichte werden im Majorzverfahren gewählt.

Durch die Verfassungsänderung wird für die Wahl der Mitglieder der Gerichte das Majorzverfahren eingeführt.

Mediante la presente modifica costituzionale viene introdotto il sistema maggioritario per l'elezione dei membri dei tribunali.

1.3.2.2

Conformità con il diritto federale

Conformemente all'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni sono autorizzati a disciplinare autonomamente l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Inoltre, l'organizzazione dei tribunali competenti in materia di diritto civile (art. 122 cpv. 2 Cost.), di diritto penale (art. 123 cpv. 3 Cost.) e di diritto ammini5952

strativo (art. 3 e 43 Cost.) spetta ai Cantoni. La presente modifica costituzionale rientra totalmente nell'ambito di queste competenze. Siccome non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.4

Costituzione del Cantone di Soletta

1.4.1

Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 3 marzo 2002 gli elettori del Cantone di Soletta hanno approvato, con 51 719 sì contro 35 953 no, la modifica degli articoli 43 capoverso 3, 66, secondo periodo e 67 capoverso 2 della costituzione cantonale. Con lettera del 4 marzo 2002 la Cancelleria di Stato del Cantone di Soletta ha chiesto la garanzia federale.

1.4.2

Numero dei membri del Gran Consiglio e numero dei circondari elettorali

1.4.2.1

Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 43 Abs. 3 3 Die Bezirke sind die Wahlkreise für kantonale Wahlen.

Art. 66, zweiter Satz ... Er* zählt 144 Mitglieder.

Art. 67 Abs. 2 Den Wahlkreisen wird vorab je ein Sitz zugeteilt. Die Verteilung der übrigen Sitze erfolgt durch Beschluss des Kantonsrates aufgrund der letzten abgeschlossenen Nachführung der kantonalen Bevölkerungsstatistik. Massgebend ist das Verhältnis der Einwohnerzahl der Wahlkreise zu derjenigen des Kantons.

2

Nuovo testo Art. 43 Abs. 3 3 Die Amteien sind die Wahlkreise für die Kantonsratswahlen.

Art. 66, zweiter Satz ... Er* zählt 100 Mitglieder.

Art. 67 Abs .2 Die Zuteilung der Sitze an die Wahlkreise erfolgt durch Beschluss des Kantonsrates aufgrund der letzten per Stichtag nachgeführten kantonalen Bevölkerungsstatistik. Massgebend ist das Verhältnis der Einwohnerzahl der Wahlkreise zu derjenigen des Kantons.

2

* *

D.h. der Kantonsrat D.h. der Kantonsrat

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Mediante la presente modifica costituzionale il numero dei membri del Gran Consiglio viene portato da 144 a 100 e il numero dei circondari elettorali ridotto da 10 a 5. È stata poi soppressa la disposizione secondo cui a ogni circondario elettorale è garantito un seggio.

1.4.2.2

Conformità con il diritto federale

Conformemente all'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni sono autorizzati a disciplinare autonomamente l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La presente revisione rientra totalmente nell'ambito di queste competenze. Siccome non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.5

Costituzione del Cantone di Appenzello Interno

1.5.1

Votazione popolare cantonale

Nella Landsgemeinde ordinaria del 28 aprile 2002 gli elettori del Cantone di Appenzello Interno hanno accettato la modifica dell'articolo 7ter capoverso 1 della costituzione cantonale. Con lettera del 29 aprile 2002, il landamano e il Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Interno hanno chiesto la garanzia federale.

1.5.2

Referendum finanziario obbligatorio

1.5.2.1

Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 7ter Abs. 1 1 Freie Beschlüsse des Grossen Rates über einmalige Ausgaben von wenigstens 500 000 Franken oder während mindestens fünf Jahren wiederkehrende Leistungen von wenigstens 100 000 Franken unterstehen dem obligatorischen Referendum.

Nuovo testo Art. 7ter Abs. 1 1 Freie Beschlüsse des Grossen Rates über einmalige Ausgaben von wenigstens 1 000 000 Franken oder während mindestens fünf Jahren wiederkehrende Leistungen von wenigstens 200 000 Franken unterstehen dem obligatorischen Referendum.

Mediante la presente modifica costituzionale i limiti per il referendum finanziario obbligatorio vengono aumentati da 500 000 a 1 milione di franchi per le uscite uniche e da 100 000 a 200 000 franchi per le uscite ricorrenti.

