B Ordinanza dell'Assemblea federale

Disegno

concernente la modifica dell'allegato alla legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali in relazione all'entrata in vigore della legge federale concernente l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Revisione 2 dell'allegato alla LPGA) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 83 capoverso 2 LPGA1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20012, decreta: I L'allegato alla LPGA è modificato come segue, prima dell'entrata in vigore: 11. Legge federale del 18 marzo 1994 3 sull'assicurazione malattie (LAMal) Art. 1 4 1

Secondo l'allegato alla LPGA

2

Esse non sono applicabili ai seguenti settori: a.

secondo l'allegato alla LPGA;

b.

secondo l'allegato alla LPGA;

c.

riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66;

d.

secondo l'allegato alla LPGA;

e.

secondo l'allegato alla LPGA.

1 2 3 4

762

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) FF 2002 715 RS 832.10 Il testo del capoverso 2 lettera c adottato il 6 ottobre nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

2001-1692

Assicurazioni sociali. Revisione 2 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

Art. 90a 5

Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero

In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA6, i ricorsi contro decisioni e decisioni su opposizione emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoversi 2bis e 2ter sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero. Questa giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoverso 2quinquies.

Art. 91 7

Tribunale federale delle assicurazioni

Contro le sentenze dei tribunali arbitrali cantonali, della Commissione federale di ricorso in materia di elenco delle specialità e della Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero, può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni secondo la legge federale del 16 dicembre 19438 sull'organizzazione giudiziaria.

16. Legge del 25 giugno 1982 9 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) Art. 14 cpv. 1 e 2 primo periodo 10 1 Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a.

formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;

b.

malattia (art. 3 LPGA11), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c.

soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

5 6 7

Modifica del diritto vigente.

RS ...; RU ... (FF 2000 4379) Il testo adottato il 6 ottobre nell'allegato alla LPGA (FF 2000 4379) è modificato prima dell'entrata in vigore.

8 RS 173.110 9 RS 837.0 10 Modifica del diritto vigente.

11 RS ...; RU ... (FF 2000 4379)

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Assicurazioni sociali. Revisione 2 dell'allegato alla LPGA. O dell'AF

2 Sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. ...

II Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

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