Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Disegno

(Legge sui cartelli, LCart) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20011, decreta: I La legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 31bis e 64 della Costituzione federale3; ...

Art 4 cpv. 2 2

Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).

Art 9 cpv. 2 e 3 2

Abrogato

3

Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge federale dell'8 novembre 19344 sulle banche e le casse di risparmio, si tiene conto dei ricavi lordi.

Art. 18 cpv. 1 1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza e designa i membri della presidenza.

1 2 3 4

FF 2002 1835 RS 251 A queste disposizioni corrispondono gli articoli 96 e 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 952.0

1870

2000-1700

Legge sui cartelli

Art. 27 cpv. 1 Concerne solo il testo tedesco.

Art. 42

Misure di inchiesta

1

Le autorità in materia di concorrenza possono procedere all'audizione di terzi come testimoni e costringere le parti all'inchiesta a deporre. L'articolo 64 della legge federale del 4 dicembre 19475 di procedura civile è applicabile per analogia.

2

Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45-50 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo. Le perquisizioni e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.

Art. 47 cpv. 2 Abrogato Titolo prima dell'art. 49a

Sezione 6: Sanzioni amministrative (nuova) Art. 49a

Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza

1

All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoverso 3 o attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera nei tre esercizi precedenti. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

2

Se l'impresa collabora a scoprire e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.

3

5 6

Non vi è sanzione se: a.

l'impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti;

b.

la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta;

c.

il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8.

RS 273 RS 313.0

1871

Legge sui cartelli

Titolo prima dell'art. 50 Abrogato Art 50

Infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell'autorità

All'impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un'autorità di ricorso è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera nei tre esercizi precedenti. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

Titolo prima dell'art. 53a

Sezione 7: Emolumenti (nuova) Art. 53a 1

Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per: a.

le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli 26 segg.;

b.

l'esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 32 segg.;

c.

i pareri e altri servizi.

2

Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo dedicato alla prestazione del servizio.

3 Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscossione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni.

Titolo prima dell'art. 59a

Capitolo 6a: Valutazione (nuova) Art. 59a 1

Il Consiglio federale fa valutare l'efficacia delle misure e l'esecuzione della presente legge.

2 Il Dipartimento riferisce al Consiglio federale al termine della valutazione, ma al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e formula proposte sul seguito da dare alla valutazione.

1872

Legge sui cartelli

II Disposizioni transitorie relative alla modifica del ... 20027 Se una limitazione attuale della concorrenza è annunciata o eliminata entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore dell'articolo 49a, non vi sono sanzioni in virtù di tale disposizione.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3051

7

RU ... (FF 2002 1870)

1873