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1.5.2.2

Conformità con il diritto federale

Conformemente all'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni sono autorizzati a disciplinare autonomamente l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La determinazione dei limiti per il referendum finanziario obbligatorio rientra totalmente nell'ambito di queste competenze. Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.6

Costituzione del Cantone di Argovia

1.6.1

Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 2 giugno 2002 gli elettori del Cantone di Argovia hanno approvato, con 62 786 sì contro 37 540 no, la modifica dei paragrafi 62 capoverso 1 lettera b, 63 capoverso 1-3, 78 capoversi 1 e 4 e l'adozione dei paragrafi 62 capoverso 1 lettera e, 63 capoverso 1 lettera f, 91 capoverso 2bis e 128 capoverso 5 della costituzione cantonale. Con lettera del 19 giugno 2002 la Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia ha chiesto la garanzia federale.

1.6.2

Riforma della democrazia

1.6.2.1

Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo § 62 Abs. 1 lit. b 1 Der Volksabstimmung unterliegen in jedem Fall: b. Gesetze, § 63 Abs. 1­3 1 Auf Begehren von 3000 Stimmberechtigten werden der Volksabstimmung unterbreitet: a. die vom Gesetz bezeichneten grundlegenden Pläne der staatlichen Tätigkeiten, wenn sie verbindlich sind, b. die vom Grossen Rat genehmigten internationalen und interkantonalen Verträge, c. Beschlüsse des Grossen Rates über neue einmalige Ausgaben von mehr als drei Millionen Franken oder über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als 300 000 Franken, d. Beschlüsse des Grossen Rates über die Aufnahme fremder Gelder, die zu einer Höherverschuldung des Kantons führen, e. weitere durch Gesetz bezeichnete Beschlüsse des Grossen Rates.

2 Die fakultative Volksabstimmung über neue Ausgaben betreffend Bauten und Baubeiträge darf nur ausgeschlossen und die endgültige Zuständigkeit der Behörden angeordnet werden, sofern durch Gesetz oder durch einen Beschluss des Grossen Rates, welcher der fakultativen Volksabstimmung untersteht, a. die Kosten bestimmt oder b. bei kantonalen Bauten Objekt und Standort festgelegt oder c. bei Baubeiträgen die Objekte bezeichnet sind.

5955

3

Der Grosse Rat darf ermächtigt werden, für einen besonderen Zweck fremde Gelder aufzunehmen, sofern deren Höhe durch Gesetz oder durch einen Beschluss des Grossen Rates, welcher der fakultativen Volksabstimmung untersteht, festgelegt ist.

§ 78 Abs. 1 und 4 Der Grosse Rat erlässt in der Form des Gesetzes alle wichtigen Bestimmungen, insbesondere diejenigen, welche die Rechte und Pflichten der Bürger oder Grundzüge der Organisation des Kantons und der Gemeinden festlegen.

4 Gesetze, deren Inkrafttreten keinen Aufschub erträgt, können sofort in Kraft gesetzt werden, wenn die Mehrheit aller Mitglieder des Grossen Rates die Dringlichkeit beschliesst. Diese Gesetze unterstehen der nachträglichen Volksabstimmung.

1

Nuovo testo § 62 Abs. 1 lit. b und e 1 Der Volksabstimmung unterliegen in jedem Fall: b. Gesetze, wenn sie nicht von der absoluten Mehrheit aller Mitglieder des Grossen Rates angenommen worden sind; ist dieses Quorum erreicht, kann ein Viertel aller Mitglieder des Grossen Rates das Gesetz gleichwohl der Volksabstimmung unterstellen, e. Grossratsbeschlüsse gemäss § 63 Abs. 1 lit. b­d und f dieser Verfassung, wenn sie nicht von der absoluten Mehrheit aller Mitglieder des Grossen Rates angenommen worden sind; ist dieses Quorum erreicht, kann ein Viertel aller Mitglieder des Grossen Rates den Grossratsbeschluss gleichwohl der Volksabstimmung unterstellen.

§ 63 Abs. 1­3 Auf Begehren von 3000 Stimmberechtigten werden der Volksabstimmung unterbreitet: a. Gesetze, b. die vom Gesetz bezeichneten grundlegenden Pläne der staatlichen Tätigkeit, wenn sie verbindlich sind, c. die vom Grossen Rat genehmigten internationalen und interkantonalen Verträge, d. Beschlüsse des Grossen Rates über neue einmalige Ausgaben von mehr als 5 Millionen Franken oder über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als 500 000 Franken, e. Beschlüsse des Grossen Rates über die Aufnahme fremder Gelder, die zu einer Höherverschuldung des Kantons führen, f. weitere durch Gesetz bezeichnete Beschlüsse des Grossen Rates.

