B Decreto federale concernente l'amministrazione dell'esercito
Disegno
(DAE) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20011, decreta: I Il decreto federale del 30 marzo 19492 concernente l'amministrazione dell'esercito è modificato come segue: Titolo
Ordinanza dell'Assemblea federale sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) Ingresso visti gli articoli 29 e 149 della legge militare del 3 febbraio 19953 Art. 12 n. 1 Abrogato Art. 86, 87, 88 cpv. 1 e 2, 89-97 Abrogati Titolo prima dell'art. 98
VIIIa. Impianti militari Art. 99, 104 e 106-108 Abrogati
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FF 2002 768 RS 510.30 RS 510.10; RU ... (FF 2002 813)
2001-0816
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Amministrazione dell'esercito. DF
Art. 112 cpv. 2, secondo periodo 2
... L'articolo 135 capoversi 2-4 LM è applicabile per analogia.
Art. 113 cpv. 3 3
La Confederazione assume la responsabilità anche dei danni che si verificano durante la stima d'entrata e d'uscita o le ispezioni. L'articolo 135 capoversi 2-4 LM è applicabile per analogia.
Art. 123-131 Abrogati II Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.
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