2 Die Volksabstimmung über neue Ausgaben betreffend Bauten und Baubeiträge darf nur ausgeschlossen und die endgültige Zuständigkeit der Behörden angeordnet werden, sofern durch Gesetz oder durch einen Beschluss des Grossen Rates, welcher der Volksabstimmung untersteht, a. die Kosten bestimmt sind oder b. bei kantonalen Bauten Objekt und Standort festgelegt sind oder c. bei Baubeiträgen die Objekte bezeichnet sind.

3 Der Grosse Rat darf ermächtigt werden, für einen besonderen Zweck fremde Gelder aufzunehmen, sofern deren Höhe durch Gesetz oder durch einen Beschluss des Grossen Rates, welcher der Volksabstimmung untersteht, festgelegt ist.

1

§ 78 Abs. 1 und 4 Der Grosse Rat erlässt in der Form des Gesetzes alle wichtigen Bestimmungen, insbesondere diejenigen, welche die Rechte und Pflichten der Bürger oder Grundzüge der Organisation des Kantons und der Gemeinden festlegen. Er regelt den Vollzug des Bundesrechts durch Gesetz, soweit das Bundesrecht, diese Verfassung oder Gesetze nichts anderes bestimmen.

4 Gesetze, deren Inkrafttreten keinen Aufschub erträgt, können sofort in Kraft gesetzt werden, wenn die absolute Mehrheit aller Mitglieder des Grossen Rates die Dringlichkeit beschliesst.

1

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Diese Gesetze unterstehen der nachträglichen Volksabstimmung gemäss § 62 Abs. 1 lit. b oder § 63 Abs. 1 lit. a dieser Verfassung.

§ 91 Abs. 2bis (neu) Der Regierungsrat kann die zum Vollzug des Bundesrechts notwendigen Bestimmungen erlassen, a. soweit das Bundesrecht den Inhalt des Ausführungsrechts im Sinne von Absatz 2 festlegt, b. in den übrigen Fällen, sofern zeitliche Dringlichkeit besteht; die Verordnungsbestimmungen verlieren spätestens zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten die Gültigkeit.

§ 128 Abs. 5 (neu) 5 Dem Grossen Rat unterbreitete Anträge auf Erlass gesetzlicher Bestimmungen oder zur Fassung von Beschlüssen nach § 63 dieser Verfassung werden nach bisherigem Recht behandelt, wenn sie im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verfassungsänerung vom 18. Dezember 2001 beim Grossen Rat hängig waren 2bis

Mediante la presente modifica costituzionale viene allentato il referendum legislativo obbligatorio. In futuro le leggi verranno sottoposte al referendum obbligatorio solamente nel caso in cui siano controverse, vale a dire se un numero di membri del Gran Consiglio inferiore alla maggioranza assoluta le ha approvate. Per contro, viene introdotto il referendum obbligatorio per le decisioni in materia finanziaria del Gran Consiglio adottate da un numero di membri del Gran Consiglio inferiore alla maggioranza assoluta e che superano un determinato limite. In entrambi i casi, però, un quarto dei membri del Gran Consiglio può chiedere che anche progetti controversi vengano sottoposti al referendum obbligatorio. Inoltre, vengono aumentati i limiti per il referendum finanziario e infine vengono poste le basi affinché il Consiglio di Stato, in determinati casi, possa emanare a livello di ordinanza disposizioni sull'esecuzione del diritto federale.

1.6.2.2

Conformità con il diritto federale

Conformemente all'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni sono autorizzati a disciplinare autonomamente l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Il disciplinamento del referendum legislativo e del referendum finanziario rientra totalmente nell'ambito di queste competenze. La determinazione dell'organo competente a emanare norme di applicazione rientra nella competenza organizzativa dei Cantoni (art. 3 e 43 Cost.), sempre che, in virtù di specifiche disposizioni del diritto federale, in particolare dei principi sanciti nell'articolo 36 Cost., sia necessario sancirlo in una legge formale. Le nuove disposizioni della Costituzione del Cantone di Argovia tengono conto di queste esigenze. Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

5957

1.7

Costituzione del Cantone di Ginevra

1.7.1

Votazioni popolari cantonali

Nella votazione popolare del 2 dicembre 2001 gli elettori del Cantone di Ginevra hanno approvato, con 50 525 sì contro 32 974 no, l'adozione dell'articolo 53a e la modifica dell'articolo 54 capoverso 2 lettera a della costituzione cantonale (referendum obbligatorio in materia di imposte). Nella votazione popolare del 3 marzo 2002 gli elettori del Cantone di Ginevra hanno approvato, con 111 186 sì contro 10 380 no, la modifica degli articoli 158 capoverso 1 e 158B capoverso 1 della costituzione cantonale (mandato dei «Services Industriels») di Ginevra in materia di depurazione delle acque). Con lettere del 17 e del 30 aprile 2002 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra ha chiesto la garanzia federale.

1.7.2

Referendum obbligatorio in materia di imposte

1.7.2.1

Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 54, al. 2, let. a 2 Ne peuvent être soumises au référendum que les dispositions spéciales de cette loi1 établissant: a) un nouvel impôt ou l'augmentation d'un impôt déjà existant;

Nuovo testo Art 53A Référendum obligatoire en matière d'impôt 2 Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général (corps électoral).

Art 54, al. 2, let. a Ne peuvent être soumises au référendum que les dispositions spéciales de cette loi2 établissant: a) un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt;

Mediante la presente modifica costituzionale viene introdotto il referendum obbligatorio in materia di imposte. In futuro dovrà essere sottoposta al referendum obbligatorio ogni legge che introduce una nuova imposta o che prevede una modifica (aumento o riduzione) dell'aliquota d'imposta o dell'oggetto di un'imposta esistente.

1.7.2.2

Conformità con il diritto federale

Conformemente all'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni sono autorizzati a disciplinare autonomamente l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Il diritto federale esige dai Cantoni che prevedano un referendum costituzionale e un'iniziativa popolare in vista di una modifica della costituzione (art. 51 1 2

A savoir la loi annuelle sur les dépenses et les recettes.

A savoir la loi annuelle sur les dépenses et les recettes.

5958

cpv. 1 Cost.). L'introduzione di ulteriori strumenti di democrazia diretta quali il referendum finanziario o, nel presente caso, del referendum in materia di imposte. La presente modifica costituzionale rientra totalmente nell'ambito di queste competenze.

Siccome non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.7.3

Mandato delle Aziende industriali di Ginevra («Services Industriels») in materia di depurazione delle acque

1.7.3.1

Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 158, al. 1 1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit cidessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

Art. 158B, al. 1 1 Les Services industriels sont propriétaires des biens, sous réserve de l'usine des Cheneviers propriété de l'Etat, et sont titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Nuovo testo Art. 158, al. 1 1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets.

Les Services industriels ont également pour tâches d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi : cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

Art. 158B, al. 1 1 Les Services industriels sont propriétaires des biens et sont titulaires des droits affectés à leur but, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées qui restent propriétés de l'Etat. Ils répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Mediante questa revisione costituzionale alle Aziende industriali di Ginevra («Services Industriels») viene assegnato il compito di provvedere all'eliminazione delle acque di scarico e al trattamento delle acque di scarico inquinate nei vari impianti di depurazione del Cantone. Le nuove disposizioni stabiliscono inoltre che il nuovo compito delle Aziende industriali di Ginevra («Services Industriels») non comporterà alcun trasferimento della proprietà delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione delle acque, che rimangono di proprietà dello Stato.

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1.7.3.2

Conformità con il diritto federale

L'eliminazione delle acque di scarico e il trattamento delle acque riguardano la protezione delle acque, un settore quindi nel quale spetta alla Confederazione legiferare (art. 76 cpv. 3 Cost.). La Confederazione ha esercitato questa competenza emanando la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) che, tra l'altro, sancisce il principio che le acque di scarico inquinate devono essere trattate (art. 7 cpv. 1 primo periodo LPAc). La legge prevede inoltre che i Cantoni devono provvedere alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate (art. 10 cpv. 1 LPAc). L'esecuzione di questo obbligo rientra nelle competenze dei Cantoni (art. 45 e 48 a contrario LPAc). In quanto, mediante la presente modifica costituzionale, la depurazione delle acque viene assegnata alle Aziende industriali di Ginevra («Services Industriels»), la revisione rientra totalmente nell'ambito di queste competenze esecutive. Siccome la modifica costituzionale non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

2

Costituzionalità

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta al Parlamento conferire la garanzia federale alle disposizioni costituzionali cantonali.

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